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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 498/2023 R.G.L., vertente TRA
nata a [...] il [...], CF , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Ester Leggio, sito in Brancaleone in via Tripoli, 19, CF , fax 0964933073, pec giusta procura C.F._2 Email_1 allegata alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore appellante CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti, C.F. , pec C.F._3 t, in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2 notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024 2011 Persona_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 17.10.2019 esponeva di aver ricevuto, in data Parte_1 CP_ 21.11.2018, comunicazione con la quale le era stato comunicato che la domanda di disoccupazione agricola n. 201877150799 relativa all'anno 2017, presentata il 14.02.2018 e riesaminata il 20.11.2018, era stata respinta per assenza di iscrizione negli elenchi anagrafici, chiedendo contestualmente la ripetizione di un indebito pari ad € 1.541,31 corrisposto per trattamento agricolo ed € 228,92 per prestazioni disoccupazione agricola. Affermava che nell'anno 2017 aveva lavorato come bracciante agricola presso la ditta Oasi S.r.l.s. con contratto a tempo determinato dal 26.07.2017 al 31.12.2017, per un totale di 102 giornate, tale che il rigetto della domanda di disoccupazione e la contestuale richiesta di restituzione somme erano infondate. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2017 come bracciante agricola dal mese di luglio al mese di CP_ dicembre. – Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. 2
Costituitosi, l eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare CP_1 del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7; la presenza di verbale ispettivo dal quale era emerso che i rapporti di lavoro in capo all'azienda OASI S.r.l.s. erano stati denunciati al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e/o previdenziali e l'insufficienza, ai fini della erogazione del beneficio della disoccupazione agricola, della mera dichiarazione della iscrizione nei predetti elenchi. Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa veniva istruita mediante assunzione della deposizione testimoniale del teste indicato dalla ricorrente, il datore di lavoro . Testimone_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 412/2023, pubblicata il 27.04.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Rigettava l'eccezione di decadenza proposta dall' rilevando che dall'elenco di CP_1 variazione trimestrale dei lavoratori agricoli del Comune di Brancaleone, pubblicato sul sito istituzionale dal 15.12.2018 al 31.12.2018, il nome dell'odierna ricorrente non compariva, non consentendo alcuna verifica né in ordine alla comunicazione della cancellazione in questione né circa l'eventuale tardività dell'azione giudiziaria intrapresa. Il nome della ricorrente figurava invece nell'elenco dei lavoratori agricoli, il cui rapporto di lavoro alle dipendenze della OASI S.r.l.s. era stato disconosciuto dall' resistente. CP_1 Nel merito, il ricorso era infondato e doveva essere rigettato. Oggetto della controversia era la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946, alla quale conseguiva il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali. Presupposto necessario del diritto all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali era la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indicava in 51. L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza costituiva solo un meccanismo di agevolazione probatoria, dovendo sussistere un concreto ed effettivo rapporto di lavoro subordinato. L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, gravava sul lavoratore e tale prova doveva essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n. 13677/2018). La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2017 era scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso la società OASI CP_1 S.r.l.s. Dall'esame dal verbale ispettivo del 26.06.2018 emergeva che, per l'anno 2017, risultavano dichiarate 10 assunzioni a fronte di fondi che, nel corso degli accessi effettuati, erano risultati di fatto privi di effettiva coltivazione. Il datore di lavoro, in occasione degli accessi effettuati presso i terreni della società, aveva rilasciato dichiarazioni contraddittorie in ordine all'attività agricola specificamente svolta, non aveva ricordato i nomi dei dipendenti assunti, né l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e dei relativi oneri contributivi. All'esito dell'accertamento ispettivo, valutata in particolare la non congruenza del rapporto tra i costi sostenuti ed il volume d'affari della società, gli ispettori avevano concluso per l'inesistenza dell'azienda, con conseguente disconoscimento di tutti i rapporti dichiarati dal 01.01.2015 al 31.05.2018, compreso quindi anche il rapporto di lavoro tra l'odierna ricorrente e la società Oasi S.r.l.s. per l'anno 2017. Evidenziava che proprio nel dicembre 2017 era stato eseguito uno degli accessi ispettivi suddetti e anche in tale occasione non era stato rinvenuto in loco alcun lavoratore. 3
Ciò considerato, a fronte delle risultanze del verbale ispettivo, parte ricorrente non aveva provato in maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento per l'anno 2017. Le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, , all'udienza del Testimone_1 15.11.2022, non erano sufficienti a superare le risultanze oggettive dell'attività ispettiva. Il teste, datore di lavoro della ricorrente, nulla di preciso aveva riferito in ordine all'attività concretamente svolta dalla stessa, non ricordando peraltro il numero di giornate lavorate. La deposizione era generica e la verifica del contenuto intrinseco della dichiarazione doveva essere particolarmente rigorosa, in quanto il testimone era anche datore di lavoro ed aveva dichiarato di avere personalmente pendenze nei confronti dell' relative CP_1 all'ispezione subita dalla OASI S.r.l.s. alla quale aveva fatto seguito il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati, tra i quali anche quello dell'odierna ricorrente. Nel caso in esame, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la circostanza che il teste avesse una controversia in corso contro l , CP_1 originata dalla medesima attività ispettiva presa in considerazione nel presente procedimento, incideva sulla valutazione di attendibilità del medesimo in quanto soggetto non del tutto terzo rispetto agli esiti del procedimento. L'onere della prova a carico della parte ricorrente non poteva dirsi soddisfatto, il ricorso doveva essere rigettato e le spese compensate in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle parti.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Parte_1
