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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.2.2025, promossa da
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
A. Caramia
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_2
-Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. C. Rampino
Resistenti
, contumace CP_3
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420239005060731/000, notificata in data 18.9.2023, limitatamente al credito di natura previdenziale di cui agli avvisi di addebito nn. 32420140001853710000, 32420150001275065000 e
32420150001317929000.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'omessa notifica dei titoli e la prescrizione sopravvenuta del credito. Chiedeva quindi accertarsi la non debenza delle somme richieste in pagamento.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava gli avversi assunti eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24
d.lgs. 46/99 e l'esistenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
1 Si costituiva altresì che rilevava la legittimità della pretesa (non oggetto di alcuna CP_2
contestazione) e la regolarità della notifica del titolo. Insisteva per il rigetto del ricorso. rimaneva contumace. CP_3
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema
Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29
2 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente le irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, non può condividersi l'eccezione di inammissibilità formulata da CP_4 avendo la ricorrente tempestivamente eccepito sia l'omessa notifica dei titoli sia la prescrizione sopravvenuta del credito (con riferimento al quale, come rilevato da , CP_2
non è ravvisabile alcuna legittimazione passiva in capo alla . CP_3
Quanto alla prova della notifica, ha prodotto avvisi di ricevimento – non oggetto di CP_2
alcuna contestazione- comprovanti la regolare notifica di tutti i titoli indicati in ricorso
(notifica effettuata in data 24.10.2014 per l'avviso di addebito n. 32420140001853710000 ed in data 21.10.2015 per gli ulteriori due avvisi).
Ciò posto, il motivo di censura attinente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo è ammissibile: tale doglianza è qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tale eccezione deve ritenersi fondata.
Si premette che è ormai consolidato l'orientamento della SC secondo cui la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
3 irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_5
2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010) - Cass. SU n. 23397/2016 (in termini
Cass. 1826/2020).
Ciò posto, ha prodotto copia della comunicazione preventiva di iscrizione CP_4
ipotecaria n. 024720160000048900 (relativa a tutti gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione impugnata) – notificata in data 24.3.2016, idonea ad interrompere la prescrizione del credito (all.ti 5 e 6, fascicolo . CP_4
A tal fine, tuttavia, non può attribuirsi rilievo all'intimazione di pagamento n.
02420219001872582000, in quanto difetta a monte la prova della notifica a mezzo pec
(seppur non perfezionatasi per “indirizzo non valido”) di tale atto.
Ed invero, al di là della documentazione comprovante l'avvenuta notifica della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto, il concessionario ha prodotto esclusivamente la ricevuta di avviso di consegna a mezzo pec in formato pdf., laddove solo il deposito di un file in formato .eml o .msg avrebbe consentito di verificare che al messaggio pec fosse stata allegata la suddetta intimazione di pagamento.
Atteso dunque che l'ultimo atto interruttivo risale al 24.3.2016, la prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito per cui è causa deve ritenersi maturata il 24.3.2021.
A medesime conclusioni si giungerebbe anche considerando la normativa emergenziale- richiamata nella memoria di costituzione- che ha inibito ad di procedere all'attività CP_4
di riscossione dei debiti fiscali in scadenza tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021.
Ed invero, anche a voler computare tale termine, il credito si sarebbe prescritto in data
17.11.2022 e dunque ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 18.9.2023 (che, al di là di ogni considerazione circa la concreta applicabilità al caso di specie della sospensione di 5 mesi di cui alla l. 147/2013, sarebbe comunque intempestiva).
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
4 La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale - segue il principio della soccombenza.
Trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo, le stesse vanno poste a carico di CP_4
Sul punto si evidenzia che la stessa ha eccepito la propria Controparte_6 carenza di legittimazione in relazione alle censure concernenti l'attività prodromica alla formazione del ruolo, che in effetti è “devoluta unicamente all'ente impositore, essendo
[tuttavia] demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione”.
Le spese tra il ricorrente, e la si compensano integralmente non essendo CP_2 CP_3 emersi profili di illegittimità addebitabili all'ente creditore e/o alla società di cartolarizzazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di ed Agenzia delle Entrate Riscossione così provvede: CP_2
dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al credito portato dagli avvisi di addebito nn. 32420140001853710000, 32420150001275065000 e
32420150001317929000. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre rimborso CP_4
forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo. compensa le spese tra la ricorrente, e CP_2 CP_3
Brindisi, 20.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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