Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 marzo 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 gennaio 2000 |
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- 1. Disposizioni transitorie e abrogazionihttps://www.brocardi.it/
- 2. Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanalehttps://www.brocardi.it/
- 3. Garante Privacy: sanzionata la motivazione delle assenze nella bacheca aziendaleRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 17 settembre 2025
- 4. Trasporto pubblico: per i riposi degli autisti irrilevanti le fermate intermedieRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 4 marzo 2026
Con l'ordinanza n. 6025 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene sulla corretta applicazione della disciplina sui tempi di guida e di riposo degli autisti. La pronuncia si inserisce nel solco interpretativo già tracciato dalla giurisprudenza europea, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La questione riguarda, in particolare, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato o ridotto riposo settimanale e la corretta qualificazione dei servizi di trasporto ai fini dell'applicazione delle tutele previste per i percorsi superiori ai 50 chilometri. Il caso offre indicazioni operative rilevanti per l'organizzazione dei turni di …
Leggi di più… - 5. Multa da euro 10.000 per i tabelloni turni con i motivi di assenza dei dipendentihttps://www.filodiritto.com/ · 19 novembre 2025
Assenze siglate sui tabelloni turni, sono illegittime È questo il cuore della controversia che ha portato il Garante per la protezione dei dati personali a comminare una sanzione di euro 10.000,00 nei confronti di Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.a. (“Società”). Il Provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025 segna un punto fermo sull'interpretazione del Regolamento Europeo (GDPR), in ambito lavorativo, ribadendo che la riservatezza dei dipendenti deve prevalere sulle prassi organizzative interne, soprattutto quando sono coinvolte informazioni relative a categorie particolari di dati personali. Il caso, avviato a seguito del reclamo presentato da FAISA Cisal Molise nel settembre …
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Giurisprudenza • 270
- 1. Trib. Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 668Provvedimento: N__8548/2021 R.G. TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Negro Francesco e Signore Italo Mariano RICORRENTE contro , in persona del legale NTroparte_1 rapp.te pro tempore, rappr e difeso dagli avv Nicola Nero e Antonella Loiacono RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30.7.2021 il ricorrente, dipendente della con la NTroparte_2 qualifica di Operatore di esercizio ex A.N. 27/11/2000 e con mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto …Leggi di più...
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- giurisdizione Corte di Giustizia UE·
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8322Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 24099/2024 R.G. promossa da: , , con il patrocinio dell'avv. DELLA CORTE Controparte_1 C.F._1 GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIA MAURO LEONE 59, POMIGLIANO D'ARCO (NA), come da procura in atti; RICORRENTE contro : , con il patrocinio degli avv.ti ALLOCCA Controparte_2 PASQUALE e SICA MARCO, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI, 387, NAPOLI, come da procura in atti; RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danno …Leggi di più...
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- 3. Trib. Castrovillari, sentenza 26/06/2024, n. 1332Provvedimento: RG 1243/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da , rappresentata e difesa dall'Avv.to ANTONELLA URSO, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Via Locri n. 11, Corigliano Rossano, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE contro NT , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SILVIA CUMINO e ALFONSO NICCOLI, …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2024, n. 4400Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati: 1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente 2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel. 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ,la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1248/2021 RG sezione lavoro vertente TRA , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 Avellino a C.da Bosco Dei Preti n. 9/B (C.F. ); C.F._1 Parte_2 , nato a [...] il [...] e …Leggi di più...
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- 5. Trib. Salerno, sentenza 21/06/2024, n. 1387Provvedimento: TRIBUNALE DI SALERNO SENTENZA N. Anno 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 5857/2023 Cont. Lav. vertente: TRA , rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Parte_1 Albora, in virtù di mandato in atti. RICORRENTE E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Loiacono e Giovanni Ronconi, in virtù di mandato in atti. RESISTENTE CONCLUSIONI RASSEGNATE Come da note telematiche. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692 , nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 , e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079 , si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori. - Art. 2.
La durata, del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non puo' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo art. 3. - Art. 3.
L'esecuzione del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata per il personale di cui al precedente art. 2, salvi i casi di speciali esigenze di esercizio derivanti dalle caratteristiche delle linee e dalla provata difficolta' dell'azienda di farvi fronte attraverso l'assunzione di altri lavoratori.
Il lavoro straordinario, nei, casi consentiti ai sensi del comma precedente, non puo' superare le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali. La sua esecuzione deve essere denunciata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 48 ore dall'inizio, indicando i motivi che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario.
L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, il pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.