TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/10/2025 innanzi al Giudice Dott. OV EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 7221/2022 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PIRAINO CALOGERA JESSICA in sostituzione dell'avv. GUZZO MARIANO per parte ricorrente nonché l'avv.
DI TA ET per l' e l'avv. Controparte_2
LA NT per la CP_3
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:22 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
OV EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7221 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GUZZO MARIANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore con l'avv. DI TA ET
- resistente -
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. LA NT
- resistente -
oggetto: opposizione a INTIMAZIONE DI PAGAMENTO conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 02/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso
2 - condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida in € 700,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge per ciascuno di essi.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e la Controparte_2 [...]
, proponendo opposizione Controparte_4
avverso l'Intimazione di pagamento n. 296202290119142 relativamente alla cartella di pagamento n. 29620130025814144000 deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e intercorsa prescrizione del credito, operando inoltre un preventivo disconoscimento ex art. 2719 C.c. dell'eventuale atto impositivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che la cartella esattoriale contenuta nell'intimazione impugnata è stata notificata a mani del portiere dello stabile in data 25.5.2013; per tale notifica è versata in atti distinta di spedizione della raccomandata informativa (CAN).
Ciò posto va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la prescrizione del credito contributivo della è CP_3
decennale (cfr. L. n. 576/1980 e L. n. 247/2012); dacché il naturale termine di prescrizione sarebbe maturato in data 25.5.2023.
Ad abundantiam l'agente della riscossione ha versato in atti di intimazione successivi.
La prescrizione quinquennale di tali crediti è stata data ratione temporis dall'entrata in vigore della L. n. 335 del 8.8.1995, sino all'entrata in vigore della prefata L. 247/2012, entrata in vigore il 2.2.2013.
3 La cartella è stata ritualmente notificata e non opposta.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Va, per mero scrupolo, quanto alla contestazione della prova della notifica che il disconoscimento (preventivo) della validità di cuna copia fotostatica di una relata di notifica si palesa quale mera clausola di stile, non avendo il ricorrente indicato in cosa la copia fotostatica differisse dall'originale e quali fossero i motivi della contestazione (cfr. Cass. n. 7775/2104) e come tale va rigettata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 02/10/2025
Il Giudice Onorario
OV EN
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/10/2025 innanzi al Giudice Dott. OV EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 7221/2022 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PIRAINO CALOGERA JESSICA in sostituzione dell'avv. GUZZO MARIANO per parte ricorrente nonché l'avv.
DI TA ET per l' e l'avv. Controparte_2
LA NT per la CP_3
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:22 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
OV EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7221 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GUZZO MARIANO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore con l'avv. DI TA ET
- resistente -
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. LA NT
- resistente -
oggetto: opposizione a INTIMAZIONE DI PAGAMENTO conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 02/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso
2 - condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida in € 700,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge per ciascuno di essi.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e la Controparte_2 [...]
, proponendo opposizione Controparte_4
avverso l'Intimazione di pagamento n. 296202290119142 relativamente alla cartella di pagamento n. 29620130025814144000 deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e intercorsa prescrizione del credito, operando inoltre un preventivo disconoscimento ex art. 2719 C.c. dell'eventuale atto impositivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che la cartella esattoriale contenuta nell'intimazione impugnata è stata notificata a mani del portiere dello stabile in data 25.5.2013; per tale notifica è versata in atti distinta di spedizione della raccomandata informativa (CAN).
Ciò posto va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la prescrizione del credito contributivo della è CP_3
decennale (cfr. L. n. 576/1980 e L. n. 247/2012); dacché il naturale termine di prescrizione sarebbe maturato in data 25.5.2023.
Ad abundantiam l'agente della riscossione ha versato in atti di intimazione successivi.
La prescrizione quinquennale di tali crediti è stata data ratione temporis dall'entrata in vigore della L. n. 335 del 8.8.1995, sino all'entrata in vigore della prefata L. 247/2012, entrata in vigore il 2.2.2013.
3 La cartella è stata ritualmente notificata e non opposta.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Va, per mero scrupolo, quanto alla contestazione della prova della notifica che il disconoscimento (preventivo) della validità di cuna copia fotostatica di una relata di notifica si palesa quale mera clausola di stile, non avendo il ricorrente indicato in cosa la copia fotostatica differisse dall'originale e quali fossero i motivi della contestazione (cfr. Cass. n. 7775/2104) e come tale va rigettata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 02/10/2025
Il Giudice Onorario
OV EN
4