Articolo 265 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 265.
(Dichiarazione di armatore).

Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.

Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita', di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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