Ordinanza cautelare 12 dicembre 2024
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 21/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01733/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1733 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Nora, Stefano Salvioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Novara, Questura di Novara, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Novara ha vietato a -OMISSIS- «di continuare a detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute»;
- della nota Cat.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Questura di Novara ha proposto nei confronti del ricorrente «l’applicazione del divieto di detenzione di armi e munizioni di cui all’art. 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza […]», citata nel provvedimento prefettizio del -OMISSIS-, allo stato non conosciuta e per la quale si spiega riserva di motivi aggiunti;
- della nota prefettizia n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui «ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, è stato comunicato al Sig. -OMISSIS- l’avvio del procedimento per l’adozione del divieto di detenzione delle armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.»;
- le controdeduzioni della Questura di Novara rese con nota Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, citate nel provvedimento prefettizio del -OMISSIS-, allo stato non conosciute e per le quali si spiega riserva di motivi aggiunti;
- della comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, nessuno escluso, preordinato, conseguente o, comunque, connesso al provvedimento recante il divieto di detenzione di armi e munizioni, anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuto non noto e nei confronti del quale si spiega riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Novara e della Questura di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa OL NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stata vietata la detenzione armi deducendo:
di essere stato detentore di porto d’armi per uso sportivo e caccia rispettivamente dal 2004 e 2005 al 2019, con una breve interruzione.
Nel 1987 ha riportato una condanna irrevocabile per porto illegale di armi, danneggiamento in occasione di serrate e scioperi, esplosioni pericolose, danneggiamento seguito da incendio, porto d’armi continuato in concorso. L’epoca risalente delle condanne non gli ha impedito di ottenere la licenza di porto d’armi negli anni successivi. Nel 2018 ha altresì ottenuto la riabilitazione. Alla luce della concessa riabilitazione in sede di ricorso gerarchico nel 2019 otteneva ulteriore rinnovo del porto d’armi.
Nel 2023 il ricorrente è poi stato indagato per i reati di cui all’art. 703 c.p. e 635 c.p. in relazione all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco che avevano attinto l’abitazione di una famiglia distante pochi metri da quella del ricorrente, danneggiando un muro e una tapparella.
Veniva così avviato il procedimento per sancire il divieto di detenzione armi, nel cui ambito il ricorrente presentava osservazioni procedimentali.
Nelle more il procedimento penale aperto nei suoi confronti veniva archiviato.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamenti (art. 10 e 39 TULPS); violazione del generale principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione) – violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria; eccesso di potere sotto l’ulteriore profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta e della erroneità della motivazione; quanto ai fatti del 1987 essi, in quanto risalenti, non potrebbero più venire in considerazione; quanto all’indagine del 2023 la posizione del ricorrente è stata oggetto di archiviazione in sede penale; quanto infine all’addebito di aver sostanzialmente allestito un poligono di tiro nella propria taverna, il locale sarebbe interrato e non direttamente comunicante con altre stanze dell’abitazione e i colpi risultati sparati sarebbero stati “assorbiti” da un bersaglio in legno, mentre non vi sarebbero elementi idonei a suffragare la loro dispersione nel locale o all’esterno;
2) la violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (articoli 10 e 39 T.U.L.P.S.);
violazione del generale principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione) – violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere sotto l’ulteriore profilo contraddittorietà, illogicità manifesta e della erroneità della motivazione; la valutazione svolta non terrebbe conto nel complesso degli elementi a favore del ricorrente e della sua personalità.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza di misure cautelari veniva respinta.
All’udienza del 10.2.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Giova premettere che, in materia di armi, il privato non gode di diritti al possesso/detenzione per uso ludico delle stesse; trattasi infatti di attività che, pur ammesse, rappresentano una deroga al generalizzato divieto di detenzione e porto d’armi da parte dei privati.
Altrettanto pacificamente in materia di licenze e autorizzazioni inerenti le armi l’autorità di pubblica sicurezza gode di amplissima discrezionalità e segue canoni di rigorosa prudenza e prevenzione.
In siffatto quadro normativo, che impone al soggetto che chiede autorizzazioni di questa tipologia, tra le altre cose, di caratterizzarsi per buona condotta, l’amministrazione ragionevolmente segue canoni di massima prudenza nel determinarsi per il rilascio.
Con due distinti motivi il ricorrente sostanzialmente contesta che i fatti e la motivazione addotti a supporto del diniego siano inidonei a suffragare la decisione, la quale sarebbe afflitta quindi da vizi di istruttoria e motivazione e vedrebbe inoltre l’amministrazione non aver raggiunto sufficiente prova degli elementi ostativi indicati.
Le censure sono complessivamente infondate e devono perciò essere respinte.
Il provvedimento impugnato è molto dettagliatamente motivato ed offre un quadro ben più articolato di quello, parcellizzato, prospettato in ricorso.
Si evidenzia, da un lato, che, pur avendo ottenuto la riabilitazione e trattandosi di fatti risalenti, già a fine anni ’80 il ricorrente è stato coinvolto in episodi che hanno comportato un disinvolto utilizzo di armi ed oggetti gravemente atti ad offendere, riportando condanne penali; egli ha infatti subito una condanna per porto illegale di armi, che non risulta ex se ostativa per la ragione che è intervenuta la riabilitazione; la vicenda, indubbiamente risalente ed escluso ogni automatismo, è stata menzionata unicamente perché sintomatica di scelte comportamentali che sono state in qualche modo rievocate da fatti ben più recenti che sono la vera ragione fondante dell’atto.
La motivazione è infatti incentrata su una vicenda del 2023 ed è ben più articolata di quanto esposto in ricorso.
Si legge nel corpo dell’atto che, in data 24 marzo 2023, il ricorrente veniva indagato in relazione ad un episodio di esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco che hanno attinto una abitazione distante poche centinaia di metri da casa sua, danneggiando un muro e una tapparella. L’episodio non era il primo verificatosi in quel luogo, in quanto un fatto analogo si era già verificato il 4 aprile 2023.
Il calibro dei proiettili esplosi è risultato essere 22 LR, identico a quello di un’arma poi risultata legalmente detenuta dal ricorrente (carabina CZ modello 455 calibro 22 LR).
Come risulta dagli atti depositati in giudizio dall’amministrazione, la vicenda è stata oggetto di accurate indagini da parte dell’autorità di pubblica sicurezza; in particolare, visto il ripetersi degli episodi, gli inquirenti hanno del tutto ragionevolmente ipotizzato che potesse trattarsi di qualcuno portatore di armi e normalmente gravitante nei pressi della casa attinta dai proiettili.
Muovendo da verifiche sui detentori di armi in loco e presso le armerie di zona è stato effettivamente individuato il ricorrente, residente a breve distanza dell’immobile più volte colpito e per di più detentore di armi e munizioni corrispondenti per tipologia a quelle che avevano dato luogo ai danneggiamenti.
Senza aprioristicamente escludere alcuna ipotesi, gli inquirenti hanno altresì interrogato il titolare della locale armeria, che ha confermato che, nel periodo di interesse, ha venduto munizionamento assolutamente compatibile con quello oggetto di verifica proprio ed esclusivamente al ricorrente (confronta annotazione di PG del 27 gennaio 2023).
E’ stata inoltre presa in considerazione la posizione di un altro detentore di armi della zona, le cui armi sono risultate tuttavia e con certezza del tutto incompatibili con quelle che avevano sparato le munizioni causa del danneggiamento.
Sono quindi proseguite verifiche in specifico a carico del ricorrente e presso la sua abitazione; egli stesso, all’atto delle verifiche di pubblica sicurezza presso la sua abitazione, ha ammesso di avere esploso alcuni colpi dalla carabina CZ calibro 22 nel locale sottostante l’immobile di sua proprietà, nel quale veniva altresì sequestrato un asse di legno pacificamente utilizzato come bersaglio.
I militari intervenuti, nell’immediatezza dei fatti, nelle relazioni di servizio descrivono i locali di interesse come: attigui ad ambienti abitativi, in fase di “migliorie strutturali”, con presenza di alcuni arredi e segni di utilizzo da parte di familiari (utilizzo in quel contesto non negato neppure dall’interessato), e con finestroni alti a forma rettangolare che davano luce all’esterno del locale. Nessuna traccia o indicazione nelle annotazioni di PG della presenza di chiusure delle aperture, addirittura con vetro cemento, come prospettato dalla difesa per l’udienza di discussione; tale circostanza sarebbe stata di indubbio rilievo e invece, non solo non è stata minimamente notata nell’immediatezza degli accertamenti, ma neppure è stata addotta (per quanto di potenziale certa utilità per il ricorrente) in sede di partecipazione procedimentale. La circostanza emerge infatti solo dalla verifica tecnica di parte depositata in giudizio per l’udienza di discussione.
Nel corso delle indagini gli inquirenti hanno proceduto ad ulteriori verifiche balistiche ai fini del giudizio penale.
Da siffatte verifiche è emersa la compatibilità di classe e rigatura della canna tra i proiettili che hanno colpito i vicini del ricorrente e l’arma dal medesimo detenuta.
L’esito della valutazione balistica è rimasto dubitativo (in una logica di ricerca di una prova certa) per la sola ragione che i proiettili rinvenuti in fase di sopralluogo presso l’abitazione colpita avevano subito significative deformazioni, che compromettevano la possibilità di raggiungere, in sede penale, una certezza accusatoria; si consideri che la prova, sempre in quella sede, deve attingere la soglia “dell’al di là di ogni ragionevole dubbio”.
La valutazione che ha indotto il giudice penale a concludere per l’inopportunità di proseguire con il procedimento non risulta tuttavia vincolante per l’autorità amministrativa e non esclude affatto che i molteplici indizi e l’accurata complessiva indagine svolta dall’autorità di pubblica sicurezza abbiano invece attinto la soglia del “più probabile che non” alla luce della pluralità di elementi descritti ed argomentati in modo esteso e ragionevole nel corpo dell’atto impugnato.
Né il quadro indiziario appare scalfito dalla citata perizia prodotta dal ricorrente per l’udienza di merito, che è stata predisposta il 25/12/2025, ed è per stessa precisazione contenuta nel documento l’esito di un sopralluogo del 17/12/2025. cioè di oltre due anni dopo i fatti.
Va da sé che sullo stato interno dei luoghi e su particolari costruttivi che ben possono essere stati inseriti nelle more (come appunto il vetro cemento che in tesi escluderebbe la possibilità che colpi di rimbalzo possano proiettarsi all’esterno) tale documento nulla prova.
Per contro e, come detto, appare evidente che gli inquirenti non si sarebbero certo diffusi a descrivere finestroni aperti all’esterno qualora questi fossero stati tamponati già all’epoca del sopralluogo né, vista la cura delle verifiche, avrebbero evitato di verificare o cercare eventuali rotture dei vetri ove rinvenuti.
In definitiva il quadro indiziario restituito nell’immediatezza dei fatti appare più che idoneo a suffragare in termini e di motivazione e di prova il provvedimento impugnato, fermo restando che la valutazione in sé non compete a questo giudice, chiamato unicamente a verificare se l’atto abbia, con sufficiente individuazione di fatti comprovati, ricostruito in modo plausibile la scelta restrittiva sposata dall’amministrazione.
Alla luce di una complessiva lettura dei documenti in atti il provvedimento non appare censurabile.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
OL NE, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NE | OS ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.