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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5877/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 5877/2024 introdotta con ricorso depositato in data 12.12.2024,
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELLON MONICA
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. GATTO CP_1 C.F._2
PAOLO
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Divorzio- Cessazione effetti civili
decisa come da proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 25.03.2025 e accettata dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il sig. ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 31.05.2008 a
Montebelluna (TV), con la sig.ra unione quale sono CP_1
nati i figli (il 13.07.2010) e (il 09.12.2012). Per_1 Per_2
In particolare, il ricorrente ha dedotto:
-che il Tribunale di Treviso con la sentenza parziale n.1525/2020
(pubblicata il 30.10.2020) ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria con riguardo alle questioni accessorie allo status;
che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e il Tribunale con la sentenza n. 707/2022
(pubblicata il 02.05.2022) si è pronunciato in conformità alle condizioni congiuntamente precisate dalle parti;
- che, nello specifico, il Collegio ha disposto: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; turni di responsabilità CP_1
genitoriale paritetici così come puntualmente disciplinati dalla consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa Per_3
; la corresponsione da parte del sig. alla sig.ra
[...] Pt_1 CP_1
della somma di € 250,00 mensili complessivi a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre il 50& delle spese straordinarie;
la spettanza per intero dell'assegno unico alla sig.ra CP_1
- che l'originario calendario di visite non risulta più rispondente alle attuali esigenze dei ragazzi, i quali sarebbero invece agevolati da un'alternanza presso ciascun genitore di settimana in settimana;
- che nell'ottica di una modifica in tal senso della collocazione dei figli, dovrà essere disposto il mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale si è opposta CP_1
alle domande di parte attrice, allegando che:
- i minori non hanno espresso alcuna intenzione di volere modificare il calendario in essere;
oltretutto la variazione proposta dal sig.
non è compatibile con i propri orari di lavoro. Pt_1
- non sussistono i presupposti per la contribuzione diretta, visto che i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore resterebbe uguali, pur a fronte dell'accoglimento della richiesta di controparte.
La resistente inoltre ha rappresentato che il quantum dell'attuale contributo paterno al mantenimento dei figli è inadeguato rispetto alle accresciute esigenze dei ragazzi.
Ciò premesso, la convenuta ha chiesto che in questa sede siano confermate le condizioni della separazione, ad eccezione dell'assegno di mantenimento dei figli, che ritiene congruo nella misura di complessivi € 400 al mese. All'udienza del 25.03.2025, i coniugi sono comparsi personalmente davanti al giudice delegato dal Presidente del Tribunale, che ha formulato una proposta conciliativa.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 15.04.2025, entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta,
consensualizzando cosi il procedimento.
Nel merito osserva il Collegio che la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dalla legge, a far data dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può
all'evidenza essere ricostituita.
Infine, le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. 5877/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 31.05.2008 a MONTEBELLUNA (TV), tra
[...]
(C.F. , n. a San Donà di Piave (VE) il Parte_1 C.F._1
31/12/1978, e (C.F. , n. a CP_1 C.F._2
Montebelluna (TV) il 07/12/1975, atto trascritto al n. 14, parte II,
Serie A, anno 2008, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza formale presso la madre, a cui va assegna la casa coniugale;
- turni di responsabilità genitoriale come da separazione;
- contributo paterno al mantenimento dei figli come da separazione,
oltre il 50% delle spese straordinarie;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra CP_1
- spese di lite interamente compensate;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MONTEBELLUNA
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5877/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 5877/2024 introdotta con ricorso depositato in data 12.12.2024,
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELLON MONICA
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. GATTO CP_1 C.F._2
PAOLO
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Divorzio- Cessazione effetti civili
decisa come da proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 25.03.2025 e accettata dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il sig. ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 31.05.2008 a
Montebelluna (TV), con la sig.ra unione quale sono CP_1
nati i figli (il 13.07.2010) e (il 09.12.2012). Per_1 Per_2
In particolare, il ricorrente ha dedotto:
-che il Tribunale di Treviso con la sentenza parziale n.1525/2020
(pubblicata il 30.10.2020) ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria con riguardo alle questioni accessorie allo status;
che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e il Tribunale con la sentenza n. 707/2022
(pubblicata il 02.05.2022) si è pronunciato in conformità alle condizioni congiuntamente precisate dalle parti;
- che, nello specifico, il Collegio ha disposto: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; turni di responsabilità CP_1
genitoriale paritetici così come puntualmente disciplinati dalla consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa Per_3
; la corresponsione da parte del sig. alla sig.ra
[...] Pt_1 CP_1
della somma di € 250,00 mensili complessivi a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre il 50& delle spese straordinarie;
la spettanza per intero dell'assegno unico alla sig.ra CP_1
- che l'originario calendario di visite non risulta più rispondente alle attuali esigenze dei ragazzi, i quali sarebbero invece agevolati da un'alternanza presso ciascun genitore di settimana in settimana;
- che nell'ottica di una modifica in tal senso della collocazione dei figli, dovrà essere disposto il mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale si è opposta CP_1
alle domande di parte attrice, allegando che:
- i minori non hanno espresso alcuna intenzione di volere modificare il calendario in essere;
oltretutto la variazione proposta dal sig.
non è compatibile con i propri orari di lavoro. Pt_1
- non sussistono i presupposti per la contribuzione diretta, visto che i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore resterebbe uguali, pur a fronte dell'accoglimento della richiesta di controparte.
La resistente inoltre ha rappresentato che il quantum dell'attuale contributo paterno al mantenimento dei figli è inadeguato rispetto alle accresciute esigenze dei ragazzi.
Ciò premesso, la convenuta ha chiesto che in questa sede siano confermate le condizioni della separazione, ad eccezione dell'assegno di mantenimento dei figli, che ritiene congruo nella misura di complessivi € 400 al mese. All'udienza del 25.03.2025, i coniugi sono comparsi personalmente davanti al giudice delegato dal Presidente del Tribunale, che ha formulato una proposta conciliativa.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 15.04.2025, entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta,
consensualizzando cosi il procedimento.
Nel merito osserva il Collegio che la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dalla legge, a far data dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può
all'evidenza essere ricostituita.
Infine, le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. 5877/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 31.05.2008 a MONTEBELLUNA (TV), tra
[...]
(C.F. , n. a San Donà di Piave (VE) il Parte_1 C.F._1
31/12/1978, e (C.F. , n. a CP_1 C.F._2
Montebelluna (TV) il 07/12/1975, atto trascritto al n. 14, parte II,
Serie A, anno 2008, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza formale presso la madre, a cui va assegna la casa coniugale;
- turni di responsabilità genitoriale come da separazione;
- contributo paterno al mantenimento dei figli come da separazione,
oltre il 50% delle spese straordinarie;
- assegno unico interamente percepito dalla sig.ra CP_1
- spese di lite interamente compensate;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MONTEBELLUNA
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi