Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 2
In tema di giudizio di appello, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.496 cod.proc.pen., in quanto la disciplina dettata dagli artt.598, 599 e 601 cod.proc.pen. non contiene alcun rinvio, esplicito od implicito, a tale epilogo, né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
Nel giudizio di cassazione, sussiste l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza predibattimentale con cui la Corte d'appello abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione, poiché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali.
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- 3. Processo penale, appello, estinzione del reato, prescrizione, causa estintiva del reato, nullità della sentenza, prevalenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 50013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50013 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
13 500 1 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24.11.2015 Composta da SENTENZA - Presidente - N. Dott. NICOLA MILO 1586 · Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO - Consigliere - GENERALE Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere - N.23914/15 Dott. ALESSANDRA BASSI Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PO CE, nato il [...] avverso la sentenza n. 896/2010 della Corte di appello di Bologna del 03/12/2013; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonio Corbo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensori Avv. Aldo Areddu, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza predibattimentale emessa il 3 dicembre 2013, fuori udienza ed in assenza di preventivo contraddittorio tra le parti processuali, la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado (di condanna dell'imputato), dichiarava non doversi procedere nei confronti di AS CE per essere il reato di abuso di ufficio continuato, M al medesimo ascritto, estinto per intervenuta prescrizione. 1 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata sentenza l'imputato personalmente.
2.1. Nell'atto di impugnazione, si deducono due motivi, entrambi addotti per ottenere l'annullamento con rinvio al fine di una valutazione dell'evidenza dell'insussistenza del fatto, o, in subordine, l'annullamento senza rinvio con dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2.1.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 469, 598, 599 e 601 cod. proc. pen., perché la sentenza di proscioglimento predibattimentale non può trovare applicazione nel giudizio di appello. Si osserva, precisamente che: l'art. 469 cod. proc. pen., nel prevedere la sentenza di proscioglimento predibattimentale fa esplicito riferimento all'inappellabilità della stessa;
l'art. 599 cod. proc. pen. non richiama, tra i casi tassativamente elencati nei quali può procedersi in camera di consiglio, quello del proscioglimento predibattimentale;
l'art. 601 cod. proc. pen. introduce una disciplina della fase predibattimentale del giudizio di appello autonoma rispetto a quella relativa al giudizio di primo grado. Di conseguenza, i giudici di appello avrebbero comunque dovuto celebrare il dibattimento prima di decidere sull'impugnazione.
2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 469-601 cod. proc. pen., perché, anche a voler reputare ammissibile la pronuncia della sentenza predibattimentale nel giudizio di appello, nella specie non era stato comunque acquisito il consenso dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, perché la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è stata pronunciata dal giudice di appello "de plano".
2. Va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata è radicalmente viziata, poiché, nel sistema del diritto processuale penale, non è attribuito al giudice di appello alcun potere di pronunciare una sentenza fuori dal contraddittorio con le parti. In proposito, è utile precisare, innanzitutto, che la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.; in ogni caso, poi, il precisato modulo decisorio postula la preventiva audizione, ed anzi la non opposizione, del pubblico ministero e della difesa (così, espressamente, Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 25/01/2002, Angelucci, Rv. 220555). Occorre considerare, inoltre, ancor più in generale, che la pronuncia fuori del contraddittorio non può trovare sostegno neanche nella disciplina di cui all'art. 129 cod. proc. 2 M pen. Tale disposizione, infatti, non attribuisce un potere decisorio ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dalle altre norme del codice, ma enuncia una regola di condotta per giudice che opera in ogni stato e grado del processo e presuppone in ogni caso un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (in questi termini, Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529).
3. Posta tale premessa, deve escludersi che la declaratoria di prescrizione possa prevalere sul vizio rilevato e determinare l'assenza di un interesse dell'imputato al ricorso.
3.1. Una diversa soluzione è stata recentemente sostenuta da Sez. 4, n. 36896 del 13/06/2014, Volpato, Rv. 260299, nonchè, con qualche temperamento, da Sez. 5,n. 51135 del 19/11/2014, Dondé, Rv. 261919, e da Sez. 6, n. 20065 del 01/04/2014, Di Napoli, Rv. 259726. Secondo tali decisioni, le quali tutte si ricollegano ai principi generali enunciati da Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403, le ragioni di economia processuale, costituzionalmente rilevanti, impongono di dare prevalenza alla causa estintiva rispetto alla nullità anche se assoluta ed insanabile, salvo che l'operatività della prima non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito. Il temperamento offerto da Sez. 5, n. 51135 del 2014, e da Sez. 6, n. 20065 del 2014, è nel senso che l'annullamento è precluso se risulta che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare un proscioglimento nel merito attraverso una operazione di mera constatazione, ma avrebbe necessità, per pervenire a tale risultato, di compiere ulteriore attività istruttoria (così Sez. 5, n. 51135 del 2014), ovvero se emerga una palese infondatezza delle censure formulate avverso la sentenza del primo giudice, tale da escludere la probabilità che la rinnovazione del giudizio di secondo grado possa condurre ad esiti diversi da quelli già raggiunti con la irrituale declaratoria di proscioglimento (così Sez. 6, n. 20065 del 2014).
3.2. L'indirizzo prevalente, che in questa sede si condivide, ed al quale intende darsi continuità, afferma invece la sussistenza dell'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza di prescrizione emessa "de plano" dal giudice di appello e la prevalenza di questa tipologia di decisione rispetto a quella consistente della declaratoria della causa estintiva del reato (cfr. Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 2622833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/10/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499; Sez. 5, n. 44619 del 23/11/2005, Lossetto, Rv. 232718). In particolare, l'orientamento in questione, dopo aver posto dichiaratamente a premessa i principi espressi da Sez. U, n. 3027 del 2002, Rv. 220555, cit., e da Sez. U, n. 12283 del 2005, Rv. 230529, cit., evidenzia che presupposto imprescindibile per la praticabilità della soluzione contraria è quello della piena corrispondenza tra i poteri spettanti al giudice di merito e i poteri attribuiti alla Corte di cassazione al fine della valutazione della sussistenza dei presupposti per la pronuncia delle formule di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e che, però, lo stesso deve ritenersi radicalmente escluso dalla conformazione del sistema processuale. A tal fine, in particolare, Sez. 6, n. 10960 del 2015, e Sez. 6, n. 24062 del 2011, richiamando le osservazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 1989, osservano che "la decisione allo stato degli atti è diversa se resa nel merito o dal Giudice di legittimità giacché solo nel primo caso si possono prendere in esame e vagliare direttamente le risultanze processuali, quando, per contro, la Corte di Cassazione ha un perimetro di giudizio limitato alla situazione di fatto quale emergente dalla sentenza impugnata", e che da ciò deriva, "quale logico corollario, l'affermazione in base alla quale nel giudizio di cassazione, deve ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato «de plano» l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, poiché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali" (le espressioni riportate testualmente tra virgolette sono di Sez. 6, n. 10960 del 2015).
4. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso il 24 novembre 2015 Il Consigliere estensore Presidente Autor Entro Antonio Corbo Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R Piera Esposito P U 4