CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2024, n. 34162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34162 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali;
letta la memoria di replica rassegnata dal difensore del ricorrente, avv. DANIELE FIORINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34162 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 gennaio 2024, il Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza avanzata da NC DD, avente ad oggetto la modifica del provvedimento reso in data 14.02.2023 del Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale di rettifica dei precedenti atti di esecuzione di pene concorrenti, ivi incluso il provvedimento di esecuzione del 30.09.2014, e, per l'effetto, ha disposto che venisse computato, a titolo di presofferto, al fine della determinazione della pena da espiare il periodo detentivo ricompreso tra il 18.05.2007 e il 6.06.2007; ha, invece, rigettato l'istanza nella restante parte. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, rispetto alle conclusioni raggiunte con il provvedimento del Pubblico ministero del 14.02.2023, andasse ulteriormente riconosciuto a DD il lasso presofferto inerente alla detenzione patita all'estero, in Spagna, per effetto del relativo mandato d'arresto europeo, nel corrispondente intervallo dal 18 maggio, data dell'arresto, al 6 giugno 2007, poiché dal 7 giugno 2007 egli, consegnato alle Autorità italiane, era stato, invece, detenuto a titolo espiativo, con la precisazione che il provvedimento di rettifica del 14.02.2023 aveva già riconosciuto quali ulteriori periodi di detenzione presofferta quello dal 28 marzo 2010 e 16 ottobre 2010, trascorso da DD agli arresti domiciliari, e quello dall'Il dicembre 2018 e il 12 ottobre 2022, durante il quale il condannato era stato detenuto in Argentina, nell'ambito dell'ulteriore procedura di estradizione. Viceversa, non è stata annessa alcuna fungibilità al tempo trascorso da DD in detenzione dal 7.06.2017 fino al 27.03.2010, siccome ascritto all'effettiva espiazione derivante da altro titolo definitivo, né al pregresso periodo intercorso dal 28 febbraio al 24 novembre 2003, siccome riferito a custodia cautelare, già computata per pregresso titolo. 2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NC DD chiedendone l'annullamento e prospettando un unico, articolato motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 657 e 721 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dopo un'ampia premessa ricostruttiva della vicenda esecutiva riguardante il condannato, con particolare riferimento alla portata dell'ordinanza di consegna emessa, in esecuzione di mandato di arresto europeo, dal Tribunale di Madrid, dopo l'arresto del 18 maggio 2007, e, successivamente, alla decisione di estradizione emessa il 24 ottobre 2019 dall'Autorità giudiziaria argentina, con riferimento all'esecuzione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del 2 Tribunale di Roma dell'1.12.2008, riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 18.05.2010, irrevocabile il 26.10.2011, accertativa di reati tentati in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel 2005 e nel 2006, nell'ambito del procedimento penale, n. 41790/2005 RGNR, la difesa ha lamentato quanto segue: - in primo luogo, si è omesso di considerare che non sussiste ostacolo giuridico a che possano essere computati, dopo l'estradizione, anche periodi di carcerazione sofferti in relazione ad altri titoli non ricompresi tra quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, salvo che si tratti di pene interamente espiate;
- in secondo luogo, il giudice dell'esecuzione ha omesso di applicare il principio di specialità stabilito dall'art. 721 cod. proc. pen. con riferimento al limite fissato nell'ordinanza di consegna dell'Autorità giudiziaria spagnola con esclusivo riferimento ai fatti oggetto della successiva sentenza del dicembre 2008; si specifica che l'ordinanza impugnata, al pari del parere del Pubblico ministero, non ha revocato in dubbio che il competente organo giudiziario dello Stato spagnolo aveva accordato la consegna per quel solo titolo: erroneamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha imputato a espiazione di altre pene la detenzione sofferta da DD dal 7.06.2007, assumendo che soltanto dal 28 marzo 2010 aveva ripreso efficacia, con la collocazione dell'imputato agli arresti domiciliari, la custodia cautelare per il titolo di cui al predetto mandato di arresto europeo;
- in via conseguente - si aggiunge - sostenere che dal 7 giugno 2007 DD aveva iniziato a scontare i titoli oggetto del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri è affermazione che si pone in contrasto con il fatto che la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri sarebbe divenuta definitiva successivamente, soltanto nel settembre 2007; - ulteriore illogicità del computo atto nel provvedimento impugnato è costituita dal non aver considerato che dal 28 marzo 2010 DD era stato posto agli arresti domiciliari, dunque prima che fosse maturata la pena detentiva definitiva, da espiare, arresti domiciliari da cui era evaso nel successivo mese di ottobre;
