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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6612/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Marilena TOSCANO, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, nato in Pakistan in [...] 6 giugno Controparte_1 C.F._2
1969;
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 10 aprile 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi ed hanno contratto matrimonio civile in data 1 Parte_1 Controparte_1
novembre 1999 in Pakistan, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VI (BG). Dalla loro unione sono nati (2 settembre 2000), Persona_1 Persona_2
(29 giugno 2002) maggiorenni ed economicamente autosufficienti,
[...] Persona_3
(11 giugno 2007) e (19 febbraio 2009), minorenni. Persona_4
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il marito, l'affido super-esclusivo dei figli minori con collocamento presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale ed un contributo per il mantenimento dei figli minori posto a carico del resistente pari ad € 250 mensili per ciascun figlio (€ 500 complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica ex art. 143 c.p.c., stante la sua irreperibilità, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.,
Sentita liberamente parte ricorrente emetteva dunque i provvedimenti temporanei ed urgenti,
confermando le statuizioni della separazione quanto ad affidamento, collocamento e modalità di frequentazione del genitore non collocatario e al contributo economico ivi stabilito.
Il Giudice invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al
Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) secondo alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede
ancora.
Nel caso di specie, sussiste dunque la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato. Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8,
co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si sono separati giudizialmente con sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 255/2024, pubblicata l'1 febbraio 2024 e passata in giudicato (v. documenti in atti). La ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che,
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970
n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei figli minori e Persona_3 [...]
preliminarmente vale la pena rammentare che, con la legge n. 54/2006, il nostro Persona_4
ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989,
ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in capo ad uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4
giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
E invero, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in merito alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. In sostanza, ai fini del buon funzionamento del regime dell'affidamento condiviso dei figli, è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, dovendosi quindi escludere il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco. Tale modalità
di affidamento si pone in sintonia con il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a costui una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 30191/2019).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio di separazione e della dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente si rileva una obiettiva lontananza del padre dalla vita dei figli, atteso che il genitore, dalla data di esecuzione del provvedimento di allontanamento emesso nel giudizio di separazione (15
settembre 2023), ha interrotto i contatti con la famiglia e da tempo non esercita il diritto di visita,
essendosi reso di fatto irreperibile;
lo stesso inoltre non ha mai versato alcunchè per il mantenimento dei figli.
Relativamente alla figura della madre, non vi sono invece elementi che possano portare a dubitare della sua capacità genitoriale. Di conseguenza, ritiene il Collegio di dover confermare integralmente il regolamento dei rapporti personali e patrimoniali già disposto all'esito della separazione, atteso che parte resistente è rimasta contumace e che, successivamente alla pronuncia della sentenza di questo Tribunale, non sono stati acquisiti elementi tali da giustificare una modifica anche solo parziale del regime di affido dei minori.
In particolare, le risultanze processuali legittimano, nel prioritario interesse dei minori, una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. Nella fattispecie, l'affidamento condiviso non è
concretamente realizzabile anche considerato che il padre risulta irreperibile e dunque non risulta allo stato in grado di valutare le esigenze e le inclinazioni dei figli.
Stante la gravità dei fatti allegati già nel giudizio di separazione e il successivo totale abbandono della famiglia da parte del resistente, il Collegio ritiene pertanto necessaria la conferma dell'affido esclusivo “rafforzato” a favore di (cd. “affido super esclusivo”). Ciò comporta, ai Parte_1
sensi dell'art. 337 quater, co. 3, c.c., che la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità
genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Quanto al diritto di visita paterno, occorre premettere che il diritto del genitore non affidatario di istruire ed educare il figlio ha quale limite e parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, inteso come diritto ad una crescita sana ed equilibrata, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età
del figlio. Il giudice, pertanto, ove ravvisi un potenziale pregiudizio per il figlio, può legittimamente imporre tutte le cautele e restrizioni ritenute necessarie, anche sospendendo il diritto di visita del padre (cfr. Cass. n. 6312/1999).
Orbene, nel caso de quo, visto il disinteresse riservato da e la mancanza Controparte_1
di una sua domanda sul punto, questo Collegio ritiene opportuno disporre che eventuali frequentazioni tra padre e figli debbano venire previo accordo con la madre affidataria e alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà dei minore ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti, tenuto altresì conto della volontà dei minori, i quali hanno un'età
tale da consentir loro di esprimere con consapevolezza la volontà di mantenere un rapporto con il padre.
Non da ultimo, il Collegio osserva che non si ritiene necessario l'ascolto dei minori, stante la gravità
delle condotte paterne ed il coinvolgimento diretto dei figli nelle dinamiche disfunzionali della coppia genitoriale, così che l'ascolto dei minori risulterebbe contrario al loro superiore interesse, per via del pregiudizio che potrebbe loro derivare dalla necessità di richiamare episodi violenti alla memoria.
Oltretutto, stante il disinteresse del resistente per le sorti del procedimento e del suo rapporto con i figli, l'audizione dei minori risulterebbe altresì superflua ai fini della decisione (Cass. Sez. I 24.5.2018
n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
3. Assegnazione casa coniugale
Così come già disposto all'esito della separazione, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, affinché vi continui a vivere con i figli minori.
4. Mantenimento dei figli
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, deve essere premesso che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez.
I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti. L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147, 148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che debba essere posto in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, l'importo mensile complessivo € 500 (€ 250 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo, somma costantemente reputata da questo Tribunale quale contributo minimo indispensabile per il mantenimento di ogni figlio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati, sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5. Spese di lite
Considerato l'esito del giudizio, nonché il totale disinteresse dimostrato da Controparte_1
per le sorti dello stesso, sussistono giustificati motivi per condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. Applicati, pertanto, i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore indeterminabile di complessità bassa e applicati i valori minimi stante la scarsa complessità del giudizio in cui il resistente è rimasto contumace, le spese di lite vanno liquidate, per tutte le fasi di giudizio (eccetto quella istruttoria, non effettuata) in
€ 2.906,00 (fase di studio: € 851,00; fase introduttiva: € 602,00; fase decisionale: €1.453,00) per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra ed Parte_1 Controparte_1
'1 novembre 1999 in Pakistan, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
VI (BG);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di VI (Atto n. 145, Parte II, Serie C, Anno 2023);
3. affida in via super esclusiva i figli minori e Persona_3 Persona_4
alla madre, , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
4. dispone che la madre eserciterà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, potendo altresì provvedere autonomamente al disbrigo di ogni pratica relativa al rilascio dei documenti di identità dei figli, validi per l'espatrio. Dispone che la madre comunichi (per quanto possibile, vista la sua irreperibilità) al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della prole di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente.
5. assegna la casa coniugale sita in VI (BG), alla via dei Mulini n. 18, ad;
Parte_1
6. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore soltanto secondo le modalità
e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare con serietà e continuità la relazione con la propria figlia, nel rispetto della volontà di quest'ultima;
7. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della prole, in via anticipata entro il giorno 10
[...]
di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, l'importo complessivo di € 500,00 mensili
(€ 250 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8. condanna a pagare ad le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 98,00 per anticipazioni ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Marilena TOSCANO, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, nato in Pakistan in [...] 6 giugno Controparte_1 C.F._2
1969;
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 10 aprile 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi ed hanno contratto matrimonio civile in data 1 Parte_1 Controparte_1
novembre 1999 in Pakistan, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VI (BG). Dalla loro unione sono nati (2 settembre 2000), Persona_1 Persona_2
(29 giugno 2002) maggiorenni ed economicamente autosufficienti,
[...] Persona_3
(11 giugno 2007) e (19 febbraio 2009), minorenni. Persona_4
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il marito, l'affido super-esclusivo dei figli minori con collocamento presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale ed un contributo per il mantenimento dei figli minori posto a carico del resistente pari ad € 250 mensili per ciascun figlio (€ 500 complessivi) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica ex art. 143 c.p.c., stante la sua irreperibilità, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.,
Sentita liberamente parte ricorrente emetteva dunque i provvedimenti temporanei ed urgenti,
confermando le statuizioni della separazione quanto ad affidamento, collocamento e modalità di frequentazione del genitore non collocatario e al contributo economico ivi stabilito.
Il Giudice invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al
Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
1. La domanda di divorzio
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) secondo alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede
ancora.
Nel caso di specie, sussiste dunque la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato. Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8,
co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si sono separati giudizialmente con sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 255/2024, pubblicata l'1 febbraio 2024 e passata in giudicato (v. documenti in atti). La ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che,
pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970
n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei figli minori e Persona_3 [...]
preliminarmente vale la pena rammentare che, con la legge n. 54/2006, il nostro Persona_4
ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989,
ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in capo ad uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4
giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
E invero, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in merito alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. In sostanza, ai fini del buon funzionamento del regime dell'affidamento condiviso dei figli, è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, dovendosi quindi escludere il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco. Tale modalità
di affidamento si pone in sintonia con il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a costui una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 30191/2019).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio di separazione e della dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente si rileva una obiettiva lontananza del padre dalla vita dei figli, atteso che il genitore, dalla data di esecuzione del provvedimento di allontanamento emesso nel giudizio di separazione (15
settembre 2023), ha interrotto i contatti con la famiglia e da tempo non esercita il diritto di visita,
essendosi reso di fatto irreperibile;
lo stesso inoltre non ha mai versato alcunchè per il mantenimento dei figli.
Relativamente alla figura della madre, non vi sono invece elementi che possano portare a dubitare della sua capacità genitoriale. Di conseguenza, ritiene il Collegio di dover confermare integralmente il regolamento dei rapporti personali e patrimoniali già disposto all'esito della separazione, atteso che parte resistente è rimasta contumace e che, successivamente alla pronuncia della sentenza di questo Tribunale, non sono stati acquisiti elementi tali da giustificare una modifica anche solo parziale del regime di affido dei minori.
In particolare, le risultanze processuali legittimano, nel prioritario interesse dei minori, una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. Nella fattispecie, l'affidamento condiviso non è
concretamente realizzabile anche considerato che il padre risulta irreperibile e dunque non risulta allo stato in grado di valutare le esigenze e le inclinazioni dei figli.
Stante la gravità dei fatti allegati già nel giudizio di separazione e il successivo totale abbandono della famiglia da parte del resistente, il Collegio ritiene pertanto necessaria la conferma dell'affido esclusivo “rafforzato” a favore di (cd. “affido super esclusivo”). Ciò comporta, ai Parte_1
sensi dell'art. 337 quater, co. 3, c.c., che la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità
genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Quanto al diritto di visita paterno, occorre premettere che il diritto del genitore non affidatario di istruire ed educare il figlio ha quale limite e parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, inteso come diritto ad una crescita sana ed equilibrata, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età
del figlio. Il giudice, pertanto, ove ravvisi un potenziale pregiudizio per il figlio, può legittimamente imporre tutte le cautele e restrizioni ritenute necessarie, anche sospendendo il diritto di visita del padre (cfr. Cass. n. 6312/1999).
Orbene, nel caso de quo, visto il disinteresse riservato da e la mancanza Controparte_1
di una sua domanda sul punto, questo Collegio ritiene opportuno disporre che eventuali frequentazioni tra padre e figli debbano venire previo accordo con la madre affidataria e alla presenza della stessa, sempre nel rispetto dei bisogni, delle esigenze e della volontà dei minore ovvero previa attivazione da parte del padre dei Servizi Sociali competenti, tenuto altresì conto della volontà dei minori, i quali hanno un'età
tale da consentir loro di esprimere con consapevolezza la volontà di mantenere un rapporto con il padre.
Non da ultimo, il Collegio osserva che non si ritiene necessario l'ascolto dei minori, stante la gravità
delle condotte paterne ed il coinvolgimento diretto dei figli nelle dinamiche disfunzionali della coppia genitoriale, così che l'ascolto dei minori risulterebbe contrario al loro superiore interesse, per via del pregiudizio che potrebbe loro derivare dalla necessità di richiamare episodi violenti alla memoria.
Oltretutto, stante il disinteresse del resistente per le sorti del procedimento e del suo rapporto con i figli, l'audizione dei minori risulterebbe altresì superflua ai fini della decisione (Cass. Sez. I 24.5.2018
n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
3. Assegnazione casa coniugale
Così come già disposto all'esito della separazione, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, affinché vi continui a vivere con i figli minori.
4. Mantenimento dei figli
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, deve essere premesso che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez.
I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti. L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147, 148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale che debba essere posto in capo al resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, l'importo mensile complessivo € 500 (€ 250 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo, somma costantemente reputata da questo Tribunale quale contributo minimo indispensabile per il mantenimento di ogni figlio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati, sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5. Spese di lite
Considerato l'esito del giudizio, nonché il totale disinteresse dimostrato da Controparte_1
per le sorti dello stesso, sussistono giustificati motivi per condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. Applicati, pertanto, i parametri previsti dal D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore indeterminabile di complessità bassa e applicati i valori minimi stante la scarsa complessità del giudizio in cui il resistente è rimasto contumace, le spese di lite vanno liquidate, per tutte le fasi di giudizio (eccetto quella istruttoria, non effettuata) in
€ 2.906,00 (fase di studio: € 851,00; fase introduttiva: € 602,00; fase decisionale: €1.453,00) per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, I.V.A e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra ed Parte_1 Controparte_1
'1 novembre 1999 in Pakistan, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
VI (BG);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di VI (Atto n. 145, Parte II, Serie C, Anno 2023);
3. affida in via super esclusiva i figli minori e Persona_3 Persona_4
alla madre, , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
4. dispone che la madre eserciterà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, potendo altresì provvedere autonomamente al disbrigo di ogni pratica relativa al rilascio dei documenti di identità dei figli, validi per l'espatrio. Dispone che la madre comunichi (per quanto possibile, vista la sua irreperibilità) al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della prole di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente.
5. assegna la casa coniugale sita in VI (BG), alla via dei Mulini n. 18, ad;
Parte_1
6. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore soltanto secondo le modalità
e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria ovvero dai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui dovrà attivarsi qualora intendesse ripristinare con serietà e continuità la relazione con la propria figlia, nel rispetto della volontà di quest'ultima;
7. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della prole, in via anticipata entro il giorno 10
[...]
di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, l'importo complessivo di € 500,00 mensili
(€ 250 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8. condanna a pagare ad le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 98,00 per anticipazioni ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello