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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 621/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. BONASERA EDOARDO giusta procura in atti.
ATTORE IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 N.Q. LEG. RAPPR.TE “ Controparte_1 NT
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LAZZARA MICHELE, giusta procura C.F._2
in atti
Con GIUDICE MARIA CONCETTA N.Q. DI SOCIA “ (C.F. NT
),. C.F._3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/05/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione in fatto e diritto
Con atto di citazione del 26/11/2010, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.90/2010 emesso dal Tribunale di Siracusa, sez. dist. con il quale gli era stato Per_1
ingiunto il pagamento in favore della società di €.185.750,00, oltre interessi e NT
spese, in forza della scrittura privata del 28.7.2009.
A fondamento dell'opposizione e per quanto qui d'interesse, il rilevava la nullità della scrittura Pt_1
del 28.7.2009 per mancanza di causa e deduceva l'assoluta inesistenza del debito sottostante.
La società opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che la scrittura del 28.7.2009 era fonte dell'obbligazione della somma ingiunta proveniente dal debitore, che non aveva disconosciuto la sua sottoscrizione.
Con sentenza n.424/17 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto; condannava parte opponente a pagare a parte opposta le spese di lite.
pagina 2 di 13 Avverso la citata sentenza veniva interposto gravame da parte del , il quale ne chiedeva la Pt_1
riforma deducendo che la motivazione della sentenza era illegittima e viziata. In particolare, a sostegno del proposto gravame il sosteneva che la scrittura privata sottoscritta il 28.7.2009 non era un Pt_1
riconoscimento di debito, ma doveva essere qualificata come espromissione in forza dei seguenti argomenti: “La sottoscrizione della scrittura privata dedotta in giudizio nasce dal fatto che parte appellata avrebbe prestato del denaro alla società sia in contanti che tramite assegni di Controparte_4
conto corrente, denaro che sarebbe stato utilizzato per ripianare delle perdite societarie. In cambio di tali elargizioni di denaro, parte appellata ottenne una partecipazione all'interno della compagine sociale della neo-costituita società Controparte_5
A seguito dell'incendio del capannone sito in Carlentini, c.da Crisiula ove veniva esercitata l'attività
commerciale di rivendita di automobili prima dalla e poi dalla il Controparte_4 Controparte_5
fu costretto ad acquistare le quote societarie dell'odierna appellata e dei suoi soci al fine di Pt_1
poter conseguire nell'interesse della propria famiglia il risarcimento assicurativo. Poiché il valore delle quote societarie dell' era irrisorio, tanto è vero che la cessione di quote fu Controparte_5
formalizzata per soli e complessivi € 6.000,00 (vedi doc. n°3 allegato alla memoria ex art. 183 comma
VI n.2 di parte appellante depositata nel primo grado di giudizio), l'odierna appellata, unitamente ai suoi soci fecero sottoscrivere al in data 28/07/2009 la scrittura privata dedotta Parte_1
in giudizio, con la quale lo stesso si impegnava a restituire le somme all'appellato e gli altri Pt_1
soci avevano prestato alla Ed invero, nella prima parte della scrittura privata si indica Controparte_4
espressamente il soggetto giuridico che avrebbe direttamente beneficiato del presunto prestito erogato dall'appellato e dai suoi soci, in quanto è dato testualmente leggere: “L'AU usufruiva dei soldi in contanti e degli assegni di c.c. personali come si evince dagli allegati composti da n.5 fogli dai quali pagina 3 di 13 è possibile riscontrarli”. Subito dopo, nella stessa scrittura privata, è dato leggere che l'odierno appellante si sarebbe impegnato “a titolo personale e come socio dell' a restituire le Controparte_4
somme concesse in prestito pari a circa 150.000,00 di base e considerate le plusvalenze societarie e tasse statali come avviene di norma da un breve calcolo emetto fideiussioni assicurative pari a circa
303.600,00 come da accordi fatti”. È del tutto evidente che il debito che il si impegnò a Pt_1
ripianare non era un debito personale, ma un debito della società tanto ciò vero che si Controparte_4
parla di “plusvalenze societarie” e “tasse statali” apparentemente idonee a far lievitare la somma concessa in prestito da € 150.000,00 a € 303.600,00. Anche dalla semplice lettura del ricorso per decreto ingiuntivo emerge in maniera pacifica che il debito che il si impegnò a ripianare era in Pt_1
capo alla In particolare, parte appellata nel predetto ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_4
esponeva che “Il ricorrente è cedente delle quote della avendo trasferito la Controparte_6
proprietà delle stesse dopo aver personalmente provveduto al pagamento di debiti della società per un totale di € 184.000,00 (lo stesso importo riconosciuto nella scrittura privata)”. Di tali pagamenti se ne avvantaggiava il che, nella qualità di cessionario delle predette quote, Controparte_7
riconosceva il proprio debito verso con scrittura privata datata e sottoscritta il Controparte_8
28.07.2009”.
Fatta questa doverosa premessa in punto di fatto, evidenziamo le ragioni per le quali la scrittura privata non può essere considerata un riconoscimento di debito da parte del . Ed invero, il Pt_1
riconoscimento del debito deve necessariamente provenire dal soggetto debitore: in altri termini si può
riconoscere solo un debito proprio e non anche un debito altrui. Secondo quanto affermato dalla Corte
di Cassazione “… perché ad un documento possa attribuirsi la natura di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione, occorre che esso pagina 4 di 13 consista in una dichiarazione inequivocabilmente e consapevolmente finalizzata al riconoscimento di un proprio debito nei confronti di un altro soggetto, in un contesto che escluda finalizzazioni diverse
(Corte di appello di Potenza, sent. n.382/2014; Cass. sez. Lav. n.6644/2004). Ed ancora, “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede, altresì, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cass., sent.
n.23822/2010).
Orbene, nel caso di specie, l'odierno appellante si è impegnato a pagare un debito altrui ovvero un debito dell' di cui non era e non è mai stato il legale rappresentante. L'odierno Controparte_4
appellante non aveva né la titolarità né il potere dispositivo del diritto vantato dall'appellata, con la ovvia conseguenza che il non poteva operare alcun riconoscimento di debito e la scrittura Pt_1
dedotta in giudizio non può spiegare gli effetti propri del riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.. Il
, in verità, ha promesso il pagamento di un debito altrui ( , in favore dell'odierna Pt_1 Controparte_4
appellata. Tale negozio giuridico deve essere ricondotto nella fattispecie tipica dell'espromissione disciplinata dall'art. 1272 c.c., a mente del quale “Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo”. L'espromissione è, dunque, un contratto con il quale un terzo (espromittente-Pupillo), estraneo rispetto ad un rapporto obbligatorio esistente tra un creditore ed un debitore originario, assume verso il creditore (espromissario- il NT
CP_ debito contratto dal debitore (espromesso-AU , senza delega di quest'ultimo. Si tratta,
pagina 5 di 13 pertanto, di un contratto concluso mediante la sola manifestazione di volontà del terzo ( ) e del Pt_1
creditore (odierno appellato), che trova la sua causa nell'assunzione di un debito altrui e presuppone necessariamente l'esistenza di una precedente obbligazione. Tutti gli elementi giuridici della fattispecie tipica dell'espromissione possono essere agevolmente rinvenuti nella scrittura dedotta in giudizio. Ed invero, la scrittura in esame era stata conclusa mediante la sola manifestazione di volontà
del terzo e del creditore, trovava la sua causa nell'assunzione di un debito altrui e presupponeva necessariamente l'esistenza di una precedente obbligazione. L'odierno appellante, infatti, aveva promesso all'appellata ed ai suoi soci il pagamento del debito della in mancanza di Controparte_4
qualsivoglia iniziativa da parte di quest'ultima. Il comma 3 dell'art. 1272 c.c. afferma, inoltre, che il terzo può opporre “le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione”.
Orbene, nel caso che ci occupa aveva opposto al creditore l'inesistenza della Parte_1
sottostante obbligazione che vedeva l' debitrice della complessiva somma di € Controparte_4
303.600,00 nei confronti dell'appellato e dei suoi soci. L'inesistenza del predetto debito, inoltre,
risultava proprio dalla lettura della medesima scrittura laddove, pur affermandosi che “l' CP_4
usufruiva dei soldi in contanti e degli assegni di c.c. personali come si evince dagli allegati
[...]
composto da nn.5 fogli dai quali è possibile riscontrarli”, non veniva mai allegato alcun foglio o fornita alcuna prova attestante la concreta esistenza del debito, così come controparte non ha neppure offerto di provare la sussistenza delle ragioni che hanno fatto lievitare il debito di base di € 150.000,00
ad € 303.600,00.
Nel caso che ci occupa, l'onere di dimostrare l'esistenza del credito gravava in capo a parte appellata,
la quale – a fronte della precisa e circostanziata contestazione mossa dal non aveva mai Pt_1
pagina 6 di 13 provato (né offerto di provare) l'esistenza del credito vantato nei confronti dell' e Controparte_4
quantificato in complessivi € 303.600,00.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell'assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l'esistenza di una precedente obbligazione;
ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta,
l'espromissione cade per mancanza di causa” (Cass. sent. n. 19118/2003). Conseguentemente,
dovendosi ritenere sostanzialmente inesistente (e comunque processualmente non provata)
l'obbligazione assunta dall' nei confronti dell'odierno appellante, il contratto di Controparte_4
espromissione posto in essere tra quest'ultimo e il dovrà necessariamente ritenersi nullo per Pt_1
mancanza di causa.
La riferita causa di nullità, già posta all'attenzione del Tribunale laddove l'odierno appellante aveva dedotto l'inesistenza del debito posto a fondamento del contratto di espromissione, poteva e doveva comunque essere rilevata dal Giudice anche d'ufficio, e ciò in qualsiasi stato e grado del giudizio di opposizione.
Ciò emerge pacificamente dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un normale giudizio di cognizione, la nullità del titolo negoziale posto a base della pretesa di pagamento è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod.
civ., in sede di gravame, qualora sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, in quanto la parte abbia chiesto l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti;
in tale ipotesi,
infatti, la validità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda, che il giudice è tenuto a verificare” (Cass., sent. n. 27088/2007; v. anche Cass., sent. n.18453/2007).
pagina 7 di 13 Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, dunque, in primo luogo correttamente qualificare la scrittura privata del 28/07/2009 quale contratto di espromissione piuttosto che riconoscimento di debito e, di poi, avrebbe dovuto dichiararne la nullità per mancanza di causa, attesa l'inesistenza sostanziale e processuale della pretesa economica sottostante, con conseguente accoglimento della spiegata opposizione”.
Si costituiva la per eccepire l'inammissibilità dell'appello anche Parte_2
ai sensi dell'art.342 c.p.c., nonché la infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese.
Con sentenza n.366/20 la Corte d'Appello di Catania respingeva il gravame ritenendo inammissibile il superiore motivo d'appello perché la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto era stata proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo si censurava la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello concernente la qualificazione giuridica del fatto e con il secondo si censurava la decisione della Corte d'Appello
laddove aveva qualificato la scrittura privata dedotta in giudizio quale promessa di pagamento,
piuttosto che contratto di espromissione.
La Suprema Corte con ordinanza n.3226/24, depositata in data 5/2/2024, accoglieva il primo motivo di ricorso e, ritenuto assorbito il secondo, cassava con rinvio l'impugnata sentenza per un nuovo esame della vicenda. In particolare, il Supremo Collegio, nel ritenere fondata la prima doglianza, ha così
motivato: “per consolidato orientamento di nomofilachia, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi pagina 8 di 13 fatti (così, ex multis, Cass. 02/03/2023, n. 6292; Cass. 07/03/2016, n. 4384; Cass. 28/01/2013, n.
1861);
ciò posto, ha errato la Corte d'appello nel ritenere inammissibile la qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, dacché «tardivamente prospettata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado […] ed in evidente contrasto con quella spiegata con l'atto introduttivo del giudizio», nel quale la scrittura privata era qualificata «atto unilaterale di riconoscimento del debito»;
invero, la differente riconduzione sub specie iuris, pur supponendo una diversa struttura (bilaterale anziché unilaterale) e pur importando un diverso regime giuridico (in specie, in ordine al riparto dell'onere della prova circa l'adempimento), non muta in alcun modo gli elementi conformativi della domanda, conservando sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originariamente dedotto: sicché non
è a parlarsi nemmeno di emendatio, tampoco di mutatio libelli;
è noto, infatti, che la sussunzione giuridica del negozio è attività tipicamente devoluta al giudice,
ragion per cui essa, riguardata dal lato delle attività assertive delle parti, non può soffrire il termine preclusivo invece considerato nella sentenza gravata;
ùaccolto in parte qua il ricorso - assorbito l'esame della seconda doglianza, in quanto afferente il merito - va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di
Catania, in diversa composizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.
ha tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e Concetta, quali ex soci della società asseritamente
[...] CP_9 NT
cancellata dal registro delle imprese, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte
pagina 9 di 13 di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del proposto appello, riformare e/o annullare la sentenza impugnata, e per l'effetto 1) Revocare il d.i. opposto;
2)
Nel merito, qualificata la scrittura privata dedotta in giudizio quale contratto di espromissione,
dichiarare inesistente la pretesa creditoria sottostante e, per l'effetto, dichiarare nullo il contratto di espromissione per mancanza di causa, con ogni conseguenza di legge;
3) con vittoria di spese,
competenze ed onorari di tutti i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituito n.q. di legale rappr.te della per chiedere Controparte_1 NT
il rigetto dell'appello.
Giudice Maria Concetta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 14.5.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata trattenuta in decisione previo decorso dei termini abbreviati concessi alle parti ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente osserva questo Collegio che nel presente giudizio in riassunzione non si ravvisa alcun principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione al quale è necessario attenersi. Il Supremo
Collegio ha, infatti, cassato la precedente sentenza emessa da questa Corte, in diversa composizione,
per avere ritenuto “inammissibile la qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, dacché «tardivamente prospettata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado […] ed in evidente contrasto con quella spiegata con l'atto introduttivo del giudizio», nel quale la scrittura privata era qualificata «atto unilaterale di riconoscimento del debito»”.
Si rende, pertanto, necessario un completo riesame della vicenda che, in ossequio al “dictum” della
Corte di cassazione, tenga eventualmente conto anche della diversa qualificazione giuridica del fatto nei termini prospettati dal . Pt_1
pagina 10 di 13 Ciò premesso, è opinione di questa Corte che l'appello proposto da sia Parte_1
infondato e vada rigettato.
Ed invero, dal tenore letterale, e, per vero, scarsamente intellegibile della scrittura privata del 28.7.2009
emerge – a parere di questo Collegio – che il complessivo importo di €.150.000,00, che il , a Pt_1
titolo personale e come socio della si impegnava a restituire ai soggetti elencati nella CP_4
medesima scrittura, tra cui costituiva oggetto di un prestito dallo stesso ricevuto e NT
verosimilmente utilizzato dal sia personalmente che per ripianare debiti di A tale Pt_1 CP_4
conclusione si perviene proprio dalla lettura della scrittura privata nella quale è espressamente chiarito che si tratta di somme “a me concesse in prestito pari a circa 150.000”, che il si impegnava “a Pt_1
titolo personale e come socio di (è dichiarato sempre nella scrittura in esame) a Controparte_4
restituire ai suoi finanziatori. E', invero, assai poco credibile che l'appellante, socio di Controparte_4
insieme a suo padre ed a suo zio, abbia reso le dichiarazioni contenute nella scrittura del 28.7.2009
senza che le stesse fosse vere, cioè senza che parte appellata e gli altri avessero effettivamente sborsato il denaro servito per il pagamento dei debiti sociali che il si impegnava a ripianare. Pt_1
Ne consegue che, pur ritenendo astrattamente ammissibile anche in appello una diversa qualificazione giuridica del negozio controverso, difettano, comunque, i presupposti per qualificarlo – limitatamente all'importo di €.150.000,00 - come espromissione, trattandosi chiaramente di un debito certo del
, che lo stesso si era impegnato ad estinguere. Con riferimento al detto importo, pertanto, la Pt_1
scrittura privata del 28.7.2009 non può che essere qualificata come atto di riconoscimento di debito ex art.1988 cc, che, siccome evidenziato nella sentenza cassata, “al pari della promessa di pagamento,
non costituisce, tuttavia, autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente pagina 11 di 13 processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto,
sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito (cfr., tra le numerose pronunzie, Cass.
20869/16). Premessa la superiore conclusione, il negozio del 28.07.2009 contiene, comunque,
indicazione della “causa debendi” dell'obbligazione di pagamento assunta dal ”. Pt_1
Anche con riguardo alle restanti somme, pari alla differenza tra € 303.600,00 ed € 150.000,00, dalla stessa scrittura privata del 28.7.2009 risulta che il non si è affatto impegnato a pagare un debito Pt_1
di atteso che detta differenza, come è indicato nella detta scrittura privata, costituisce il Controparte_4
CP_ prezzo che il , in proprio, aveva promesso di pagare in favore di , ed Pt_1 Parte_3 Pt_4
[...]
(alias per la cessione delle quote di loro NT Testimone_1 Controparte_6
rispettivamente intestate (poi effettivamente realizzato in data 10.9.2009 dopo il rilascio delle fideiussioni per l'ammontare indicato nella scrittura in esame) e secondo gli importi per ciascuno specificati. Si tratta, invero, degli importi che il si era impegnato a corrispondere ai soggetti ivi Pt_1
elencati, tra cui “come da accordi fatti per consentire l'acquisto delle quote di NT
. E' stato, invero, lo stesso appellante ad esporre di essere stato “costretto ad Controparte_6
acquistare le quote societarie dell'odierna appellata e dei suoi soci al fine di poter conseguire nell'interesse della propria famiglia il risarcimento assicurativo”.
In definitiva, quindi, il motivo di appello articolato dal non può in alcun modo essere accolto Pt_1
atteso che il predetto è debitore dell (alias del in forza di quanto NT CP_1
rappresentato nella scrittura privata del 28.7.2009, in parte in ragione della promessa di pagamento assunta in funzione dell'acquisto delle quote di poi effettivamente (non Controparte_6 Parte_5
pagina 12 di 13 importa se per un prezzo formalmente diverso attesa la palese simulazione dello stesso come si desume dalla stessa scrittura più volte citata del 28.7.2009), ed in parte perché impegnatosi personalmente a pagare il debito di nei confronti dell'appellato. Controparte_4
Così inquadrati i fatti di causa ed interpretata la scrittura privata del 28.7.2009, distinguendo le due diverse causali degli obblighi assunti dal , deve concludersi per l'infondatezza dell'appello Pt_1
proposto avverso la sentenza n.424/17 del Tribunale di Siracusa.
Le spese del presente grado di giudizio e di quello di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così statuisce:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.424/17 del Tribunale di Parte_1
Siracusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, per il giudizio di cassazione in €
5.500,00, e per il giudizio di appello in sede di rinvio € 7.500,00, sempre oltre spese generali, IVA e
CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il 9
luglio 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 621/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. BONASERA EDOARDO giusta procura in atti.
