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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Giovanna Caso Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 07/11/2025
tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Annita Parte_1 C.F._1
Mele ) presso cui è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti CodiceFiscale_2
RICORRENTE
e
C.F. nata a [...] ll 19 aprile 1960 e residente in CP_1 C.F._3
Caserta alla via Sant'AG 32,
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni sentenza divorzio
CONCLUSIONI: Il procuratore della parte ricorrente si riportava ai propri atti .
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.02.2024 parte istante chiedeva all'adito Tribunale la modifica della sentenza n. 3841/2022 pubblicata il 27 ottobre 2022, relativa ad un procedimento di divorzio intercorso tra le parti, in cui era revocato sia il contributo al mantenimento posto a carico della resistente in favore del figlio sia l' assegnazione della casa coniugale al ricorrente e disposto in Per_1 capo al ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un contributo mensile pari ad euro 300,00 per il mantenimento della figlia Per_2
Il ricorrente rilevava che la sentenza indicata era stata emanata sulla circostanza che la figlia Per_2 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, viveva con la madre in Caserta alla via Sant'
AG HI ed evidenziava che dal mese di giugno 2023 si era trasferita presso il padre che, se aveva continuato a versare alla resistente l'assegno di mantenimento in favore della figlia. Deduceva che il trasferimento della figlia era un primo motivo per chiedere la revoca dell'obbligo a suo carico ed aggiungeva, altresì, che la figlia dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2023 aveva lavorato Per_2 presso la CIDIS ONLUS di Caserta nel progetto “ Immigrati minori non accompagnati” percependo una retribuzione di euro 900,00 mensili. Quindi, concludeva per la revoca dell'obbligo di corresponsione alla resistente dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
La resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e pertanto si dichiara la contumacia di CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 20.09.2024, il Giudice disponeva, in via provvisoria e urgente, la modifica della sentenza di divorzio n. 3841/2022, revocava l'obbligo del ricorrente di versare un assegno di mantenimento alla figlia ed assegnava i termini di cui all'art. 473 bis.28 Per_2
c.p.c. per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza in modalità cartolare del 07.11.2025 era rimessa la causa in decisione .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente fonda la propria richiesta sul presupposto della convivenza con la figlia e Per_2 sulla raggiunta parziale autosufficienza economica della stessa. A sostegno dei propri assunti ha prodotto in atti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà(cfr. allegato ricorso ) in cui la figlia dichiara di abitare con il padre, unitamente al fratello in Casolla alla via delle Pietre 14 e di Per_1 aver svolto un'attività lavorativa con contratto di lavoro precario per il progetto “Immigrati minori non accompagnati” presso la la onlus Cidis di Caserta. Alla luce di quanto sopra si conferma il provvedimento adottato all'udienza del 20/09/2024 e pertanto, a modifica della sentenza n. 3841/2022 del27.10.22 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si revoca l' obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente l' assegno di € 300,00 ,mensili quale mantenimento della figlia a Per_2 far data dal deposito del ricorso.
Considerata la non opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) revoca l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia in capo al ricorrente a far data dal deposito del ricorso.
Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio