Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15377 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
A N IA L A T I ICA L O 0 B T B 3 . A U 1 T P 1 E S . O T L E R I L E N A A D R 8 T 9 O S - C 3 I E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - R N 6 A O I C L S L E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A U D P Oggetto E S 0 S E E 4 : LIQUIDAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE1 53 77 / 03 P A . I S COMPENSO L R E A CUSTODE GIUDIZIARIO T A Composta dagli Il M R.G.N. 9506/01 Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron. 31 318 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO - - Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI - - Consigliere Ud. 16/04/2003 Dott. Salvatore DI PALMA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 3, presso l'avvocato IGNAZIO MORMINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, in persona del Procuratore Capo pro elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEItempore 2003 PORTOGHESI DELLO 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
1052 1 controricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di TERMINI IMERES E, depositata il 31/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato MOR MINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza. Considerazioni in fatto e in diritto Ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 111 del- la Costituzione SC AN avverso l'ordinanza emessa il 31.01.2001con la quale il Tribunale civile di Termini Imprese, decidendo sul reclamo che lo stesso ricorrente ebbe a proporre avverso il decreto in data 02.10.2000 emesso dallo stesso tribunale in sede penale per la liquidazione del compenso spettante in relazione alla custodia di materiali sottoposti a sequestro giu- diziario nell'ambito del procedimento penale n. 183 del 1999. Per resistere all'impugnazione ha depositato un Avvocatura Generale dello Stato in controricorso 1' rappresentanza e del Ministero di Grazia e Giustizia e 2 del Procuratore della Repubblica presso il tribun ale di Termini Imprese, parte nel procedimento civile in- trodotto dal reclamo dello Scarabba. La Corte osserva quanto segue: con la sentenza n. 434 del 2000 le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno ritenuto che la liquida- zione del compenso ( con decreto del giudice o del pub- blico ministero che lo ha nominato ) ai soggetti indi- cati nella legge n. 319 del 1980 ) e la eventuale impu- gnazione del decreto di liquidazione diano luogo ad un subprocedimento secondario e collaterale rispetto11 F allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale di natura penalistica, onde l'individuazione del giudice del riesame postula un legame non già di tipo meramen- te territoriale tra giudice decidente in prime cure e Seler Wife.беве: giudice del gravame procedimente penale bensì di natura organica e funzionale " di talché il giudizio di op- posizione al decreto di liquidazione del compenso ai soggetti indicati nella legge n. 319 del 1980 nominati in sede penale si deve proporre innanzi al tribunale o alla Corte di Appello in sede penale e che l'ordinanza emessa al termine del relativo procedimento sia ricor- ribile per cassazione in sede penale, osservati i ter- mini e le modalità fissate dal codice di procedura pe- nale 3 con la stessa sentenza le SS.UU. hanno anc ora ri- tenuto che il vizio dal quale sia affetta l'ordinanza impugnata per cassazione, perché emessa dal tribunale civile anziché dal tribunale penale, sia rilevabile d' ufficio e che al vizio medesimo consegua, in quanto at- tinente alla potestas iudicandi di quel giudice, la dell'ordinanza impugnata, ai cassazione senza rinvio sensi dell'art. 382 c.p.c. trattandosi di ipotesi in I proposto;
esserecui il processo non poteva essere.. detti principi di diritto si rendono applicabili al caso di specie: il decreto in data 02.10.2000 emesso dal tribunale penale di termini Imprese per la liquida- zione del compenso allo SC fu infatti impugnato dinanzi allo stesso tribunale in sede civile, il quale provvide come si è detto dinanzi con l'ordinanza del 31.01.2000 ora impugnata. Questa va dunque cassata senza rinvio. Appare equo che le spese del giudizio di cassazio- ( per la fase procedimentale chiusa dall'ordinanza ne suddetta non v'è stata liquidazione di spese ) restino compensate.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata e compensa tra le parti le spese le spese del giudizio di cassazione. 4 Così deciso addì 16 aprile 2003 nella camera di della Corte di consiglio della prima sezione civile Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente WalterCalfentand Rosario de Musis Meet Polymis IL CANCELLIERE Domenico Markaleyfi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 15 OTT. 2003 IL CAN 5