in effetti, era stato il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, al momento dell'emissione del nuovo ordine di esecuzione del 2012, quando DD era evaso, a formare un provvedimento di esecuzione comprensivo di tutte le pene da espiare da parte del condannato, non potendo sapere se costui fosse ancora presente sul territorio ovvero se ne fosse allontanato, ai fini della successiva verifica delle condizioni di cui all'art. 721 cod. proc. pen.; condizioni che invece avrebbe dovuto verificare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, competente in ragione della maturazione dell'ultimo titolo irrevocabile, quando aveva emesso il nuovo 3 provvedimento di esecuzione per la carcerazione, per la cui modifica era stato introdotto l'incidente di esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dal momento che non risulta essere stata dedotta l'esistenza del principio di specialità con riferimento all'estradizione disposta dall'Autorità spagnola, essendosi limitata, l'ordinanza impugnata, a confutare la tesi dedotta dalla difesa: e il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle prospettate nel procedimento di esecuzione, mentre l'altra questione, quella relativa al periodo di otto mesi e ventiquattro giorni, per come dedotta dalla difesa, muove da un'interpretazione contraria ai principi dettati dall'art. 657 cod. proc. pen. 4. La difesa di DD ha rassegnato una memoria di replica in cui ha segnalato che, contrariamente a quanto ha sostenuto il Procuratore generale in sede, nell'originaria istanza, si era espressamente dedotto che, quando era stato destinatario del mandato di arresto europeo accolto dall'Autorità giudiziaria spagnola, l'estradando si era avvalso del principio di specialità, sicché il suo arresto e la consegna che ne era seguita avevano trovato esplicita causa esclusivamente per l'esecuzione del reato per il quale era stato emesso il mandato di arresto stesso;
e sul tema il giudice dell'esecuzione nulla ha rilevato;
inoltre, si sostiene che non era necessario che il condannato segnalasse autonomamente ciò che il giudice procedente avrebbe dovuto, in ogni caso, rilevare nell'ambito della doverosa verifica dello stato di esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è parzialmente fondata e va, di conseguenza, accolta nei limiti e nei sensi che seguono, mentre - attesa la carenza di fondatezza dei residui profili - essa va rigettata nel resto. 2. Appare utile premettere che il giudice dell'esecuzione, a ragione del provvedimento reso e in risposta alle prospettazioni dell'istante, ha osservato che: - quanto alla domanda relativa allo scomputo della detenzione inerente al primo periodo, pari a otto mesi e ventiquattro giorni di detenzione, riferito ai fatti giudicati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 2 luglio 2003, definitiva il 22 giugno 2005, la corrispondente detenzione era avvenuta, a titolo di custodia cautelare in carcere, dal 28 febbraio 4 /7/ al 24 novembre 2003, dunque in un periodo antecedente alla data di consumazione dei reati della sentenza attualmente in esecuzione, reati commessi il 3 settembre 2005 e l'ottobre 2006; - in ordine all'ulteriore richiesta, essa meritava di essere accolta con riferimento al solo periodo computabile a partire dal 18 maggio 2007, data in cui DD era stato arrestato in Spagna, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento n. 41790/2005, per essere poi consegnato alle Autorità italiane il 7 giugno 2007, sicché, essendosi trattato di detenzione sofferta all'estero per effetto del mandato d'arresto europeo, il corrispondente intervallo dal 18 maggio al 6 giugno 2007, andava considerato come presofferto;
- circa, invece, il lasso intercorso dal 7 giugno 2007 al 27 marzo 2010, esso non poteva essere ritenuto computabile ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., in quanto, in quell'intervallo, DD aveva espiato la pena detentiva definitiva relativa a condanna pregressa inserita nel provvedimento di cumulo emesso in precedenza dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: quindi, siccome in quel periodo il detenuto non era sottoposto a misure cautelari, né stava espiando una pena poi risultata senza titolo, era da concludersi che quella detenzione afferiva all'espiazione dei titoli precedenti portati dal corrispondente provvedimento di cumulo;
- quanto, infine, ai periodi ricompresi tra il 28 marzo 2010 e 16 ottobre 2010, nonché tra I'll dicembre 2018 e il 12 ottobre 2022, durante i quali DD era stato rispettivamente sottoposto alla custodia cautelare domiciliare nell'ambito del procedimento n. 41790/2005 RGNR e alla detenzione in Argentina, nell'ambito dell'ulteriore procedura di estradizione, si trattava di intervalli detentivi già computati quali altrettante detenzioni presofferte con il provvedimento di rettifica del 14 febbraio 2023. 3. Enucleati i termini delle questioni prospettate, come emergenti dal raffronto fra le argomentazioni spese dal giudice dell'esecuzione e i rilievi esposti dalla difesa, occorre, in punto di diritto, ribadire il principio secondo cui, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, quando, nel corso dell'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti, ma devono invece formarsi dei cumuli parziali. Quindi, occorre procedere al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato a cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e la detrazione dal 5 risultato del presofferto. Poi, deve seguire la formazione di un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione: e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966 - 01; Sez. 1, n. 17148 del 23/04/2010, Fabiano, Rv. 247076 - 01; Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, Mauri, Rv. 217066 - 01). Corollario di tale principio è l'effetto che il criterio moderatore della pena, previsto dall'art. 78 cod. pen., non opera nel caso, disciplinato dal successivo art. 80, di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, nell'ipotesi in cui differiscono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari: si impone in tal caso la formazione di cumuli differenti e il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati nella norma predetta. La considerazione unitaria delle pene concorrenti ne sottende, pertanto, l'integrale cumulabilità, la quale è riscontrabile soltanto se le pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse, mentre, ove si sia in presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere in modo indiscriminato a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo, la somma complessiva dei periodi di presofferto o la pena condonabile, in quanto siffatta modalità di computo delle pene concorrenti si porrebbe in contrasto con il principio stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente, con la conseguenza che l'esecuzione della pena non può precedere la commissione del reato (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Cimmino, Rv. 285537 - 01; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589 - 01). 4. Posti gli effetti derivanti dall'illustrato principio, si coglie la ragione per la quale il giudice dell'esecuzione ha ritenuto corretta l'esclusione stabilita nel provvedimento del Pubblico ministero della fungibilità ai fini del calcolo della pena residua in corso di espiazione del lasso detentivo, pari a otto mesi e ventiquattro giorni di detenzione, riferito ai fatti giudicati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 2 luglio 2003, 6 5 irrevocabile il 22 giugno 2005, una volta accertato che la corrispondente detenzione era stata già computata, con riferimento al periodo detentivo trascorso da DD in carcere, a titolo di custodia cautelare, dal 28 febbraio al 24 novembre 2003, in merito alla parte di pena espiata in tempo antecedente alla data di commissione dei reati accertati dalla sentenza la cui pena era attualmente in esecuzione, dal momento che tali reati commessi il 3 settembre 2005 e l'ottobre 2006. L'esclusione del suddetto periodo detentivo dall'ulteriore fungibilità invocata dal condannato è stata, quindi, giustificata con una spiegazione coerente e conforme a diritto. La difesa non ha contrapposto alcun argomento concreto per dimostrare la contrarietà allo sviluppo della detenzione patita da DD dell'inquadramento dedotto se non l'astratta fungibilità della detenzione sine causa inerente ad altri titoli, senza collegare la predicazione del principio alla situazione effettiva. In tal senso si prende atto del riferimento al concetto giuridico secondo il quale, in tema di estradizione, il principio di specialità impedisce che il condannato possa essere sottoposto a limitazione della libertà in forza di provvedimento che sia relativo a fatti anteriori e diversi da quelli per i quali è stata concessa, ma non esclude, in applicazione del disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, tenga conto del periodo di custodia cautelare sofferto, sia con riferimento al reato per il quale è stata pronunciata condanna, sia in relazione a qualsiasi altro reato (Sez. 5, n. 47536 del 12/07/2018, B., Rv. 274139 - 01). Il concetto, però non interferisce con il rilievo che la fungibilità, per dispiegarsi, esige che il periodo detentivo non sia stato già computato e i titoli considerati siano censiti nel medesimo cumulo parziale: invece, nel caso di specie, l'accertamento del giudice dell'esecuzione ha fatto emergere - senza alcuna specifica deduzione e prova del contrario - che il periodo detentivo intercorso dal 28 febbraio al 24 novembre 2003, afferente a cumulo antecedente, è stato computato nella parte di pena considerata già espiata, senza alcuna sua obliterazione nel residuo transitato nel nuovo cumulo a cui ha dato luogo la commissione da parte di DD dei reati commessi in epoca successiva. La doglianza va, pertanto, disattesa. 5. Per il resto, preso atto che non si rilevano specifiche censure quanto all'accertamento svolto dal giudice dell'esecuzione circa l'avvenuto computo in deconto rispetto alla pena da espiarsi - nel provvedimento del Pubblico ministero del 14.02.2023 - del periodo detentivo ricompreso tra il 28 marzo 2010 e 16 7 ottobre 2010, durante il quale DD era stato sottoposto alla custodia cautelare domiciliare nell'ambito del procedimento n. 41790/2005 RGNR, e del periodo detentivo intercorso tra 1'11 dicembre 2018 e il 12 ottobre 2022, durante il quale DD era stato sottoposto alla detenzione in Argentina nell'ambito dell'ulteriore procedura di estradizione seguita alla sua evasione, si profila invece fondata l'ulteriore censura su cui il ricorrente si è concentrato, anche nella memoria illustrativa, relativa al tema del mancato computo quale presofferto del periodo detentivo intercorso dal 7 giugno 2007 al 27 marzo 2010. Si è visto che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto corretta l'imputazione di questo tempo di detenzione all'espiazione della pena già in esecuzione in tempo pregresso rispetto all'esecuzione del mandato di arresto europeo operata nel provvedimento del Pubblico ministero, laddove il ricorrente sostiene che tale imputazione non poteva essere legittimamente compiuta ai sensi dell'art. 657, in relazione all'art. 721, cod. proc. pen. e alle regole disciplinanti il mandato di arresto europeo, siccome non lo consentiva il principio di specialità di cui DD si era avvalso all'atto della sua estradizione della Spagna. 5.1. A tale riguardo la difesa ha ribadito, facendo riferimento a documenti in atti, che DD si era effettivamente avvalso di tale principio di specialità anche al momento dell'esecuzione del mandato di arresto europeo accolto dall'Autorità spagnola. Si tratta di un punto che inesattamente il Procuratore generale ha dedotto non essere stato inserito nel thema decidendum. Al contrario, l'esame dell'istanza tesa alla modificazione del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, come rettificato con l'atto del 14.02.2023, evidenzia che essa aveva contemplato (alla pagina 3) l'esplicita deduzione del condannato secondo cui DD, al momento dell'esecuzione del mandato di arresto, con conseguente consegna da parte dell'Autorità giudiziaria spagnola, si era avvalso del principio di specialità. D'altro canto, per sola completezza, si segnala che il principio di specialità, una volta che l'interessato se ne sia avvalso nel corso della procedura estradizionale, appare poter essere azionato senza limiti. Si è, al riguardo, chiarito che, in tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità è deducibile dall'interessato senza alcun limite temporale, per cui alla mancata proposizione dell'eccezione in un primo momento non consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo, atteso che, in relazione alla natura della questione, non si rinviene nel sistema processuale vigente e nelle norme che disciplinano l'estradizione, quale forma di cooperazione internazionale tra Stati in relazione all'esercizio della giurisdizione penale, una disposizione specificamente volta a imporre che la 8 clausola di specialità sia fatta valere entro determinati limiti temporali e a configurare la sua deduzione quale onere dell'interessato, dal cui mancato adempimento possa discendere la decadenza o, comunque, la preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in tempo successivo (Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014, dep. 2015, Leggieri, Rv. 262878 - 01). 5.2. La rilevanza della questione la si apprezza se si tiene conto del condiviso principio di diritto secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui agli artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, trova applicazione anche nella fase esecutiva, impedendo che il condannato possa essere sottoposto a limitazione della libertà in forza di provvedimento che sia relativo a fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso (Sez. 1, n. 53695 del 16/11/2016, Morejon Rodriguez, Rv. 268663 - 01, anche per una disamina complessiva dell'istituto, con tutti i conseguenti richiami). Si è anche specificato, sempre sull'argomento del mandato di arresto europeo, che il principio di specialità stabilito dall'art. 32 della legge n. 69 del 2005 non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, purché la persona stessa non sia privata della libertà personale, dovendo in questo caso richiedersi l'assenso dello Stato estero. Quale applicazione di questa specificazione si è fatto conseguire che in sede di esecuzione, se è consentito al giudice disporre anche la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, non è, invece, legittimo il susseguente ordine di carcerazione (Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017, Wahid, Rv. 269189 - 01; nella stessa direzione v. anche Sez. 1, n. 34872 del 30/06/2022, Trimboli, Rv. 283506 - 01, e ivi articolati richiami;
in senso più rigoroso un altro orientamento, meno recente e meno frequentato, ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa revocare la sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, dovendo, invece, sospendere la procedura esecutiva diretta a rendere eseguibili condanne già condizionalmente sospese in attesa dell'eventuale estradizione suppletiva: Sez. 1, n. 38716 del 31/01/2013, Parasiliti Mollica, Rv. 256760 - 01). 5.3. Posto quanto precede, è da prendersi atto che la questione dell'evenienza del principio di specialità determinato dai limiti fissati all'esecuzione del mandato di arresto europeo a suo tempo determinata dall'ordinanza del Tribunale di Madrid del 31.05.2007, oltre a essere giuridicamente attinente alla verifica richiesta al giudice dell'esecuzione, era 9 stata anche sostenuta dall'istante con la produzione della documentazione relativa al suddetto mandato, ivi inclusa la copia tradotta del provvedimento dell'Autorità giudiziaria spagnola. Piuttosto — e ciò riscontra la doglianza inerente al corrispondente vizio della motivazione — il provvedimento impugnato non ha offerto un'adeguata giustificazione sull'argomento: l'argomento è stato sostanzialmente eluso. Invece, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prendere in considerazione il tema e, se intendeva disattendere la corrispondente domanda per avere individuato ragioni giuridiche ostative all'invocata unicità di titolo (quello riferito al mandato di arresto europeo) a cui doveva imputarsi quel lasso detentivo, senza possibilità di imputare quella detenzione al pregresso titolo espiativo, avrebbe dovuto fornire gli elementi esplicativi necessari. Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto espungere la questione dal discorso giustificativo, ma avrebbe dovuto vagliarla: e, se avesse inteso scartare la prospettazione difensiva, in ipotesi di emersione di una qualche ragione tale da determinare l'inapplicabilità, nel caso di specie, del principio di specialità, ne avrebbe dovuto dare corrispondente conto. La motivazione, su questo versante, si è dimostrata totalmente carente e, quindi, tale da viziare decisivamente il provvedimento nella parte corrispondente. 6. In considerazione del vizio emerso, il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato limitatamente alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del principio di fungibilità con riguardo al periodo detentivo intercorso dal 7 giugno 2007 al 27 marzo 2010, con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio sul punto, da effettuarsi — con piena libertà valutativa, ma — nell'alveo dei principi testé affermati. L'impugnazione va, invece, rigettata nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo di detenzione sofferto dal 7 giugno 2007 al 27 marzo 2010, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Vicenza. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6 giugno 2024 CORTE SUPREMA DI CASS 0 :,
lette le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali;
letta la memoria di replica rassegnata dal difensore del ricorrente, avv. DANIELE FIORINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34162 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 06/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 gennaio 2024, il Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza avanzata da NC DD, avente ad oggetto la modifica del provvedimento reso in data 14.02.2023 del Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale di rettifica dei precedenti atti di esecuzione di pene concorrenti, ivi incluso il provvedimento di esecuzione del 30.09.2014, e, per l'effetto, ha disposto che venisse computato, a titolo di presofferto, al fine della determinazione della pena da espiare il periodo detentivo ricompreso tra il 18.05.2007 e il 6.06.2007; ha, invece, rigettato l'istanza nella restante parte. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, rispetto alle conclusioni raggiunte con il provvedimento del Pubblico ministero del 14.02.2023, andasse ulteriormente riconosciuto a DD il lasso presofferto inerente alla detenzione patita all'estero, in Spagna, per effetto del relativo mandato d'arresto europeo, nel corrispondente intervallo dal 18 maggio, data dell'arresto, al 6 giugno 2007, poiché dal 7 giugno 2007 egli, consegnato alle Autorità italiane, era stato, invece, detenuto a titolo espiativo, con la precisazione che il provvedimento di rettifica del 14.02.2023 aveva già riconosciuto quali ulteriori periodi di detenzione presofferta quello dal 28 marzo 2010 e 16 ottobre 2010, trascorso da DD agli arresti domiciliari, e quello dall'Il dicembre 2018 e il 12 ottobre 2022, durante il quale il condannato era stato detenuto in Argentina, nell'ambito dell'ulteriore procedura di estradizione. Viceversa, non è stata annessa alcuna fungibilità al tempo trascorso da DD in detenzione dal 7.06.2017 fino al 27.03.2010, siccome ascritto all'effettiva espiazione derivante da altro titolo definitivo, né al pregresso periodo intercorso dal 28 febbraio al 24 novembre 2003, siccome riferito a custodia cautelare, già computata per pregresso titolo. 2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NC DD chiedendone l'annullamento e prospettando un unico, articolato motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 657 e 721 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dopo un'ampia premessa ricostruttiva della vicenda esecutiva riguardante il condannato, con particolare riferimento alla portata dell'ordinanza di consegna emessa, in esecuzione di mandato di arresto europeo, dal Tribunale di Madrid, dopo l'arresto del 18 maggio 2007, e, successivamente, alla decisione di estradizione emessa il 24 ottobre 2019 dall'Autorità giudiziaria argentina, con riferimento all'esecuzione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del 2 Tribunale di Roma dell'1.12.2008, riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 18.05.2010, irrevocabile il 26.10.2011, accertativa di reati tentati in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel 2005 e nel 2006, nell'ambito del procedimento penale, n. 41790/2005 RGNR, la difesa ha lamentato quanto segue: - in primo luogo, si è omesso di considerare che non sussiste ostacolo giuridico a che possano essere computati, dopo l'estradizione, anche periodi di carcerazione sofferti in relazione ad altri titoli non ricompresi tra quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, salvo che si tratti di pene interamente espiate;
- in secondo luogo, il giudice dell'esecuzione ha omesso di applicare il principio di specialità stabilito dall'art. 721 cod. proc. pen. con riferimento al limite fissato nell'ordinanza di consegna dell'Autorità giudiziaria spagnola con esclusivo riferimento ai fatti oggetto della successiva sentenza del dicembre 2008; si specifica che l'ordinanza impugnata, al pari del parere del Pubblico ministero, non ha revocato in dubbio che il competente organo giudiziario dello Stato spagnolo aveva accordato la consegna per quel solo titolo: erroneamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha imputato a espiazione di altre pene la detenzione sofferta da DD dal 7.06.2007, assumendo che soltanto dal 28 marzo 2010 aveva ripreso efficacia, con la collocazione dell'imputato agli arresti domiciliari, la custodia cautelare per il titolo di cui al predetto mandato di arresto europeo;
- in via conseguente - si aggiunge - sostenere che dal 7 giugno 2007 DD aveva iniziato a scontare i titoli oggetto del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri è affermazione che si pone in contrasto con il fatto che la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri sarebbe divenuta definitiva successivamente, soltanto nel settembre 2007; - ulteriore illogicità del computo atto nel provvedimento impugnato è costituita dal non aver considerato che dal 28 marzo 2010 DD era stato posto agli arresti domiciliari, dunque prima che fosse maturata la pena detentiva definitiva, da espiare, arresti domiciliari da cui era evaso nel successivo mese di ottobre;
in effetti, era stato il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, al momento dell'emissione del nuovo ordine di esecuzione del 2012, quando DD era evaso, a formare un provvedimento di esecuzione comprensivo di tutte le pene da espiare da parte del condannato, non potendo sapere se costui fosse ancora presente sul territorio ovvero se ne fosse allontanato, ai fini della successiva verifica delle condizioni di cui all'art. 721 cod. proc. pen.; condizioni che invece avrebbe dovuto verificare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, competente in ragione della maturazione dell'ultimo titolo irrevocabile, quando aveva emesso il nuovo 3 provvedimento di esecuzione per la carcerazione, per la cui modifica era stato introdotto l'incidente di esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dal momento che non risulta essere stata dedotta l'esistenza del principio di specialità con riferimento all'estradizione disposta dall'Autorità spagnola, essendosi limitata, l'ordinanza impugnata, a confutare la tesi dedotta dalla difesa: e il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle prospettate nel procedimento di esecuzione, mentre l'altra questione, quella relativa al periodo di otto mesi e ventiquattro giorni, per come dedotta dalla difesa, muove da un'interpretazione contraria ai principi dettati dall'art. 657 cod. proc. pen. 4. La difesa di DD ha rassegnato una memoria di replica in cui ha segnalato che, contrariamente a quanto ha sostenuto il Procuratore generale in sede, nell'originaria istanza, si era espressamente dedotto che, quando era stato destinatario del mandato di arresto europeo accolto dall'Autorità giudiziaria spagnola, l'estradando si era avvalso del principio di specialità, sicché il suo arresto e la consegna che ne era seguita avevano trovato esplicita causa esclusivamente per l'esecuzione del reato per il quale era stato emesso il mandato di arresto stesso;
e sul tema il giudice dell'esecuzione nulla ha rilevato;
inoltre, si sostiene che non era necessario che il condannato segnalasse autonomamente ciò che il giudice procedente avrebbe dovuto, in ogni caso, rilevare nell'ambito della doverosa verifica dello stato di esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è parzialmente fondata e va, di conseguenza, accolta nei limiti e nei sensi che seguono, mentre - attesa la carenza di fondatezza dei residui profili - essa va rigettata nel resto. 2. Appare utile premettere che il giudice dell'esecuzione, a ragione del provvedimento reso e in risposta alle prospettazioni dell'istante, ha osservato che: - quanto alla domanda relativa allo scomputo della detenzione inerente al primo periodo, pari a otto mesi e ventiquattro giorni di detenzione, riferito ai fatti giudicati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 2 luglio 2003, definitiva il 22 giugno 2005, la corrispondente detenzione era avvenuta, a titolo di custodia cautelare in carcere, dal 28 febbraio 4 /7/ al 24 novembre 2003, dunque in un periodo antecedente alla data di consumazione dei reati della sentenza attualmente in esecuzione, reati commessi il 3 settembre 2005 e l'ottobre 2006; - in ordine all'ulteriore richiesta, essa meritava di essere accolta con riferimento al solo periodo computabile a partire dal 18 maggio 2007, data in cui DD era stato arrestato in Spagna, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento n. 41790/2005, per essere poi consegnato alle Autorità italiane il 7 giugno 2007, sicché, essendosi trattato di detenzione sofferta all'estero per effetto del mandato d'arresto europeo, il corrispondente intervallo dal 18 maggio al 6 giugno 2007, andava considerato come presofferto;
- circa, invece, il lasso intercorso dal 7 giugno 2007 al 27 marzo 2010, esso non poteva essere ritenuto computabile ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., in quanto, in quell'intervallo, DD aveva espiato la pena detentiva definitiva relativa a condanna pregressa inserita nel provvedimento di cumulo emesso in precedenza dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: quindi, siccome in quel periodo il detenuto non era sottoposto a misure cautelari, né stava espiando una pena poi risultata senza titolo, era da concludersi che quella detenzione afferiva all'espiazione dei titoli precedenti portati dal corrispondente provvedimento di cumulo;
- quanto, infine, ai periodi ricompresi tra il 28 marzo 2010 e 16 ottobre 2010, nonché tra I'll dicembre 2018 e il 12 ottobre 2022, durante i quali DD era stato rispettivamente sottoposto alla custodia cautelare domiciliare nell'ambito del procedimento n. 41790/2005 RGNR e alla detenzione in Argentina, nell'ambito dell'ulteriore procedura di estradizione, si trattava di intervalli detentivi già computati quali altrettante detenzioni presofferte con il provvedimento di rettifica del 14 febbraio 2023. 3. Enucleati i termini delle questioni prospettate, come emergenti dal raffronto fra le argomentazioni spese dal giudice dell'esecuzione e i rilievi esposti dalla difesa, occorre, in punto di diritto, ribadire il principio secondo cui, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, quando, nel corso dell'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti, ma devono invece formarsi dei cumuli parziali. Quindi, occorre procedere al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato a cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e la detrazione dal 5 risultato del presofferto. Poi, deve seguire la formazione di un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione: e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966 - 01; Sez. 1, n. 17148 del 23/04/2010, Fabiano, Rv. 247076 - 01; Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, Mauri, Rv. 217066 - 01). Corollario di tale principio è l'effetto che il criterio moderatore della pena, previsto dall'art. 78 cod. pen., non opera nel caso, disciplinato dal successivo art. 80, di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, nell'ipotesi in cui differiscono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari: si impone in tal caso la formazione di cumuli differenti e il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati nella norma predetta. La considerazione unitaria delle pene concorrenti ne sottende, pertanto, l'integrale cumulabilità, la quale è riscontrabile soltanto se le pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse, mentre, ove si sia in presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere in modo indiscriminato a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo, la somma complessiva dei periodi di presofferto o la pena condonabile, in quanto siffatta modalità di computo delle pene concorrenti si porrebbe in contrasto con il principio stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente, con la conseguenza che l'esecuzione della pena non può precedere la commissione del reato (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Cimmino, Rv. 285537 - 01; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589 - 01). 4. Posti gli effetti derivanti dall'illustrato principio, si coglie la ragione per la quale il giudice dell'esecuzione ha ritenuto corretta l'esclusione stabilita nel provvedimento del Pubblico ministero della fungibilità ai fini del calcolo della pena residua in corso di espiazione del lasso detentivo, pari a otto mesi e ventiquattro giorni di detenzione, riferito ai fatti giudicati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 2 luglio 2003, 6 5 irrevocabile il 22 giugno 2005, una volta accertato che la corrispondente detenzione era stata già computata, con riferimento al periodo detentivo trascorso da DD in carcere, a titolo di custodia cautelare, dal 28 febbraio al 24 novembre 2003, in merito alla parte di pena espiata in tempo antecedente alla data di commissione dei reati accertati dalla sentenza la cui pena era attualmente in esecuzione, dal momento che tali reati commessi il 3 settembre 2005 e l'ottobre 2006. L'esclusione del suddetto periodo detentivo dall'ulteriore fungibilità invocata dal condannato è stata, quindi, giustificata con una spiegazione coerente e conforme a diritto. La difesa non ha contrapposto alcun argomento concreto per dimostrare la contrarietà allo sviluppo della detenzione patita da DD dell'inquadramento dedotto se non l'astratta fungibilità della detenzione sine causa inerente ad altri titoli, senza collegare la predicazione del principio alla situazione effettiva. In tal senso si prende atto del riferimento al concetto giuridico secondo il quale, in tema di estradizione, il principio di specialità impedisce che il condannato possa essere sottoposto a limitazione della libertà in forza di provvedimento che sia relativo a fatti anteriori e diversi da quelli per i quali è stata concessa, ma non esclude, in applicazione del disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, tenga conto del periodo di custodia cautelare sofferto, sia con riferimento al reato per il quale è stata pronunciata condanna, sia in relazione a qualsiasi altro reato (Sez. 5, n. 47536 del 12/07/2018, B., Rv. 274139 - 01). Il concetto, però non interferisce con il rilievo che la fungibilità, per dispiegarsi, esige che il periodo detentivo non sia stato già computato e i titoli considerati siano censiti nel medesimo cumulo parziale: invece, nel caso di specie, l'accertamento del giudice dell'esecuzione ha fatto emergere - senza alcuna specifica deduzione e prova del contrario - che il periodo detentivo intercorso dal 28 febbraio al 24 novembre 2003, afferente a cumulo antecedente, è stato computato nella parte di pena considerata già espiata, senza alcuna sua obliterazione nel residuo transitato nel nuovo cumulo a cui ha dato luogo la commissione da parte di DD dei reati commessi in epoca successiva. La doglianza va, pertanto, disattesa. 5. Per il resto, preso atto che non si rilevano specifiche censure quanto all'accertamento svolto dal giudice dell'esecuzione circa l'avvenuto computo in deconto rispetto alla pena da espiarsi - nel provvedimento del Pubblico ministero del 14.02.2023 - del periodo detentivo ricompreso tra il 28 marzo 2010 e 16 7 ottobre 2010, durante il quale DD era stato sottoposto alla custodia cautelare domiciliare nell'ambito del procedimento n. 41790/2005 RGNR, e del periodo detentivo intercorso tra 1'11 dicembre 2018 e il 12 ottobre 2022, durante il quale DD era stato sottoposto alla detenzione in Argentina nell'ambito dell'ulteriore procedura di estradizione seguita alla sua evasione, si profila invece fondata l'ulteriore censura su cui il ricorrente si è concentrato, anche nella memoria illustrativa, relativa al tema del mancato computo quale presofferto del periodo detentivo intercorso dal 7 giugno 2007 al 27 marzo 2010. Si è visto che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto corretta l'imputazione di questo tempo di detenzione all'espiazione della pena già in esecuzione in tempo pregresso rispetto all'esecuzione del mandato di arresto europeo operata nel provvedimento del Pubblico ministero, laddove il ricorrente sostiene che tale imputazione non poteva essere legittimamente compiuta ai sensi dell'art. 657, in relazione all'art. 721, cod. proc. pen. e alle regole disciplinanti il mandato di arresto europeo, siccome non lo consentiva il principio di specialità di cui DD si era avvalso all'atto della sua estradizione della Spagna. 5.1. A tale riguardo la difesa ha ribadito, facendo riferimento a documenti in atti, che DD si era effettivamente avvalso di tale principio di specialità anche al momento dell'esecuzione del mandato di arresto europeo accolto dall'Autorità spagnola. Si tratta di un punto che inesattamente il Procuratore generale ha dedotto non essere stato inserito nel thema decidendum. Al contrario, l'esame dell'istanza tesa alla modificazione del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, come rettificato con l'atto del 14.02.2023, evidenzia che essa aveva contemplato (alla pagina 3) l'esplicita deduzione del condannato secondo cui DD, al momento dell'esecuzione del mandato di arresto, con conseguente consegna da parte dell'Autorità giudiziaria spagnola, si era avvalso del principio di specialità. D'altro canto, per sola completezza, si segnala che il principio di specialità, una volta che l'interessato se ne sia avvalso nel corso della procedura estradizionale, appare poter essere azionato senza limiti. Si è, al riguardo, chiarito che, in tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità è deducibile dall'interessato senza alcun limite temporale, per cui alla mancata proposizione dell'eccezione in un primo momento non consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo, atteso che, in relazione alla natura della questione, non si rinviene nel sistema processuale vigente e nelle norme che disciplinano l'estradizione, quale forma di cooperazione internazionale tra Stati in relazione all'esercizio della giurisdizione penale, una disposizione specificamente volta a imporre che la 8 clausola di specialità sia fatta valere entro determinati limiti temporali e a configurare la sua deduzione quale onere dell'interessato, dal cui mancato adempimento possa discendere la decadenza o, comunque, la preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in tempo successivo (Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014, dep. 2015, Leggieri, Rv. 262878 - 01). 5.2. La rilevanza della questione la si apprezza se si tiene conto del condiviso principio di diritto secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui agli artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, trova applicazione anche nella fase esecutiva, impedendo che il condannato possa essere sottoposto a limitazione della libertà in forza di provvedimento che sia relativo a fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso (Sez. 1, n. 53695 del 16/11/2016, Morejon Rodriguez, Rv. 268663 - 01, anche per una disamina complessiva dell'istituto, con tutti i conseguenti richiami). Si è anche specificato, sempre sull'argomento del mandato di arresto europeo, che il principio di specialità stabilito dall'art. 32 della legge n. 69 del 2005 non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, purché la persona stessa non sia privata della libertà personale, dovendo in questo caso richiedersi l'assenso dello Stato estero. Quale applicazione di questa specificazione si è fatto conseguire che in sede di esecuzione, se è consentito al giudice disporre anche la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, non è, invece, legittimo il susseguente ordine di carcerazione (Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017, Wahid, Rv. 269189 - 01; nella stessa direzione v. anche Sez. 1, n. 34872 del 30/06/2022, Trimboli, Rv. 283506 - 01, e ivi articolati richiami;
in senso più rigoroso un altro orientamento, meno recente e meno frequentato, ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa revocare la sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, dovendo, invece, sospendere la procedura esecutiva diretta a rendere eseguibili condanne già condizionalmente sospese in attesa dell'eventuale estradizione suppletiva: Sez. 1, n. 38716 del 31/01/2013, Parasiliti Mollica, Rv. 256760 - 01). 5.3. Posto quanto precede, è da prendersi atto che la questione dell'evenienza del principio di specialità determinato dai limiti fissati all'esecuzione del mandato di arresto europeo a suo tempo determinata dall'ordinanza del Tribunale di Madrid del 31.05.2007, oltre a essere giuridicamente attinente alla verifica richiesta al giudice dell'esecuzione, era 9 stata anche sostenuta dall'istante con la produzione della documentazione relativa al suddetto mandato, ivi inclusa la copia tradotta del provvedimento dell'Autorità giudiziaria spagnola. Piuttosto — e ciò riscontra la doglianza inerente al corrispondente vizio della motivazione — il provvedimento impugnato non ha offerto un'adeguata giustificazione sull'argomento: l'argomento è stato sostanzialmente eluso. Invece, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prendere in considerazione il tema e, se intendeva disattendere la corrispondente domanda per avere individuato ragioni giuridiche ostative all'invocata unicità di titolo (quello riferito al mandato di arresto europeo) a cui doveva imputarsi quel lasso detentivo, senza possibilità di imputare quella detenzione al pregresso titolo espiativo, avrebbe dovuto fornire gli elementi esplicativi necessari. Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto espungere la questione dal discorso giustificativo, ma avrebbe dovuto vagliarla: e, se avesse inteso scartare la prospettazione difensiva, in ipotesi di emersione di una qualche ragione tale da determinare l'inapplicabilità, nel caso di specie, del principio di specialità, ne avrebbe dovuto dare corrispondente conto. La motivazione, su questo versante, si è dimostrata totalmente carente e, quindi, tale da viziare decisivamente il provvedimento nella parte corrispondente. 6. In considerazione del vizio emerso, il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato limitatamente alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del principio di fungibilità con riguardo al periodo detentivo intercorso dal 7 giugno 2007 al 27 marzo 2010, con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo giudizio sul punto, da effettuarsi — con piena libertà valutativa, ma — nell'alveo dei principi testé affermati. L'impugnazione va, invece, rigettata nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo di detenzione sofferto dal 7 giugno 2007 al 27 marzo 2010, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Vicenza. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6 giugno 2024 CORTE SUPREMA DI CASS 0 :,