Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2005, n. 44619
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Sentenza 23 novembre 2005

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È illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l'imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, in quanto il giudice di appello non può mai pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento - posto che il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.; a maggior ragione tale sentenza è preclusa in tal caso, perché solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel rituale contraddittorio della parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2005, n. 44619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44619
    Data del deposito : 23 novembre 2005

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