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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/12/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Arianna De Martino Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANGHI MARIO Parte_1 P.IVA_1
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETTINELLI DANIELA Controparte_1 P.IVA_2
Appellato
Oggetto : Altri contratti atipici
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2022, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2045/2021, R.G. n. 5565/2021 emesso in data 22.11.2021 e notificato il 26.11.2021, su conforme istanza della con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_2
5.209,43 oltre interessi e spese legali. Contestava l'odierna appellante, richiamando gli artt. 2912 e 2917 c.c., la conformità agli originali dei contratti di locazione estintori e manutenzione di presidi antincendio. Affermava altresì di contestare e disconoscere le pagina 1 di 8 fatture azionate in monitorio in quanto asseritamente riferite a prestazioni mai rese in favore de contestando altresì i prezzi praticati. Parte_1
Si costituiva parte convenuta contestando le avverse eccezioni e rilevando in particolare come, a prescindere dal disconoscimento operato da parte opponente in ordine alla documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio, nonché indipendentemente dalla avvenuta o meno sottoscrizione dei contratti, i medesimi risultassero inequivocabilmente conclusi per effetto dello scambio di comunicazioni email intercorso tra le parti da cui risultava l'accettazione, ad opera dell'opponente, delle proposte inoltratale da in ordine sia al contratto di locazione di CP_1 presidi antincendio che a quello di manutenzione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.06.2022, il Giudice, con ordinanza datata 13.06.2022 concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo de quo nonché i termini ex art. 183 c.p.c. fissando per la discussione sulle richieste istruttorie l'udienza del 26.10.2022.
Con provvedimento del 14 novembre 2022, il Giudice ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e fissava per l'espletamento l'udienza del 5 aprile 2023 successivamente rinviata al 20.09.2023. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 30 per il deposito di memorie conclusionali e ulteriore termine di giorni venti per repliche ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1875/2023 pubblicata in data 06.12.2023, il Tribunale di Perugia rigettava integralmente l'opposizione svolta ritenendo raggiunta la prova sia in ordine alla conclusione di entrambi i contratti tra le parti (locazione estintori e manutenzione apparati antincendio) sia in ordine alla fornitura dei servizi oggetto delle fatture ingiunte e confermava per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto con condanna a carico di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto ritualmente notificato proponeva appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza invocandone la declaratoria di parziale nullità/infondatezza con riguardo all'
“accoglimento della seconda domanda - e condanna della convenuta al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”. con riferimento alla richiesta di pagamento dei corrispettivi per il servizio di manutenzione dei presidi antincendio.
L'appellante deduceva come nel giudizio di prime cure fosse stata raggiunta prova solo pagina 2 di 8 in ordine al contratto di locazione degli estintori e non invece riguardo all'ulteriore rapporto contrattuale posto alla base di parte delle fatture ingiunte e relativo al servizio di manutenzione dei presidi antincendio, rapporto in ordine al quale a suo dire l'odierna appellata non avrebbe fornito prova “delle eseguite manutenzioni e neppure della conclusione di un relativo valido contratto” con conseguente asserita non debenza dei relativi corrispettivi pari ad € 2.932,90.
Assumeva infatti come la sentenza de quo fosse da ritenersi erronea dal punto di vista della valutazione delle prove emerse in giudizio sia in ordine all'effettiva conclusione del contratto di manutenzione sia in ordine al suo adempimento
“erroneamente ritenuto provato in base alle testimonianze dell'agente di commercio
[...]
e del presunto manutentore ritenendo in particolare le Tes_1 CP_3 dichiarazioni rese da quest'ultimo “contraddittorie ed inattendibili”. Chiedeva pertanto
“in riforma del capo della sentenza impugnato, sentir accogliere l'opposizione della società e rigettare la domanda dell'attrice al pagamento dei corrispettivi per la Pt_1 manutenzione di presidi antincendio. Con compensazione delle spese del primo grado e condanna dell'appellata a quelle del secondo grado con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 07.10.24, si costituiva in giudizio l'appellata per rilevare la totale infondatezza e pretestuosità dell'appello svolto nonché la perfetta logicità e coerenza della sentenza impugnata di cui chiedeva, per l'effetto,
l'integrale conferma.