Con il primo motivo, censurava la sentenza per falsa applicazione e mancata applicazione della legge, poiché il Tribunale aveva ritenuto che la domanda non fosse stata provata, mentre il teste assunto aveva confermato che la ricorrente era una sua operaia, precisamente della OASI SRLS, dal mese di luglio al mese di dicembre;
aveva riferito le mansioni della ricorrente, dichiarando che la stessa di occupava della piantumazione e della pulizia delle piante e della raccolta dei frutti, lavori che si facevano in serra;
che la stessa era stata retribuita con busta paga, che la busta paga era di 50,00 euro e che lavorava dalle 7,00 alle 16,00 dal lunedì al sabato, e le giornate lavorative variavano a seconda del bisogno;
aveva confermato che la ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze da luglio a dicembre, per come risultava dalla comunicazione del datore di lavoro alla Regione Calabria e che in quel periodo lavoravano 13/14 persone e il numero variava a seconda dell'attività da svolgere nella giornata. L'unica cosa che il teste non aveva ricordato era il numero delle giornate lavorate, ma aveva ricordato in quali mesi la bracciante aveva lavorato determinando così il periodo di lavoro con precisione, sì che doveva ritenersi provato il rapporto di lavoro nella sua interezza. La cancellazione delle giornate lavorate e la richiesta di ripetizione dell'indennità di disoccupazione erano conseguenza di verbali ispettivi. Nel caso di specie, il verbale di primo sopralluogo era del 27.02.2017 e riguardava la ditta , l'assunzione nel rapporto di lavoro contestato risaliva al 25.07.2017 Testimone_1
e riguardava la ditta OASI SRLS;
le conclusioni erano state tratte su base documentale da come risultava dai verbali del 30-04-2018 e 26-06-2018 e non riguardavano ciò che gli ispettori avevano ispezionato. CP_ Poiché l non aveva citato a testimoniare gli Ispettori, il giudice avrebbe dovuto richiedere d'ufficio la prova per testi degli ispettori che avevano redatto i verbali, ai sensi dell'art. 421, c. 2 c.p.c, al fine di chiarire le macroscopiche incongruenze. Che il rapporto di lavoro si fosse instaurato dopo la redazione dell'ultimo verbale era provato in via documentale, come da comunicazione datore di lavoro allegata in atti. 4
La ricorrente aveva provato il rapporto di lavoro, sia in via documentale con la produzione della comunicazione del datore di lavoro alla Regione Calabria, dalla quale risultava la data di inizio e la data della fine, sia con la prova testimoniale che era stata resa CP_ in maniera puntuale e precisa. Lo stesso non si poteva dire dell' che, oltre alla produzione del verbale ispettivo, nulla aveva dimostrato in giudizio Con il secondo motivo lamentava la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. CP_ I verbali ispettivi dell' , i quali incidevano direttamente sulla posizione di lavoratrice di essa appellante, non erano stati mai notificati alla ricorrente che, ove ne avesse ricevuto notifica, avrebbe proposto ricorso, indicando tutte le ragioni successivamente formulate nei ricorsi in opposizione alla richiesta di somme e cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Ciò integrava una lesione del diritto di difesa. Inoltre, la pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre era durata solo 15 giorni, lasso di tempo troppo breve per garantire il diritto di difesa, integrando un impedimento al diritto del contraddittorio, il quale avrebbe potuto scongiurare la ripetizione dell'indebito contestato. Con il terzo motivo lamentava l'abuso di potere dell' . CP_1
La richiesta di ripetizione di indebito e la cancellazione dagli elenchi anagrafici era avvenuta in seguito a verbali di accertamento, uno di aprile 2018 e l'altro di giugno 2018. Il verbale di primo accesso era del 27.02.2017, mentre le ispettrici avevano richiesto la documentazione relativa agli operai dal 2012 al 2014. Il verbale definitivo, alla base della cancellazione dagli elenchi, appariva approssimativo: si riportavano le dichiarazioni del datore di lavoro come dichiarazioni spontanee, ma esse apparivano un riassunto operato dalle verbalizzanti secondo le percezioni avute. Gli stralci di dichiarazioni spontanee rendevano il senso del discorso avulso dalla realtà, proprio perché si trattava di stralci di discorso e non di domande con senso compiuto alle quali il datore di lavoro aveva risposto. Il datore di lavoro aveva firmato solamente il verbale di primo accesso e non il verbale definitivo. Le ispettrici avevano esaminato i documenti prodotti dal datore di lavoro e poi avevano eseguito il sopralluogo, rilevando con verbale delle incongruenze che non erano altro che mere congetture prive di riscontri oggettivi. Per sostenere che il rapporto di lavoro fosse fittizio, si sarebbero dovute recare sul posto di lavoro dopo l'inoltro della Comunicazione Aziendale e vedere direttamente quanti operai lavoravano per il periodo di tempo comunicato. In contrario, era stata contestata un'assunzione con inizio luglio 2017 con verbale del 2018 ed in forza di un verbale di primo accesso eseguito nel febbraio 2017, su dati documentali che andavano dal 2012 al 2014. Le ispettrici avevano riferito di una netta discrepanza tra il guadagno della ditta per tutti gli anni vagliati, e cioè dal 2012 al 2014, ma l'anno dell'appellante riguardava il 2017. Gli ispettori avevano evidenziato che la ditta non aveva sostenuto nel corso degli anni acquisti di macchinari da utilizzare, mentre si trattava di ditta agricola e non industriale che aveva necessità di macchinari. Nel verbale si riferiva di un'attività di trasformazione, ma tale attività non era industriale, bensì di sola trasformazione del prodotto. Le ispettrici nel verbale definitivo avevano riferito di evidenti anomalie nella dichiarazioni rese dai lavoratori, senza tuttavia specificare di quali anomalie si trattasse. Gli esiti dell'istruttoria amministrativa avrebbero dovuto essere notificati ad essa appellante, sì da consentirle di proporre adeguata difesa. Concludeva chiedendo l'annullamento della comunicazione del 21-11-2018 CP_2 relativa alla disoccupazione agricola n. 201877150799, la sua revocazione e/o la dichiarazione che la stessa è priva di efficacia giuridica per tutti i motivi indicati in narrativa;
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CP_ la condanna dell' al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per CP_ l'agricoltura, relativi al 2017; la condanna dell' alle spese e competenze del doppio grado del giudizio. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Affermava che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dei principi che regolavano l'onere probatorio, ribadendo che non era l' la parte onerata dalla dimostrazione che il CP_1 soggetto cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli non svolgesse la relativa attività, ma a fronte del disconoscimento la prova “grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (. Cass., sent. n. 13677/2018). Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va rilevato che nelle conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione, l'appellante ha domandato, oltre che al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per l'agricoltura, relativi al 2017, anche l'annullamento della comunicazione del 21-11-2018 relativa alla disoccupazione agricola n. CP_1 201877150799, la sua revocazione e/o la dichiarazione che la stessa era priva di efficacia CP_ giuridica e la condanna dell' ,. La domanda di annullamento/revocazione/inefficacia della comunicazione è CP_1 domanda nuova proposta per la prima volta in appello. Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la ricorrente aveva rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2017 come bracciante agricola dal mese di luglio al mese di dicembre. – Indi condannare CP_ l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Nessun petitum era stato rassegnato in punto di validità ed efficacia della comunicazione, tanto che il Tribunale ha correttamente individuato il thema decidendum, affermando che oggetto della controversia era la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946, alla quale conseguiva il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali. La domanda avente ad oggetto la comunicazione è, quindi, domanda nuova, CP_1 proposta per la prima volta in appello e come tale inammissibile. Nel prosieguo, deve osservarsi che il secondo motivo di appello - con cui è stata lamentata la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, per omessa CP_ notificazione ad essa ricorrente dei verbali ispettivi e dell'esiguità del termine di soli 15 giorni per la pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre, tempo troppo esiguo per garantire il diritto di difesa del lavoratore – è in parte infondato, in parte inammissibile per carenza di interesse. È infondato in punto di mancata notifica, posto che non è contemplato alcun onere notificatorio, a carico dell' , dei verbali ispettivi e ciò non integra alcuna lesione del diritto CP_1 di difesa e del contraddittorio, posto che ciò che produce effetto nella sfera giuridica del lavoratore non è l'esito del verbale ispettivo, della cui mancata notifica la lavoratrice su duole, bensì il provvedimento dell' che dispone la cancellazione del lavoratore CP_1 dell'elenco anagrafico dell'agricoltura. Ne consegue che la mancata notifica dei verbali ispettivi, non producendo ex se alcun effetto immediato e diretto nella sfera giuridica del lavoratore interessato, non necessita di esser notificato. In ordine al secondo profilo, esiguità del termine della pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre, si rileva la carenza di interesse dell'appellante, posto che il Tribunale si 6
è espressamente pronunciato sull'eccezione, proposta dall' , di decadenza ex art. 22 CP_1 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7, rigettandola. Il rigetto di siffatta eccezione ha determinato, e lo ha espressamente affermato il Tribunale, che oggetto del giudizio era la cancellazione dagli elenchi nominativi, con conseguente pienezza del diritto della ricorrente a rivendicare e provare l'effettività del rapporto di lavoro, senza preclusioni e decadenze di sorta, né in punto di allegazioni, né in punto di assolvimento dell'onere probatorio. Affermato il pieno diritto della ricorrente a provare l'effettività del rapporto, nessuna lesione si è verificata nella sfera giuridica dell'interessata, sì che la doglianza non è assistita da un concreto interesse.
5. Il primo ed il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, posto che entrambi hanno ad oggetto il giudizio espresso dal Tribunale, dovendosi valutare le risultanze dell'attività ispettiva in indefettibile correlazione con la prova testimoniale assunta. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, va richiamato che esso è a carico della parte ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L., Sent. 26816 del 07/11/2008). E' utile poi richiamare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese e “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova 7
testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio risultante dal verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008).
5.1. La conformazione, quale sopra delineata, dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente impone di concludere che grava su colui che ha agito in giudizio un onere probatorio idoneo a caducare anche gli elementi indiziari di segno negativo emersi all'esito dell'ispezione. Infatti, essendo la ricorrente gravata dall'onere di provare l'effettività del rapporto di lavoro disconosciuto, grava sulla stessa l'onere di offrire elementi di prova idonei a dimostrare che le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori, sulla base degli elementi fattuali accertati, non erano congrue e conferenti e che il rapporto di lavoro, contrariamente a quanto concluso in sede ispettiva, era effettivo. Applicando i principi di diritto sopra enunciati, allorquando, come nel caso in esame, l disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro -e, quindi, della comunicazione del CP_1 datore alla Regione Calabria dalla quale risulta la data di inizio e fine del rapporto e dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli – l'onere probatorio gravante sulla ricorrente necessariamente implica la comparazione di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa e, pertanto, anche la prova di resistenza rispetto alle risultanze ispettive. Già il Tribunale aveva evidenziato che “… merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali”, sì che la comunicazione del datore di lavoro, documento reiteratamente invocato dall'appellante a supporto del proprio assunto, soggiace alla medesima regola interpretativa.
