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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 265.
(Dichiarazione di armatore).
Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.
Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.
Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita', di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
(Dichiarazione di armatore).
Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.
Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.
Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita', di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
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- 1. Mezzi di ricerca della provahttps://www.studiocataldi.it/ · 1
TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Capo I ISPEZIONI Art. 244. Casi e forme delle ispezioni 1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose e' disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorita' giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorita' giudiziaria puo' disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione …
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Giurisprudenza • 139
- 1. Trib. Crotone, sentenza 26/01/2021, n. 58Provvedimento: […] l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'articolo 265 del codice della navigazione, e il proprietario-armatore, di cui all'articolo 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita”. Ne deriva che il proprietario, ovvero colui che ai sensi dell'art. 265 cod. nav. assume l'esercizio della nave, è parimenti soggetto all'obbligo di contribuzione di cui alla L. 413/1984 laddove appartenga all'equipaggio della nave, a meno che non ricorra un'ipotesi di esenzione di cui all'art. 6 L. cit. e che pertanto, per quel che qui interessa, non svolga attività di piccola pesca in forma autonoma. […]Leggi di più...
- L. 413/1984·
- improponibilità domanda·
- accertamento posizione contributiva·
- L. 250/1958·
- piccola pesca·
- interesse ad agire·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- compensazione spese di lite·
- art. 3, co. 8 L. 335/1995·
- variazione codice statistico contributivo