Svoltasi la prima udienza di trattazione con le forme della trattazione scritta, con ordinanza del 26.02.2025 la Corte D'Appello di Perugia fissava davanti a sé l'udienza del 13.11.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Nel termine di cui all'art. 352 c.p.c. comma 1
n. 1 entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Dall'esame degli atti e dei documenti del giudizio di primo grado emerge la correttezza della sentenza emessa in cui il Giudice con motivazione corretta e adeguata ha dato conto della decisione cui è pervenuto.
pagina 3 di 8 L'appellante deduce, quale unico motivo di appello, che il Giudice avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova sia della conclusione del contratto di manutenzione apparati antincendio che dell'effettiva fornitura ad opera di del servizio stesso. CP_1
Dall'esame degli atti e dei documenti del giudizio di prime cure come la abbia CP_1 provveduto a fornire in primo grado piena prova in ordine sia alla sussistenza di entrambi i rapporti contrattuali tra le parti che in ordine al puntuale adempimento da parte sua di tutte le obbligazioni poste a suo carico, e ciò sia a mezzo delle produzioni documentali effettuate sia per il tramite dei testi escussi.
Già in sede di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il
Giudice di prime cure dava atto che, dalla documentazione versata in atti unitamente alla comparsa di costituzione, risultassero sia la stipula dei contratti che il conferimento degli incarichi da parte di in favore di Parte_1 Controparte_1
Detta circostanza infatti, seppure in assenza di contratti sottoscritti, risultava in maniera non equivoca da uno scambio di comunicazioni e-mail tra (che agiva per il tramite CP_1 del suo agente di commercio Sig.ra ed il Sig. figlio del legale Testimone_1 Testimone_2 rappresentante dell'opponente che agiva per conto de Parte_2 Parte_1
(circostanza questa confermata dalla Sig.ra in sede testimoniale). Tes_1
Emerge dagli atti che la società in data 18.07.2015, sottoscriveva un Parte_1 contratto (Doc. 1 allegato al ricorso monitorio – Doc. 7 fascicolo di primo grado) avente ad oggetto la locazione di n. 31 estintori a fronte di un canone annuale pattuito in misura di €
982,10.
Detti estintori venivano di fatto collocati sia presso la sede legale della odierna opponente in
Bettona, Via Santa Caterina n. 2, sia presso l'attigua struttura ricettiva da essa gestita e denominata “Relais la Corte di Bettona” (la circostanza risulta confermata dal teste
[...]
). Contestualmente alla stipula del contratto di locazione la società CP_3 Parte_1 incaricava altresì la convenuta di provvedere alla manutenzione dei presidi antincendio.
I rapporti tra le parti proseguivano regolarmente ed ininterrottamente sino al mese di novembre del 2017 quando il Sig. (figlio del legale rappresentante della Testimone_2 società Sig. ) contattava la (per il tramite Parte_1 Parte_2 Controparte_1 della Sig.ra agente della che ha confermato la circostanza in sede Testimone_1 CP_1 testimoniale) chiedendo di provvedere alla ridefinizione degli accordi economici inerenti i rapporti in essere tra le parti. In tale contesto la Sig.ra provvedeva ad inoltrare Testimone_1
pagina 4 di 8 in data 15.11.2017 la comunicazione via e-mail prodotta al Doc. 2 (allegato alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado - che la Sig.ra ha confermato essere di sua Tes_1 provenienza) del seguente tenore: “Buonasera LB. Ho parlato con l'amministratore di
riportando quanto mi hai detto questa mattina e sono riuscita a farmi accordare CP_1 uno sconto maggiore di quello precedentemente previsto. In allegato ti invio perciò il preventivo per la manutenzione dei presidi antincendio a cui ho applicato uno sconto del 30%, spero di aver fatto cosa gradita. Ti invio anche il canone annuale rent estintori precedentemente inviato. Se vuoi riattivare le manutenzioni ti chiedo la cortesia di farmi avere il tutto quanto prima. [….] Attendo tuo riscontro. Buona serata”. La suddetta e-mail, tra le altre cose, si riferisce in maniera esplicita al servizio di manutenzione degli apparati antincendio.
