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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 288/2025 introdotta con ricorso depositato in data 13.03.2025 da ata a AN BE EL ON (AP) il 26/09/1981 residente Parte_1
a PO EL ON (AP) alla Via Giovan Battista Corradi n. 17, cod. fisc.
e , nato a [...] in C.F._1 Parte_2
data 26/09/1980 e residente a [...], (cod. fisc. entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'Avv. Paolo Lanciotti EL Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni ELle parti: come da ricorso;
Conclusioni EL P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che
1. i coniugi ricorrenti contraevano matrimonio, con rito concordatario, in data
21/04/2012, scegliendo il regime patrimoniale ELla comunione dei beni, e fissavano la loro residenza familiare in PO EL ON (AP) alla Via
Giovan Battista Corradi n. 17;
2. dalla loro unione in data 11/04/2020 era nata la figlia;
Per_1
3. a causa ELl'incompatibilità di carattere in cui versava il loro rapporto, i ricorrenti avevano constatato il venir meno ELl'affectio coniugalis, nonché di quella comunione, materiale e spirituale, propria EL vincolo matrimoniale, tal che la prosecuzione ELla convivenza risultava intollerabile oltre che inutile, per cui era interesse degli stessi che venisse dichiarata la loro separazione personale;
4. che la figlia , ancora minorenne, abbisognava, nella sua crescita e Per_1
formazione, ELl'apporto educativo e EL mantenimento economico di entrambi i genitori;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta EL presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi omologando le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con il reciproco obbligo di rispetto, con obbligo per il sig. di trasferire la propria residenza altrove ciò entro 12 mesi dalla Parte_2
sottoscrizione EL presente accordo;
2) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i coniugi, i quali Per_1
provvederanno a mantenerla. La stessa continuerà a vivere e a godere ELla casa familiare di Via Giovan Battista Corradi n.17 in PO EL ON (AP), dove abiterà insieme alla madre;
il sig. potrà vedere la figlia Parte_2 Per_1
almeno due volte a settimana e, comunque, ogni volta che vorrà compatibilmente con gli impegni ELla figlia, previo accordo con la sig.ra e nel rispetto ELle Pt_1 attività, anche extrascolastiche, ELla minore, nonché nei week-end a settimane alterne i fra i coniugi;
la figlia trascorrerà con il padre almeno 30 giorni, Per_1
anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre ogni anno, e potrà trascorrere con la figlia il giorno di Natale, di
Capodanno, ELl'Epifania, e di Pasqua da alternarsi annualmente con la sig.ra
Pt_1
3) Il sig. , si impegna a titolo di contributo per il mantenimento ELla figlia Parte_2
minore (nata a [...] l'[...], cf. ), a Per_1 C.F._3
versare a mani proprie ELla madre, la somma di euro 300,00 da corrispondere entro il giorno 10 EL mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
4) tutte le spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa fra il
Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli
Piceno per la determinazione EL contributo in favore dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti EL 9 settembre 2019 che i coniugi dichiarano di conoscere e a cui si richiamano, e comunque ogni attività necessaria alla piena Pers formazione e crescita ELla figlia , saranno sostenute dai genitori al 50%. I Pers genitori provvederanno altresì a mantenere in pari misura la figlia negli studi universitari, eventualmente frequentati anche fuori sede o all'estero, non impedendo in alcun modo, anzi favorendo, la naturale inclinazione scolastico-formativa ELla stessa. Ciascun genitore provvederà a pagare, integralmente, le spese relative al periodo di ferie che trascorrerà con la figlia;
5) il sig. si obbliga a collocare in altro luogo di sua disponibilità ogni Parte_2
suo indumento, accessorio e bene mobile di sua proprietà, attualmente ricoverato presso la casa coniugale, entro 12 mesi dalla sottoscrizione EL presente accordo;
6) i coniugi s'impegnano a non divulgare, per qualsivoglia motivo e/o ragione, e nei diversi contesti in cui interagiscono, le condizioni e i termini ELla suddetta separazione;
7) i coniugi convengono di non doversi corrispondere fra loro alcuna somma potendo entrambi vantare redditi propri sufficienti;
8) i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, al rinnovo di documenti e passaporto e di tutti quegli atti o documenti per i quali la legge espressamente prevede il consenso di entrambi i coniugi.
Il Presidente EL Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito EL trasferimento ad altro ufficio giudiziario EL Dott. Luigi Cirillo,
Presidente ELl'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi ELl'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere EL P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi ELle parti stesse, nonché ELla propria figlia minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata ELla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura ELla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di PO EL
ON (AP), in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di predetto Comune all'Anno 2012 Numero 1 Parte II Serie A Ufficio
1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 288/2025 introdotta con ricorso depositato in data 13.03.2025 da ata a AN BE EL ON (AP) il 26/09/1981 residente Parte_1
a PO EL ON (AP) alla Via Giovan Battista Corradi n. 17, cod. fisc.
e , nato a [...] in C.F._1 Parte_2
data 26/09/1980 e residente a [...], (cod. fisc. entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'Avv. Paolo Lanciotti EL Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni ELle parti: come da ricorso;
Conclusioni EL P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che
1. i coniugi ricorrenti contraevano matrimonio, con rito concordatario, in data
21/04/2012, scegliendo il regime patrimoniale ELla comunione dei beni, e fissavano la loro residenza familiare in PO EL ON (AP) alla Via
Giovan Battista Corradi n. 17;
2. dalla loro unione in data 11/04/2020 era nata la figlia;
Per_1
3. a causa ELl'incompatibilità di carattere in cui versava il loro rapporto, i ricorrenti avevano constatato il venir meno ELl'affectio coniugalis, nonché di quella comunione, materiale e spirituale, propria EL vincolo matrimoniale, tal che la prosecuzione ELla convivenza risultava intollerabile oltre che inutile, per cui era interesse degli stessi che venisse dichiarata la loro separazione personale;
4. che la figlia , ancora minorenne, abbisognava, nella sua crescita e Per_1
formazione, ELl'apporto educativo e EL mantenimento economico di entrambi i genitori;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta EL presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi omologando le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con il reciproco obbligo di rispetto, con obbligo per il sig. di trasferire la propria residenza altrove ciò entro 12 mesi dalla Parte_2
sottoscrizione EL presente accordo;
2) la figlia minore verrà affidata ad entrambi i coniugi, i quali Per_1
provvederanno a mantenerla. La stessa continuerà a vivere e a godere ELla casa familiare di Via Giovan Battista Corradi n.17 in PO EL ON (AP), dove abiterà insieme alla madre;
il sig. potrà vedere la figlia Parte_2 Per_1
almeno due volte a settimana e, comunque, ogni volta che vorrà compatibilmente con gli impegni ELla figlia, previo accordo con la sig.ra e nel rispetto ELle Pt_1 attività, anche extrascolastiche, ELla minore, nonché nei week-end a settimane alterne i fra i coniugi;
la figlia trascorrerà con il padre almeno 30 giorni, Per_1
anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre ogni anno, e potrà trascorrere con la figlia il giorno di Natale, di
Capodanno, ELl'Epifania, e di Pasqua da alternarsi annualmente con la sig.ra
Pt_1
3) Il sig. , si impegna a titolo di contributo per il mantenimento ELla figlia Parte_2
minore (nata a [...] l'[...], cf. ), a Per_1 C.F._3
versare a mani proprie ELla madre, la somma di euro 300,00 da corrispondere entro il giorno 10 EL mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
4) tutte le spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa fra il
Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli
Piceno per la determinazione EL contributo in favore dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti EL 9 settembre 2019 che i coniugi dichiarano di conoscere e a cui si richiamano, e comunque ogni attività necessaria alla piena Pers formazione e crescita ELla figlia , saranno sostenute dai genitori al 50%. I Pers genitori provvederanno altresì a mantenere in pari misura la figlia negli studi universitari, eventualmente frequentati anche fuori sede o all'estero, non impedendo in alcun modo, anzi favorendo, la naturale inclinazione scolastico-formativa ELla stessa. Ciascun genitore provvederà a pagare, integralmente, le spese relative al periodo di ferie che trascorrerà con la figlia;
5) il sig. si obbliga a collocare in altro luogo di sua disponibilità ogni Parte_2
suo indumento, accessorio e bene mobile di sua proprietà, attualmente ricoverato presso la casa coniugale, entro 12 mesi dalla sottoscrizione EL presente accordo;
6) i coniugi s'impegnano a non divulgare, per qualsivoglia motivo e/o ragione, e nei diversi contesti in cui interagiscono, le condizioni e i termini ELla suddetta separazione;
7) i coniugi convengono di non doversi corrispondere fra loro alcuna somma potendo entrambi vantare redditi propri sufficienti;
8) i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, al rinnovo di documenti e passaporto e di tutti quegli atti o documenti per i quali la legge espressamente prevede il consenso di entrambi i coniugi.
Il Presidente EL Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito EL trasferimento ad altro ufficio giudiziario EL Dott. Luigi Cirillo,
Presidente ELl'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi ELl'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere EL P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi ELle parti stesse, nonché ELla propria figlia minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata ELla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura ELla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di PO EL
ON (AP), in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di predetto Comune all'Anno 2012 Numero 1 Parte II Serie A Ufficio
1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi