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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9133 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.22347/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Del Gaudio. ricorrente
E
, in persona del COtroparte_1 COtroparte_2
, in persona del Direttore p.t., COtroparte_3 resistenti
NONCHÉ
, in persona del Presidente e legale COtroparte_4 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: computo nel servizio preruolo dell'anno 2013. differenze retributive e contributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CO ricorso depositato in data 20.10.2024 l'epigrafata ricorrente, premesso di essere insegnante presso scuola dell'infanzia con immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01 settembre 2012, ha esposto che in sede di ricostruzione di carriera ai sensi dell'art.569 e 570 d.lgs.
297/94 – T.U. Scuola, il il Dirigente Scolastico incaricato, il 09 ottobre 2013, le ha riconosciuto a decorrere dal 01 settembre 2012, la seguente anzianità di servizio: ai fini giuridici ed economici, anni
1 5 (cinque), mesi 8 (otto) e giorni 0 (zero); ai soli fini economici anni 0 (zero), mesi 8 (otto) e giorni
0 (zero). Ella ha censurato le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive, ex art. 1, co. 1, lett. B, del
D.P.R. n. 122 del 2013 che ha esteso, a tutto il 2013, quanto già stabilito per gli anni 2010,2011 e
2012 dall'art. 9, co. 23, del d.l. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ritenendo che il blocco non deve inficiare i suoi effetti economici per l'anno 2013 né il diritto alle differenze retributive in seguito alla corretta ricostruzione della carriera inclusiva dell'anno anno 2013 e, esposte le ragioni in punto di diritto, ha rassegnato le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013; per l'effetto, ordinare al convenuto l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della COtroparte_1 carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 15/20 anni debba avvenire il 01 gennaio 2022 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente da quella CO applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
3. accertare, dichiarare e condannare i , in persona de a corrispondere alla ricorrente COtroparte_1 CP_6 tutte le differenze stipendiali, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, pari alla somma di € 2.747,56 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie CP_ singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
4. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario”.
Al il ricorso non è stato rinotificato ai sensi dell'art. 291 c.p. e il procuratore Parte_2 all'odierna udienza ha rappresentato che tale inattività è stata volontaria, non avendo interesse alla prosecuzione del giudizio.
L' , costituitosi in giudizio a seguito della prima notifica tardiva, ha chiesto “Voglia l'Ecc.mo CP_4
Tribunale adito pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande avversarie relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato e condannare, anche nei limiti della prescrizione, il datore soccombente al versamento dei contributi accertati come evasi, e non prescritti, oltre alle sanzioni previste per legge con vittoria di spese, competenze ed onorari. Dichiarare, inoltre, inammissibile le ulteriori domande giudiziali proposte nei confronti CP_ del per carenza del requisito di legge ovvero infondata in fatto ed in diritto ogni pretesa nei suoi confronti per carenza di allegazione e prova dei diritti reclamati. In ogni caso si chiede di accertare la legittimità della condotta del , cui non risulta pervenuta alcuna tempestiva denuncia di omissione contributiva. Il tutto CP_4 con vittoria di spese di giudizio”. CP_
La causa in data odierna, all'esito della comparizione della parte ricorrente e dell e della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
2 La domanda della ricorrente risulta proposta al fine di conseguire l'accertamento dell'effetto del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013 solo in termini di mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco, senza alcun effetto per gli anni successivi nonché l'accesso alla fascia stipendiale 15/20 alla data auspicata del 01.01.2022, in quanto derivante dall'incidenza del servizio relativo all'anno 2013 sulla complessiva anzianità di servizio con effetti anche a fini contributivi.
Il ricorso nei confronti del va dichiarato estinto dl momento che non risulta Parte_2 compiuta dalla ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
La ricorrente nel dedurre tale inattività ne ha fornito una giustificazione, costituita dalla sopravvenienza nelle more del giudizio di un orientamento di legittimità sfavorevole alla sua tesi.
La domanda nei confronti dell conseguente all'invocato riconoscimento ai fini economici CP_4 del servizio scolastico prestato nell'anno 2013 è travolta dalla mancata statuizione del diritto nei confronti del , conseguente all'abbandono della lite da parte della ricorrente. CP_1
Quanto alle spese, la posizione processuale dell di mero percettore dei contributi in uno CP_4 alla circostanza che solo in corso di giudizio è intervenuta una pronuncia di legittimità sulla questione dedotta in giudizio, costituiscono validi motivi per la compensazione delle spese. CO
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti del e dell Spese CP_7 compensate nei confronti dell . CP_4
P.Q.M.
CO COt dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti del e dell;
spese compensate nei confronti dell . CP_4
Napoli, 10.12.2025 il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.22347/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Del Gaudio. ricorrente
E
, in persona del COtroparte_1 COtroparte_2
, in persona del Direttore p.t., COtroparte_3 resistenti
NONCHÉ
, in persona del Presidente e legale COtroparte_4 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: computo nel servizio preruolo dell'anno 2013. differenze retributive e contributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CO ricorso depositato in data 20.10.2024 l'epigrafata ricorrente, premesso di essere insegnante presso scuola dell'infanzia con immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01 settembre 2012, ha esposto che in sede di ricostruzione di carriera ai sensi dell'art.569 e 570 d.lgs.
297/94 – T.U. Scuola, il il Dirigente Scolastico incaricato, il 09 ottobre 2013, le ha riconosciuto a decorrere dal 01 settembre 2012, la seguente anzianità di servizio: ai fini giuridici ed economici, anni
1 5 (cinque), mesi 8 (otto) e giorni 0 (zero); ai soli fini economici anni 0 (zero), mesi 8 (otto) e giorni
0 (zero). Ella ha censurato le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive, ex art. 1, co. 1, lett. B, del
D.P.R. n. 122 del 2013 che ha esteso, a tutto il 2013, quanto già stabilito per gli anni 2010,2011 e
2012 dall'art. 9, co. 23, del d.l. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ritenendo che il blocco non deve inficiare i suoi effetti economici per l'anno 2013 né il diritto alle differenze retributive in seguito alla corretta ricostruzione della carriera inclusiva dell'anno anno 2013 e, esposte le ragioni in punto di diritto, ha rassegnato le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013; per l'effetto, ordinare al convenuto l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della COtroparte_1 carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 15/20 anni debba avvenire il 01 gennaio 2022 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente da quella CO applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
3. accertare, dichiarare e condannare i , in persona de a corrispondere alla ricorrente COtroparte_1 CP_6 tutte le differenze stipendiali, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, pari alla somma di € 2.747,56 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie CP_ singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale;
4. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario”.
Al il ricorso non è stato rinotificato ai sensi dell'art. 291 c.p. e il procuratore Parte_2 all'odierna udienza ha rappresentato che tale inattività è stata volontaria, non avendo interesse alla prosecuzione del giudizio.
L' , costituitosi in giudizio a seguito della prima notifica tardiva, ha chiesto “Voglia l'Ecc.mo CP_4
Tribunale adito pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande avversarie relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato e condannare, anche nei limiti della prescrizione, il datore soccombente al versamento dei contributi accertati come evasi, e non prescritti, oltre alle sanzioni previste per legge con vittoria di spese, competenze ed onorari. Dichiarare, inoltre, inammissibile le ulteriori domande giudiziali proposte nei confronti CP_ del per carenza del requisito di legge ovvero infondata in fatto ed in diritto ogni pretesa nei suoi confronti per carenza di allegazione e prova dei diritti reclamati. In ogni caso si chiede di accertare la legittimità della condotta del , cui non risulta pervenuta alcuna tempestiva denuncia di omissione contributiva. Il tutto CP_4 con vittoria di spese di giudizio”. CP_
La causa in data odierna, all'esito della comparizione della parte ricorrente e dell e della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
2 La domanda della ricorrente risulta proposta al fine di conseguire l'accertamento dell'effetto del blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013 solo in termini di mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco, senza alcun effetto per gli anni successivi nonché l'accesso alla fascia stipendiale 15/20 alla data auspicata del 01.01.2022, in quanto derivante dall'incidenza del servizio relativo all'anno 2013 sulla complessiva anzianità di servizio con effetti anche a fini contributivi.
Il ricorso nei confronti del va dichiarato estinto dl momento che non risulta Parte_2 compiuta dalla ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
La ricorrente nel dedurre tale inattività ne ha fornito una giustificazione, costituita dalla sopravvenienza nelle more del giudizio di un orientamento di legittimità sfavorevole alla sua tesi.
La domanda nei confronti dell conseguente all'invocato riconoscimento ai fini economici CP_4 del servizio scolastico prestato nell'anno 2013 è travolta dalla mancata statuizione del diritto nei confronti del , conseguente all'abbandono della lite da parte della ricorrente. CP_1
Quanto alle spese, la posizione processuale dell di mero percettore dei contributi in uno CP_4 alla circostanza che solo in corso di giudizio è intervenuta una pronuncia di legittimità sulla questione dedotta in giudizio, costituiscono validi motivi per la compensazione delle spese. CO
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti del e dell Spese CP_7 compensate nei confronti dell . CP_4
P.Q.M.
CO COt dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti del e dell;
spese compensate nei confronti dell . CP_4
Napoli, 10.12.2025 il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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