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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.7914/25 sul ricorso svolto da e;
Parte_1 Controparte_1
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti;
ritenutane l'equità e congruità;
visto il parere del P.M. (Visto del 25.6.25);
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nel ricorso ed integrato nelle note congiunte del 15.9.25, e, segnatamente: “1) i figli minori restino affidati congiuntamente ai genitori e che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi;
pertanto, tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori. 2) i figli minori siano collocati presso la madre che attualmente vive nella casa di proprietà̀ del padre. La 2 SI.ra vivrà per i prossimi 18 mesi presso la casa di proprietà del SI. allo scadere
CP_1 Pt_1 dei 18 mesi la stessa si allontanerà dalla predetta abitazione, provvedendo ad acquistare una nuova abitazione dove si trasferirà insieme ai figli, spostando la propria e la loro residenza o sempre nei 18 mesi provvederà in via alternativa ad acquistare la casa di proprietà del SI. Pt_1 liquidando la somma allo stesso che sin da ora si quantifica in euro 340 mila. La SI.ra
CP_1 rinuncia sin da ora all'assegnazione della predetta abitazione a titolo di casa familiare a far data dal mese Novembre 2026. Il SI. continuerà a pagare la somma di euro 765 di mutuo Pt_1 dell'abitazione di proprietà e nelle more del futuro trasferimento della SI.ra , lo stesso si è
CP_1 provvisoriamente spostato in altra abitazione sita in via Cristoforo Colombo n. 348 provvedendo a versare un affitto di euro 9.480 euro annuali. A far data dal mese di Novembre 2026 lo stesso rientrerà in possesso dell'abitazione familiare di sua proprietà, salvo liquidazione della stessa da parte della SI.ra . In ogni caso il predetto a far data dal Novembre 2026 provvederà a
CP_1 corrispondere alla SI.ra l'importo complessivo di euro 800 mediante bonifico mensile per
CP_1 contribuire al mantenimento dei figli entro il giorno cinque di ogni mese (valuta per il beneficiario)
e successivi adeguamenti Istat, come per legge. 3) Il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: lunedì e martedì con (mercoledì e giovedì con la madre),con pernotto e successivo accompagnamento a scuola, nonché́, a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al riaccompagno a scuola del lunedì. In caso di impossibilità
e/o necessità di modificare il predetto calendario, ciascun genitore dovrà dare comunicazione all'altro, con congruo preavviso di almeno 48 ore, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici o sportivi dei figli minori. In relazione alle vacanze di Natale, i minori trascorreranno dalla fine della scuola al 31 con un genitore, e dal 31 al rientro a scuola con l'altro genitore, alternando le settimane ogni anno. I minori trascorreranno il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro, così come il 31 e 1° gennaio. Le vacanze di Pasqua saranno invece alternate dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dalla Pasquetta fino al rientro a scuola. In relazione alle vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre e 15 consecutivi con la madre nel mese di Luglio e nel mese di Agosto. I genitori trascorreranno insieme i compleanni dei figli minori. I figli trascorreranno con i genitori i rispettivi compleanni a prescindere dall'alternanza. 4) I figli trascorreranno tutti gli altri periodi di vacanza scolastica, quali settimana di carnevale, c.d. ponti di Ognissanti, dell'Immacolata, del 25 aprile, del 2 giugno e del 29 giugno alternativamente con ciascun genitore ad anni alterni. In particolare, i minori potranno trascorrere, con entrambi i genitori, compatibilmente con i loro impegni scolastici, una settimana di vacanza nel periodo compreso fra gennaio e giugno. Entrambi i genitori s'impegnano ad informare l'altro coniuge del luogo e durata della vacanza che trascorreranno con i figli, prima della partenza, fornendo i recapiti;
5) In relazione al mantenimento dei figli, per i 18 mesi di 3 permanenza nella casa familiare della madre, essendo il padre gravato del mutuo e dell'affitto entrambi i genitori contribuiranno in egual misura. Il padre verserà̀ la somma di euro 800 oltre al
50 % delle spese straordinarie preventivamente concordate, mediche, scolastiche, sportive e ricreative, somma rivalutata secondo i parametri Istat a far data dal mese di Dicembre del 2026, in conseguenza del rilascio dell'immobile da parte della madre o relativa liquidazione. La SI.ra riceverà in forma esclusiva l'assegno familiare dei minori.6) I genitori prestano sin da ora CP_1 il consenso al rilascio / rinnovo dei passaporti o documenti per le minori, validi per l'espatrio;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 17.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.7914/25 sul ricorso svolto da e;
Parte_1 Controparte_1
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti;
ritenutane l'equità e congruità;
visto il parere del P.M. (Visto del 25.6.25);
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nel ricorso ed integrato nelle note congiunte del 15.9.25, e, segnatamente: “1) i figli minori restino affidati congiuntamente ai genitori e che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi;
pertanto, tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori. 2) i figli minori siano collocati presso la madre che attualmente vive nella casa di proprietà̀ del padre. La 2 SI.ra vivrà per i prossimi 18 mesi presso la casa di proprietà del SI. allo scadere
CP_1 Pt_1 dei 18 mesi la stessa si allontanerà dalla predetta abitazione, provvedendo ad acquistare una nuova abitazione dove si trasferirà insieme ai figli, spostando la propria e la loro residenza o sempre nei 18 mesi provvederà in via alternativa ad acquistare la casa di proprietà del SI. Pt_1 liquidando la somma allo stesso che sin da ora si quantifica in euro 340 mila. La SI.ra
CP_1 rinuncia sin da ora all'assegnazione della predetta abitazione a titolo di casa familiare a far data dal mese Novembre 2026. Il SI. continuerà a pagare la somma di euro 765 di mutuo Pt_1 dell'abitazione di proprietà e nelle more del futuro trasferimento della SI.ra , lo stesso si è
CP_1 provvisoriamente spostato in altra abitazione sita in via Cristoforo Colombo n. 348 provvedendo a versare un affitto di euro 9.480 euro annuali. A far data dal mese di Novembre 2026 lo stesso rientrerà in possesso dell'abitazione familiare di sua proprietà, salvo liquidazione della stessa da parte della SI.ra . In ogni caso il predetto a far data dal Novembre 2026 provvederà a
CP_1 corrispondere alla SI.ra l'importo complessivo di euro 800 mediante bonifico mensile per
CP_1 contribuire al mantenimento dei figli entro il giorno cinque di ogni mese (valuta per il beneficiario)
e successivi adeguamenti Istat, come per legge. 3) Il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: lunedì e martedì con (mercoledì e giovedì con la madre),con pernotto e successivo accompagnamento a scuola, nonché́, a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al riaccompagno a scuola del lunedì. In caso di impossibilità
e/o necessità di modificare il predetto calendario, ciascun genitore dovrà dare comunicazione all'altro, con congruo preavviso di almeno 48 ore, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici o sportivi dei figli minori. In relazione alle vacanze di Natale, i minori trascorreranno dalla fine della scuola al 31 con un genitore, e dal 31 al rientro a scuola con l'altro genitore, alternando le settimane ogni anno. I minori trascorreranno il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro, così come il 31 e 1° gennaio. Le vacanze di Pasqua saranno invece alternate dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dalla Pasquetta fino al rientro a scuola. In relazione alle vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre e 15 consecutivi con la madre nel mese di Luglio e nel mese di Agosto. I genitori trascorreranno insieme i compleanni dei figli minori. I figli trascorreranno con i genitori i rispettivi compleanni a prescindere dall'alternanza. 4) I figli trascorreranno tutti gli altri periodi di vacanza scolastica, quali settimana di carnevale, c.d. ponti di Ognissanti, dell'Immacolata, del 25 aprile, del 2 giugno e del 29 giugno alternativamente con ciascun genitore ad anni alterni. In particolare, i minori potranno trascorrere, con entrambi i genitori, compatibilmente con i loro impegni scolastici, una settimana di vacanza nel periodo compreso fra gennaio e giugno. Entrambi i genitori s'impegnano ad informare l'altro coniuge del luogo e durata della vacanza che trascorreranno con i figli, prima della partenza, fornendo i recapiti;
5) In relazione al mantenimento dei figli, per i 18 mesi di 3 permanenza nella casa familiare della madre, essendo il padre gravato del mutuo e dell'affitto entrambi i genitori contribuiranno in egual misura. Il padre verserà̀ la somma di euro 800 oltre al
50 % delle spese straordinarie preventivamente concordate, mediche, scolastiche, sportive e ricreative, somma rivalutata secondo i parametri Istat a far data dal mese di Dicembre del 2026, in conseguenza del rilascio dell'immobile da parte della madre o relativa liquidazione. La SI.ra riceverà in forma esclusiva l'assegno familiare dei minori.6) I genitori prestano sin da ora CP_1 il consenso al rilascio / rinnovo dei passaporti o documenti per le minori, validi per l'espatrio;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 17.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi