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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11385 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24422/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24422/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
(C.F. ) elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Cercola (NA), alla via Europa n.3, presso lo studio dell'avv. Enrico Russo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
n.q. F.G.V.S. (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del dott. e del dott. , in forza di Controparte_2 Controparte_3 procura in data 18.12.2014, n. 186905 di repertorio, in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Generale Orsini n. 5, presso lo studio dell'avv. Maurizio Messuri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Barra n° 3377/23, emessa il 12/05/2023 e pubblicata in pari data, con cui quest'ultimo rigettava la domanda da lui proposta di risarcimento del danno subito nel sinistro innanzi riportato. Nella specie, l'appellante deduceva, infatti, che: il giorno 26/06/2018, alle ore 22:00 circa, egli si trovava alla guida del suo motociclo in Napoli, quartiere Ponticelli, alla via Argine, all'altezza dell'Ospedale
“Evangelico Betania”, allorquando veniva tamponato da un'autovettura che, dopo l'incidente, si dileguava a velocità sostenuta, senza prestare soccorso e senza che potesse essere identificata. L'appellante, in conseguenza delle lesioni subite, si recava al P.S. dell'Ospedale Evangelico Betania di Napoli, per le conseguenti cure.
Si costituiva la compagnia di assicurazione nella qualità Controparte_1 di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada (di seguito per brevità FGVS) che, contestando estensivamente la domanda attorea, ne chiedeva il rigetto.
Escusso il teste di parte attrice, espletata la ctu medico-legale, il Giudice di prime cure rigettava la domanda assumendo che il fatto storico posto a fondamento della richiesta risarcitoria non fosse stato provato e che la testimonianza raccolta fosse generica e non persuasiva.
Interposto appello, il censurava la sentenza del Giudice di Pace per Pt_1 erronea valutazione delle prove prodotte, deducendo, da un lato, che il teste avrebbe reso una deposizione circostanziata sui capi di prova sui quali era stato interrogato e fornendo adeguata prova del sinistro;
dall'altro, che del tutto irrilevante sarebbe stata la circostanza della mancata indicazione nel referto di P.S. dell'omissione di soccorso. Sulla scorta di tali motivi, egli concludeva per la riforma della sentenza di primo grado e – previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato – per la condanna della parte appellata al pagamento di quanto richiesto a titolo di risarcimento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva (FGVS) che, contestando l'appello proposto Controparte_1 dal in quanto infondato, ne chiedeva il rigetto con la conferma Pt_1 dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 20/11/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove, preso atto delle note delle parti costituite, la assegnava a sentenza.
- 2 - Ciò posto, l'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Esaminando i motivi di gravame, essi possono essere valutati congiuntamente, muovendo questi, in effetti, dal comune presupposto logico giuridico dell'erroneo vaglio critico del materiale probatorio da parte del Giudice di Pace.
Ebbene, ritiene il Tribunale che vada riconfermata anche nel presente giudizio di gravame l'adottata statuizione di rigetto della domanda, ciò per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare la motivazione addotta dal Giudice di prime cure, attesa la mancanza di adeguata prova in ordine alla verificazione del sinistro con le modalità denunciate nell'atto di citazione.
Occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal Legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero, ancora, di evitare a quest'ultimo la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
- 3 - Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre 1969 n.990, art.19 comma 1 lett.a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che, nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del Fondo, non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il FGVS in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Ciò premesso, nel caso in esame, osserva il Tribunale che bene ha fatto il Giudice di prime cure a ritenere la domanda infondata e non provata, in quanto dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto non può dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibile al fatto storico descritto in citazione, oltre che la prova della impossibilità incolpevole di identificazione del presunto investitore, in mancanza della quale la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata;
il giudice del primo grado ha, in questo senso, correttamente individuato le fonti del proprio convincimento, ed, in proposito, ha valutato le prove, controllando l'attendibilità e la concludenza delle medesime e scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5205 del 4-3-2010 in Guida al diritto 2010, 15, 68).
Sul punto, dunque, la motivazione della sentenza impugnata è congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto (processuale e sostanziale), tenuto conto, peraltro, che al giudice di prime cure, al quale spetta, in via
- 4 - esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi ai sensi dell' art. 116 c.p.c., dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge che non paiono ricorrere nel caso in esame, ove si discute di esatta applicazione di fonti probatorie rispetto al convincimento del giudicante).
