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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SEPAR. SENZA FIGLI/ FIGLI MAGG.AUTOM.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.05.2025, da
(C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in 22040 – Parte_1 C.F._1
NG (CO) Via S. Biagio n. 5A, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Ferrarese, e
(C.F. , nata a [...] il [...] - domiciliata in Parte_2 C.F._2
21100 Calcinate del pesce Varese via Duca degli Abruzzi n.166A , cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. RA Lamberto
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso a Varese in data 2 maggio 1992, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Varese al n. 56 Parte II serie A – anno 1992, originariamente in regime di comunione dei beni e poi, con successiva convenzione del 13.06.2011 a rogito Notaio Per_1
, in regime di separazione dei beni, con i seguenti figli:
[...]
- nato a [...] in data [...] e CP_1
- nata a [...] in data [...], Parte_3
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti
1 AT
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data5.06.2025 hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2. Nella casa adibita a domicilio coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e sita in NG (CO)- Via San Biagio n. 5/a, continuerà ad abitare il sig. la sig.ra CP_1 Pt_2
in accordo col marito, ha già lasciato la casa coniugale asportando tutti i suoi beni e trasferendosi presso l'abitazione della madre sita in Calcinate del pesce (VA) in via Duca degli Abruzzi n. 166/a;
3. la casa coniugale sita in NG (CO) Via S. Biagio n. 5/a è stata acquistata dai coniugi in data
21.09.2001 con atto a rogito notaio di Erba (rep. 86.628 - racc. 24.842) per quota indivisa Persona_2 di ½ ciascuno, al prezzo complessivo di € 51.645,70 ( 100.000.000 di lire);
4. i coniugi, al fine di procedere al pagamento del prezzo, hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario con Sanpaolo Imi s.p.a. con atto a rogito notaio di Erba (rep. 86.629 - racc. 24.843) della Persona_2
durata di anni 30 (trenta). Il rimborso di detto mutuo è ancora in essere e, sulla scorta del piano di ammortamento, verrà estinto nell'anno 2031.
5. La sig.ra si obbliga a cedere al Sig. che, a sua volta, si obbliga ad Parte_2 Parte_4
acquistare, con separato atto notarile da sottoscriversi, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, avanti un notaio di fiducia, il diritto di piena proprietà, in ragione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo), spettante alla stessa Sig.ra sulle porzioni Parte_2
immobiliari, già costituenti casa coniugale con relative pertinenze, site in Comune di NG (CO)
alla Via San Biagio n. 5/a, acquistate con atto a rogito del Notaio di Erba in data Persona_2
21.09.2001, Rep. n. 86.629 - racc. 24.843 registrato a Erba in data 9.10.2001 al n. 291 serie 2 V -
atto al quale le parti fanno fin d'ora pieno riferimento per tutti i patti, clausole, convenzioni e servitù
in esso contenuti e richiamati - ed ivi così individuate: site in Comune di NG (CO) alla Via S.
BIagio, acquistate con atto a rogito del Notaio di Casatenovo in data 22 settembre Persona_3
1987, Rep. n. 44475 , registrato a Merate in data 14.10.1987 al n.792 serie 2V, trascritto a Como il
2 16 ottobre 1987 nn. 16144/11705 - atto al quale le parti fanno fin d'ora pieno riferimento per tutti i patti, clausole, convenzioni e servitù in esso contenuti e richiamati – e così precisamente:
“ - la porzione facente parte del fabbricato sito in Comune di NG via S.Biagio, denominato
“Casa 2” e precisamente: l'appartamento al piano secondo composto da tre locali e servizi con annessi vano cantina e autorimessa al piano seminterrato confinanti:l'appartamento : con appartamento interno
42 con area comune, con appartamento interno 40, ancora con area comune;
la cantina e l'autorimessa in corpo: con area comune, con autorimessa e ripostiglio interno 29, con area comune;
censiti nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 4 coi mappali:
2715 sub.44 via S. Biagio, P.
2-S1 categoria A/2, classe 1, vani 5.0, L.750.000 (attualmente censita al foglio 5, particella 2715 sub 44 cat. A/2, classe 1 cons. 5 vani rendita € 387,34)
- 2751 sub. 30 via S. Biagio , P.S1 categoria C/6, classe 3, superficie catastale mq 15,000, L.133.500
(attualemte censita al foglio 5 particcella 2715 sub. 30 cat. C/6, classe 3 cons. 15 mq rendita € 68,95)
con la comproprietà sugli spazi ed enti comuni dell'intero complesso immobiliare, in ragione di millesimi 30.694 per l'appartamento e cantina, millesimi 2,875 per l'autorimessa, mentre per la singola casa competono 74,105 millesimi per l'appartamento e cantina, 6,940 millesimi per l'autorimessa
…….”
6. Le parti stabiliscono sin da ora che le spese, le competenze e gli oneri relativi all'atto notarile suddetto saranno a totale carico della parte cessionaria sig. e dichiarano altresì sin d'ora di Parte_4
volersi avvalere, in relazione al trasferimento immobiliare in oggetto, dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa quale prevista dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74,
successive eventuali modifiche ed integrazioni, trattandosi di cessione immobiliare tra coniugi attuata in regime di convenzione matrimoniale, impegnandosi le parti stesse a rendere nuovamente la suestesa dichiarazione nell'atto notarile di trasferimento. Il sig. in virtu' della cessione di cui sopra, CP_1
verserà alla sig.ra a titolo di corrispettivo per la cessione della predetta quota, la somma Pt_2
complessiva di € 56.000,00 ( euro cinquantaseimila) nelle seguenti modalità: quanto a € 10.000,00
sono stati già versati in data 17 giugno 2025 a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra quanto a € 46.000,00 alla stipula dell'atto notarile di cessione della quota del 50% di Pt_2
pertinenza della sig.ra Pt_2
3 7. Il sig. si impegna e si obbliga ad accollarsi, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della CP_1
quota di cui al superiore punto, la residua quota di mutuo ipotecario, gravante sulla sig.ra Pt_2
con rinuncia dello stesso a pretendere dalla moglie il pagamento della quota parte delle rate che lo stesso provvederà a pagare sino al trasferimento della quota in proprio favore. I ricorrenti danno atto che il suddetto trasferimento immobiliare è condizionato all'assenso da parte della banca all'accollo delle residue rate di mutuo in capo al signor e conseguente liberazione della signora CP_1 Pt_2
da ogni obbligazione e/o vincolo connesso al mutuo di cui sopra, nei confronti dell'Istituto di Credito.
8. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altra reciproca pendenza economica e non, e pertanto danno atto di nulla avere piu' reciprocamente a che pretendere relativamente al pregresso rapporto coniugale, avendo gli stessi definito ogni questione patrimoniale ed economica e danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta di reciproca contribuzione al mantenimento;
9. i ricorrenti, per quanto necessario, prestano sin d'ora vicendevole assenso al rilascio e al successivo rinnovo del passaporto ovvero di ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Diritto
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
4
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi
(C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in 22040 – Parte_1 C.F._1
NG (CO) Via S. Biagio n. 5A, cittadino italiano, e
(C.F. , nata a [...] il [...] domiciliata in Parte_2 C.F._2
21100 Calcinate del pesce Varese via Duca degli Abruzzi n.166A , cittadina italiana che hanno contratto i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso a Varese in data 2 maggio 1992,
trascritto nei registri dello stato civile del comune di Varese al n. 56 Parte II serie A – anno 1992 ,
2) Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Erba dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 22.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.05.2025, da
(C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in 22040 – Parte_1 C.F._1
NG (CO) Via S. Biagio n. 5A, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Ferrarese, e
(C.F. , nata a [...] il [...] - domiciliata in Parte_2 C.F._2
21100 Calcinate del pesce Varese via Duca degli Abruzzi n.166A , cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. RA Lamberto
i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso a Varese in data 2 maggio 1992, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Varese al n. 56 Parte II serie A – anno 1992, originariamente in regime di comunione dei beni e poi, con successiva convenzione del 13.06.2011 a rogito Notaio Per_1
, in regime di separazione dei beni, con i seguenti figli:
[...]
- nato a [...] in data [...] e CP_1
- nata a [...] in data [...], Parte_3
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti
1 AT
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data5.06.2025 hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2. Nella casa adibita a domicilio coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e sita in NG (CO)- Via San Biagio n. 5/a, continuerà ad abitare il sig. la sig.ra CP_1 Pt_2
in accordo col marito, ha già lasciato la casa coniugale asportando tutti i suoi beni e trasferendosi presso l'abitazione della madre sita in Calcinate del pesce (VA) in via Duca degli Abruzzi n. 166/a;
3. la casa coniugale sita in NG (CO) Via S. Biagio n. 5/a è stata acquistata dai coniugi in data
21.09.2001 con atto a rogito notaio di Erba (rep. 86.628 - racc. 24.842) per quota indivisa Persona_2 di ½ ciascuno, al prezzo complessivo di € 51.645,70 ( 100.000.000 di lire);
4. i coniugi, al fine di procedere al pagamento del prezzo, hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario con Sanpaolo Imi s.p.a. con atto a rogito notaio di Erba (rep. 86.629 - racc. 24.843) della Persona_2
durata di anni 30 (trenta). Il rimborso di detto mutuo è ancora in essere e, sulla scorta del piano di ammortamento, verrà estinto nell'anno 2031.
5. La sig.ra si obbliga a cedere al Sig. che, a sua volta, si obbliga ad Parte_2 Parte_4
acquistare, con separato atto notarile da sottoscriversi, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, avanti un notaio di fiducia, il diritto di piena proprietà, in ragione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo), spettante alla stessa Sig.ra sulle porzioni Parte_2
immobiliari, già costituenti casa coniugale con relative pertinenze, site in Comune di NG (CO)
alla Via San Biagio n. 5/a, acquistate con atto a rogito del Notaio di Erba in data Persona_2
21.09.2001, Rep. n. 86.629 - racc. 24.843 registrato a Erba in data 9.10.2001 al n. 291 serie 2 V -
atto al quale le parti fanno fin d'ora pieno riferimento per tutti i patti, clausole, convenzioni e servitù
in esso contenuti e richiamati - ed ivi così individuate: site in Comune di NG (CO) alla Via S.
BIagio, acquistate con atto a rogito del Notaio di Casatenovo in data 22 settembre Persona_3
1987, Rep. n. 44475 , registrato a Merate in data 14.10.1987 al n.792 serie 2V, trascritto a Como il
2 16 ottobre 1987 nn. 16144/11705 - atto al quale le parti fanno fin d'ora pieno riferimento per tutti i patti, clausole, convenzioni e servitù in esso contenuti e richiamati – e così precisamente:
“ - la porzione facente parte del fabbricato sito in Comune di NG via S.Biagio, denominato
“Casa 2” e precisamente: l'appartamento al piano secondo composto da tre locali e servizi con annessi vano cantina e autorimessa al piano seminterrato confinanti:l'appartamento : con appartamento interno
42 con area comune, con appartamento interno 40, ancora con area comune;
la cantina e l'autorimessa in corpo: con area comune, con autorimessa e ripostiglio interno 29, con area comune;
censiti nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 4 coi mappali:
2715 sub.44 via S. Biagio, P.
2-S1 categoria A/2, classe 1, vani 5.0, L.750.000 (attualmente censita al foglio 5, particella 2715 sub 44 cat. A/2, classe 1 cons. 5 vani rendita € 387,34)
- 2751 sub. 30 via S. Biagio , P.S1 categoria C/6, classe 3, superficie catastale mq 15,000, L.133.500
(attualemte censita al foglio 5 particcella 2715 sub. 30 cat. C/6, classe 3 cons. 15 mq rendita € 68,95)
con la comproprietà sugli spazi ed enti comuni dell'intero complesso immobiliare, in ragione di millesimi 30.694 per l'appartamento e cantina, millesimi 2,875 per l'autorimessa, mentre per la singola casa competono 74,105 millesimi per l'appartamento e cantina, 6,940 millesimi per l'autorimessa
…….”
6. Le parti stabiliscono sin da ora che le spese, le competenze e gli oneri relativi all'atto notarile suddetto saranno a totale carico della parte cessionaria sig. e dichiarano altresì sin d'ora di Parte_4
volersi avvalere, in relazione al trasferimento immobiliare in oggetto, dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa quale prevista dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74,
successive eventuali modifiche ed integrazioni, trattandosi di cessione immobiliare tra coniugi attuata in regime di convenzione matrimoniale, impegnandosi le parti stesse a rendere nuovamente la suestesa dichiarazione nell'atto notarile di trasferimento. Il sig. in virtu' della cessione di cui sopra, CP_1
verserà alla sig.ra a titolo di corrispettivo per la cessione della predetta quota, la somma Pt_2
complessiva di € 56.000,00 ( euro cinquantaseimila) nelle seguenti modalità: quanto a € 10.000,00
sono stati già versati in data 17 giugno 2025 a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra quanto a € 46.000,00 alla stipula dell'atto notarile di cessione della quota del 50% di Pt_2
pertinenza della sig.ra Pt_2
3 7. Il sig. si impegna e si obbliga ad accollarsi, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della CP_1
quota di cui al superiore punto, la residua quota di mutuo ipotecario, gravante sulla sig.ra Pt_2
con rinuncia dello stesso a pretendere dalla moglie il pagamento della quota parte delle rate che lo stesso provvederà a pagare sino al trasferimento della quota in proprio favore. I ricorrenti danno atto che il suddetto trasferimento immobiliare è condizionato all'assenso da parte della banca all'accollo delle residue rate di mutuo in capo al signor e conseguente liberazione della signora CP_1 Pt_2
da ogni obbligazione e/o vincolo connesso al mutuo di cui sopra, nei confronti dell'Istituto di Credito.
8. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altra reciproca pendenza economica e non, e pertanto danno atto di nulla avere piu' reciprocamente a che pretendere relativamente al pregresso rapporto coniugale, avendo gli stessi definito ogni questione patrimoniale ed economica e danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta di reciproca contribuzione al mantenimento;
9. i ricorrenti, per quanto necessario, prestano sin d'ora vicendevole assenso al rilascio e al successivo rinnovo del passaporto ovvero di ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Diritto
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
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Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi
(C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in 22040 – Parte_1 C.F._1
NG (CO) Via S. Biagio n. 5A, cittadino italiano, e
(C.F. , nata a [...] il [...] domiciliata in Parte_2 C.F._2
21100 Calcinate del pesce Varese via Duca degli Abruzzi n.166A , cittadina italiana che hanno contratto i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso a Varese in data 2 maggio 1992,
trascritto nei registri dello stato civile del comune di Varese al n. 56 Parte II serie A – anno 1992 ,
2) Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Erba dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Como, il 22.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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