Cass. civ., sez. I, sentenza 08/07/2009, n. 16052
CASS
Sentenza 8 luglio 2009

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La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale, a seguito di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dall'art. 59, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non decorre dalla data della pubblicazione della sentenza di condanna, ma dalla comunicazione del provvedimento di sospensione emesso dal Prefetto al Consiglio comunale; ciò sulla base dell'interpretazione letterale e della "ratio" della disposizione, anche alla luce dei successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 59, secondo cui l'intervento del Prefetto non è meramente dichiarativo, ma costitutivo dell'efficacia della sospensione.

In materia di contenzioso elettorale, le disposizioni di cui agli artt. 82, terzo comma, e 82-bis, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali il ricorso va notificato alle controparti, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, dopo il suo deposito presso la cancelleria del giudice adito, non si applicano al giudizio di cassazione, nel quale la comunicazione di tale decreto deve essere effettuata dalla cancelleria a norma dell'art. 377 cod. proc. civ., atteso che, in riferimento a tale giudizio, l'art. 82-ter dello stesso decreto prevede solo la fissazione dell'udienza in calce al ricorso già notificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/07/2009, n. 16052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16052
    Data del deposito : 8 luglio 2009

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