Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, in quanto il giudice di appello non può mai pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento - posto che il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.; a maggior ragione tale sentenza è preclusa in tal caso, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio della parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2005, n. 44619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44619 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/11/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1203
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 021948/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) TT IE N. IL 22/12/1965;
2) NZ SO N. IL 01/05/1942;
avverso SENTENZA del 28/04/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
TT NI e AN OF sono stati condannati con sentenza del Tribunale di Roma del 2 gennaio 2004 alle pene ritenute di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili per i reati di cui agli artt. 110, 582, 585, 81 capv. c.p. e artt. 110 c.p., e art. 635 c.p., comma 2, il primo e per il reato di cui all'art. 110 c.p., e art. 635 c.p., comma 2, la seconda. A seguito di appello proposto dagli imputati la Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata in camera di consiglio il 28 aprile 2005, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato i reati ascritti agli imputati estinti per prescrizione.
Ricorre contro tale sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma denunciando la violazione dell'art. 578 c.p.p.. Precisa il ricorrente che, essendovi stata in primo grado condanna al risarcimento del danno, la corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale anche per il disposto di cui all'art. 578 c.p.p. che imponeva una pronuncia in ordine al capo civile della sentenza impugnata. Il P.G. ha depositato requisitorie scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Invero con la sentenza impugnata la corte territoriale ha disatteso la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale il giudice di appello non può mai pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 c.p.p., non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 c.p.p. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado (Sez. 2^, sent. N. 40095 del 2001). Tanto meno una sentenza predibattimentale in appello può essere pronunciata quando in primo grado vi sia stata condanna dell'imputato al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile. In tal caso vi è l'impossibilità giuridica di definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione;
ciò in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio delle parti (Sez. 3^, sent. n. 6138 del 1998; Sez. 6^, sent. n. 936 del 2004).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2005