6. L'onere probatorio gravante sulla ricorrente non è stato compiutamente assolto e va confermato il giudizio espresso dal Tribunale Invero, il contenuto della deposizione testimoniale del teste , datore di Testimone_1 lavoro della ricorrente, è estremamente generico ed inidoneo a confutare, nel senso invocato dall'appellante, il contenuto dei verbali ispettivi. Questo il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste: “Conosco la ricorrente perché è una mia ex operaia. Sono stato il legale rappresentante della Oasi S.r.l.s., azienda che è stata in vita dal 2003 al 2018, l'azienda in questione si ricollegava a quella individuale
“ ”. La ricorrente ha lavorato per la Oasi S.r.l.s. nel 2017, dal mese di luglio Testimone_1
a quello di dicembre. Era una bracciante agricola, svolgeva le mansioni previste in serra. Si occupava di piantumazione, pulizia, raccolta. Non ricordo esattamente il numero di giornate totali lavorato dalla ricorrente. Ero io che davo le direttive ed organizzavo il lavoro. È stata retribuita con busta paga, in contanti, la busta paga differiva a seconda del numero di giornate lavorate, la paga giornaliera era di 50 euro. Lavorava dalle ore 7 alle ore 16. Si lavorava dal lunedì al sabato ma non lavorava sempre lo stesso numero di giorni, differivano a seconda del bisogno. È attualmente ancora pendente un procedimento civile con l CP_1 a seguito dell'ispezione condotta nei confronti della Oasi S.r.l.s. Nello stesso periodo in cui 8
ha lavorato la ricorrente, lavoravano per me 13/14 persone. Il numero degli operai variava giorno per giorno a seconda dell'attività da svolgere in quella giornata”. Si tratta, con evidenza di una dichiarazione estremamente generica e vaga, inidonea a vincere gli elementi indiziari emersi dai verbali ispettivi. Il Tribunale ha espresso un peculiare giudizio sulla attendibilità del teste, ma prima ancora di siffatto giudizio, va posto in rilievo che il medesimo agli ispettori Testimone_1 aveva dichiarato “Non ricordo i nomi dei miei dipendenti”; “Per quanto riguarda i dipendenti della società Oasis s.r.l.s. non ricordo alcun nome”; “I dipendenti sono retribuiti in contanti, per circa 40/50 euro al giorno, normalmente a fine mese e ricevono tutti la busta paga. Non so dire a quanto ammonta la spesa per le retribuzioni dei dipendenti, pago sempre i loro contributi previdenziali anche se non ricordo quale è la relativa somma”. Ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste si impone la presa d'atto che, mentre innanzi agli ispettori la memoria del teste, anche sui nomi dei dipendenti, era inesistente, nel corso della deposizione testimoniale, il teste aveva ricordato non solo il nome, ma aveva dichiarato di conoscere personalmente la ricorrente, ricordando altresì, con esattezza il periodo in cui la stessa aveva lavorato alle sue dipendenze, gli orari di lavoro e le mansioni dalla stessa svolte. Siffatte oscillazioni nei ricordi del testimone non depongono per la sua attendibilità e la generosa narrazione offerta quale testimone si scontra con la radicale assenza di ricordi riferita nell'immediatezza agli ispettori. Inoltre, il teste ha affermato che la ricorrente “svolgeva le mansioni previste in serra
...”. In contrario, riferendo agli Ispettori di svolgere attività in serra, nel corso dell'ispezione del 22.12.2017 aveva dichiarato “Apprendo solo oggi perché me lo hanno fatto notare le ispettrici che nella denuncia aziendale non v'è menzione delle serre;
ho 3.550 metri in serra e sono 10 tunnel”. Gli ispettori avevano accertato che, in occasione dell'accesso dei terreni, non avevano rinvenuto alcuna serra, ma solo alcuni telai di tunnel senza copertura o protezione. Sempre in esito all'accesso del 22.12.2017 gli ispettori avevano riferito:
“Preliminarmente, a seguito del sopralluogo effettuato in azienda si osserva che i terreni erano pressocché in stato di abbandono. Non vi era traccia di coltivazione alcuna. Lo stesso sig. non ha saputo dire quale fosse stato l'ultimo giorno in cui i dipendenti avevano Tes_1 lavorato”, segnalando che, tuttavia, nel mese d dicembre risultavano in forza diversi braccianti. Da quanto sopra si rivela congruente la conclusione cui sono addivenuti gli ispettori: 1) l'attività di coltivazione in serra non rientrava fra quelle oggetto dell'attività della società, posto che la visura camerale indicava “coltivazione di ortaggi in piena area”; 2) delle serre menzionate gli ispettori non avevano rinvenuto traccia, ma solo tunnel senza protezione;
3) alla data dell'accesso del 22.12.2017 i terreni erano in stato di abbandono e il titolare non aveva saputo riferire quale fosse stato l'ultimo giorno in cui i dipendenti avevano lavorato. Orbene, se la ricorrente appellante era stata assunta con contratto a tempo determinato dal 26.07.2017 al 31.12.2017 e se al 22.12.2017 i terreni erano in stato di abbandono e il datore di lavoro non era in grado di dire quale fosse stato l'ultimo giorno di lavoro del personale, l'unica conclusione logica da trarre, in esito a quanto personalmente accertato dagli ispettori, è che i rapporti di lavoro dichiarati dall'azienda non fossero effettivi e funzionali alle esigenze di manodopera dell'azienda medesima e che, quindi, fossero fittizi. Una siffatta ineludibile conclusione non può recedere rispetto alla generica affermazione del secondo cui la aveva prestato attività lavorativa alle sue Tes_1 Pt_1 dipendenze fino al 31.12.2017, lavorando in serra. 9
Ciò perché, i fatti accertati personalmente dagli ispettori hanno dimostrato che alla data del 22.12.2017 nessuna serra era esistente;
nessun lavoratore era stato rinvenuto sui fondi;
questi erano in stato di abbandono. L'ispezione eseguita il 22.12.2017 dimostra, infine, l'infondatezza dell'assunto dell'appellante, a tenore del quale le conclusioni dell'attività ispettiva sarebbero state fondate sul verbale di primo sopralluogo del 27.02.2017, data antecedente all'inizio del rapporto di lavoro della . Pt_1 In esito alle considerazioni esposte, senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, ma dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontarlo con il contenuto della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che quest'ultimo, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo, non sia adeguato e sufficienti a provare il rapporto di lavoro. Per i motivi esposti, l'appello va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 35.240,04, CP_1 complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00 oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...]