Alla e-mail in questione venivano pertanto allegate n. 2 proposte: una (P17 0474/2017 Doc.
3 della comparsa di costituzione) relativa al servizio di locazione degli estintori già attivo dal
2015 (che si limitava, di fatto, a confermare il rapporto già in essere) e l'altra (P170998/2017
– Doc. 4 della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado) relativa al servizio di manutenzione degli apparati antincendio che, su richiesta della società opponente, era stato temporaneamente sospeso in attesa della ridefinizione degli accordi tra le parti. Se non che, con mail del 17.11.2017 (Doc. 5 della comparsa di costituzione giudizio di primo grado), il
Sig. rispondeva testualmente: “Ok IC, Procediamo. Grazie!”. Anche detta mail è Tes_2 stata confermata dalla Sig.ra in sede testimoniale. In proposito si rileva come “il Tes_1 messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate…” (Cass. Sez. III, sent. n. 14046/2024). CP_1 pertanto provvedeva, sulla scorta di tale accettazione, a redigere il documento OCD
1534/2017 di cui a pag. 1 del Doc. 2 allegato al ricorso monitorio ed a fornire nuovamente i servizi di manutenzione dei presidi antincendio così come meglio descritti nella predetta documentazione, sia presso la sede legale della convenuta (in Via S. Caterina) che presso l'attigua struttura ricettiva da essa gestita ovvero il “Relais La Corte di Bettona”. I testi escussi hanno altresì riferito, ad ulteriore conferma della sussistenza dei rapporti tra le parti, che l'odierna appellante ha sempre provveduto (seppure con qualche ritardo) al pagamento delle fatture relative ai servizi effettuati dalla esponente sino a quelle relative al decreto ingiuntivo per cui è causa risalenti agli anni 2018 e 2019. Parimenti giustificate appaiono le fatture inerenti il servizio di manutenzione dei presidi antincendio e relative agli pagina 5 di 8 interventi che in sede testimoniale il Sig. ha confermato di aver personalmente CP_3 eseguito in data 9.11.2018 e 29.05.2019, il tutto come è confermato dai rapporti di intervento dallo stesso contestualmente redatti e sottoscritti e versati in atti ai Docc. 9 e 10
(allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). Il teste infatti, alla domanda di cui al CP_3 cap. 8 della II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta: “Vero che, sin dal 2015 e a tutt'oggi, la sia presso la propria sede legale in Bettona, Via Santa Controparte_4
Caterina n. 2, sia presso l'attigua struttura ricettiva da essa gestita e denominata “Relais La
Corte di Bettona” detiene, in forza del contratto di locazione che Le si mostra (Doc. 3), un totale di n. 31 estintori di proprietà di rispondeva testualmente: “è vero, Preciso che Controparte_1
Pa lavoro per l'opposta dal mese di gennaio 2018. Ho fatto la manutenzione presso a Parte_1 novembre 2018 e maggio 2019. Ricordo che aveva n. 31 estintori non ricordo dove Pt_1 fossero dislocati comunque in tutta la struttura”. Alla domanda di cui al cap. 9 della II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta: “Vero che Lei ha eseguito, per conto di
e sui presidi antincendio di cui al capitolo precedente, gli interventi datati CP_1
09.11.2018 e 29.05.2019 di cui ai rapporti di intervento che Le si mostrano (Doc. 9 e 10)?”
