Sentenza 16 ottobre 2002
Commentario • 1
- 1. Undercover operations: l’agente sotto copertura e l’agente provocatorehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di: Lorenzo Pelli, Elsa Perugia Le operazioni sotto copertura suscitano da anni l'attenzione non solo degli operatori del diritto, ma anche di registi e sceneggiatori. Siamo oramai abituati a vedere in film o serie tv questo tipo di operazioni di polizia. Cerchiamo di vedere, con le lenti del giurista, cosa sono e che cosa è consentito fare nel nostro ordinamento a chi effettua le undercover operations. Innanzitutto, bisogna effettuare una fondamentale distinzione: l'agente sotto copertura o infiltrato, da un lato, e l'agente provocatore, dall'altro. Tale ripartizione si rende necessaria in quanto il primo è lecito e pienamente utilizzabile, mentre il secondo è ritenuto contra ius …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 14677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14677 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1 46 77/0 2 Richiesta copia studio dal Sig. Sele REPUBBLICA IT per diritti 1.56 EL POPO O ITALIA 16.10.02 IL CANCELLIERE TE SUPRIMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. 2582/00 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 4716/00 Rep. 3826 dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron. 34203 dott. Bruno DURANTE Consigliere dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud. 12.2.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2582/00 proposto da ER FA, nella qualità di esecutore testamentario della BA IL, MO EL e MO IA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Dell'Orso n. 74, presso lo studio dell'avv. nu Paolo Di Martino, che li difende giusta delega in atti. ricorrenti
contro
IM MA IE S.n.c. intimato e sul ricorso n. 4716/00 proposto da IM MA IE S.n.c., in persona del curatore, avv. Se- 425/2002 Oggetto: Locazione verino Nappi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Boccioni n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonino Smiroldo, difeso dall'avv. Raffae- le Rascio, giusta delega in atti. controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ER FA, MO EL e MO IA. intimati avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli, emesso il 5 no- vembre 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere. Svolgimento del processo ги ER FA, nella qualità di esecutore testamentario della baronessa NA IL, nonché MO EL e MO IA, quali eredi della detta IL, hanno proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, all'udienza del 5 novembre 1999, nel procedimento per convalida di sfratto ver- tente tra i predetti e il IM MA IE S.n.c.. I ricorrenti così hanno riferito le vicende del processo: «La TA MA IE S.n.c. era conduttrice ad uso com- merciale dei locali (negozi) siti in Napoli alla Via Scarlatti n.106- 108 concessi in locazione dalla proprietaria compianta BA 2 NA IL mediante contratto 2 maggio 1987, registrato il 19 maggio 1987 all'Ufficio del Registro Atti Privati di Napoli al n.16045, con prima scadenza il 30 aprile 1993 e. dopo rinnovo, scadenza 30 aprile 1999. Poiché la conduttrice si è resa morosa nel pagamento dei ca- noni mensili a partire dall'agosto 1998, il dott. FA ER, nella qualità di esecutore testamentario della locatrice, deceduta il 23 luglio 1998, intimava alla conduttrice sfratto per morosità me- diante atto notificato il 30 marzo 1999. All'udienza fissata per la convalida del 26 aprile 1999 la TA MA IE S.n.c. si costituiva a mezzo dell'Avv. Alberto Galiero per chiedere un termine ampio al fine di purgare la mora che l'allora RE riteneva di concedere, nonostante si trattasse di locazione commerciale. Il termine assegnato scadeva il 21 luglio 1999 alle ore 9,30, ги la somma da pagare era di £. 64.946.700 più £.
1.470.000 per spe- se oltre IVA e CPA. L'udienza era rinviata allo stesso 21 luglio 1999 alle ore 9,45. Il termine per purgare la mora veniva superato senza che la conduttrice operasse il dovuto pagamento. Successivamente iniziata l'udienza innanzi il RE, l'Avv. Galiero dichiarava l'avvenuto fallimento della sua rappresentata ditta MA IE S.n.c., per cui il RE riteneva di non proce- dere alla convalida dello sfratto e dichiarava la interruzione della 3 procedura. Dopo la riassunzione operata dal dr. ER nella qualità, la curatela si costituiva all'udienza del 5 novembre 1999 ed il cura- tore di persona esibiva assegni circolari per un totale di L. 133.946.680 che offriva a sanatoria della mora. La somma veniva rifiutata perché tardiva dal dr. ER che insisteva nella richiesta del provvedimento di convalida di sfratto. ...Il Tribunale così provvedeva: dichiara comunque realiz- " zatosi il paradigma di cui all'art. 55 della L. 392/78 e per l'effetto rigetta la richiesta di convalida"». Tanto premesso e rilevato che il provvedimento del Tribunale «se lo si consideri definitivo, chiude una fase giudiziale ed è quindi ricorribile ai sensi dell'art. 111 della Costituzione» i ricorrenti de- и г nunciano il provvedimento impugnato per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge in relazione all'art. 55 L. 392 78 e del- l'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia). Si deduce che la sanatoria di cui all'art. 55 citato non è appli- cabile alle locazioni non abitative, con la conseguenza che il giudice non avrebbe potuto concedere il termine per sanare la mora, non avrebbe potuto ritenere sanata la mora ed avrebbe, infine, dovuto convalidare lo sfratto. 2) Violazione di legge in relazione all'art. 300 c.p.c., comma quinto. Si deduce che il giudice non avrebbe potuto dichiarare l'inter- 4 ruzione del processo in base alla dichiarazione del procuratore avve- nuta dopo che era scaduto inutilmente il termine per sanare la mo- rosità. 3) Violazione di legge in relazione all'art. 55 L. 392/78 e del combinato disposto degli artt. 304 e 298 c.p.c. Si deduce, in via subordinata, che il termine per sanare la mo- ra era stato fissato alle ore 9,30 del 21 luglio, mentre l'udienza era stata fissata per lo stesso giorno alle ore 9,45. Il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato prima dell'udienza, con la conseguenza che allorquando il difensore della intimata aveva dichiarato il fallimento di quest'ultima «il termine per il pagamento era già perento e non poteva essere sospeso ai sensi degli artt. 304 e 298 c.p.c.». Il IM della «MA IE S.n.c.>> ha resistito con er controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. M Con il ricorso incidentale condizionato si chiede, «ai sensi dell'art. 354 e 383 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti della cu- stodia giudiziaria dell'azienda sita in Napoli, via Scarlatti nn. 102, 104, 106, 108, disposta con provvedimento del Tribunale di Napoli del 22.9.99». Con memoria depositata il 12 febbraio 2002, i ricorrenti hanno fatto presente: - che contro il provvedimento impugnato con il ricorso oggetto di esame essi avevano proposto anche appello;
-che in detto giudizio era stata emessa sentenza dalla Corte d'appello di Napoli ed il ricorso contro quest'ultima sentenza era stato rigettato da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 12499/01. Hanno chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del con- tendere. Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti. Il ricorso principale è inammissibile. Il provvedimento impugnato è del seguente tenore: «ll giudice dato atto della disponibilità della curatela a sanare la morosità comprensiva dei canoni indicati nell'ordinanza del 26 aprile 1999 e di quelli maturati fino al novembre 1999 compreso. Dato atto che la mancata accettazione da parte della difesa di parte intimante non risulta giustificata anche alla luce del mezzo di pagamento uti- lizzato (assegni circolari), dichiara comunque realizzatosi il para- digma di cui all'art. 55 della legge n. 392/78 e per l'effetto rigetta la richiesta di convalida». L'affermazione del giudice relativa alla «realizzazione del pa- radigma di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978» con il conse- guente rigetto della richiesta di convalida contiene anche l'implicito rigetto della domanda di risoluzione del contratto, atteso che una volta ritenuto realizzato il pagamento, tale circostanza ai sensi del- l'ultimo comma dell'art. 55 «esclude la risoluzione del contratto». Il provvedimento del giudice ha quindi nella specie natura di sentenza e contenuto di rigetto definitivo della domanda attrice co- -- sicché esso era impugnabile con l'appello - come lo è stato e non con ricorso per Cassazione. L'inammissibilità colpisce in radice il ricorso e rende quindi irrilevanti le altre richieste. Il ricorso incidentale è condizionato e quindi non va esamina- to. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, riunisce i ricorsi, di- chiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso inci- dentale condizionato. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 12 febbraio 2002. Il Presidente Vitoria Douva Il Consigliere est. Симор он IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 1097 129,11 20,66 4567 Depositata in Cancelleria V 2 16977 O 0 N 0 Oggi,16.10.02 IL CANCELLIERE C1 SENZA DEL Dott.ssa Maria Aiello Registrojo 7 NOV. 2002 ain 1975/4 (euro CENTOQU ☐ p. (Dott.ssa Mar M. RACC 7