Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 marzo 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 2000 |
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- 1. Multa da euro 10.000 per i tabelloni turni con i motivi di assenza dei dipendentihttps://www.filodiritto.com/ · 19 novembre 2025
Assenze siglate sui tabelloni turni, sono illegittime È questo il cuore della controversia che ha portato il Garante per la protezione dei dati personali a comminare una sanzione di euro 10.000,00 nei confronti di Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.a. (“Società”). Il Provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025 segna un punto fermo sull'interpretazione del Regolamento Europeo (GDPR), in ambito lavorativo, ribadendo che la riservatezza dei dipendenti deve prevalere sulle prassi organizzative interne, soprattutto quando sono coinvolte informazioni relative a categorie particolari di dati personali. Il caso, avviato a seguito del reclamo presentato da FAISA Cisal Molise nel settembre …
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Giurisprudenza • 275
- 1. Trib. Campobasso, sentenza 04/02/2026, n. 61Provvedimento: N. R.G. 1048/2024 TRIBUNALE DI CAMPOBASSO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Barbara Previati, all'esito della udienza svolta con del 20.01.2026, modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1048/2024, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa DA Parte_1 (P.IVA P.IVA_1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Angela FIORE elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Campobasso, alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 RICORRENTE CONTRO Controparte_1 ( C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Raffaella PETTE, …Leggi di più...
- indennità di trasferta·
- art. 20 CCNL CP_3 28.08.01·
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- CCNL autoferrotranvieri·
- art. 1540/2007·
- art. 20 CCNL·
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- art. 20 CCNL Parte_2·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 20/B par. b3 CCNL 1976·
- art. 6 L.138/58·
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- art. 127 ter c.p.c.·
- art. 20 CCNL A.N. 28.08.01
Versioni del testo
- Art. 1.
Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692 , nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 , e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079 , si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori. - Art. 2.
La durata, del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non puo' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo art. 3. - Art. 3.
L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficolta' dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.
Il lavoro straordinario, nei, casi consentiti ai sensi del comma precedente, non puo' superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.
L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.