412/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 27.04.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di Parte_1 CP_1 questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 498/2023 R.G.L., vertente TRA
nata a [...] il [...], CF , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Ester Leggio, sito in Brancaleone in via Tripoli, 19, CF , fax 0964933073, pec giusta procura C.F._2 Email_1 allegata alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore appellante CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti, C.F. , pec C.F._3 t, in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_2 notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024 2011 Persona_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 17.10.2019 esponeva di aver ricevuto, in data Parte_1 CP_ 21.11.2018, comunicazione con la quale le era stato comunicato che la domanda di disoccupazione agricola n. 201877150799 relativa all'anno 2017, presentata il 14.02.2018 e riesaminata il 20.11.2018, era stata respinta per assenza di iscrizione negli elenchi anagrafici, chiedendo contestualmente la ripetizione di un indebito pari ad € 1.541,31 corrisposto per trattamento agricolo ed € 228,92 per prestazioni disoccupazione agricola. Affermava che nell'anno 2017 aveva lavorato come bracciante agricola presso la ditta Oasi S.r.l.s. con contratto a tempo determinato dal 26.07.2017 al 31.12.2017, per un totale di 102 giornate, tale che il rigetto della domanda di disoccupazione e la contestuale richiesta di restituzione somme erano infondate. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2017 come bracciante agricola dal mese di luglio al mese di CP_ dicembre. – Indi condannare l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. 2
Costituitosi, l eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare CP_1 del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7; la presenza di verbale ispettivo dal quale era emerso che i rapporti di lavoro in capo all'azienda OASI S.r.l.s. erano stati denunciati al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e/o previdenziali e l'insufficienza, ai fini della erogazione del beneficio della disoccupazione agricola, della mera dichiarazione della iscrizione nei predetti elenchi. Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa veniva istruita mediante assunzione della deposizione testimoniale del teste indicato dalla ricorrente, il datore di lavoro . Testimone_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 412/2023, pubblicata il 27.04.2023, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Rigettava l'eccezione di decadenza proposta dall' rilevando che dall'elenco di CP_1 variazione trimestrale dei lavoratori agricoli del Comune di Brancaleone, pubblicato sul sito istituzionale dal 15.12.2018 al 31.12.2018, il nome dell'odierna ricorrente non compariva, non consentendo alcuna verifica né in ordine alla comunicazione della cancellazione in questione né circa l'eventuale tardività dell'azione giudiziaria intrapresa. Il nome della ricorrente figurava invece nell'elenco dei lavoratori agricoli, il cui rapporto di lavoro alle dipendenze della OASI S.r.l.s. era stato disconosciuto dall' resistente. CP_1 Nel merito, il ricorso era infondato e doveva essere rigettato. Oggetto della controversia era la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946, alla quale conseguiva il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali. Presupposto necessario del diritto all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali era la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indicava in 51. L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza costituiva solo un meccanismo di agevolazione probatoria, dovendo sussistere un concreto ed effettivo rapporto di lavoro subordinato. L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, gravava sul lavoratore e tale prova doveva essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n. 13677/2018). La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2017 era scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso la società OASI CP_1 S.r.l.s. Dall'esame dal verbale ispettivo del 26.06.2018 emergeva che, per l'anno 2017, risultavano dichiarate 10 assunzioni a fronte di fondi che, nel corso degli accessi effettuati, erano risultati di fatto privi di effettiva coltivazione. Il datore di lavoro, in occasione degli accessi effettuati presso i terreni della società, aveva rilasciato dichiarazioni contraddittorie in ordine all'attività agricola specificamente svolta, non aveva ricordato i nomi dei dipendenti assunti, né l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e dei relativi oneri contributivi. All'esito dell'accertamento ispettivo, valutata in particolare la non congruenza del rapporto tra i costi sostenuti ed il volume d'affari della società, gli ispettori avevano concluso per l'inesistenza dell'azienda, con conseguente disconoscimento di tutti i rapporti dichiarati dal 01.01.2015 al 31.05.2018, compreso quindi anche il rapporto di lavoro tra l'odierna ricorrente e la società Oasi S.r.l.s. per l'anno 2017. Evidenziava che proprio nel dicembre 2017 era stato eseguito uno degli accessi ispettivi suddetti e anche in tale occasione non era stato rinvenuto in loco alcun lavoratore. 3
Ciò considerato, a fronte delle risultanze del verbale ispettivo, parte ricorrente non aveva provato in maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento per l'anno 2017. Le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, , all'udienza del Testimone_1 15.11.2022, non erano sufficienti a superare le risultanze oggettive dell'attività ispettiva. Il teste, datore di lavoro della ricorrente, nulla di preciso aveva riferito in ordine all'attività concretamente svolta dalla stessa, non ricordando peraltro il numero di giornate lavorate. La deposizione era generica e la verifica del contenuto intrinseco della dichiarazione doveva essere particolarmente rigorosa, in quanto il testimone era anche datore di lavoro ed aveva dichiarato di avere personalmente pendenze nei confronti dell' relative CP_1 all'ispezione subita dalla OASI S.r.l.s. alla quale aveva fatto seguito il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati, tra i quali anche quello dell'odierna ricorrente. Nel caso in esame, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la circostanza che il teste avesse una controversia in corso contro l , CP_1 originata dalla medesima attività ispettiva presa in considerazione nel presente procedimento, incideva sulla valutazione di attendibilità del medesimo in quanto soggetto non del tutto terzo rispetto agli esiti del procedimento. L'onere della prova a carico della parte ricorrente non poteva dirsi soddisfatto, il ricorso doveva essere rigettato e le spese compensate in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle parti.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Parte_1
