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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 601/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 06/05/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SCERRA GIUSEPPE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dall'avv. FERRANTE GIULIA e dall'avv. Valeria BATTISTA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, già Dirigente
Medico dipendente dell' , premesso di essere stato Parte_2 prosciolto nell'ambito di un procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di cui agli artt. 40 cpv., 113 e 589 c.p. (R.G.N.R. nr. 3555/2020 e nr. 2493/2020 R.G. Gip.) con
Sentenza irrevocabile (Sent. n. 111/2023) emessa dal Gup di Crotone in data 28/04/2023, conveniva in giudizio la datrice di lavoro al fine di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del suddetto procedimento, risultanti dalla nota spese inoltrata in data
10/07/2023, così concludendo “«-riconoscere al ricorrente il diritto a pretendere il pagamento della parcella dall' condannarla, poi, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore del dott. , della somma di €.4.527,27=, quale Parte_1 onorario di tutte le varie fasi del giudizio penale, oltre gli interessi legali maturati dalla data di notifica del progetto di parcella sino all'effettivo soddisfo, o, comunque, secondo la valutazione che il giudice riterrà conforme al decreto n°147 del 13/08/2022 (Nuove tariffe Forensi)- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi a favore del difensore».
L' , nel costituirsi ritualmente in giudizio, deduceva l'infondatezza della Controparte_1 domanda, assumendo come il ricorrente non avesse assolto agli oneri previsti dal CCNL ratione temporis applicabile, così concludendo “«- accertare e dichiarare la domanda infondata in fatto, in diritto, erronea, comunque non provata, e per l'effetto rigettare il Ricorso;
- in via subordinata, riconoscere in favore di parte ricorrente, il rimborso delle spese legali calcolate al minimo delle tariffe professionali applicabili ratione temporis;
- in via subordinata, ridurre le pretese economiche del ricorrente in misura proporzionale a quanto dallo stesso ricevuto per le medesime causali da terzi;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa.
**
Il ricorso è infondato.
La fattispecie in esame resta disciplinata, ratione temporis, dall'art. 67 del CCNL dell'Area
Dirigenza Medica Sanitaria 2016/2018 rubricato “Patrocinio Legale”( in parte sovrapponibile al disposto del precedente art. 25 del CCNL dell'8.06.20001), applicabile con decorrenza dal
20.12.2019 per espressa previsione di cui all' art. 2 co.2 del medesimo contratto2, a mente del quale“1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. È confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987”.
Tanto premesso, è pacifico ed incontestato tra le parti che il ricorrente in ragione dei fatti che lo hanno visto imputato nel procedimento penale per il reato di cui agli artt. 40 cpv.,
113 e 589 c.p., in assenza di conflitto di interessi con l' abbia proceduto alla nomina CP_1 di un proprio legale di fiducia.
Ebbene, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla portata dell' art. 25 del
(precedente) CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed
Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, affermando un obbligo di preventiva comunicazione di apertura del procedimento in relazione al quale il dipendente intenda chiedere il rimborso delle spese sostenute :“…L'art. 25 nella sua articolata, ma inequivoca formulazione letterale, stabilisce che, nei casi di apertura di un procedimento giudiziale nei confronti del dirigente, che sia in diretta connessione con l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti di ufficio dei fatti o atti oggetto del giudizio di responsabilità, e purché manchi una situazione di conflitto di interesse, l'Amministrazione ha l'obbligo di assumere "a proprio carico ...ogni genere di difesa ...facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso". Il comma
1 del citato art. 25 postula che l'Amministrazione sia posta in grado di valutare se ricorrono le condizioni per l'assunzione in proprio della difesa del Dirigente, evocando, dunque, una valutazione ex ante. Il comma
2 in piena coerenza letterale e sistematica con quanto previsto dal comma 1, pone a carico dell'interessato gli oneri conseguenti alla scelta di nominare un proprio difensore di fiducia, consentendone, però il rimborso, nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata applicata, ove il Dirigente avesse espresso assenso alla scelta del difensore individuato dall' ove il giudizio che abbia escluso la responsabilità del CP_1 dipendente, evocando, in questo caso una valutazione, necessariamente, successiva alla definizione del giudizio, della sussistenza dei presupposti di fatto per il rimborso. E' innegabile che il richiamato art. 25 del CCNL non prevede esplicitamente l'obbligo del dipendente di - indicare preventivamente (ed entro un breve termine) l'esistenza del procedimento giudiziario, ne' che l'interessato debba manifestare la volontà di volersi valere dell'assistenza legale dell'azienda. Nondimeno, nel disporre che l'azienda debba far assistere il dipendente da un legale fin dall'inizio del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, assumendosene le spese, e che debba comunicare al dipendente il nominativo del legale per ottenere il suo gradimento, presuppone che l'azienda sia stata informata dell'esistenza del giudizio, sia stata portata a conoscenza dal dipendente della propria volontà di ottenere l'assistenza legale e che abbia indicato un difensore… in continuità con l'orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n. 4978 del 2014, deve ritenersi che l'inosservanza dei detti oneri di informazione dà luogo ad una vera e propria decadenza” (Sez. L. n. 18944 del
27.09.2016).
Conseguentemente, la disposizione in esame pone a carico del dipendente un onere di comunicazione (la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto al rimborso) che ha la chiara finalità di consentire al datore di lavoro la nomina di un difensore e al dipendente di manifestare il proprio assenso alla nomina del legale formalizzata dall'Azienda o di indicare di un diverso difensore in sostituzione di quello scelto dal datore di lavoro.
Tanto premesso, il principio affermato dalla S.C. rispetto alla portata applicativa dell'art. 25 CCNL dell'8.6.2000 deve, a maggior ragione, trovare applicazione nel caso di specie, posto che la disciplina contrattuale applicabile, ossia l'art. 67 CCNL 2016/2018, prevede espressamente che il difensore scelto dal dipendente debba ricevere il “previo comune gradimento dell'azienda”, con la conseguenza che gli oneri di previa informazione del datore di lavoro sono oggi ancor più puntuali e la loro inosservanza non può che comportare la decadenza dal diritto al rimborso.
Applicando, dunque, il citato orientamento al caso di specie, deve rilevarsi come il dott.
sebbene abbia dedotto di aver tempestivamente comunicato all' Pt_1 CP_1
l'avvenuto avvio del procedimento penale a suo carico, non ha tuttavia fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione;
invero, dall'esame della corrispondenza in atti, si evince come il ricorrente abbia comunicato all' unicamente la favorevole conclusione del CP_1
Cont procedimento penale a suo carico;
nè, a tal fine, può sopperire la relazione inoltrata all' in riscontro alla richiesta del 2.4.2019 ( cfr. all. Relazione dott. fascicolo ricorrente) Pt_1 in quanto afferente al procedimento promosso avanti Codesto Tribunale ex art. 696 bis cpc
( cfr. all. fascicolo ricorrente), che non contiene alcuna espressa indicazione in ordine al procedimento penale aperto (peraltro successivamente)a suo carico (3555/2020 RGNR e
2493/2020 R.G.I.P) e, quindi, alla difesa da assumere in quel procedimento, rispetto alla quale oggi viene rivendicato il rimborso delle spese legali.
Tanto premesso, in ragione dell'inosservanza della disciplina prevista dall'art. 67 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medico Sanitaria 2016/2018 deve dichiararsi insussistente il preteso diritto al rimborso delle spese di patrocinio sostenute dal ricorrente.
Ad abundantiam si noti altresì che parte ricorrente non ha provato di aver provveduto all'esborso delle spese legali di cui chiede il rimborso, con la conseguenza che la domanda sarebbe da rigettare anche sotto tale profilo.
Le spese di lite restano compensate in ragione del tenore della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 601/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Crotone, 06/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art 25 CCNL dell'8.6.2000 prevedeva che “1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987” 2 Invero, l'apertura del procedimento penale a carico del ricorrente (dies a quo richiamato dall'art. 67 CCNL) è avvenuta nell'anno 2020, in quanto iscritto nell'anno 2020 ai numeri 3555/2020 RGNR e 2493/2020 R.G.I.P.,