CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3040/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1713/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120002207408000 IMU 2003
- COM. ISCRIZ. IP n. 535/2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006314448
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140005336113
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150005058207 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160003901548
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160033894351
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160034212470001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036433049
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004340146
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006854681
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170011876782
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912017001261684
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000931675
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180003240911
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010420915
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013229717
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000481925
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912019005026688
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190010177676
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011332189
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002045015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1920/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Resistente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria fascicolo n. 535/2022, notificata in data 21/02/2023, per l'importo di € 1.289.633,41, nei limiti dei tributi di competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, nonché avverso le cartelle di pagamento sottese alla stessa (Cartella di pagamento n. 291 2012 0002207408 000, Cartella di pagamento n. 291 2013 0006314448 000, Cartella di pagamento n. 291 2014 0005336113 000, Cartella di pagamento n. 291 2015 0005058207 000,) Cartella di pagamento n. 291 2016 0003901548 000, Cartella di pagamento n. 291 2016 0033894351 000 , Cartella di pagamento n. 291 2016 0034212470 001, Cartella di pagamento n. 291 2016 0036433049 000, Cartella di pagamento n. 291 2017 0004340146 000, Cartella di pagamento n. 291 2017 0006854681 000, Cartella di pagamento n. 291 2017 0011876782 000, Cartella di pagamento n. 291 2017 0012611684 000, Cartella di pagamento n. 291 2018 0000931675 000, Cartella di pagamento n. 291 2018 0003240911 000, Cartella di pagamento n. 291 2018 0010420915 000, Cartella di pagamento n. 291 2018 0013229717 000, Cartella di pagamento n. 291 2019 0000481925 000, Cartella di pagamento n. 291 2019 0005026688 000, Cartella di pagamento n. 291 2019 0010177676 000, Cartella di pagamento n. 291 2019 0011332189 000, Cartella di pagamento n. 291 2020 0002045015 000, Avviso di Accertamento n. 891 1701 3986957002 000, Avviso di Accertamento n. 891 1701 3988106004 000, Avviso di Accertamento n. 891 1801 5057099002 000, Avviso di Accertamento n. 891 1801 5435289002 000, Avviso di Accertamento n. 891 2101 6745889002 001, Avviso di Accertamento n. 891 2299 9000000804 000, Avviso di Accertamento n. 891 2299 9000001504 000, Avviso di Accertamento n. 891 2299 9000001994 000.
Premetteva che il ricorso doveva intendersi presentato anche ai sensi dell'art. 19 comma 3° d.lgs. 546/92 per vizi propri dei ruoli, in quanto non regolarmente formati, e delle cartelle di pagamento in quanto mai notificate e/o regolarmente notificate. Eccepiva:
- la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria nonché' delle cartelle di pagamento impugnate per l'inesistenza giuridica della notificazione in quanto gli atti recettizi dovevano essere notificati e non semplicemente comunicati e, in particolare, la violazione dell'art. 148 e segg. C.P.C., quale conseguenza dell'erronea collocazione “topografica “ della relata apposta sul frontespizio e non in calce agli atti
- la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria poiché' non preceduta dalla rituale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria come prescritto dall'art. 77 d.p.r. 602/73;
- la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata per assoluto difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora applicati
- la nullità di tutti gli atti impugnati per inesistenza giuridica della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti vantati anche per il periodo successivo alla asserita notifica delle cartelle di pagamento impugnate alla luce dei principi statuiti dalla recente sentenza della cassazione a sezioni unite n. 23397 del 17/11/2016 .
- la nullità di tutti gli atti impugnati per inesistenza giuridica della pretesa tributaria e intervenuto stralcio automatico della maggior parte delle cartelle di pagamento e dei ruoli presupposti sotto soglia di € 5.000,00 come disposto dal nuovo decreto sostegni introdotto con il decreto sostegni (d.l. n. 41/2021 convertito in l.
69/2021)
- L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva depositando controdeduzioni, in data 25.10.2023, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso rilevando la tardività del ricorso in ragione della regolare notifica delle cartelle presupposte e della loro non tempestiva impugnazione.
Con successiva memoria di replica del 8.11.2023, il ricorrente deduceva la nullità della notifica delle cartelle eseguita a mezzo PEC in quanto effettuata su indirizzo non risultante dai pubblici elenchi.
Relativamente alle cartelle notificate a mezzo posta rilevava la nullità della stessa notifica. in quanto eseguita in violazione dell'art. 60 D.P.R. 600/73 mancando la prova della raccomandata informativa.
Insisteva, inoltre, sulla eccezione di decadenza e/o prescrizione e sull'eccezione di nullità per insussistenza di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
All'odierna udienza, dopo la relazione, sulle conclusioni delle parti, la Commissione decideva come da separato dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Deve ritenersi fondato il rilievo di parte ricorrente concernente la nullità dell'atto impugnato in quanto non preceduto dalla dovuta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L 'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70 ( conv. Con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), prevede un obbligo dell'Amministrazione finanziaria -prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili - di comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
Sulla scorta di un consolidato insegnamento giurisprudenziale deve ritenersi che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale “comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità” ( Cass. S.U. n. 19667 del 18/09/2014)
L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione tennporis " applicabile), in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.
Tale approdo ermeneutico deve ritenersi coerente con il principio generale emergente dalla L. n. 241 del
1990, art. 7 il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Come rilevato dal Supremo Collegio “la ricordata previsione normativa dell'obbligo di comunicazione (previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97
Cost.) ed ha come ratio fondante: 1) la tutela dell'interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del procedimento: a) ad aver conoscenza di quest'ultimo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l'iniziativa procedimentale dell'Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario;
2) la tutela dell'interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quell'apporto alla piena valutazione giuridico fattuale che solo l'intervento procedimentale dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" può fornire;
4) altresì, la tutela dell'affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa;
5) la medesima comunicazione dell'inizio del procedimento” ( Cass. 11.9.2019 n. 30534).
Sulla scorta delle superiori considerazioni deve, pertanto, dichiararsi la nullità dell'iscrizione ipotecaria ed ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 4.800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa sui compensi se dovute.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto del 19 Giugno
2024 deducendo i seguenti motivi.
Omessa pronuncia - Sull'inammissibilità del ricorso per tardività. Sulla regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato. La sentenza impugnata è errata, innanzitutto, per non essersi pronunciata sull'eccezione preliminare di tardività del ricorso di primo grado. Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, sono state, infatti, tutte ritualmente notificate, come affermato in premessa e provato dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado. Attesa la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto notificato solo in data 19 aprile 2023, ben oltre i 60 giorni previsti dalla notifica delle cartelle di pagamento. Ed infatti, secondo quanto chiaramente disposto dall'art. 21 D.Lgs. 456/1992, è dalla data di notificazione degli atti impugnati che decorre, a pena di inammissibilita', il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso per vizi propri degli atti stessi. Sull'asserita mancanza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Attesa la tardività del ricorso di primo grado, sono conseguentemente inammissibili ed improcedibili tutti i motivi di impugnazione. In ogni caso, i motivi sono infondati. La sentenza impugnata annulla la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, sulla base dell'assunto, infondato in fatto, che non sia stata preceduta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, invece, esistente e prodotta nel giudizio di primo grado. Si tratta del Documento n. 29176202200000535 del 1° luglio 2022.
Con l'odierno atto di appello, l'Agenzia dell'Entrate – Riscossione provvede a depositare la documentazione, che non è riuscita a produrre nel giudizio di primo grado. In conseguenza, la produzione documentale che si produce in tale giudizio dovrà ritenersi ammissibile e fondamentale ai fini della riforma della sentenza di
I grado. La legge non prevede nessuna modalità formale per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo quest'ultimo un atto impugnabile per vizi propri. In ogni caso, con la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata dal ricorrente, notificata al ricorrente in data 5/2/2023, L'agenzia dell'Entrate – Riscossione ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione. Inoltre, è stata notificata intimazione di pagamento in data 3/3/2023, come risulta da certificato istruttoria, dovendo tener conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da OV -19. Sul difetto di motivazione circa gli interessi di mora. Occorre precisare che il comma 1 dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, che prescrive l'obbligo di allegazione citato dall'odierno ricorrente, riguarda solo gli atti dell'amministrazione finanziaria, mentre il contenuto degli atti del concessionario è disciplinato dai successivi commi 2 e 3. In particolare, ai sensi del comma 3 «Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria». È, pertanto, infondato quanto affermato dall'odierno ricorrente circa l'obbligo di allegare agli atti della riscossione l'atto prodromico. Difetto di legittimazione passiva. Con riferimento agli avvisi di accertamento impugnati si rileva che trattasi di atti dell'Agenzia dell'Entrate, in riferimento ai quali esiste difetto di legittimazione passiva dell'odierna Agenzia delle Entrate –
Riscossione. Si eccepisce, pertanto, il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione già Riscossione Sicilia s.p.a. nelle parti in cui il ricorso non censura la regolarità e /o la validità degli atti esecutivi (vizi propri della cartella esattoriale), per le quali va certamente rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione (Cass. Civ. Sez. V, n. 6450 del 6 maggio 2002). Sullo stralcio automatico delle cartelle fino a €.5.000,00 in forza del Decreto Legge 41/2021, convertito in Legge 69/2021.
Controparte vorrebbe sostenere che le cartelle debbano essere annullate in forza del decreto citato in epigrafe. Ed invece, L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 22 settembre 2021 n. 11 ha fornito tutti i chiarimenti in merito all'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo
2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (ai sensi dell'art. 4 comma 4 DL n. 41/2021). Nel caso di specie, risulta dall'estratto di ruolo, che i ruoli sono stati consegnati all'Agenzia dell'Entrate – Riscossione, a partire dall'annualità 2011, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per poter applicare lo stralcio automatico alle cartelle, in virtù del Decreto sopra citato. Sulla condanna alle spese.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1713/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 4 e depositata il
15 Dicembre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente si chiede che venga rilevata l'inesistenza giuridica della Procura alle liti conferita da A.D. E.R. all'Avv. Difensore_1, atteso che la stessa risulterebbe rilasciata in luogo imprecisato (TBD o in Agrigento in data 15/02/2024), stante che non risulta indicato con precisione il luogo di rilascio, mentre l'atto di appello del presente giudizio, secondo le indicazioni in esso contenute, risulterebbe essere redatto addirittura a Catania data 17/06/2024 e notificato sempre da Catania il 17/04/2024. Parte appellante rileva la tardività dell'opposizione proposta in primo grado, atteso che , ad avviso della stessa, tutte le cartelle di pagamento e /o avvisi di accertamento ad essa sottesa sarebbero state ritualmente notificati a parte appellata
-resistente. Ciò premesso, analizzando proprio la produzione ex adverso versata in atti, non tutte le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate, e, pertanto l'odierno appellato attraverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria incoava l'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate. Parte appellante sostiene che nessuna prescrizione è maturata “trattandosi di tributi erariali soggetti al termine decennale. In ogni caso la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata dal ricorrente, notificata al ricorrente in data 5/2/2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione. Inoltre, è stata notificata intimazione di pagamento in data 3/3/2023, come risulta da certificato istruttoria, dovendo temer conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da OV
-19”. Intanto corre l'obbligo di precisare che solo gli atti ritualmente notificati sono idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e, da una attenta analisi di tutta la documentazione probatoria versata in atti dall'odierno appellante, la ritualità della notifica degli atti impugnati è pressochè inesistente per le ragioni che seguono. La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto. Questa difesa eccepisce altresì la nullità insanabile delle cartelle di pagamento impugnate atteso che l'ADER non ha prodotto in giudizio le ricevute di consegna complete in formato eml o msg e, pertanto, allo stato attuale non
è possibile provare che il procedimento di notifica di tutti gli atti notificati a mezzo pec si sia validamente perfezionato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla dedotta nullità/inesistenza della procura alle liti di ADER, l'appellato eccepisce l'inesistenza giuridica –
o comunque la nullità – della procura speciale alle liti conferita dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione all'Avv. Difensore_1, richiamando arresti di legittimità in tema di procura conferita in data anteriore e luogo diverso rispetto a quelli indicati nell'atto cui accede. Dall'esame degli atti del fascicolo di appello emerge che: la procura alle liti risulta rilasciata da ADER in favore del difensore, con indicazione del conferimento in data anteriore rispetto alla redazione dell'atto di appello;
la procura è redatta su separato documento informatico, sottoscritto con firma digitale, congiunto all'atto di appello;
risulta chiara la riferibilità della procura all'odierno giudizio (R. G. A. n.3040/2024) e l'individuazione del difensore legittimato a rappresentare l'ente.
La giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite) ha più volte affermato che: la mancanza di contestualità cronologica e/o territoriale tra il conferimento della procura e l'atto cui essa accede non determina, di per sé, l'inesistenza della procura, purché: sia certa la riferibilità dell'atto di conferimento al giudizio in cui viene spesa, e sia rispettata la forma richiesta dalla legge (procura speciale ex art.83 c. p. c. nel processo tributario, richiamato dall'art.12 d. lgs.546/1992). Nel caso di specie non risulta affatto esclusa la riferibilità della procura al giudizio di appello;
la difformità tra data/luogo indicati nella stessa e data/luogo di redazione dell'atto di appello non appare tale da determinare l'inesistenza del potere rappresentativo, né viene dedotto alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'appellato. L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Sull'asserita inammissibilità dell'appello per irritualità/tardività della produzione documentale, l'appellato contesta, in via preliminare, la produzione, per la prima volta in appello, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo: che la stessa non sarebbe stata mai prodotta in primo grado;
che, comunque, la relativa produzione in appello integrerebbe “nuova prova” inammissibile ex art.58 d. lgs.546/1992; che, in ogni caso, detta comunicazione preventiva risulterebbe già annullata con sentenza della CGT di primo grado di Agrigento n.1058/2023, resa in separato giudizio, con conseguente illegittimità derivata dell'iscrizione ipotecaria. Occorre, anzitutto, chiarire il quadro normativo applicabile.
Il giudizio di primo grado è stato instaurato in data anteriore alla piena operatività delle modifiche introdotte dalla recente riforma del processo tributario;
ne consegue che il presente giudizio di appello è regolato dal regime processuale previgente, e, quindi, dall'art.58 d. lgs.546/1992 nel testo anteriore alla riforma. In tale versione, la norma così dispone: comma 1: «Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile»; comma 2: «È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti». Risulta, dunque, evidente che il legislatore: da un lato, limita la possibilità di disporre o ammettere nuove prove (soprattutto costituende) in appello;
dall'altro lato, fa espressamente salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in secondo grado. Ne deriva che il divieto di cui al comma 1 non si estende automaticamente alla produzione documentale, la quale è oggetto di una disciplina ad hoc al comma 2.
La Corte ritiene necessario ribadire la distinzione: per “nuove prove” devono intendersi, in via principale, i mezzi istruttori “costituendi” (testimonianze, consulenze tecniche, ordini di esibizione, ispezioni, ecc. ), la cui assunzione richiede una nuova attività istruttoria in sede processuale;
per “nuovi documenti” si intendono, invece, gli atti già formati in sede amministrativa o privata, che entrano nel processo nella forma di riproduzione documentale, senza ulteriore attività di formazione probatoria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: è un atto amministrativo già esistente;
è prodotta in giudizio nella forma di documento;
ha la sola funzione di comprovare l'esistenza e il contenuto dell'atto endoprocedimentale, ai fini del controllo di legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Essa rientra, pertanto, a pieno titolo nella categoria dei “documenti” di cui all'art.58, comma 2, d. lgs.546/1992, come vigente nel “vecchio rito”, e non può essere qualificata come “nuova prova” in senso tecnico. Le doglianze dell'appellato, che assimilano la produzione del documento al divieto di nuove prove ex comma 1 ovvero all'art.345 c. p. c. , si pongono in frontale contrasto con il dato letterale dell'art.58 e con la peculiare natura documentale del processo tributario.
La giurisprudenza di legittimità, in continuità con il dato normativo, ha affermato che: nell'ambito del processo tributario, l'art.58 d. lgs.546/1992 “fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art.345 c. p. c. ”; tale facoltà: può essere esercitata anche quando i documenti erano già nella disponibilità della parte in primo grado;
non richiede la prova di una “causa non imputabile” che ne abbia impedito la produzione precedente;
l'unico limite effettivo è quello derivante dall'art.32, comma
1, d. lgs.546/1992, secondo cui: la produzione deve avvenire fino a venti giorni liberi prima dell'udienza; tale termine ha natura perentoria;
il deposito deve avvenire con le modalità previste dall'art.24 d. lgs.546/1992.
Nel caso di specie: l'appellato non ha dedotto in modo specifico e puntuale che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia stata depositata oltre il termine di cui all'art.32; né dagli atti emergono elementi idonei a far ritenere il deposito tardivo. In difetto di contestazione circostanziata sul piano cronologico, deve ritenersi che: la produzione documentale in appello sia stata effettuata ritualmente e tempestivamente;
essa rientri pienamente nella facoltà riconosciuta dall'art.58, comma 2, d. lgs.546/1992, nel testo applicabile ratione temporis.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte conclude che: l'art.58 d. lgs.546/1992, nel testo previgente (“vecchio rito”), è integralmente applicabile al presente giudizio di appello;
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un documento, e come tale può essere prodotta per la prima volta in appello;
la produzione documentale è ammissibile, avuto riguardo: alla chiara lettera del comma 2 dell'art.58; all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità; all'assenza di prova o allegazione di un deposito oltre il termine perentorio di cui all'art.32 d. lgs.546/1992. L'eccezione di inammissibilità della produzione documentale sollevata dall'appellato risulta, pertanto, priva di fondamento e deve essere rigettata.
Sulla dedotta tardività/inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado: non abbia esaminato né deciso sull'eccezione preliminare di tardività del ricorso introduttivo;
abbia esaminato il merito (in particolare, il profilo della comunicazione preventiva di ipoteca) prescindendo dalla verifica della tempestività dell'impugnazione delle cartelle sottese. Dagli atti emerge che: tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria: recano date di notifica comprese tra il 2012 e il 2020; non risultano, allo stato degli atti, oggetto di tempestiva impugnazione autonoma nei termini di cui all'art. 21 d. lgs.546/1992; il ricorso di primo grado è stato notificato il 19.04.2023,
a fronte di: cartelle notificate in data di gran lunga anteriore (fino a 11 anni prima), e comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata il 21.02.2023. Occorre, dunque, distinguere: la posizione delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti impositivi/riscossivi sottesi, per i quali opera il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21 d. lgs.546/1992; la posizione dell'iscrizione ipotecaria (e relativa comunicazione di avvenuta iscrizione), atto di garanzia/riscossione.
La Corte osserva che: l'art. 21 d. lgs.546/1992 stabilisce che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
le cartelle di pagamento, espressamente annoverate fra gli atti impugnabili dall'art.19 d. lgs.546/1992, diventano definitive ove non impugnate nel termine di 60 giorni;
la giurisprudenza di legittimità ha costantemente riconosciuto il carattere perentorio di tale termine, escludendo la possibilità di riaprire la contestazione in sede di impugnazione di atti meramente consequenziali, salvo il caso – specificamente normato – di mancata o invalida notifica delle cartelle stesse.
Nel caso in esame, l'appellante ha prodotto (sia in primo che in secondo grado) la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle, allegando la ritualità delle stesse;
l'appellato ha contestato in modo articolato la regolarità delle notifiche, deducendo: per alcune cartelle: notifica a soggetto diverso dal destinatario, in assenza di raccomandata informativa ex art.60 d. P. R.600/1973; per altre cartelle: notifica a mezzo PEC con vizi: di forma (asserita assenza di estensione corretta dei file, mancata prova in formato. eml/. msg); di provenienza (indirizzo PEC mittente non risultante da pubblici elenchi). Tali contestazioni, però: non sono state oggetto di un adeguato scrutinio da parte del giudice di primo grado;
vengono riproposte in questa sede, ma non supportate – dal lato del contribuente – da una prova contraria puntuale, limitandosi l'appellato a valorizzare vizi di ordine formale che, per costante giurisprudenza, determinano, di regola, nullità sanabile della notifica e non inesistenza, con conseguente operatività del termine decadenziale, ove l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario. In ogni caso, il Collegio rileva che: il ricorso di primo grado
è stato proposto molti anni dopo le date di notifica delle cartelle più risalenti (2012–2016) e, comunque, oltre
60 giorni dopo la notifica delle cartelle più recenti (2018–2020), l'appellato non ha dedotto né provato una assoluta mancanza di notificazione delle cartelle, ma soltanto vizi formali della stessa;
tale situazione integra, in applicazione del combinato disposto degli artt.19 e 21 d. lgs.546/1992, una condizione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui pretendeva di rimettere in discussione, in via diretta, la legittimità delle cartelle di pagamento ormai divenute definitive. L'eccezione di tardività, sollevata da ADER sin dal primo grado e reiterata in appello, risulta, pertanto, fondata.
L'appellato richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di azione di accertamento negativo del credito
(anche nell'ottica dell'art.615 c. p. c. trasfuso nel sistema tributario), per sostenere che: l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria costituirebbe azione di mero accertamento negativo, sottratta ai termini decadenziali;
attraverso tale azione potrebbero essere fatti valere vizi relativi alle cartelle sottese, anche oltre il termine di cui all'art. 21 d. lgs.546/1992, specie in relazione a questioni di prescrizione post notifica.
Sul punto, il Collegio condivide la distinzione, operata dalla giurisprudenza di legittimità più recente: tra impugnazione dell'atto di garanzia/riscossione (ipoteca, fermo, pignoramento, intimazione di pagamento),
e rimessione in discussione del titolo impositivo/riscossivo ormai definitivo (ruolo, cartella, avviso di accertamento esecutivo). L'azione di accertamento negativo è ammissibile: per far valere: la mancanza dei presupposti legali dell'atto di garanzia (es. mancanza di preventivo titolo esecutivo valido, inesistenza del debito per fatti estintivi sopravvenuti quali pagamento, prescrizione post-cartella, definizioni agevolate, condoni, ecc. ); o la prescrizione maturata successivamente alla definitività del titolo;
ma non consente di: superare il giudicato implicito o esplicito formatosi sull'atto impositivo o sulla cartella non impugnata nei termini, né di aggirare i termini perentori di cui all'art. 21 d. lgs.546/1992 per far valere vizi originari del titolo impositivo o della cartella. Nel caso concreto: l'appellato ha certamente diritto di far valere, mediante l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, eventuali fatti sopravvenuti d'estinzione del credito (prescrizione post notifica, pagamenti, definizioni agevolate); ma non può più contestare la legittimità originaria delle cartelle sottese, né la sussistenza del credito per vizi formali/procedurali che avrebbero dovuto essere fatti valere con tempestiva impugnazione delle cartelle stesse. Ne consegue che: il ricorso di primo grado andava dichiarato inammissibile nella parte in cui impugnava direttamente le cartelle di pagamento e gli avvisi presupposti per vizi propri;
andava invece esaminato, nei limiti, il profilo dedotto in relazione all'iscrizione ipotecaria, alla sua procedimentalizzazione (comunicazione preventiva ex art.77 d. P. R.602/1973) e alla eventuale prescrizione sopravvenuta dei crediti. Tuttavia, come si dirà infra, la sentenza di primo grado ha: accolto il ricorso limitandosi ad affermare la nullità dell'iscrizione ipotecaria per asserita mancanza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
senza preliminarmente scrutinare l'eccezione di tardività,
e senza esaminare in modo puntuale la sussistenza o meno di fatti estintivi sopravvenuti (prescrizione post- cartella) rispetto ai singoli carichi. Tale impostazione non può essere condivisa.
Sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sull'iscrizione ipotecaria oggetto di causa, il giudice di primo grado ha ritenuto: che l'iscrizione ipotecaria ex art.77 d. P. R.602/1973 dovesse essere preceduta,
a pena di nullità, da una comunicazione preventiva;
che, nel caso concreto, tale comunicazione preventiva non fosse stata provata in giudizio;
che, conseguentemente, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria dovesse essere annullata. In appello: ADER ha prodotto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Documento n.29176202200000535 del 1° luglio 2022); l'appellato, a sua volta, ha eccepito:
l'irritualità della produzione in appello (eccezione già disattesa supra); e, soprattutto, l'intervenuto annullamento in autonomo giudizio della medesima comunicazione preventiva, mediante sentenza n.1058/2023 della CGT di primo grado di Agrigento (prodotta in atti). Sul punto, il Collegio ritiene quanto segue: L'art.77 d. P. R.602/1973, nel testo “ratione temporis” applicabile, prevede un obbligo di preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria, in ossequio ai principi di contraddittorio endoprocedimentale e di leale collaborazione. La giurisprudenza ha ricondotto il mancato invio del preavviso di ipoteca, di regola, a un vizio dell'atto di garanzia, con possibilità di tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, tuttavia, la questione della vigenza o meno della comunicazione preventiva, nonché dei suoi effetti, risulta resa recessiva dal rilievo assorbente che: il contribuente non può più contestare, per vizi originari, la fondatezza dei crediti sottesi, e non ha dimostrato in modo adeguato l'intervenuta estinzione dei crediti per cause sopravvenute (in particolare, prescrizione successiva alla notifica delle cartelle). Anche volendo riconoscere che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia stata annullata con sentenza passata in giudicato in separato giudizio (profilo che l'appellante non ha contrastato in maniera specifica), ciò non comporta automaticamente: l'inesistenza o l'illegittimità in radice dell'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio, quando, come nella specie, il titolo esecutivo (cartelle definitive) persiste e non risulta estinto per prescrizione o altri fatti sopravvenuti provati dal contribuente. L'eventuale annullamento della comunicazione preventiva: può determinare un vizio del procedimento di formazione dell'atto di garanzia, ma non comporta ex se l'estinzione del credito né l'impossibilità di reiterare, nel rispetto delle forme di legge, un nuovo procedimento di iscrizione ipotecaria, ove il credito sia ancora esistente e non prescritto. Ne discende che: la ratio decidendi della sentenza di primo grado – fondata esclusivamente sulla ritenuta mancanza della comunicazione preventiva – non può essere condivisa;
l'accoglimento del ricorso in primo grado risulta, pertanto, erroneo.
Sulle eccezioni di prescrizione e sugli effetti della normativa emergenziale COVID-19, l'appellato ha invocato l'intervenuta prescrizione dei crediti: sia in relazione ai termini intercorrenti tra la formazione del ruolo e la notifica delle cartelle;
sia in relazione al periodo successivo alla (asserita) notifica delle cartelle, richiamando pronunce di legittimità in tema di prescrizione maturata dopo la cartella esattoriale. L'appellante, per contro, ha sostenuto: che, trattandosi per lo più di tributi erariali, si applichi il termine decennale di prescrizione;
che la prescrizione sia comunque stata interrotta: dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 05.02.2023; dall'intimazione di pagamento del 03.03.2023 (doc.22 – certificato istruttoria); che, inoltre, i termini prescrizionali e decadenziali abbiano subito la sospensione legale nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, ai sensi dell'art.68 D. L.18/2020 e dell'art.12 d. lgs.159/2015. Il Collegio osserva: In assenza di specifica indicazione, per ciascun carico, della natura del tributo (erariali, locali, contributivi, sanzioni amministrative, ecc. ), non risulta possibile applicare in modo generalizzato un unico termine prescrizionale (quinquennale o decennale). L'appellato non ha fornito un prospetto analitico dei singoli crediti con indicazione: della data di insorgenza dell'obbligazione tributaria;
della data di affidamento del ruolo;
della data di notifica della cartella;
degli eventuali atti interruttivi successivi. A fronte di una deduzione generica di prescrizione, è onere del contribuente: allegare in modo specifico i fatti costitutivi dell'eccezione (decorrenza del termine, mancanza di atti interruttivi, ecc. ); e, successivamente, eventualmente, allegare la mancanza o invalidità degli atti che l'ente impositore o l'agente della riscossione deduca come interruttivi. Nel caso di specie l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione ha prodotto la documentazione relativa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria del
05.02.2023; ha altresì allegato l'esistenza di un'intimazione di pagamento del 03.03.2023, risultante da certificato di istruttoria;
ha fatto valere, inoltre, la sospensione dei termini ex art.68 D. L.18/2020, da leggersi alla luce dell'art.12 d. lgs.159/2015, secondo cui la sospensione dei termini di versamento comporta, per il corrispondente periodo, la sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione. L'appellato, a fronte di tali deduzioni: si è limitato a contestare la mera produzione del certificato istruttorio, sostenendo la necessità di produrre anche l'atto di intimazione di pagamento;
non ha, tuttavia, costruito un percorso cronologico dettagliato idoneo a dimostrare che, nonostante gli atti interruttivi e la sospensione legale, i termini di prescrizione fossero comunque maturati. In mancanza di una compiuta prova di fatti estintivi sopravvenuti, l'eccezione di prescrizione: non può ritenersi fondata, e non può costituire valido motivo per l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e delle pretese sottese.
Sulle ulteriori censure dell'appellato (motivazione interessi, PEC, legittimazione passiva, stralcio D.
L.41/2021), le ulteriori censure formulate dall'appellato – relative a: difetto di motivazione sugli interessi di mora;
nullità/inesistenza delle notifiche a mezzo PEC per: mancata produzione dei file in formato. eml/. msg;
provenienza da indirizzi PEC non iscritti in pubblici registri;
difetto di legittimazione passiva di ADER su avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
applicabilità dello stralcio automatico dei debiti fino a euro
5.000,00 ex D. L.41/2021; risultano in larga parte assorbite dal rilievo preliminare della inammissibilità del ricorso di primo grado nella parte in cui mirava a rimettere in discussione, per vizi propri, cartelle e avvisi presupposti ormai definitivi. Quanto al profilo dello stralcio D. L.41/2021, l'appellante ha dedotto, non smentito in modo specifico dal contribuente, che: i carichi affidati all'agente della riscossione risultano, dai ruoli prodotti, successivi al 31.12.2010, e quindi non rientranti nell'ambito di applicazione oggettivo del citato art.4, comma
4, D. L.41/2021. Per tali ragioni, le relative doglianze non possono condurre alla conferma della sentenza di primo grado né giustificano l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che liquida in euro 7.000,00 (settemila/00) per il primo grado ed euro 9.000,00 (novemila/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 24 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3040/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1713/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120002207408000 IMU 2003
- COM. ISCRIZ. IP n. 535/2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006314448
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140005336113
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150005058207 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160003901548
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160033894351
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160034212470001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036433049
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004340146
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006854681
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170011876782
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912017001261684
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000931675
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180003240911
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010420915
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013229717
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000481925
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912019005026688
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190010177676
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011332189
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002045015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1920/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Resistente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria fascicolo n. 535/2022, notificata in data 21/02/2023, per l'importo di € 1.289.633,41, nei limiti dei tributi di competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, nonché avverso le cartelle di pagamento sottese alla stessa (Cartella di pagamento n. 291 2012 0002207408 000, Cartella di pagamento n. 291 2013 0006314448 000, Cartella di pagamento n. 291 2014 0005336113 000, Cartella di pagamento n. 291 2015 0005058207 000,) Cartella di pagamento n. 291 2016 0003901548 000, Cartella di pagamento n. 291 2016 0033894351 000 , Cartella di pagamento n. 291 2016 0034212470 001, Cartella di pagamento n. 291 2016 0036433049 000, Cartella di pagamento n. 291 2017 0004340146 000, Cartella di pagamento n. 291 2017 0006854681 000, Cartella di pagamento n. 291 2017 0011876782 000, Cartella di pagamento n. 291 2017 0012611684 000, Cartella di pagamento n. 291 2018 0000931675 000, Cartella di pagamento n. 291 2018 0003240911 000, Cartella di pagamento n. 291 2018 0010420915 000, Cartella di pagamento n. 291 2018 0013229717 000, Cartella di pagamento n. 291 2019 0000481925 000, Cartella di pagamento n. 291 2019 0005026688 000, Cartella di pagamento n. 291 2019 0010177676 000, Cartella di pagamento n. 291 2019 0011332189 000, Cartella di pagamento n. 291 2020 0002045015 000, Avviso di Accertamento n. 891 1701 3986957002 000, Avviso di Accertamento n. 891 1701 3988106004 000, Avviso di Accertamento n. 891 1801 5057099002 000, Avviso di Accertamento n. 891 1801 5435289002 000, Avviso di Accertamento n. 891 2101 6745889002 001, Avviso di Accertamento n. 891 2299 9000000804 000, Avviso di Accertamento n. 891 2299 9000001504 000, Avviso di Accertamento n. 891 2299 9000001994 000.
Premetteva che il ricorso doveva intendersi presentato anche ai sensi dell'art. 19 comma 3° d.lgs. 546/92 per vizi propri dei ruoli, in quanto non regolarmente formati, e delle cartelle di pagamento in quanto mai notificate e/o regolarmente notificate. Eccepiva:
- la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria nonché' delle cartelle di pagamento impugnate per l'inesistenza giuridica della notificazione in quanto gli atti recettizi dovevano essere notificati e non semplicemente comunicati e, in particolare, la violazione dell'art. 148 e segg. C.P.C., quale conseguenza dell'erronea collocazione “topografica “ della relata apposta sul frontespizio e non in calce agli atti
- la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria poiché' non preceduta dalla rituale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria come prescritto dall'art. 77 d.p.r. 602/73;
- la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata per assoluto difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora applicati
- la nullità di tutti gli atti impugnati per inesistenza giuridica della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti vantati anche per il periodo successivo alla asserita notifica delle cartelle di pagamento impugnate alla luce dei principi statuiti dalla recente sentenza della cassazione a sezioni unite n. 23397 del 17/11/2016 .
- la nullità di tutti gli atti impugnati per inesistenza giuridica della pretesa tributaria e intervenuto stralcio automatico della maggior parte delle cartelle di pagamento e dei ruoli presupposti sotto soglia di € 5.000,00 come disposto dal nuovo decreto sostegni introdotto con il decreto sostegni (d.l. n. 41/2021 convertito in l.
69/2021)
- L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva depositando controdeduzioni, in data 25.10.2023, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso rilevando la tardività del ricorso in ragione della regolare notifica delle cartelle presupposte e della loro non tempestiva impugnazione.
Con successiva memoria di replica del 8.11.2023, il ricorrente deduceva la nullità della notifica delle cartelle eseguita a mezzo PEC in quanto effettuata su indirizzo non risultante dai pubblici elenchi.
Relativamente alle cartelle notificate a mezzo posta rilevava la nullità della stessa notifica. in quanto eseguita in violazione dell'art. 60 D.P.R. 600/73 mancando la prova della raccomandata informativa.
Insisteva, inoltre, sulla eccezione di decadenza e/o prescrizione e sull'eccezione di nullità per insussistenza di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
All'odierna udienza, dopo la relazione, sulle conclusioni delle parti, la Commissione decideva come da separato dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Deve ritenersi fondato il rilievo di parte ricorrente concernente la nullità dell'atto impugnato in quanto non preceduto dalla dovuta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L 'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70 ( conv. Con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), prevede un obbligo dell'Amministrazione finanziaria -prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili - di comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
Sulla scorta di un consolidato insegnamento giurisprudenziale deve ritenersi che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale “comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità” ( Cass. S.U. n. 19667 del 18/09/2014)
L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione tennporis " applicabile), in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.
Tale approdo ermeneutico deve ritenersi coerente con il principio generale emergente dalla L. n. 241 del
1990, art. 7 il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Come rilevato dal Supremo Collegio “la ricordata previsione normativa dell'obbligo di comunicazione (previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97
Cost.) ed ha come ratio fondante: 1) la tutela dell'interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del procedimento: a) ad aver conoscenza di quest'ultimo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l'iniziativa procedimentale dell'Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario;
2) la tutela dell'interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quell'apporto alla piena valutazione giuridico fattuale che solo l'intervento procedimentale dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" può fornire;
4) altresì, la tutela dell'affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa;
5) la medesima comunicazione dell'inizio del procedimento” ( Cass. 11.9.2019 n. 30534).
Sulla scorta delle superiori considerazioni deve, pertanto, dichiararsi la nullità dell'iscrizione ipotecaria ed ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 4.800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa sui compensi se dovute.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto del 19 Giugno
2024 deducendo i seguenti motivi.
Omessa pronuncia - Sull'inammissibilità del ricorso per tardività. Sulla regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato. La sentenza impugnata è errata, innanzitutto, per non essersi pronunciata sull'eccezione preliminare di tardività del ricorso di primo grado. Contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, sono state, infatti, tutte ritualmente notificate, come affermato in premessa e provato dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado. Attesa la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, si rileva l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto notificato solo in data 19 aprile 2023, ben oltre i 60 giorni previsti dalla notifica delle cartelle di pagamento. Ed infatti, secondo quanto chiaramente disposto dall'art. 21 D.Lgs. 456/1992, è dalla data di notificazione degli atti impugnati che decorre, a pena di inammissibilita', il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso per vizi propri degli atti stessi. Sull'asserita mancanza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Attesa la tardività del ricorso di primo grado, sono conseguentemente inammissibili ed improcedibili tutti i motivi di impugnazione. In ogni caso, i motivi sono infondati. La sentenza impugnata annulla la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, sulla base dell'assunto, infondato in fatto, che non sia stata preceduta dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, invece, esistente e prodotta nel giudizio di primo grado. Si tratta del Documento n. 29176202200000535 del 1° luglio 2022.
Con l'odierno atto di appello, l'Agenzia dell'Entrate – Riscossione provvede a depositare la documentazione, che non è riuscita a produrre nel giudizio di primo grado. In conseguenza, la produzione documentale che si produce in tale giudizio dovrà ritenersi ammissibile e fondamentale ai fini della riforma della sentenza di
I grado. La legge non prevede nessuna modalità formale per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo quest'ultimo un atto impugnabile per vizi propri. In ogni caso, con la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata dal ricorrente, notificata al ricorrente in data 5/2/2023, L'agenzia dell'Entrate – Riscossione ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione. Inoltre, è stata notificata intimazione di pagamento in data 3/3/2023, come risulta da certificato istruttoria, dovendo tener conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da OV -19. Sul difetto di motivazione circa gli interessi di mora. Occorre precisare che il comma 1 dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, che prescrive l'obbligo di allegazione citato dall'odierno ricorrente, riguarda solo gli atti dell'amministrazione finanziaria, mentre il contenuto degli atti del concessionario è disciplinato dai successivi commi 2 e 3. In particolare, ai sensi del comma 3 «Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria». È, pertanto, infondato quanto affermato dall'odierno ricorrente circa l'obbligo di allegare agli atti della riscossione l'atto prodromico. Difetto di legittimazione passiva. Con riferimento agli avvisi di accertamento impugnati si rileva che trattasi di atti dell'Agenzia dell'Entrate, in riferimento ai quali esiste difetto di legittimazione passiva dell'odierna Agenzia delle Entrate –
Riscossione. Si eccepisce, pertanto, il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione già Riscossione Sicilia s.p.a. nelle parti in cui il ricorso non censura la regolarità e /o la validità degli atti esecutivi (vizi propri della cartella esattoriale), per le quali va certamente rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione (Cass. Civ. Sez. V, n. 6450 del 6 maggio 2002). Sullo stralcio automatico delle cartelle fino a €.5.000,00 in forza del Decreto Legge 41/2021, convertito in Legge 69/2021.
Controparte vorrebbe sostenere che le cartelle debbano essere annullate in forza del decreto citato in epigrafe. Ed invece, L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 22 settembre 2021 n. 11 ha fornito tutti i chiarimenti in merito all'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo
2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (ai sensi dell'art. 4 comma 4 DL n. 41/2021). Nel caso di specie, risulta dall'estratto di ruolo, che i ruoli sono stati consegnati all'Agenzia dell'Entrate – Riscossione, a partire dall'annualità 2011, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per poter applicare lo stralcio automatico alle cartelle, in virtù del Decreto sopra citato. Sulla condanna alle spese.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1713/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento sez. 4 e depositata il
15 Dicembre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente si chiede che venga rilevata l'inesistenza giuridica della Procura alle liti conferita da A.D. E.R. all'Avv. Difensore_1, atteso che la stessa risulterebbe rilasciata in luogo imprecisato (TBD o in Agrigento in data 15/02/2024), stante che non risulta indicato con precisione il luogo di rilascio, mentre l'atto di appello del presente giudizio, secondo le indicazioni in esso contenute, risulterebbe essere redatto addirittura a Catania data 17/06/2024 e notificato sempre da Catania il 17/04/2024. Parte appellante rileva la tardività dell'opposizione proposta in primo grado, atteso che , ad avviso della stessa, tutte le cartelle di pagamento e /o avvisi di accertamento ad essa sottesa sarebbero state ritualmente notificati a parte appellata
-resistente. Ciò premesso, analizzando proprio la produzione ex adverso versata in atti, non tutte le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate, e, pertanto l'odierno appellato attraverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria incoava l'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate. Parte appellante sostiene che nessuna prescrizione è maturata “trattandosi di tributi erariali soggetti al termine decennale. In ogni caso la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata dal ricorrente, notificata al ricorrente in data 5/2/2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione. Inoltre, è stata notificata intimazione di pagamento in data 3/3/2023, come risulta da certificato istruttoria, dovendo temer conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da OV
-19”. Intanto corre l'obbligo di precisare che solo gli atti ritualmente notificati sono idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e, da una attenta analisi di tutta la documentazione probatoria versata in atti dall'odierno appellante, la ritualità della notifica degli atti impugnati è pressochè inesistente per le ragioni che seguono. La notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell'atto. Questa difesa eccepisce altresì la nullità insanabile delle cartelle di pagamento impugnate atteso che l'ADER non ha prodotto in giudizio le ricevute di consegna complete in formato eml o msg e, pertanto, allo stato attuale non
è possibile provare che il procedimento di notifica di tutti gli atti notificati a mezzo pec si sia validamente perfezionato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla dedotta nullità/inesistenza della procura alle liti di ADER, l'appellato eccepisce l'inesistenza giuridica –
o comunque la nullità – della procura speciale alle liti conferita dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione all'Avv. Difensore_1, richiamando arresti di legittimità in tema di procura conferita in data anteriore e luogo diverso rispetto a quelli indicati nell'atto cui accede. Dall'esame degli atti del fascicolo di appello emerge che: la procura alle liti risulta rilasciata da ADER in favore del difensore, con indicazione del conferimento in data anteriore rispetto alla redazione dell'atto di appello;
la procura è redatta su separato documento informatico, sottoscritto con firma digitale, congiunto all'atto di appello;
risulta chiara la riferibilità della procura all'odierno giudizio (R. G. A. n.3040/2024) e l'individuazione del difensore legittimato a rappresentare l'ente.
La giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite) ha più volte affermato che: la mancanza di contestualità cronologica e/o territoriale tra il conferimento della procura e l'atto cui essa accede non determina, di per sé, l'inesistenza della procura, purché: sia certa la riferibilità dell'atto di conferimento al giudizio in cui viene spesa, e sia rispettata la forma richiesta dalla legge (procura speciale ex art.83 c. p. c. nel processo tributario, richiamato dall'art.12 d. lgs.546/1992). Nel caso di specie non risulta affatto esclusa la riferibilità della procura al giudizio di appello;
la difformità tra data/luogo indicati nella stessa e data/luogo di redazione dell'atto di appello non appare tale da determinare l'inesistenza del potere rappresentativo, né viene dedotto alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'appellato. L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Sull'asserita inammissibilità dell'appello per irritualità/tardività della produzione documentale, l'appellato contesta, in via preliminare, la produzione, per la prima volta in appello, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo: che la stessa non sarebbe stata mai prodotta in primo grado;
che, comunque, la relativa produzione in appello integrerebbe “nuova prova” inammissibile ex art.58 d. lgs.546/1992; che, in ogni caso, detta comunicazione preventiva risulterebbe già annullata con sentenza della CGT di primo grado di Agrigento n.1058/2023, resa in separato giudizio, con conseguente illegittimità derivata dell'iscrizione ipotecaria. Occorre, anzitutto, chiarire il quadro normativo applicabile.
Il giudizio di primo grado è stato instaurato in data anteriore alla piena operatività delle modifiche introdotte dalla recente riforma del processo tributario;
ne consegue che il presente giudizio di appello è regolato dal regime processuale previgente, e, quindi, dall'art.58 d. lgs.546/1992 nel testo anteriore alla riforma. In tale versione, la norma così dispone: comma 1: «Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile»; comma 2: «È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti». Risulta, dunque, evidente che il legislatore: da un lato, limita la possibilità di disporre o ammettere nuove prove (soprattutto costituende) in appello;
dall'altro lato, fa espressamente salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in secondo grado. Ne deriva che il divieto di cui al comma 1 non si estende automaticamente alla produzione documentale, la quale è oggetto di una disciplina ad hoc al comma 2.
La Corte ritiene necessario ribadire la distinzione: per “nuove prove” devono intendersi, in via principale, i mezzi istruttori “costituendi” (testimonianze, consulenze tecniche, ordini di esibizione, ispezioni, ecc. ), la cui assunzione richiede una nuova attività istruttoria in sede processuale;
per “nuovi documenti” si intendono, invece, gli atti già formati in sede amministrativa o privata, che entrano nel processo nella forma di riproduzione documentale, senza ulteriore attività di formazione probatoria. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: è un atto amministrativo già esistente;
è prodotta in giudizio nella forma di documento;
ha la sola funzione di comprovare l'esistenza e il contenuto dell'atto endoprocedimentale, ai fini del controllo di legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Essa rientra, pertanto, a pieno titolo nella categoria dei “documenti” di cui all'art.58, comma 2, d. lgs.546/1992, come vigente nel “vecchio rito”, e non può essere qualificata come “nuova prova” in senso tecnico. Le doglianze dell'appellato, che assimilano la produzione del documento al divieto di nuove prove ex comma 1 ovvero all'art.345 c. p. c. , si pongono in frontale contrasto con il dato letterale dell'art.58 e con la peculiare natura documentale del processo tributario.
La giurisprudenza di legittimità, in continuità con il dato normativo, ha affermato che: nell'ambito del processo tributario, l'art.58 d. lgs.546/1992 “fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art.345 c. p. c. ”; tale facoltà: può essere esercitata anche quando i documenti erano già nella disponibilità della parte in primo grado;
non richiede la prova di una “causa non imputabile” che ne abbia impedito la produzione precedente;
l'unico limite effettivo è quello derivante dall'art.32, comma
1, d. lgs.546/1992, secondo cui: la produzione deve avvenire fino a venti giorni liberi prima dell'udienza; tale termine ha natura perentoria;
il deposito deve avvenire con le modalità previste dall'art.24 d. lgs.546/1992.
Nel caso di specie: l'appellato non ha dedotto in modo specifico e puntuale che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia stata depositata oltre il termine di cui all'art.32; né dagli atti emergono elementi idonei a far ritenere il deposito tardivo. In difetto di contestazione circostanziata sul piano cronologico, deve ritenersi che: la produzione documentale in appello sia stata effettuata ritualmente e tempestivamente;
essa rientri pienamente nella facoltà riconosciuta dall'art.58, comma 2, d. lgs.546/1992, nel testo applicabile ratione temporis.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte conclude che: l'art.58 d. lgs.546/1992, nel testo previgente (“vecchio rito”), è integralmente applicabile al presente giudizio di appello;
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un documento, e come tale può essere prodotta per la prima volta in appello;
la produzione documentale è ammissibile, avuto riguardo: alla chiara lettera del comma 2 dell'art.58; all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità; all'assenza di prova o allegazione di un deposito oltre il termine perentorio di cui all'art.32 d. lgs.546/1992. L'eccezione di inammissibilità della produzione documentale sollevata dall'appellato risulta, pertanto, priva di fondamento e deve essere rigettata.
Sulla dedotta tardività/inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado: non abbia esaminato né deciso sull'eccezione preliminare di tardività del ricorso introduttivo;
abbia esaminato il merito (in particolare, il profilo della comunicazione preventiva di ipoteca) prescindendo dalla verifica della tempestività dell'impugnazione delle cartelle sottese. Dagli atti emerge che: tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria: recano date di notifica comprese tra il 2012 e il 2020; non risultano, allo stato degli atti, oggetto di tempestiva impugnazione autonoma nei termini di cui all'art. 21 d. lgs.546/1992; il ricorso di primo grado è stato notificato il 19.04.2023,
a fronte di: cartelle notificate in data di gran lunga anteriore (fino a 11 anni prima), e comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata il 21.02.2023. Occorre, dunque, distinguere: la posizione delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti impositivi/riscossivi sottesi, per i quali opera il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21 d. lgs.546/1992; la posizione dell'iscrizione ipotecaria (e relativa comunicazione di avvenuta iscrizione), atto di garanzia/riscossione.
La Corte osserva che: l'art. 21 d. lgs.546/1992 stabilisce che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
le cartelle di pagamento, espressamente annoverate fra gli atti impugnabili dall'art.19 d. lgs.546/1992, diventano definitive ove non impugnate nel termine di 60 giorni;
la giurisprudenza di legittimità ha costantemente riconosciuto il carattere perentorio di tale termine, escludendo la possibilità di riaprire la contestazione in sede di impugnazione di atti meramente consequenziali, salvo il caso – specificamente normato – di mancata o invalida notifica delle cartelle stesse.
Nel caso in esame, l'appellante ha prodotto (sia in primo che in secondo grado) la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle, allegando la ritualità delle stesse;
l'appellato ha contestato in modo articolato la regolarità delle notifiche, deducendo: per alcune cartelle: notifica a soggetto diverso dal destinatario, in assenza di raccomandata informativa ex art.60 d. P. R.600/1973; per altre cartelle: notifica a mezzo PEC con vizi: di forma (asserita assenza di estensione corretta dei file, mancata prova in formato. eml/. msg); di provenienza (indirizzo PEC mittente non risultante da pubblici elenchi). Tali contestazioni, però: non sono state oggetto di un adeguato scrutinio da parte del giudice di primo grado;
vengono riproposte in questa sede, ma non supportate – dal lato del contribuente – da una prova contraria puntuale, limitandosi l'appellato a valorizzare vizi di ordine formale che, per costante giurisprudenza, determinano, di regola, nullità sanabile della notifica e non inesistenza, con conseguente operatività del termine decadenziale, ove l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario. In ogni caso, il Collegio rileva che: il ricorso di primo grado
è stato proposto molti anni dopo le date di notifica delle cartelle più risalenti (2012–2016) e, comunque, oltre
60 giorni dopo la notifica delle cartelle più recenti (2018–2020), l'appellato non ha dedotto né provato una assoluta mancanza di notificazione delle cartelle, ma soltanto vizi formali della stessa;
tale situazione integra, in applicazione del combinato disposto degli artt.19 e 21 d. lgs.546/1992, una condizione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui pretendeva di rimettere in discussione, in via diretta, la legittimità delle cartelle di pagamento ormai divenute definitive. L'eccezione di tardività, sollevata da ADER sin dal primo grado e reiterata in appello, risulta, pertanto, fondata.
L'appellato richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di azione di accertamento negativo del credito
(anche nell'ottica dell'art.615 c. p. c. trasfuso nel sistema tributario), per sostenere che: l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria costituirebbe azione di mero accertamento negativo, sottratta ai termini decadenziali;
attraverso tale azione potrebbero essere fatti valere vizi relativi alle cartelle sottese, anche oltre il termine di cui all'art. 21 d. lgs.546/1992, specie in relazione a questioni di prescrizione post notifica.
Sul punto, il Collegio condivide la distinzione, operata dalla giurisprudenza di legittimità più recente: tra impugnazione dell'atto di garanzia/riscossione (ipoteca, fermo, pignoramento, intimazione di pagamento),
e rimessione in discussione del titolo impositivo/riscossivo ormai definitivo (ruolo, cartella, avviso di accertamento esecutivo). L'azione di accertamento negativo è ammissibile: per far valere: la mancanza dei presupposti legali dell'atto di garanzia (es. mancanza di preventivo titolo esecutivo valido, inesistenza del debito per fatti estintivi sopravvenuti quali pagamento, prescrizione post-cartella, definizioni agevolate, condoni, ecc. ); o la prescrizione maturata successivamente alla definitività del titolo;
ma non consente di: superare il giudicato implicito o esplicito formatosi sull'atto impositivo o sulla cartella non impugnata nei termini, né di aggirare i termini perentori di cui all'art. 21 d. lgs.546/1992 per far valere vizi originari del titolo impositivo o della cartella. Nel caso concreto: l'appellato ha certamente diritto di far valere, mediante l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, eventuali fatti sopravvenuti d'estinzione del credito (prescrizione post notifica, pagamenti, definizioni agevolate); ma non può più contestare la legittimità originaria delle cartelle sottese, né la sussistenza del credito per vizi formali/procedurali che avrebbero dovuto essere fatti valere con tempestiva impugnazione delle cartelle stesse. Ne consegue che: il ricorso di primo grado andava dichiarato inammissibile nella parte in cui impugnava direttamente le cartelle di pagamento e gli avvisi presupposti per vizi propri;
andava invece esaminato, nei limiti, il profilo dedotto in relazione all'iscrizione ipotecaria, alla sua procedimentalizzazione (comunicazione preventiva ex art.77 d. P. R.602/1973) e alla eventuale prescrizione sopravvenuta dei crediti. Tuttavia, come si dirà infra, la sentenza di primo grado ha: accolto il ricorso limitandosi ad affermare la nullità dell'iscrizione ipotecaria per asserita mancanza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
senza preliminarmente scrutinare l'eccezione di tardività,
e senza esaminare in modo puntuale la sussistenza o meno di fatti estintivi sopravvenuti (prescrizione post- cartella) rispetto ai singoli carichi. Tale impostazione non può essere condivisa.
Sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sull'iscrizione ipotecaria oggetto di causa, il giudice di primo grado ha ritenuto: che l'iscrizione ipotecaria ex art.77 d. P. R.602/1973 dovesse essere preceduta,
a pena di nullità, da una comunicazione preventiva;
che, nel caso concreto, tale comunicazione preventiva non fosse stata provata in giudizio;
che, conseguentemente, la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria dovesse essere annullata. In appello: ADER ha prodotto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Documento n.29176202200000535 del 1° luglio 2022); l'appellato, a sua volta, ha eccepito:
l'irritualità della produzione in appello (eccezione già disattesa supra); e, soprattutto, l'intervenuto annullamento in autonomo giudizio della medesima comunicazione preventiva, mediante sentenza n.1058/2023 della CGT di primo grado di Agrigento (prodotta in atti). Sul punto, il Collegio ritiene quanto segue: L'art.77 d. P. R.602/1973, nel testo “ratione temporis” applicabile, prevede un obbligo di preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria, in ossequio ai principi di contraddittorio endoprocedimentale e di leale collaborazione. La giurisprudenza ha ricondotto il mancato invio del preavviso di ipoteca, di regola, a un vizio dell'atto di garanzia, con possibilità di tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, tuttavia, la questione della vigenza o meno della comunicazione preventiva, nonché dei suoi effetti, risulta resa recessiva dal rilievo assorbente che: il contribuente non può più contestare, per vizi originari, la fondatezza dei crediti sottesi, e non ha dimostrato in modo adeguato l'intervenuta estinzione dei crediti per cause sopravvenute (in particolare, prescrizione successiva alla notifica delle cartelle). Anche volendo riconoscere che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia stata annullata con sentenza passata in giudicato in separato giudizio (profilo che l'appellante non ha contrastato in maniera specifica), ciò non comporta automaticamente: l'inesistenza o l'illegittimità in radice dell'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio, quando, come nella specie, il titolo esecutivo (cartelle definitive) persiste e non risulta estinto per prescrizione o altri fatti sopravvenuti provati dal contribuente. L'eventuale annullamento della comunicazione preventiva: può determinare un vizio del procedimento di formazione dell'atto di garanzia, ma non comporta ex se l'estinzione del credito né l'impossibilità di reiterare, nel rispetto delle forme di legge, un nuovo procedimento di iscrizione ipotecaria, ove il credito sia ancora esistente e non prescritto. Ne discende che: la ratio decidendi della sentenza di primo grado – fondata esclusivamente sulla ritenuta mancanza della comunicazione preventiva – non può essere condivisa;
l'accoglimento del ricorso in primo grado risulta, pertanto, erroneo.
Sulle eccezioni di prescrizione e sugli effetti della normativa emergenziale COVID-19, l'appellato ha invocato l'intervenuta prescrizione dei crediti: sia in relazione ai termini intercorrenti tra la formazione del ruolo e la notifica delle cartelle;
sia in relazione al periodo successivo alla (asserita) notifica delle cartelle, richiamando pronunce di legittimità in tema di prescrizione maturata dopo la cartella esattoriale. L'appellante, per contro, ha sostenuto: che, trattandosi per lo più di tributi erariali, si applichi il termine decennale di prescrizione;
che la prescrizione sia comunque stata interrotta: dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 05.02.2023; dall'intimazione di pagamento del 03.03.2023 (doc.22 – certificato istruttoria); che, inoltre, i termini prescrizionali e decadenziali abbiano subito la sospensione legale nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, ai sensi dell'art.68 D. L.18/2020 e dell'art.12 d. lgs.159/2015. Il Collegio osserva: In assenza di specifica indicazione, per ciascun carico, della natura del tributo (erariali, locali, contributivi, sanzioni amministrative, ecc. ), non risulta possibile applicare in modo generalizzato un unico termine prescrizionale (quinquennale o decennale). L'appellato non ha fornito un prospetto analitico dei singoli crediti con indicazione: della data di insorgenza dell'obbligazione tributaria;
della data di affidamento del ruolo;
della data di notifica della cartella;
degli eventuali atti interruttivi successivi. A fronte di una deduzione generica di prescrizione, è onere del contribuente: allegare in modo specifico i fatti costitutivi dell'eccezione (decorrenza del termine, mancanza di atti interruttivi, ecc. ); e, successivamente, eventualmente, allegare la mancanza o invalidità degli atti che l'ente impositore o l'agente della riscossione deduca come interruttivi. Nel caso di specie l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione ha prodotto la documentazione relativa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria del
05.02.2023; ha altresì allegato l'esistenza di un'intimazione di pagamento del 03.03.2023, risultante da certificato di istruttoria;
ha fatto valere, inoltre, la sospensione dei termini ex art.68 D. L.18/2020, da leggersi alla luce dell'art.12 d. lgs.159/2015, secondo cui la sospensione dei termini di versamento comporta, per il corrispondente periodo, la sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione. L'appellato, a fronte di tali deduzioni: si è limitato a contestare la mera produzione del certificato istruttorio, sostenendo la necessità di produrre anche l'atto di intimazione di pagamento;
non ha, tuttavia, costruito un percorso cronologico dettagliato idoneo a dimostrare che, nonostante gli atti interruttivi e la sospensione legale, i termini di prescrizione fossero comunque maturati. In mancanza di una compiuta prova di fatti estintivi sopravvenuti, l'eccezione di prescrizione: non può ritenersi fondata, e non può costituire valido motivo per l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e delle pretese sottese.
Sulle ulteriori censure dell'appellato (motivazione interessi, PEC, legittimazione passiva, stralcio D.
L.41/2021), le ulteriori censure formulate dall'appellato – relative a: difetto di motivazione sugli interessi di mora;
nullità/inesistenza delle notifiche a mezzo PEC per: mancata produzione dei file in formato. eml/. msg;
provenienza da indirizzi PEC non iscritti in pubblici registri;
difetto di legittimazione passiva di ADER su avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
applicabilità dello stralcio automatico dei debiti fino a euro
5.000,00 ex D. L.41/2021; risultano in larga parte assorbite dal rilievo preliminare della inammissibilità del ricorso di primo grado nella parte in cui mirava a rimettere in discussione, per vizi propri, cartelle e avvisi presupposti ormai definitivi. Quanto al profilo dello stralcio D. L.41/2021, l'appellante ha dedotto, non smentito in modo specifico dal contribuente, che: i carichi affidati all'agente della riscossione risultano, dai ruoli prodotti, successivi al 31.12.2010, e quindi non rientranti nell'ambito di applicazione oggettivo del citato art.4, comma
4, D. L.41/2021. Per tali ragioni, le relative doglianze non possono condurre alla conferma della sentenza di primo grado né giustificano l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che liquida in euro 7.000,00 (settemila/00) per il primo grado ed euro 9.000,00 (novemila/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 24 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Pino Zingale)