Con il primo motivo, censurava la sentenza per falsa applicazione e mancata applicazione della legge, poiché il Tribunale aveva ritenuto che la domanda non fosse stata provata, mentre il teste assunto aveva confermato che la ricorrente era una sua operaia, precisamente della OASI SRLS, dal mese di luglio al mese di dicembre;
aveva riferito le mansioni della ricorrente, dichiarando che la stessa di occupava della piantumazione e della pulizia delle piante e della raccolta dei frutti, lavori che si facevano in serra;
che la stessa era stata retribuita con busta paga, che la busta paga era di 50,00 euro e che lavorava dalle 7,00 alle 16,00 dal lunedì al sabato, e le giornate lavorative variavano a seconda del bisogno;
aveva confermato che la ricorrente aveva lavorato alle sue dipendenze da luglio a dicembre, per come risultava dalla comunicazione del datore di lavoro alla Regione Calabria e che in quel periodo lavoravano 13/14 persone e il numero variava a seconda dell'attività da svolgere nella giornata. L'unica cosa che il teste non aveva ricordato era il numero delle giornate lavorate, ma aveva ricordato in quali mesi la bracciante aveva lavorato determinando così il periodo di lavoro con precisione, sì che doveva ritenersi provato il rapporto di lavoro nella sua interezza. La cancellazione delle giornate lavorate e la richiesta di ripetizione dell'indennità di disoccupazione erano conseguenza di verbali ispettivi. Nel caso di specie, il verbale di primo sopralluogo era del 27.02.2017 e riguardava la ditta , l'assunzione nel rapporto di lavoro contestato risaliva al 25.07.2017 Testimone_1
e riguardava la ditta OASI SRLS;
le conclusioni erano state tratte su base documentale da come risultava dai verbali del 30-04-2018 e 26-06-2018 e non riguardavano ciò che gli ispettori avevano ispezionato. CP_ Poiché l non aveva citato a testimoniare gli Ispettori, il giudice avrebbe dovuto richiedere d'ufficio la prova per testi degli ispettori che avevano redatto i verbali, ai sensi dell'art. 421, c. 2 c.p.c, al fine di chiarire le macroscopiche incongruenze. Che il rapporto di lavoro si fosse instaurato dopo la redazione dell'ultimo verbale era provato in via documentale, come da comunicazione datore di lavoro allegata in atti. 4
La ricorrente aveva provato il rapporto di lavoro, sia in via documentale con la produzione della comunicazione del datore di lavoro alla Regione Calabria, dalla quale risultava la data di inizio e la data della fine, sia con la prova testimoniale che era stata resa CP_ in maniera puntuale e precisa. Lo stesso non si poteva dire dell' che, oltre alla produzione del verbale ispettivo, nulla aveva dimostrato in giudizio Con il secondo motivo lamentava la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. CP_ I verbali ispettivi dell' , i quali incidevano direttamente sulla posizione di lavoratrice di essa appellante, non erano stati mai notificati alla ricorrente che, ove ne avesse ricevuto notifica, avrebbe proposto ricorso, indicando tutte le ragioni successivamente formulate nei ricorsi in opposizione alla richiesta di somme e cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Ciò integrava una lesione del diritto di difesa. Inoltre, la pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre era durata solo 15 giorni, lasso di tempo troppo breve per garantire il diritto di difesa, integrando un impedimento al diritto del contraddittorio, il quale avrebbe potuto scongiurare la ripetizione dell'indebito contestato. Con il terzo motivo lamentava l'abuso di potere dell' . CP_1
La richiesta di ripetizione di indebito e la cancellazione dagli elenchi anagrafici era avvenuta in seguito a verbali di accertamento, uno di aprile 2018 e l'altro di giugno 2018. Il verbale di primo accesso era del 27.02.2017, mentre le ispettrici avevano richiesto la documentazione relativa agli operai dal 2012 al 2014. Il verbale definitivo, alla base della cancellazione dagli elenchi, appariva approssimativo: si riportavano le dichiarazioni del datore di lavoro come dichiarazioni spontanee, ma esse apparivano un riassunto operato dalle verbalizzanti secondo le percezioni avute. Gli stralci di dichiarazioni spontanee rendevano il senso del discorso avulso dalla realtà, proprio perché si trattava di stralci di discorso e non di domande con senso compiuto alle quali il datore di lavoro aveva risposto. Il datore di lavoro aveva firmato solamente il verbale di primo accesso e non il verbale definitivo. Le ispettrici avevano esaminato i documenti prodotti dal datore di lavoro e poi avevano eseguito il sopralluogo, rilevando con verbale delle incongruenze che non erano altro che mere congetture prive di riscontri oggettivi. Per sostenere che il rapporto di lavoro fosse fittizio, si sarebbero dovute recare sul posto di lavoro dopo l'inoltro della Comunicazione Aziendale e vedere direttamente quanti operai lavoravano per il periodo di tempo comunicato. In contrario, era stata contestata un'assunzione con inizio luglio 2017 con verbale del 2018 ed in forza di un verbale di primo accesso eseguito nel febbraio 2017, su dati documentali che andavano dal 2012 al 2014. Le ispettrici avevano riferito di una netta discrepanza tra il guadagno della ditta per tutti gli anni vagliati, e cioè dal 2012 al 2014, ma l'anno dell'appellante riguardava il 2017. Gli ispettori avevano evidenziato che la ditta non aveva sostenuto nel corso degli anni acquisti di macchinari da utilizzare, mentre si trattava di ditta agricola e non industriale che aveva necessità di macchinari. Nel verbale si riferiva di un'attività di trasformazione, ma tale attività non era industriale, bensì di sola trasformazione del prodotto. Le ispettrici nel verbale definitivo avevano riferito di evidenti anomalie nella dichiarazioni rese dai lavoratori, senza tuttavia specificare di quali anomalie si trattasse. Gli esiti dell'istruttoria amministrativa avrebbero dovuto essere notificati ad essa appellante, sì da consentirle di proporre adeguata difesa. Concludeva chiedendo l'annullamento della comunicazione del 21-11-2018 CP_2 relativa alla disoccupazione agricola n. 201877150799, la sua revocazione e/o la dichiarazione che la stessa è priva di efficacia giuridica per tutti i motivi indicati in narrativa;
5
CP_ la condanna dell' al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per CP_ l'agricoltura, relativi al 2017; la condanna dell' alle spese e competenze del doppio grado del giudizio. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Affermava che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dei principi che regolavano l'onere probatorio, ribadendo che non era l' la parte onerata dalla dimostrazione che il CP_1 soggetto cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli non svolgesse la relativa attività, ma a fronte del disconoscimento la prova “grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (. Cass., sent. n. 13677/2018). Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, va rilevato che nelle conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione, l'appellante ha domandato, oltre che al reinserimento dell'appellante negli elenchi anagrafici per l'agricoltura, relativi al 2017, anche l'annullamento della comunicazione del 21-11-2018 relativa alla disoccupazione agricola n. CP_1 201877150799, la sua revocazione e/o la dichiarazione che la stessa era priva di efficacia CP_ giuridica e la condanna dell' ,. La domanda di annullamento/revocazione/inefficacia della comunicazione è CP_1 domanda nuova proposta per la prima volta in appello. Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la ricorrente aveva rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato durante l'anno 2017 come bracciante agricola dal mese di luglio al mese di dicembre. – Indi condannare CP_ l all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per l'agricoltura. Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Nessun petitum era stato rassegnato in punto di validità ed efficacia della comunicazione, tanto che il Tribunale ha correttamente individuato il thema decidendum, affermando che oggetto della controversia era la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D. Lgs. n. 212 del 1946, alla quale conseguiva il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali. La domanda avente ad oggetto la comunicazione è, quindi, domanda nuova, CP_1 proposta per la prima volta in appello e come tale inammissibile. Nel prosieguo, deve osservarsi che il secondo motivo di appello - con cui è stata lamentata la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, per omessa CP_ notificazione ad essa ricorrente dei verbali ispettivi e dell'esiguità del termine di soli 15 giorni per la pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre, tempo troppo esiguo per garantire il diritto di difesa del lavoratore – è in parte infondato, in parte inammissibile per carenza di interesse. È infondato in punto di mancata notifica, posto che non è contemplato alcun onere notificatorio, a carico dell' , dei verbali ispettivi e ciò non integra alcuna lesione del diritto CP_1 di difesa e del contraddittorio, posto che ciò che produce effetto nella sfera giuridica del lavoratore non è l'esito del verbale ispettivo, della cui mancata notifica la lavoratrice su duole, bensì il provvedimento dell' che dispone la cancellazione del lavoratore CP_1 dell'elenco anagrafico dell'agricoltura. Ne consegue che la mancata notifica dei verbali ispettivi, non producendo ex se alcun effetto immediato e diretto nella sfera giuridica del lavoratore interessato, non necessita di esser notificato. In ordine al secondo profilo, esiguità del termine della pubblicazione degli elenchi del mese di dicembre, si rileva la carenza di interesse dell'appellante, posto che il Tribunale si 6
è espressamente pronunciato sull'eccezione, proposta dall' , di decadenza ex art. 22 CP_1 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7, rigettandola. Il rigetto di siffatta eccezione ha determinato, e lo ha espressamente affermato il Tribunale, che oggetto del giudizio era la cancellazione dagli elenchi nominativi, con conseguente pienezza del diritto della ricorrente a rivendicare e provare l'effettività del rapporto di lavoro, senza preclusioni e decadenze di sorta, né in punto di allegazioni, né in punto di assolvimento dell'onere probatorio. Affermato il pieno diritto della ricorrente a provare l'effettività del rapporto, nessuna lesione si è verificata nella sfera giuridica dell'interessata, sì che la doglianza non è assistita da un concreto interesse.
5. Il primo ed il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, posto che entrambi hanno ad oggetto il giudizio espresso dal Tribunale, dovendosi valutare le risultanze dell'attività ispettiva in indefettibile correlazione con la prova testimoniale assunta. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, va richiamato che esso è a carico della parte ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L., Sent. 26816 del 07/11/2008). E' utile poi richiamare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese e “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova 7
testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio risultante dal verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008).
5.1. La conformazione, quale sopra delineata, dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente impone di concludere che grava su colui che ha agito in giudizio un onere probatorio idoneo a caducare anche gli elementi indiziari di segno negativo emersi all'esito dell'ispezione. Infatti, essendo la ricorrente gravata dall'onere di provare l'effettività del rapporto di lavoro disconosciuto, grava sulla stessa l'onere di offrire elementi di prova idonei a dimostrare che le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori, sulla base degli elementi fattuali accertati, non erano congrue e conferenti e che il rapporto di lavoro, contrariamente a quanto concluso in sede ispettiva, era effettivo. Applicando i principi di diritto sopra enunciati, allorquando, come nel caso in esame, l disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro -e, quindi, della comunicazione del CP_1 datore alla Regione Calabria dalla quale risulta la data di inizio e fine del rapporto e dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli – l'onere probatorio gravante sulla ricorrente necessariamente implica la comparazione di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa e, pertanto, anche la prova di resistenza rispetto alle risultanze ispettive. Già il Tribunale aveva evidenziato che “… merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali”, sì che la comunicazione del datore di lavoro, documento reiteratamente invocato dall'appellante a supporto del proprio assunto, soggiace alla medesima regola interpretativa.
6. L'onere probatorio gravante sulla ricorrente non è stato compiutamente assolto e va confermato il giudizio espresso dal Tribunale Invero, il contenuto della deposizione testimoniale del teste , datore di Testimone_1 lavoro della ricorrente, è estremamente generico ed inidoneo a confutare, nel senso invocato dall'appellante, il contenuto dei verbali ispettivi. Questo il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste: “Conosco la ricorrente perché è una mia ex operaia. Sono stato il legale rappresentante della Oasi S.r.l.s., azienda che è stata in vita dal 2003 al 2018, l'azienda in questione si ricollegava a quella individuale
“ ”. La ricorrente ha lavorato per la Oasi S.r.l.s. nel 2017, dal mese di luglio Testimone_1
a quello di dicembre. Era una bracciante agricola, svolgeva le mansioni previste in serra. Si occupava di piantumazione, pulizia, raccolta. Non ricordo esattamente il numero di giornate totali lavorato dalla ricorrente. Ero io che davo le direttive ed organizzavo il lavoro. È stata retribuita con busta paga, in contanti, la busta paga differiva a seconda del numero di giornate lavorate, la paga giornaliera era di 50 euro. Lavorava dalle ore 7 alle ore 16. Si lavorava dal lunedì al sabato ma non lavorava sempre lo stesso numero di giorni, differivano a seconda del bisogno. È attualmente ancora pendente un procedimento civile con l CP_1 a seguito dell'ispezione condotta nei confronti della Oasi S.r.l.s. Nello stesso periodo in cui 8
ha lavorato la ricorrente, lavoravano per me 13/14 persone. Il numero degli operai variava giorno per giorno a seconda dell'attività da svolgere in quella giornata”. Si tratta, con evidenza di una dichiarazione estremamente generica e vaga, inidonea a vincere gli elementi indiziari emersi dai verbali ispettivi. Il Tribunale ha espresso un peculiare giudizio sulla attendibilità del teste, ma prima ancora di siffatto giudizio, va posto in rilievo che il medesimo agli ispettori Testimone_1 aveva dichiarato “Non ricordo i nomi dei miei dipendenti”; “Per quanto riguarda i dipendenti della società Oasis s.r.l.s. non ricordo alcun nome”; “I dipendenti sono retribuiti in contanti, per circa 40/50 euro al giorno, normalmente a fine mese e ricevono tutti la busta paga. Non so dire a quanto ammonta la spesa per le retribuzioni dei dipendenti, pago sempre i loro contributi previdenziali anche se non ricordo quale è la relativa somma”. Ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste si impone la presa d'atto che, mentre innanzi agli ispettori la memoria del teste, anche sui nomi dei dipendenti, era inesistente, nel corso della deposizione testimoniale, il teste aveva ricordato non solo il nome, ma aveva dichiarato di conoscere personalmente la ricorrente, ricordando altresì, con esattezza il periodo in cui la stessa aveva lavorato alle sue dipendenze, gli orari di lavoro e le mansioni dalla stessa svolte. Siffatte oscillazioni nei ricordi del testimone non depongono per la sua attendibilità e la generosa narrazione offerta quale testimone si scontra con la radicale assenza di ricordi riferita nell'immediatezza agli ispettori. Inoltre, il teste ha affermato che la ricorrente “svolgeva le mansioni previste in serra
...”. In contrario, riferendo agli Ispettori di svolgere attività in serra, nel corso dell'ispezione del 22.12.2017 aveva dichiarato “Apprendo solo oggi perché me lo hanno fatto notare le ispettrici che nella denuncia aziendale non v'è menzione delle serre;
ho 3.550 metri in serra e sono 10 tunnel”. Gli ispettori avevano accertato che, in occasione dell'accesso dei terreni, non avevano rinvenuto alcuna serra, ma solo alcuni telai di tunnel senza copertura o protezione. Sempre in esito all'accesso del 22.12.2017 gli ispettori avevano riferito:
“Preliminarmente, a seguito del sopralluogo effettuato in azienda si osserva che i terreni erano pressocché in stato di abbandono. Non vi era traccia di coltivazione alcuna. Lo stesso sig. non ha saputo dire quale fosse stato l'ultimo giorno in cui i dipendenti avevano Tes_1 lavorato”, segnalando che, tuttavia, nel mese d dicembre risultavano in forza diversi braccianti. Da quanto sopra si rivela congruente la conclusione cui sono addivenuti gli ispettori: 1) l'attività di coltivazione in serra non rientrava fra quelle oggetto dell'attività della società, posto che la visura camerale indicava “coltivazione di ortaggi in piena area”; 2) delle serre menzionate gli ispettori non avevano rinvenuto traccia, ma solo tunnel senza protezione;
3) alla data dell'accesso del 22.12.2017 i terreni erano in stato di abbandono e il titolare non aveva saputo riferire quale fosse stato l'ultimo giorno in cui i dipendenti avevano lavorato. Orbene, se la ricorrente appellante era stata assunta con contratto a tempo determinato dal 26.07.2017 al 31.12.2017 e se al 22.12.2017 i terreni erano in stato di abbandono e il datore di lavoro non era in grado di dire quale fosse stato l'ultimo giorno di lavoro del personale, l'unica conclusione logica da trarre, in esito a quanto personalmente accertato dagli ispettori, è che i rapporti di lavoro dichiarati dall'azienda non fossero effettivi e funzionali alle esigenze di manodopera dell'azienda medesima e che, quindi, fossero fittizi. Una siffatta ineludibile conclusione non può recedere rispetto alla generica affermazione del secondo cui la aveva prestato attività lavorativa alle sue Tes_1 Pt_1 dipendenze fino al 31.12.2017, lavorando in serra. 9
Ciò perché, i fatti accertati personalmente dagli ispettori hanno dimostrato che alla data del 22.12.2017 nessuna serra era esistente;
nessun lavoratore era stato rinvenuto sui fondi;
questi erano in stato di abbandono. L'ispezione eseguita il 22.12.2017 dimostra, infine, l'infondatezza dell'assunto dell'appellante, a tenore del quale le conclusioni dell'attività ispettiva sarebbero state fondate sul verbale di primo sopralluogo del 27.02.2017, data antecedente all'inizio del rapporto di lavoro della . Pt_1 In esito alle considerazioni esposte, senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, ma dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontarlo con il contenuto della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che quest'ultimo, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo, non sia adeguato e sufficienti a provare il rapporto di lavoro. Per i motivi esposti, l'appello va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 35.240,04, CP_1 complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00 oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...]
412/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 27.04.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di Parte_1 CP_1 questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti