Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 21/02/2025 , RGC n. 502 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. BELLO ERNESTO per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Ragone (per delega dell'avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 502 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 18/2024 emesso dal Tribunale di RO l'11 gennaio 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Parte_1 C.F._1
Bello
OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. , in p.l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Roberto Pietro Sidoti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
Tribunale di RO in data 11 gennaio 2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 18.574,34 oltre interessi e spese, in virtù del contratto di finanziamento stipulato con
NE NA S.p.A. (denominata inizialmente IR S.p.a.) in data 2 6 gennaio 2009.
Ha eccepito: a) il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento;
b) il difetto di legittimazione e di titolarità attiva dell'opposta; c) la violazione dell'art. 117 TUB per mancata consegna della copia del con tratto al cliente e la mancata sottoscrizione del funzionario della banca;
d) la mancanza della prova del credito per inidoneità ed insufficienza della documentazione prodotta.
Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell' avversa pretesa nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
1.2. Si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2. Ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente il mot ivo relativo alla prova della cessione del credito e la mancanza di titolarità del credito.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “ai fini in esame, occorre peraltro precisare che il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina bensì, in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “ una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto ” (Cass. n.
2780/2019).
Più precisamente, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapp orti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB).
Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici
e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cass. n. 5617/2020).
Conseguentemente, si è chiarito che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessi one di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco
D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale ” (Cass. n. 24798/2020).
2 Ciò detto, erra tuttavia l'opponente nel ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto “solo ed esclusivamente [con] la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto Fotoincisione Farg ”.
È ben, vero, infatti, che secondo la giurisprudenza “ la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione ” (Corte d'Appello
Ancona, 3 maggio 2022).
Nondimeno, “ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti
i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in G.U. ”
(Trib. Frosinone, 08 marzo 2022).
In particolare, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione , prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito
(per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019 , n.
15884)”, dovendosi viceversa ritenere “ non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di var i decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi ” (Trib. Avezzano, 29 ottobre 2020).
In senso più ampio, si è altresì ritenuto che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni me zzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib. Verona, 14 novembre 2020)” (Trib. Busto Arsizio, 5 luglio 2022, n.
1038; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che l a controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
In buona sostanza, quindi, precisato che altro è la prova della notificazione della cessione del credito, la quale, nel caso delle cessioni in blocco, può essere assolta mediante la produzione dell'avviso in G.U., altro è la prova che il credito azionato da chi asserisce essere cessionario rientri nel contratto di cessione, grava sul cessionario l'onere di fornire detta prova.
3 Inoltre, non essendo previsti particolari requisiti di for ma per la cessione, la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni e può desumersi dalla comunicazione in G.U. laddove il testo di tale comunicazione sia idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui si agisce nel contratto d i cessione.
La stessa prova, poi, può chiaramente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione che consenta al giudice, anche, occorrendo, mediante l'esame degli allegati, di verificare che lo specifico credito posto a fondamento della r ichiesta monitoria rientri effettivamente tra quelli ceduti.
Tali principi sul riparto dell'onere della prova risultano pienamente conformi alla regola generale prevista in ambito contrattuale, secondo cui il creditore deve provare il titolo (in tal caso fornendo la prova dell'esistenza del rapporto e della sua titolarità acquisita in virtù di un contratto di cessione concluso con l'originario titolare) e allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova dell'avvenuto adempimento o della sua non imputabilità (cfr. Cass. civ., SS UU., n. 13533/01).
2.1. Ciò chiarito, nel caso di specie è presente in atti l'avviso in G.U. (cfr. all. 12), con cui ha acquistato i crediti da Controparte_1 Controparte_3
In tale avviso si specifica che oggetto della cessione sono i crediti che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
(a) crediti la cui complessiva esposizione debitoria alla Data di Riferimento non era superiore a Euro 286.000,00 (duecentottantaseimila//00) , con riferimento all'esposizione complessiva nei confronti del singolo Debitore Ceduto;
(b) crediti che traggano origine, alternativamente, da (i) rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi;
(ii) rapporti di c redito personale;
(iii) finanziamenti non garantiti;
(iv) aperture di credito;
(v) carte di credito;
(vi) leasing;
(vii) cessioni del quinto dello stipendio o pensione;
(viii) delegazioni di pagamento;
(c) crediti denominati in euro o in lire;
(d) crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
e
(e) crediti indicati nella lista denominata “Lista Amaltea” e depositata in data 12 dicembre
2022 presso il notaio , con studio in via Masaccio n. 187, 50132 Firenze;
Persona_1 ad esclusione dei crediti rientranti in almeno una delle seguenti categorie:
Ebbene, con riferimento al criterio “e”, che, lo si ribadisce, per come indicato nell'avviso in
G.U., deve sussistere cumulativamente agli altri, la lista indicata non è stata prodotta per cu i non è stato consentito al Giudice verificare se il credito oggi azionato vi sia ricompreso.
Per tali ragioni, in difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di parte opposta d eve essere respinta.
3. Parte opponente ha chiesto anche la condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna in parola deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Questo Giudice non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del
4 danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa.
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co.
I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile qu antificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla n atura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
4. Le spese di lite sostenute dalla parte opponente devono essere poste a carico di parte opposta e, tenuto conto del livello di complessità delle questioni affrontate, liquidate in euro
2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro
900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge da versarsi in favore dell'Erario per ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di parte opposta;
2. Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente che liquida in euro 2.700, 00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario ex art. 133 d.p.r. 115/2002.
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta da parte opponente.
Così deciso in RO , 21 febbraio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessandra Minardi, addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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