ATTORE IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 N.Q. LEG. RAPPR.TE “ Controparte_1 NT
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LAZZARA MICHELE, giusta procura C.F._2
in atti
Con GIUDICE MARIA CONCETTA N.Q. DI SOCIA “ (C.F. NT
),. C.F._3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/05/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione in fatto e diritto
Con atto di citazione del 26/11/2010, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.90/2010 emesso dal Tribunale di Siracusa, sez. dist. con il quale gli era stato Per_1
ingiunto il pagamento in favore della società di €.185.750,00, oltre interessi e NT
spese, in forza della scrittura privata del 28.7.2009.
A fondamento dell'opposizione e per quanto qui d'interesse, il rilevava la nullità della scrittura Pt_1
del 28.7.2009 per mancanza di causa e deduceva l'assoluta inesistenza del debito sottostante.
La società opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che la scrittura del 28.7.2009 era fonte dell'obbligazione della somma ingiunta proveniente dal debitore, che non aveva disconosciuto la sua sottoscrizione.
Con sentenza n.424/17 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto; condannava parte opponente a pagare a parte opposta le spese di lite.
pagina 2 di 13 Avverso la citata sentenza veniva interposto gravame da parte del , il quale ne chiedeva la Pt_1
riforma deducendo che la motivazione della sentenza era illegittima e viziata. In particolare, a sostegno del proposto gravame il sosteneva che la scrittura privata sottoscritta il 28.7.2009 non era un Pt_1
riconoscimento di debito, ma doveva essere qualificata come espromissione in forza dei seguenti argomenti: “La sottoscrizione della scrittura privata dedotta in giudizio nasce dal fatto che parte appellata avrebbe prestato del denaro alla società sia in contanti che tramite assegni di Controparte_4
conto corrente, denaro che sarebbe stato utilizzato per ripianare delle perdite societarie. In cambio di tali elargizioni di denaro, parte appellata ottenne una partecipazione all'interno della compagine sociale della neo-costituita società Controparte_5
A seguito dell'incendio del capannone sito in Carlentini, c.da Crisiula ove veniva esercitata l'attività
commerciale di rivendita di automobili prima dalla e poi dalla il Controparte_4 Controparte_5
fu costretto ad acquistare le quote societarie dell'odierna appellata e dei suoi soci al fine di Pt_1
poter conseguire nell'interesse della propria famiglia il risarcimento assicurativo. Poiché il valore delle quote societarie dell' era irrisorio, tanto è vero che la cessione di quote fu Controparte_5
formalizzata per soli e complessivi € 6.000,00 (vedi doc. n°3 allegato alla memoria ex art. 183 comma
VI n.2 di parte appellante depositata nel primo grado di giudizio), l'odierna appellata, unitamente ai suoi soci fecero sottoscrivere al in data 28/07/2009 la scrittura privata dedotta Parte_1
in giudizio, con la quale lo stesso si impegnava a restituire le somme all'appellato e gli altri Pt_1
soci avevano prestato alla Ed invero, nella prima parte della scrittura privata si indica Controparte_4
espressamente il soggetto giuridico che avrebbe direttamente beneficiato del presunto prestito erogato dall'appellato e dai suoi soci, in quanto è dato testualmente leggere: “L'AU usufruiva dei soldi in contanti e degli assegni di c.c. personali come si evince dagli allegati composti da n.5 fogli dai quali pagina 3 di 13 è possibile riscontrarli”. Subito dopo, nella stessa scrittura privata, è dato leggere che l'odierno appellante si sarebbe impegnato “a titolo personale e come socio dell' a restituire le Controparte_4
somme concesse in prestito pari a circa 150.000,00 di base e considerate le plusvalenze societarie e tasse statali come avviene di norma da un breve calcolo emetto fideiussioni assicurative pari a circa
303.600,00 come da accordi fatti”. È del tutto evidente che il debito che il si impegnò a Pt_1
ripianare non era un debito personale, ma un debito della società tanto ciò vero che si Controparte_4
parla di “plusvalenze societarie” e “tasse statali” apparentemente idonee a far lievitare la somma concessa in prestito da € 150.000,00 a € 303.600,00. Anche dalla semplice lettura del ricorso per decreto ingiuntivo emerge in maniera pacifica che il debito che il si impegnò a ripianare era in Pt_1
capo alla In particolare, parte appellata nel predetto ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_4
esponeva che “Il ricorrente è cedente delle quote della avendo trasferito la Controparte_6
proprietà delle stesse dopo aver personalmente provveduto al pagamento di debiti della società per un totale di € 184.000,00 (lo stesso importo riconosciuto nella scrittura privata)”. Di tali pagamenti se ne avvantaggiava il che, nella qualità di cessionario delle predette quote, Controparte_7
riconosceva il proprio debito verso con scrittura privata datata e sottoscritta il Controparte_8
28.07.2009”.
Fatta questa doverosa premessa in punto di fatto, evidenziamo le ragioni per le quali la scrittura privata non può essere considerata un riconoscimento di debito da parte del . Ed invero, il Pt_1
riconoscimento del debito deve necessariamente provenire dal soggetto debitore: in altri termini si può
riconoscere solo un debito proprio e non anche un debito altrui. Secondo quanto affermato dalla Corte
di Cassazione “… perché ad un documento possa attribuirsi la natura di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione, occorre che esso pagina 4 di 13 consista in una dichiarazione inequivocabilmente e consapevolmente finalizzata al riconoscimento di un proprio debito nei confronti di un altro soggetto, in un contesto che escluda finalizzazioni diverse
(Corte di appello di Potenza, sent. n.382/2014; Cass. sez. Lav. n.6644/2004). Ed ancora, “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede, altresì, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cass., sent.
n.23822/2010).
Orbene, nel caso di specie, l'odierno appellante si è impegnato a pagare un debito altrui ovvero un debito dell' di cui non era e non è mai stato il legale rappresentante. L'odierno Controparte_4
appellante non aveva né la titolarità né il potere dispositivo del diritto vantato dall'appellata, con la ovvia conseguenza che il non poteva operare alcun riconoscimento di debito e la scrittura Pt_1
dedotta in giudizio non può spiegare gli effetti propri del riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.. Il
, in verità, ha promesso il pagamento di un debito altrui ( , in favore dell'odierna Pt_1 Controparte_4
appellata. Tale negozio giuridico deve essere ricondotto nella fattispecie tipica dell'espromissione disciplinata dall'art. 1272 c.c., a mente del quale “Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo”. L'espromissione è, dunque, un contratto con il quale un terzo (espromittente-Pupillo), estraneo rispetto ad un rapporto obbligatorio esistente tra un creditore ed un debitore originario, assume verso il creditore (espromissario- il NT
CP_ debito contratto dal debitore (espromesso-AU , senza delega di quest'ultimo. Si tratta,
pagina 5 di 13 pertanto, di un contratto concluso mediante la sola manifestazione di volontà del terzo ( ) e del Pt_1
creditore (odierno appellato), che trova la sua causa nell'assunzione di un debito altrui e presuppone necessariamente l'esistenza di una precedente obbligazione. Tutti gli elementi giuridici della fattispecie tipica dell'espromissione possono essere agevolmente rinvenuti nella scrittura dedotta in giudizio. Ed invero, la scrittura in esame era stata conclusa mediante la sola manifestazione di volontà
del terzo e del creditore, trovava la sua causa nell'assunzione di un debito altrui e presupponeva necessariamente l'esistenza di una precedente obbligazione. L'odierno appellante, infatti, aveva promesso all'appellata ed ai suoi soci il pagamento del debito della in mancanza di Controparte_4
qualsivoglia iniziativa da parte di quest'ultima. Il comma 3 dell'art. 1272 c.c. afferma, inoltre, che il terzo può opporre “le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione”.
Orbene, nel caso che ci occupa aveva opposto al creditore l'inesistenza della Parte_1
sottostante obbligazione che vedeva l' debitrice della complessiva somma di € Controparte_4
303.600,00 nei confronti dell'appellato e dei suoi soci. L'inesistenza del predetto debito, inoltre,
risultava proprio dalla lettura della medesima scrittura laddove, pur affermandosi che “l' CP_4
usufruiva dei soldi in contanti e degli assegni di c.c. personali come si evince dagli allegati
[...]
composto da nn.5 fogli dai quali è possibile riscontrarli”, non veniva mai allegato alcun foglio o fornita alcuna prova attestante la concreta esistenza del debito, così come controparte non ha neppure offerto di provare la sussistenza delle ragioni che hanno fatto lievitare il debito di base di € 150.000,00
ad € 303.600,00.
Nel caso che ci occupa, l'onere di dimostrare l'esistenza del credito gravava in capo a parte appellata,
la quale – a fronte della precisa e circostanziata contestazione mossa dal non aveva mai Pt_1
pagina 6 di 13 provato (né offerto di provare) l'esistenza del credito vantato nei confronti dell' e Controparte_4
quantificato in complessivi € 303.600,00.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontà del terzo e del creditore, trova la sua causa nell'assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto è l'esistenza di una precedente obbligazione;
ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta,
l'espromissione cade per mancanza di causa” (Cass. sent. n. 19118/2003). Conseguentemente,
dovendosi ritenere sostanzialmente inesistente (e comunque processualmente non provata)
l'obbligazione assunta dall' nei confronti dell'odierno appellante, il contratto di Controparte_4
espromissione posto in essere tra quest'ultimo e il dovrà necessariamente ritenersi nullo per Pt_1
mancanza di causa.
La riferita causa di nullità, già posta all'attenzione del Tribunale laddove l'odierno appellante aveva dedotto l'inesistenza del debito posto a fondamento del contratto di espromissione, poteva e doveva comunque essere rilevata dal Giudice anche d'ufficio, e ciò in qualsiasi stato e grado del giudizio di opposizione.
Ciò emerge pacificamente dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un normale giudizio di cognizione, la nullità del titolo negoziale posto a base della pretesa di pagamento è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod.
civ., in sede di gravame, qualora sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, in quanto la parte abbia chiesto l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti;
in tale ipotesi,
infatti, la validità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda, che il giudice è tenuto a verificare” (Cass., sent. n. 27088/2007; v. anche Cass., sent. n.18453/2007).
pagina 7 di 13 Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, dunque, in primo luogo correttamente qualificare la scrittura privata del 28/07/2009 quale contratto di espromissione piuttosto che riconoscimento di debito e, di poi, avrebbe dovuto dichiararne la nullità per mancanza di causa, attesa l'inesistenza sostanziale e processuale della pretesa economica sottostante, con conseguente accoglimento della spiegata opposizione”.
Si costituiva la per eccepire l'inammissibilità dell'appello anche Parte_2
ai sensi dell'art.342 c.p.c., nonché la infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con conseguente statuizione sulle spese.
Con sentenza n.366/20 la Corte d'Appello di Catania respingeva il gravame ritenendo inammissibile il superiore motivo d'appello perché la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto era stata proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con il primo si censurava la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello concernente la qualificazione giuridica del fatto e con il secondo si censurava la decisione della Corte d'Appello
laddove aveva qualificato la scrittura privata dedotta in giudizio quale promessa di pagamento,
piuttosto che contratto di espromissione.
La Suprema Corte con ordinanza n.3226/24, depositata in data 5/2/2024, accoglieva il primo motivo di ricorso e, ritenuto assorbito il secondo, cassava con rinvio l'impugnata sentenza per un nuovo esame della vicenda. In particolare, il Supremo Collegio, nel ritenere fondata la prima doglianza, ha così
motivato: “per consolidato orientamento di nomofilachia, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi pagina 8 di 13 fatti (così, ex multis, Cass. 02/03/2023, n. 6292; Cass. 07/03/2016, n. 4384; Cass. 28/01/2013, n.
1861);
ciò posto, ha errato la Corte d'appello nel ritenere inammissibile la qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, dacché «tardivamente prospettata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado […] ed in evidente contrasto con quella spiegata con l'atto introduttivo del giudizio», nel quale la scrittura privata era qualificata «atto unilaterale di riconoscimento del debito»;
invero, la differente riconduzione sub specie iuris, pur supponendo una diversa struttura (bilaterale anziché unilaterale) e pur importando un diverso regime giuridico (in specie, in ordine al riparto dell'onere della prova circa l'adempimento), non muta in alcun modo gli elementi conformativi della domanda, conservando sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originariamente dedotto: sicché non
è a parlarsi nemmeno di emendatio, tampoco di mutatio libelli;
è noto, infatti, che la sussunzione giuridica del negozio è attività tipicamente devoluta al giudice,
ragion per cui essa, riguardata dal lato delle attività assertive delle parti, non può soffrire il termine preclusivo invece considerato nella sentenza gravata;
ùaccolto in parte qua il ricorso - assorbito l'esame della seconda doglianza, in quanto afferente il merito - va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di
Catania, in diversa composizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.
ha tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e Concetta, quali ex soci della società asseritamente
[...] CP_9 NT
cancellata dal registro delle imprese, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte
pagina 9 di 13 di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del proposto appello, riformare e/o annullare la sentenza impugnata, e per l'effetto 1) Revocare il d.i. opposto;
2)
Nel merito, qualificata la scrittura privata dedotta in giudizio quale contratto di espromissione,
dichiarare inesistente la pretesa creditoria sottostante e, per l'effetto, dichiarare nullo il contratto di espromissione per mancanza di causa, con ogni conseguenza di legge;
3) con vittoria di spese,
competenze ed onorari di tutti i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituito n.q. di legale rappr.te della per chiedere Controparte_1 NT
il rigetto dell'appello.
Giudice Maria Concetta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 14.5.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata trattenuta in decisione previo decorso dei termini abbreviati concessi alle parti ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente osserva questo Collegio che nel presente giudizio in riassunzione non si ravvisa alcun principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione al quale è necessario attenersi. Il Supremo
Collegio ha, infatti, cassato la precedente sentenza emessa da questa Corte, in diversa composizione,
per avere ritenuto “inammissibile la qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, dacché «tardivamente prospettata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado […] ed in evidente contrasto con quella spiegata con l'atto introduttivo del giudizio», nel quale la scrittura privata era qualificata «atto unilaterale di riconoscimento del debito»”.
Si rende, pertanto, necessario un completo riesame della vicenda che, in ossequio al “dictum” della
Corte di cassazione, tenga eventualmente conto anche della diversa qualificazione giuridica del fatto nei termini prospettati dal . Pt_1
pagina 10 di 13 Ciò premesso, è opinione di questa Corte che l'appello proposto da sia Parte_1
infondato e vada rigettato.
Ed invero, dal tenore letterale, e, per vero, scarsamente intellegibile della scrittura privata del 28.7.2009
emerge – a parere di questo Collegio – che il complessivo importo di €.150.000,00, che il , a Pt_1
titolo personale e come socio della si impegnava a restituire ai soggetti elencati nella CP_4
medesima scrittura, tra cui costituiva oggetto di un prestito dallo stesso ricevuto e NT
verosimilmente utilizzato dal sia personalmente che per ripianare debiti di A tale Pt_1 CP_4
conclusione si perviene proprio dalla lettura della scrittura privata nella quale è espressamente chiarito che si tratta di somme “a me concesse in prestito pari a circa 150.000”, che il si impegnava “a Pt_1
titolo personale e come socio di (è dichiarato sempre nella scrittura in esame) a Controparte_4
restituire ai suoi finanziatori. E', invero, assai poco credibile che l'appellante, socio di Controparte_4
insieme a suo padre ed a suo zio, abbia reso le dichiarazioni contenute nella scrittura del 28.7.2009
senza che le stesse fosse vere, cioè senza che parte appellata e gli altri avessero effettivamente sborsato il denaro servito per il pagamento dei debiti sociali che il si impegnava a ripianare. Pt_1
Ne consegue che, pur ritenendo astrattamente ammissibile anche in appello una diversa qualificazione giuridica del negozio controverso, difettano, comunque, i presupposti per qualificarlo – limitatamente all'importo di €.150.000,00 - come espromissione, trattandosi chiaramente di un debito certo del
, che lo stesso si era impegnato ad estinguere. Con riferimento al detto importo, pertanto, la Pt_1
scrittura privata del 28.7.2009 non può che essere qualificata come atto di riconoscimento di debito ex art.1988 cc, che, siccome evidenziato nella sentenza cassata, “al pari della promessa di pagamento,
non costituisce, tuttavia, autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente pagina 11 di 13 processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto,
sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito (cfr., tra le numerose pronunzie, Cass.
20869/16). Premessa la superiore conclusione, il negozio del 28.07.2009 contiene, comunque,
indicazione della “causa debendi” dell'obbligazione di pagamento assunta dal ”. Pt_1
Anche con riguardo alle restanti somme, pari alla differenza tra € 303.600,00 ed € 150.000,00, dalla stessa scrittura privata del 28.7.2009 risulta che il non si è affatto impegnato a pagare un debito Pt_1
di atteso che detta differenza, come è indicato nella detta scrittura privata, costituisce il Controparte_4
CP_ prezzo che il , in proprio, aveva promesso di pagare in favore di , ed Pt_1 Parte_3 Pt_4
[...]
(alias per la cessione delle quote di loro NT Testimone_1 Controparte_6
rispettivamente intestate (poi effettivamente realizzato in data 10.9.2009 dopo il rilascio delle fideiussioni per l'ammontare indicato nella scrittura in esame) e secondo gli importi per ciascuno specificati. Si tratta, invero, degli importi che il si era impegnato a corrispondere ai soggetti ivi Pt_1
elencati, tra cui “come da accordi fatti per consentire l'acquisto delle quote di NT
. E' stato, invero, lo stesso appellante ad esporre di essere stato “costretto ad Controparte_6
acquistare le quote societarie dell'odierna appellata e dei suoi soci al fine di poter conseguire nell'interesse della propria famiglia il risarcimento assicurativo”.
In definitiva, quindi, il motivo di appello articolato dal non può in alcun modo essere accolto Pt_1
atteso che il predetto è debitore dell (alias del in forza di quanto NT CP_1
rappresentato nella scrittura privata del 28.7.2009, in parte in ragione della promessa di pagamento assunta in funzione dell'acquisto delle quote di poi effettivamente (non Controparte_6 Parte_5
pagina 12 di 13 importa se per un prezzo formalmente diverso attesa la palese simulazione dello stesso come si desume dalla stessa scrittura più volte citata del 28.7.2009), ed in parte perché impegnatosi personalmente a pagare il debito di nei confronti dell'appellato. Controparte_4
Così inquadrati i fatti di causa ed interpretata la scrittura privata del 28.7.2009, distinguendo le due diverse causali degli obblighi assunti dal , deve concludersi per l'infondatezza dell'appello Pt_1
proposto avverso la sentenza n.424/17 del Tribunale di Siracusa.
Le spese del presente grado di giudizio e di quello di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così statuisce:
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.424/17 del Tribunale di Parte_1
Siracusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, per il giudizio di cassazione in €
5.500,00, e per il giudizio di appello in sede di rinvio € 7.500,00, sempre oltre spese generali, IVA e
CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il 9
luglio 2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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