Rispondeva testualmente: “si è vero ho già risposto. Ho anche redatto una scheda tecnica dove ho scritto dove si trovavano i vari presidi”. A ben vedere dette schede tecniche, esibite al teste in sede testimoniale e da egli confermate, danno puntualmente conto dell' attività svolta in entrambi gli interventi manutentivi eseguiti non solo, come controparte pretestuosamente assume, sugli estintori, bensì sulla totalità dei presidi antincendio posti all'interno della struttura ovvero: attacchi monopompa, estintori, idranti a muro, maniglioni antipanico, porte rei e uscite di emergenza, precisando la tipologia dell'intervento svolto, l'esatta collocazione di tutti i presidi e le eventuali anomalie riscontrate. L'effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di risulta infatti in maniera inequivoca CP_1 dall'esame congiunto della dichiarazione testimoniale resa e della documentazione prodotta nel giudizio di prime cure. Per effetto di quanto precede si ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente recepito il materiale probatorio assunto in primo grado rilevando che:
“dalla documentazione e segnatamente dallo scambio di e-mail tra e l'opponente CP_1 risulta che i contratti erano stati conclusi. Invero alla mail del 15 novembre 2017 risultano allegate due proposte una relativa al contratto di locazione degli estintori che era già attivo dal
2015 e l'altra relativa al servizio di manutenzione degli apparecchi antincendio che a quel momento risultava sospeso in attesa della ridefinizione dei rapporti tra le parti. Agli atti risulta
pagina 6 di 8 depositata la mail del 17 novembre 2017 con la quale la ditta opponente ha confermato i nuovi prezzi che erano stati proposti. Circostanza questa confermata anche dalla teste Testimone_1 la quale ha confermato che lo sconto era del 30% sulla manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e del 5% sulla locazione degli estintori. Dai documenti agli atti risulta inoltre che a seguito dell'accettazione venne redatto il documento OCD 1534/2017 in virtù del quale vennero forniti nuovamente i servizi di manutenzione dei presidi antincendio sia presso la sede legale della convenuta, sia presso la struttura recettiva Relais La Corte di
Bettona. Dalle prove testimoniali è risultato che la parte opponente ha provveduto al pagamento delle fatture di tutti i servizi effettuati sino a quelle portate dal decreto ingiuntivo, così come è risultato che gli estintori non sono mai stati riconsegnati all'opposta e che in data 9 novembre 2018 e in data 29 maggio 2019 è stata effettuata la manutenzione il cui costo riguarda le fatture poste a base del decreto ingiuntivo”.
Ininfluente, dall'insieme dell'impianto probatorio appare la circostanza che il teste CP_3 non ricordasse l'esatta dislocazione dei 31 estintori all'interno della struttura dell'opponente in considerazione che alla testimonianza, resa a 4 anni di distanza dai fatti, non possa essere richiesta l'accuratezza per cui avrebbe dovuto avere a mente l'esatta CP_3 dislocazione degli estintori della struttura recettiva, peraltro abbastanza accuratamente il teste ha dato conto di aver redatto in entrambe le occasioni le relative schede di CP_3 intervento da lui sottoscritte, prodotte in giudizio e che lo stesso ha confermato.
Parimenti nessun pregio può essere riconosciuto all'eccezione di parte appellante che vorrebbe unicamente nella sottoscrizione da parte del cliente la prova dei fatti rappresentati nei documenti di cui ai Docc. 9 e 10, eccezione che è in contrasto con i principi che informano il sistema di distribuzione dell'onere della prova. Le schede di intervento, in cui non vi è alcuna manifestazione di volontà ma che costituiscono una rappresentazione scritta dell'esecuzione di prestazioni contrattuali, sono unilateralmente formate in quanto documenti interni all'opposta, avendo rilievo nei confronti della opponente – come nei confronti di ogni altro cliente – unicamente l'annotazione di eseguita manutenzione disposta presso ogni presidio e munita di data e firma del solo manutentore.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assente.
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.1875/2023, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1 8 0 /2022, d a l Tribunale di Perugia;
Condanna altresì ciascuna parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in € 2.000,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate se dovute e riconosciute per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudio Baglioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Arianna De Martino Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANGHI MARIO Parte_1 P.IVA_1
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETTINELLI DANIELA Controparte_1 P.IVA_2
Appellato
Oggetto : Altri contratti atipici
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2022, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2045/2021, R.G. n. 5565/2021 emesso in data 22.11.2021 e notificato il 26.11.2021, su conforme istanza della con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_2
5.209,43 oltre interessi e spese legali. Contestava l'odierna appellante, richiamando gli artt. 2912 e 2917 c.c., la conformità agli originali dei contratti di locazione estintori e manutenzione di presidi antincendio. Affermava altresì di contestare e disconoscere le pagina 1 di 8 fatture azionate in monitorio in quanto asseritamente riferite a prestazioni mai rese in favore de contestando altresì i prezzi praticati. Parte_1
Si costituiva parte convenuta contestando le avverse eccezioni e rilevando in particolare come, a prescindere dal disconoscimento operato da parte opponente in ordine alla documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio, nonché indipendentemente dalla avvenuta o meno sottoscrizione dei contratti, i medesimi risultassero inequivocabilmente conclusi per effetto dello scambio di comunicazioni email intercorso tra le parti da cui risultava l'accettazione, ad opera dell'opponente, delle proposte inoltratale da in ordine sia al contratto di locazione di CP_1 presidi antincendio che a quello di manutenzione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.06.2022, il Giudice, con ordinanza datata 13.06.2022 concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo de quo nonché i termini ex art. 183 c.p.c. fissando per la discussione sulle richieste istruttorie l'udienza del 26.10.2022.
Con provvedimento del 14 novembre 2022, il Giudice ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e fissava per l'espletamento l'udienza del 5 aprile 2023 successivamente rinviata al 20.09.2023. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con termine di giorni 30 per il deposito di memorie conclusionali e ulteriore termine di giorni venti per repliche ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1875/2023 pubblicata in data 06.12.2023, il Tribunale di Perugia rigettava integralmente l'opposizione svolta ritenendo raggiunta la prova sia in ordine alla conclusione di entrambi i contratti tra le parti (locazione estintori e manutenzione apparati antincendio) sia in ordine alla fornitura dei servizi oggetto delle fatture ingiunte e confermava per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto con condanna a carico di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto ritualmente notificato proponeva appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza invocandone la declaratoria di parziale nullità/infondatezza con riguardo all'
“accoglimento della seconda domanda - e condanna della convenuta al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”. con riferimento alla richiesta di pagamento dei corrispettivi per il servizio di manutenzione dei presidi antincendio.
L'appellante deduceva come nel giudizio di prime cure fosse stata raggiunta prova solo pagina 2 di 8 in ordine al contratto di locazione degli estintori e non invece riguardo all'ulteriore rapporto contrattuale posto alla base di parte delle fatture ingiunte e relativo al servizio di manutenzione dei presidi antincendio, rapporto in ordine al quale a suo dire l'odierna appellata non avrebbe fornito prova “delle eseguite manutenzioni e neppure della conclusione di un relativo valido contratto” con conseguente asserita non debenza dei relativi corrispettivi pari ad € 2.932,90.
Assumeva infatti come la sentenza de quo fosse da ritenersi erronea dal punto di vista della valutazione delle prove emerse in giudizio sia in ordine all'effettiva conclusione del contratto di manutenzione sia in ordine al suo adempimento
“erroneamente ritenuto provato in base alle testimonianze dell'agente di commercio
[...]
e del presunto manutentore ritenendo in particolare le Tes_1 CP_3 dichiarazioni rese da quest'ultimo “contraddittorie ed inattendibili”. Chiedeva pertanto
“in riforma del capo della sentenza impugnato, sentir accogliere l'opposizione della società e rigettare la domanda dell'attrice al pagamento dei corrispettivi per la Pt_1 manutenzione di presidi antincendio. Con compensazione delle spese del primo grado e condanna dell'appellata a quelle del secondo grado con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 07.10.24, si costituiva in giudizio l'appellata per rilevare la totale infondatezza e pretestuosità dell'appello svolto nonché la perfetta logicità e coerenza della sentenza impugnata di cui chiedeva, per l'effetto,
l'integrale conferma.
Svoltasi la prima udienza di trattazione con le forme della trattazione scritta, con ordinanza del 26.02.2025 la Corte D'Appello di Perugia fissava davanti a sé l'udienza del 13.11.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Nel termine di cui all'art. 352 c.p.c. comma 1
n. 1 entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Dall'esame degli atti e dei documenti del giudizio di primo grado emerge la correttezza della sentenza emessa in cui il Giudice con motivazione corretta e adeguata ha dato conto della decisione cui è pervenuto.
pagina 3 di 8 L'appellante deduce, quale unico motivo di appello, che il Giudice avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova sia della conclusione del contratto di manutenzione apparati antincendio che dell'effettiva fornitura ad opera di del servizio stesso. CP_1
Dall'esame degli atti e dei documenti del giudizio di prime cure come la abbia CP_1 provveduto a fornire in primo grado piena prova in ordine sia alla sussistenza di entrambi i rapporti contrattuali tra le parti che in ordine al puntuale adempimento da parte sua di tutte le obbligazioni poste a suo carico, e ciò sia a mezzo delle produzioni documentali effettuate sia per il tramite dei testi escussi.
Già in sede di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il
Giudice di prime cure dava atto che, dalla documentazione versata in atti unitamente alla comparsa di costituzione, risultassero sia la stipula dei contratti che il conferimento degli incarichi da parte di in favore di Parte_1 Controparte_1
Detta circostanza infatti, seppure in assenza di contratti sottoscritti, risultava in maniera non equivoca da uno scambio di comunicazioni e-mail tra (che agiva per il tramite CP_1 del suo agente di commercio Sig.ra ed il Sig. figlio del legale Testimone_1 Testimone_2 rappresentante dell'opponente che agiva per conto de Parte_2 Parte_1
(circostanza questa confermata dalla Sig.ra in sede testimoniale). Tes_1
Emerge dagli atti che la società in data 18.07.2015, sottoscriveva un Parte_1 contratto (Doc. 1 allegato al ricorso monitorio – Doc. 7 fascicolo di primo grado) avente ad oggetto la locazione di n. 31 estintori a fronte di un canone annuale pattuito in misura di €
982,10.
Detti estintori venivano di fatto collocati sia presso la sede legale della odierna opponente in
Bettona, Via Santa Caterina n. 2, sia presso l'attigua struttura ricettiva da essa gestita e denominata “Relais la Corte di Bettona” (la circostanza risulta confermata dal teste
[...]
). Contestualmente alla stipula del contratto di locazione la società CP_3 Parte_1 incaricava altresì la convenuta di provvedere alla manutenzione dei presidi antincendio.
I rapporti tra le parti proseguivano regolarmente ed ininterrottamente sino al mese di novembre del 2017 quando il Sig. (figlio del legale rappresentante della Testimone_2 società Sig. ) contattava la (per il tramite Parte_1 Parte_2 Controparte_1 della Sig.ra agente della che ha confermato la circostanza in sede Testimone_1 CP_1 testimoniale) chiedendo di provvedere alla ridefinizione degli accordi economici inerenti i rapporti in essere tra le parti. In tale contesto la Sig.ra provvedeva ad inoltrare Testimone_1
pagina 4 di 8 in data 15.11.2017 la comunicazione via e-mail prodotta al Doc. 2 (allegato alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado - che la Sig.ra ha confermato essere di sua Tes_1 provenienza) del seguente tenore: “Buonasera LB. Ho parlato con l'amministratore di
riportando quanto mi hai detto questa mattina e sono riuscita a farmi accordare CP_1 uno sconto maggiore di quello precedentemente previsto. In allegato ti invio perciò il preventivo per la manutenzione dei presidi antincendio a cui ho applicato uno sconto del 30%, spero di aver fatto cosa gradita. Ti invio anche il canone annuale rent estintori precedentemente inviato. Se vuoi riattivare le manutenzioni ti chiedo la cortesia di farmi avere il tutto quanto prima. [….] Attendo tuo riscontro. Buona serata”. La suddetta e-mail, tra le altre cose, si riferisce in maniera esplicita al servizio di manutenzione degli apparati antincendio.
Alla e-mail in questione venivano pertanto allegate n. 2 proposte: una (P17 0474/2017 Doc.
3 della comparsa di costituzione) relativa al servizio di locazione degli estintori già attivo dal
2015 (che si limitava, di fatto, a confermare il rapporto già in essere) e l'altra (P170998/2017
– Doc. 4 della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado) relativa al servizio di manutenzione degli apparati antincendio che, su richiesta della società opponente, era stato temporaneamente sospeso in attesa della ridefinizione degli accordi tra le parti. Se non che, con mail del 17.11.2017 (Doc. 5 della comparsa di costituzione giudizio di primo grado), il
Sig. rispondeva testualmente: “Ok IC, Procediamo. Grazie!”. Anche detta mail è Tes_2 stata confermata dalla Sig.ra in sede testimoniale. In proposito si rileva come “il Tes_1 messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate…” (Cass. Sez. III, sent. n. 14046/2024). CP_1 pertanto provvedeva, sulla scorta di tale accettazione, a redigere il documento OCD
1534/2017 di cui a pag. 1 del Doc. 2 allegato al ricorso monitorio ed a fornire nuovamente i servizi di manutenzione dei presidi antincendio così come meglio descritti nella predetta documentazione, sia presso la sede legale della convenuta (in Via S. Caterina) che presso l'attigua struttura ricettiva da essa gestita ovvero il “Relais La Corte di Bettona”. I testi escussi hanno altresì riferito, ad ulteriore conferma della sussistenza dei rapporti tra le parti, che l'odierna appellante ha sempre provveduto (seppure con qualche ritardo) al pagamento delle fatture relative ai servizi effettuati dalla esponente sino a quelle relative al decreto ingiuntivo per cui è causa risalenti agli anni 2018 e 2019. Parimenti giustificate appaiono le fatture inerenti il servizio di manutenzione dei presidi antincendio e relative agli pagina 5 di 8 interventi che in sede testimoniale il Sig. ha confermato di aver personalmente CP_3 eseguito in data 9.11.2018 e 29.05.2019, il tutto come è confermato dai rapporti di intervento dallo stesso contestualmente redatti e sottoscritti e versati in atti ai Docc. 9 e 10
(allegati alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). Il teste infatti, alla domanda di cui al CP_3 cap. 8 della II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta: “Vero che, sin dal 2015 e a tutt'oggi, la sia presso la propria sede legale in Bettona, Via Santa Controparte_4
Caterina n. 2, sia presso l'attigua struttura ricettiva da essa gestita e denominata “Relais La
Corte di Bettona” detiene, in forza del contratto di locazione che Le si mostra (Doc. 3), un totale di n. 31 estintori di proprietà di rispondeva testualmente: “è vero, Preciso che Controparte_1
Pa lavoro per l'opposta dal mese di gennaio 2018. Ho fatto la manutenzione presso a Parte_1 novembre 2018 e maggio 2019. Ricordo che aveva n. 31 estintori non ricordo dove Pt_1 fossero dislocati comunque in tutta la struttura”. Alla domanda di cui al cap. 9 della II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opposta: “Vero che Lei ha eseguito, per conto di
e sui presidi antincendio di cui al capitolo precedente, gli interventi datati CP_1
09.11.2018 e 29.05.2019 di cui ai rapporti di intervento che Le si mostrano (Doc. 9 e 10)?”
Rispondeva testualmente: “si è vero ho già risposto. Ho anche redatto una scheda tecnica dove ho scritto dove si trovavano i vari presidi”. A ben vedere dette schede tecniche, esibite al teste in sede testimoniale e da egli confermate, danno puntualmente conto dell' attività svolta in entrambi gli interventi manutentivi eseguiti non solo, come controparte pretestuosamente assume, sugli estintori, bensì sulla totalità dei presidi antincendio posti all'interno della struttura ovvero: attacchi monopompa, estintori, idranti a muro, maniglioni antipanico, porte rei e uscite di emergenza, precisando la tipologia dell'intervento svolto, l'esatta collocazione di tutti i presidi e le eventuali anomalie riscontrate. L'effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di risulta infatti in maniera inequivoca CP_1 dall'esame congiunto della dichiarazione testimoniale resa e della documentazione prodotta nel giudizio di prime cure. Per effetto di quanto precede si ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente recepito il materiale probatorio assunto in primo grado rilevando che:
“dalla documentazione e segnatamente dallo scambio di e-mail tra e l'opponente CP_1 risulta che i contratti erano stati conclusi. Invero alla mail del 15 novembre 2017 risultano allegate due proposte una relativa al contratto di locazione degli estintori che era già attivo dal
2015 e l'altra relativa al servizio di manutenzione degli apparecchi antincendio che a quel momento risultava sospeso in attesa della ridefinizione dei rapporti tra le parti. Agli atti risulta
pagina 6 di 8 depositata la mail del 17 novembre 2017 con la quale la ditta opponente ha confermato i nuovi prezzi che erano stati proposti. Circostanza questa confermata anche dalla teste Testimone_1 la quale ha confermato che lo sconto era del 30% sulla manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio e del 5% sulla locazione degli estintori. Dai documenti agli atti risulta inoltre che a seguito dell'accettazione venne redatto il documento OCD 1534/2017 in virtù del quale vennero forniti nuovamente i servizi di manutenzione dei presidi antincendio sia presso la sede legale della convenuta, sia presso la struttura recettiva Relais La Corte di
Bettona. Dalle prove testimoniali è risultato che la parte opponente ha provveduto al pagamento delle fatture di tutti i servizi effettuati sino a quelle portate dal decreto ingiuntivo, così come è risultato che gli estintori non sono mai stati riconsegnati all'opposta e che in data 9 novembre 2018 e in data 29 maggio 2019 è stata effettuata la manutenzione il cui costo riguarda le fatture poste a base del decreto ingiuntivo”.
Ininfluente, dall'insieme dell'impianto probatorio appare la circostanza che il teste CP_3 non ricordasse l'esatta dislocazione dei 31 estintori all'interno della struttura dell'opponente in considerazione che alla testimonianza, resa a 4 anni di distanza dai fatti, non possa essere richiesta l'accuratezza per cui avrebbe dovuto avere a mente l'esatta CP_3 dislocazione degli estintori della struttura recettiva, peraltro abbastanza accuratamente il teste ha dato conto di aver redatto in entrambe le occasioni le relative schede di CP_3 intervento da lui sottoscritte, prodotte in giudizio e che lo stesso ha confermato.
Parimenti nessun pregio può essere riconosciuto all'eccezione di parte appellante che vorrebbe unicamente nella sottoscrizione da parte del cliente la prova dei fatti rappresentati nei documenti di cui ai Docc. 9 e 10, eccezione che è in contrasto con i principi che informano il sistema di distribuzione dell'onere della prova. Le schede di intervento, in cui non vi è alcuna manifestazione di volontà ma che costituiscono una rappresentazione scritta dell'esecuzione di prestazioni contrattuali, sono unilateralmente formate in quanto documenti interni all'opposta, avendo rilievo nei confronti della opponente – come nei confronti di ogni altro cliente – unicamente l'annotazione di eseguita manutenzione disposta presso ogni presidio e munita di data e firma del solo manutentore.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assente.
pagina 7 di 8 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.1875/2023, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1 8 0 /2022, d a l Tribunale di Perugia;
Condanna altresì ciascuna parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in € 2.000,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate se dovute e riconosciute per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudio Baglioni
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