Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 50013
CASS
Sentenza 24 novembre 2015

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In tema di giudizio di appello, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.496 cod.proc.pen., in quanto la disciplina dettata dagli artt.598, 599 e 601 cod.proc.pen. non contiene alcun rinvio, esplicito od implicito, a tale epilogo, né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Nel giudizio di cassazione, sussiste l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza predibattimentale con cui la Corte d'appello abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione, poiché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 50013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50013
Data del deposito : 24 novembre 2015

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