Nella fattispecie in esame appare infondata la doglianza relativa all'aver fondato, il giudice di prime cure, le proprie valutazioni, da un lato, sulla inattendibilità dell'unico teste escusso, dall'altro, sulla omessa indicazione, nella denuncia – querela, del testimone presente.
In primo luogo, si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la deposizione resa dall'unico teste escusso, Tes_1
, appaia generica e lacunosa (sotto il profilo delle modalità di
[...] verificazione del sinistro) e, pertanto, tenuto conto della mancanza di ulteriori elementi probatori, non possa fornire adeguata prova del diritto azionato. Ed infatti, il teste ha riferito che: “Era verso la fine di giugno dell'anno 2018, verso le ore 21,30/22,00 circa, ed io mi trovavo in Napoli, quartiere Ponticelli, alla via Argine, all'altezza dell'Ospedale Betania;
ero alla guida del mio motociclo e procedevo sulla corsia di pertinenza dell'Ospedale in direzione della superstrada. Io e il mio amico , che era alla Parte_1 guida del suo motociclo (…) eravamo di ritorno verso casa allorquando una autovettura mi sorpassava e tamponava il motociclo con alla guida
che precedeva. Ricordo che l'auto con la sua parte anteriore Parte_1 centrale tamponava la ruota posteriore del motociclo con alla guida
e cadeva unitamente al motociclo. Dopo l'incidente l'auto scappò Parte_1 via senza prestare soccorso poco più avanti in una strada a destra. Non riuscii a rilevare il numero di targa dell'auto in quanto subito scappò via. Ricordo che era a terra dolorante pertanto anche lui non fu in Parte_1 grado di rilevare il numero di targa dell'auto che lo investì dul motociclo (…)”. Dal racconto del teste, che, peraltro, riferisce di essere stato presente al momento del fatto, in quanto in compagnia dell'amico investito, non è dato comprendere dove si trovasse quest'ultimo al momento del tamponamento, particolare importante per comprendere la dinamica del sinistro e necessario al fine di stabilire se non vi sia stato un possibile concorso di colpa. Di non secondaria importanza è poi la circostanza per cui, mentre l'atto di citazione
- 5 - riferisce in modo estremamente generico la dinamica dell'incidente; il teste, dal canto suo, ha raccontato che l'urto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore centrale del veicolo e la ruota posteriore del motociclo, particolari questi assenti in citazione. Sotto tale aspetto, infatti, si ritiene che contribuisca ad imprimere scarsa attendibilità al teste escusso proprio il diverso grado di precisione tra il racconto fatto da quest'ultimo, generico complessivamente, ma con singolari punte di precisione, ed il contenuto dell'atto di citazione, invero, estremamente generico.
Ancora, deve rilevarsi, poi, che l'appellante – secondo quanto in precedenza esposto - non ha osservato un comportamento diligente e collaborativo per l'identificazione del responsabile, non avendo provveduto alla indicazione, nella denuncia querela, del nominativo dell'amico, che ha riferito di aver assistito all' investimento e che ben avrebbe potuto rendere testimonianza, fornendo dati utili per le attività investigative, nominativo, peraltro, non presente nemmeno nella richiesta di risarcimento del danno inoltrata alla Consap.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio che consenta di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato dall'appellante: ed infatti, nel referto di PS, ove l'infortunato si recò, non vi è riferimento alcuno alla rilevantissima circostanza che il fatto si era verificato con omissione di soccorso da parte del soggetto responsabile. Al riguardo, va osservato che, se è vero che il referto di P.S. non è formato dall'infortunato; è anche altrettanto vero che pare singolare che un particolare di tale importanza non sia stato riferito dall'appellante che, invece, a quanto risulta dal referto, si è limitato a riferire genericamente “di essere stato urtato da automobile mentre era alla guida del proprio motoveicolo”; né, d' altra parte, vi è agli atti il rapporto delle autorità, non essendo intervenute sul luogo del sinistro.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, risulta pienamente condivisibile la pronuncia adottata in prime cure, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione nonché della impossibilità incolpevole di identificazione del presunto investitore, in difetto delle quali la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata.
Pertanto, il gravame va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata, anche in punto di spese di lite.
- 6 - Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi ridotti del 30%, previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
Va, inoltre, dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il 30/1/2013.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 3.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 7 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24422/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
(C.F. ) elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Cercola (NA), alla via Europa n.3, presso lo studio dell'avv. Enrico Russo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
n.q. F.G.V.S. (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del dott. e del dott. , in forza di Controparte_2 Controparte_3 procura in data 18.12.2014, n. 186905 di repertorio, in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Generale Orsini n. 5, presso lo studio dell'avv. Maurizio Messuri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Barra n° 3377/23, emessa il 12/05/2023 e pubblicata in pari data, con cui quest'ultimo rigettava la domanda da lui proposta di risarcimento del danno subito nel sinistro innanzi riportato. Nella specie, l'appellante deduceva, infatti, che: il giorno 26/06/2018, alle ore 22:00 circa, egli si trovava alla guida del suo motociclo in Napoli, quartiere Ponticelli, alla via Argine, all'altezza dell'Ospedale
“Evangelico Betania”, allorquando veniva tamponato da un'autovettura che, dopo l'incidente, si dileguava a velocità sostenuta, senza prestare soccorso e senza che potesse essere identificata. L'appellante, in conseguenza delle lesioni subite, si recava al P.S. dell'Ospedale Evangelico Betania di Napoli, per le conseguenti cure.
Si costituiva la compagnia di assicurazione nella qualità Controparte_1 di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada (di seguito per brevità FGVS) che, contestando estensivamente la domanda attorea, ne chiedeva il rigetto.
Escusso il teste di parte attrice, espletata la ctu medico-legale, il Giudice di prime cure rigettava la domanda assumendo che il fatto storico posto a fondamento della richiesta risarcitoria non fosse stato provato e che la testimonianza raccolta fosse generica e non persuasiva.
Interposto appello, il censurava la sentenza del Giudice di Pace per Pt_1 erronea valutazione delle prove prodotte, deducendo, da un lato, che il teste avrebbe reso una deposizione circostanziata sui capi di prova sui quali era stato interrogato e fornendo adeguata prova del sinistro;
dall'altro, che del tutto irrilevante sarebbe stata la circostanza della mancata indicazione nel referto di P.S. dell'omissione di soccorso. Sulla scorta di tali motivi, egli concludeva per la riforma della sentenza di primo grado e – previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato – per la condanna della parte appellata al pagamento di quanto richiesto a titolo di risarcimento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva (FGVS) che, contestando l'appello proposto Controparte_1 dal in quanto infondato, ne chiedeva il rigetto con la conferma Pt_1 dell'impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 20/11/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove, preso atto delle note delle parti costituite, la assegnava a sentenza.
- 2 - Ciò posto, l'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Esaminando i motivi di gravame, essi possono essere valutati congiuntamente, muovendo questi, in effetti, dal comune presupposto logico giuridico dell'erroneo vaglio critico del materiale probatorio da parte del Giudice di Pace.
Ebbene, ritiene il Tribunale che vada riconfermata anche nel presente giudizio di gravame l'adottata statuizione di rigetto della domanda, ciò per le ragioni che seguono e che vanno ad integrare la motivazione addotta dal Giudice di prime cure, attesa la mancanza di adeguata prova in ordine alla verificazione del sinistro con le modalità denunciate nell'atto di citazione.
Occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal Legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero, ancora, di evitare a quest'ultimo la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
- 3 - Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre 1969 n.990, art.19 comma 1 lett.a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che, nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del Fondo, non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il FGVS in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Ciò premesso, nel caso in esame, osserva il Tribunale che bene ha fatto il Giudice di prime cure a ritenere la domanda infondata e non provata, in quanto dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto non può dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibile al fatto storico descritto in citazione, oltre che la prova della impossibilità incolpevole di identificazione del presunto investitore, in mancanza della quale la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata;
il giudice del primo grado ha, in questo senso, correttamente individuato le fonti del proprio convincimento, ed, in proposito, ha valutato le prove, controllando l'attendibilità e la concludenza delle medesime e scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5205 del 4-3-2010 in Guida al diritto 2010, 15, 68).
Sul punto, dunque, la motivazione della sentenza impugnata è congrua, logica, puntualmente rispondente ai fatti di causa nonché all'applicazione alla fattispecie concreta delle relative norme di diritto (processuale e sostanziale), tenuto conto, peraltro, che al giudice di prime cure, al quale spetta, in via
- 4 - esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi ai sensi dell' art. 116 c.p.c., dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge che non paiono ricorrere nel caso in esame, ove si discute di esatta applicazione di fonti probatorie rispetto al convincimento del giudicante).
Nella fattispecie in esame appare infondata la doglianza relativa all'aver fondato, il giudice di prime cure, le proprie valutazioni, da un lato, sulla inattendibilità dell'unico teste escusso, dall'altro, sulla omessa indicazione, nella denuncia – querela, del testimone presente.
In primo luogo, si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la deposizione resa dall'unico teste escusso, Tes_1
, appaia generica e lacunosa (sotto il profilo delle modalità di
[...] verificazione del sinistro) e, pertanto, tenuto conto della mancanza di ulteriori elementi probatori, non possa fornire adeguata prova del diritto azionato. Ed infatti, il teste ha riferito che: “Era verso la fine di giugno dell'anno 2018, verso le ore 21,30/22,00 circa, ed io mi trovavo in Napoli, quartiere Ponticelli, alla via Argine, all'altezza dell'Ospedale Betania;
ero alla guida del mio motociclo e procedevo sulla corsia di pertinenza dell'Ospedale in direzione della superstrada. Io e il mio amico , che era alla Parte_1 guida del suo motociclo (…) eravamo di ritorno verso casa allorquando una autovettura mi sorpassava e tamponava il motociclo con alla guida
che precedeva. Ricordo che l'auto con la sua parte anteriore Parte_1 centrale tamponava la ruota posteriore del motociclo con alla guida
e cadeva unitamente al motociclo. Dopo l'incidente l'auto scappò Parte_1 via senza prestare soccorso poco più avanti in una strada a destra. Non riuscii a rilevare il numero di targa dell'auto in quanto subito scappò via. Ricordo che era a terra dolorante pertanto anche lui non fu in Parte_1 grado di rilevare il numero di targa dell'auto che lo investì dul motociclo (…)”. Dal racconto del teste, che, peraltro, riferisce di essere stato presente al momento del fatto, in quanto in compagnia dell'amico investito, non è dato comprendere dove si trovasse quest'ultimo al momento del tamponamento, particolare importante per comprendere la dinamica del sinistro e necessario al fine di stabilire se non vi sia stato un possibile concorso di colpa. Di non secondaria importanza è poi la circostanza per cui, mentre l'atto di citazione
- 5 - riferisce in modo estremamente generico la dinamica dell'incidente; il teste, dal canto suo, ha raccontato che l'urto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore centrale del veicolo e la ruota posteriore del motociclo, particolari questi assenti in citazione. Sotto tale aspetto, infatti, si ritiene che contribuisca ad imprimere scarsa attendibilità al teste escusso proprio il diverso grado di precisione tra il racconto fatto da quest'ultimo, generico complessivamente, ma con singolari punte di precisione, ed il contenuto dell'atto di citazione, invero, estremamente generico.
Ancora, deve rilevarsi, poi, che l'appellante – secondo quanto in precedenza esposto - non ha osservato un comportamento diligente e collaborativo per l'identificazione del responsabile, non avendo provveduto alla indicazione, nella denuncia querela, del nominativo dell'amico, che ha riferito di aver assistito all' investimento e che ben avrebbe potuto rendere testimonianza, fornendo dati utili per le attività investigative, nominativo, peraltro, non presente nemmeno nella richiesta di risarcimento del danno inoltrata alla Consap.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è emerso alcun ulteriore elemento probatorio che consenta di corroborare la ricostruzione del fatto storico così come narrato dall'appellante: ed infatti, nel referto di PS, ove l'infortunato si recò, non vi è riferimento alcuno alla rilevantissima circostanza che il fatto si era verificato con omissione di soccorso da parte del soggetto responsabile. Al riguardo, va osservato che, se è vero che il referto di P.S. non è formato dall'infortunato; è anche altrettanto vero che pare singolare che un particolare di tale importanza non sia stato riferito dall'appellante che, invece, a quanto risulta dal referto, si è limitato a riferire genericamente “di essere stato urtato da automobile mentre era alla guida del proprio motoveicolo”; né, d' altra parte, vi è agli atti il rapporto delle autorità, non essendo intervenute sul luogo del sinistro.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, risulta pienamente condivisibile la pronuncia adottata in prime cure, non potendosi dire raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione nonché della impossibilità incolpevole di identificazione del presunto investitore, in difetto delle quali la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata.
Pertanto, il gravame va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata, anche in punto di spese di lite.
- 6 - Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi ridotti del 30%, previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
Va, inoltre, dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il 30/1/2013.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 3.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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