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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Barbara
Mertens, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 25 settembre 2023 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guida Maria Gamba, anche quale Parte_1 domiciliataria, per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTRICE OPPONENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Fent, per mandato in calce Controparte_1 al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO OPPOSTO
Causa iscritta a ruolo in data 29.09.2023 al n. 838/2023 R.G. e trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte attrice opponente In via principale e nel merito: premessa ogni declaratoria del caso, dichiarare che nulla è dovuto da a , con ogni conseguente statuizione in merito alla Parte_1 Controparte_1 infondatezza della pretesa di , ed alla inesistenza del credito azionato dal Controparte_1 convenuto nei confronti di e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o Parte_1 inefficace e comunque privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo n. 234/2023 emesso il
14.07.2023 dal Tribunale Ordinario di Belluno, depositato in pari data, R.G. n. 404/2023 R.G. e notificato in data 18.07.2023, in quanto emesso in assenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua concessione, ed in ogni caso respingere qualsivoglia domanda, eccezione, istanza e/o difesa del convenuto opposto nei confronti di per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati Parte_1 in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. In via riconvenzionale: premessa ogni declaratoria del caso, dato atto ed accertato che il costo della riparazione e/o sistemazione del trattore modello Steyr Profi 6115, è di €3.676,25 oltre IVA per i pezzi di ricambio
1 della centralina, del tetto, della botola e della marmitta, oltre al prezzo della manodopera, dell'omologazione della piastra anteriore e del cablaggio, che si quantificano in circa €6.000,00 oltre IVA, condannarsi il sig. al risarcimento in favore dell'opponente del Controparte_1 danno alla stessa prodotto, come sopra quantificato e/o nella maggiore o minore misura e che risulterà per tale titolo dovuto in corso di causa. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale confermasse il decreto ingiuntivo n.
234/2023 emesso il 14.07.2023 dal Tribunale Ordinario di Belluno, depositato in pari data, R.G. n.
404/2023 R.G. e notificato in data 18.07.2023, e ravvisasse la debenza da parte della sig.ra Pt_1 di qualsivoglia somma a , compensarsi l'importo dovuto con quanto
[...] Controparte_1 risultante in virtù della sopra articolata domanda riconvenzionale e/o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta dovuta a titolo di risarcimento del danno causato alla sig.ra come Pt_1 in premessa descritto e, conseguentemente, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
Conclusioni di parte convenuta opposta
in via preliminare: I) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da qualsivoglia diritto in capo all'attrice-opponente ed in particolare dal diritto alla garanzia, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione in capo all'opponente; in via principale, nel merito: I) previo rigetto di tutte le domande formulate con l'atto di citazione in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso, per le causali di cui alle premesse condannarsi, comunque, l'opponente, al pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro =12.200,00= (ovvero saldo della fattura n. 19/2022 di euro 12.200,00) o di quella maggiore o minore somma che il Giudice ritenga di giustizia, oltre agli interessi di mora dal dovuto saldo e alle spese della procedura monitoria. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese generali ed accessori di legge anche della fase monitoria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.09.2023 conveniva in giudizio Parte_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2023, emesso dal CP_1
Tribunale di Belluno in data 14.07.2023 (R.G. 404/2023), con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma capitale di euro 12.200,00 oltre ad interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, quale residuo corrispettivo della vendita di un trattore modello Steyr Profi e di cui alla fattura n. 19/2022 del 24.10.2022.
A fondamento dell'opposizione la rilevava l'insussistenza del credito azionato da Pt_1 [...]
in sede monitoria esponendo quanto segue. CP_1
In qualità di titolare dell'omonima società agricola corrente in Giaveno (TO), era alla Parte_1 ricerca di un trattore da poter utilizzare nelle quotidiane incombenze che la sua attività richiedeva, oltre che come spazzaneve per un eventuale appalto del Comune di residenza e degli Enti limitrofi
2 e, all'inizio dell'autunno dell'anno 2022, visionava un annuncio online del Trattore Steyr Profi 6115 usato, al prezzo di euro 24.400,00 iva inclusa.
In qualità di delegato dalla il sig. si metteva in contatto con il venditore Pt_1 Tes_1 [...] concordando un incontro per visionare il mezzo a Lamon (BL). CP_1
All'incontro partecipavano i due consulenti della e i quali – Pt_1 Tes_1 Persona_1 già da un'osservazione superficiale - rilevavano come il trattore non fosse affatto in buone condizioni manutentive;
peraltro, anche il venditore ammetteva pacificamente che il mezzo avrebbe dovuto essere oggetto di numerose sistemazioni e riparazioni, e confidava ai due consulenti che stava monetizzando alcuni beni materiali poiché necessitava di liquidità.
All'esito delle trattative, stante la dichiarata ed evidente usura del trattore, e CP_1 [...]
in nome e per conto della convenivano il prezzo complessivo di euro 10.000,00 Tes_1 Pt_1 oltre iva, che veniva prontamente fatturato dal con documento n. 18 del 18.10.2022, CP_1 riportante la descrizione: “TRATTORE STEYR 115 USATO COME VISTO E PIACIUTO”, C.F._1 integralmente saldato in pari data con bonifico bancario e consegnato alla nella giornata del Pt_1
22.10.2022.
Il giorno stesso della consegna, provando il mezzo su un breve tratto di strada, rilevava Tes_1 una serie di vizi e difetti che non erano emersi durante il primo incontro: temperature eccessive dell'acqua del radiatore a carico vuoto, tetto della cabina da aggiustare, fili elettrici staccati, illuminazione interna ed esterna della cabina da riparare (funzionava una sola luce anteriore, nessuna luce in cabina, nessun indicatore di direzione né luci del rimorchio), filtro dell'aria sporchissimo, marmitta da cambiare, piastra anteriore cui applicare la lama spalaneve non omologata e assenza del libretto della lama.
Tali difetti venivano subito telefonicamente segnalati a da CP_1 Tes_1
Del tutto inaspettatamente, in data 24.10.2022 la riceveva una seconda fattura ( n.19/2022 Pt_1 azionata in sede monitoria) del medesimo importo della prima, che veniva subito contestata dalla stessa destinataria con pec del 27.10.2022, ove quest'ultima precisava che, “come da accordi intercorsi, la prima fattura A18 è stata saldata con bonifico bancario di euro 12.200 valuta
19/10/2022, con la causale SALDO proprio perché non si trattava di un acconto;
la seconda fattura da voi emessa, A19, riporta l'errata dicitura "acconto fattura", riferendosi alla A18, sulla quale tale dicitura non compare, anche perché se così fosse stato, l'avrei rifiutata e vi avrei chiamato per chiedere chiarimenti. Vi invito a non emettere ulteriori fatture che verranno continuamente rifiutate”.
Sulla base di tali premesse, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente chiedeva la revoca dello stesso per inesistenza del credito azionato. In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, approssimativamente quantificati in euro 6.000,00, oltre iva, corrispondente al costo necessario per l'eliminazione dei difetti riscontrati nel mezzo compravenduto e, in via
3 subordinata, la compensazione tra l'importo dovuto al convenuto e l'importo richiesto a titolo di ristoro dei danni.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa opposizione e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Parte convenuta opposta esponeva che, nell'agosto/settembre dell'anno 2022, Controparte_1 pubblicava un annuncio online con il quale proponeva in vendita, al prezzo di euro 30.000,00 (pari ad euro 24.590,16 + iva), il trattore Steyr Profi 6115, poi venduto all'opponente.
Qualche giorno dopo la pubblicazione dell'annuncio la interessata all'acquisto e all'utilizzo Pt_1 del mezzo agricolo per la gestione della propria attività, per il tramite del sig. Tes_1 contattava il convenuto al fine di concordare un incontro per visionare il mezzo.
All'incontro presenziavano i due delegati della e Pt_1 Tes_1 Persona_1
Nell'offerta pubblicata online, il convenuto dichiarava che il mezzo era risalente all'anno 2008 (per la precisione, lo stesso era stato immatricolato il 03.10.2007).
Durante il sopralluogo i delegati dell'opponente avevano avuto modo di controllare attentamente il mezzo e di provarlo.
All'esito delle verifiche emergeva una piccola rottura sul tettuccio ma soprattutto emergeva la necessità per l'acquirente di avere la documentazione attestante l'omologazione della piastra anteriore ove va fissata la lama sgombraneve.
Il riferiva di non avere tale documentazione e che la stessa si sarebbe potuta ottenere CP_1 presso l'ente autorizzato.
Alla luce di tali aspetti, le parti si accordano per la vendita nel modo seguente: se il fosse CP_1 riuscito a reperire il documento relativo all'omologa della piastra il prezzo sarebbe stato di euro
24.000,00 + iva (di poco inferiore al prezzo richiesto con l'annuncio) se, invece, tale documentazione non fosse stata reperita il prezzo sarebbe stato di euro 20.000,00 + iva.
Il convenuto non riusciva a trovare la documentazione relativa alla piastra e contattava quindi il con il quale si accordava per la consegna del trattore presso la sede dell'azienda il Tes_1 Pt_1 costo del trasporto sarebbe stato a carico del che, in effetti, poi provvedeva al pagamento. CP_1
Le parti convenivano anche le modalità del pagamento del prezzo: euro 10.000,00 + iva prima della consegna ed euro 10.000,00 + iva dopo la consegna.
Inoltre, la compravendita si era perfezionata con la clausola “visto e piaciuto” come risulta da entrambe le fatture emesse.
Parte convenuta contestava infine la sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente, i quali non potevano ritenersi occulti in quanto perfettamente riconoscibile e visibili in occasione del
4 sopralluogo a Lamon;
eccepiva altresì la decadenza e prescrizione dell'azione.
L'opposta chiedeva pertanto la conferma del decreto opposto ed il rigetto dell'opposizione. Concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e orali e veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c..
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, va evidenziato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura – secondo l'orientamento della giurisprudenza - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (in tal senso, ex multis, Cass. 03/03/2009 n. 5071).
Sempre secondo l'orientamento della giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna della parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per avere chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (si veda, ex multis, Cass.
31.05.2007 n. 12765).
Ciò posto, nel caso di specie va rilevato che parte convenuta opposta, nella sua veste di attrice sostanziale, ha fornito la prova del suo diritto di credito nei confronti di parte opponente.
Innanzitutto, in merito al corrispettivo pattuito per la compravendita, la documentazione prodotta e l'istruttoria orale hanno fornito sufficienti elementi per ritenere provato che il aveva CP_1 posto in vendita il trattore al prezzo di € 24.000 + iva, per un importo complessivo di € 30.000,00
(cfr. doc. 1 parte convenuta opposta) e che le parti si accordavano nei seguenti termini: se il
[...]
fosse riuscito a reperire il documento relativo all'omologa della piastra anteriore ove fissare CP_1 la lama spazzaneve il prezzo sarebbe stato di euro 24.000,00 + iva se, invece, tale documentazione non fosse stata reperita, il prezzo sarebbe stato di euro 20.000,00 + iva,: euro 10.000,00 più iva prima della consegna e ulteriori euro 10.000,00 + iva dopo la consegna.
Tale circostanza è stata confermata dal teste , fratello del convenuto opposto Testimone_2
e titolare di una propria ditta, diversa da quella del fratello e sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare;
il teste ha dichiarato di avere aiutato il fratello nelle trattative per la vendita del mezzo e che era presente all'incontro avvenuto con i delegati della sigg.ri e Pt_1 Tes_1 [...]
. Per_1
Il teste ha confermato i capitoli sub 9 e 10 di parte opposta (“9) vero che il signor CP_1
e i due delegati concordavano quale prezzo di vendita del mezzo la somma di euro
[...]
5 =24.000,00= + iva nell'ipotesi in cui il sig. avesse reperito i documenti di Controparte_1 omologa della piastra utile per il fissaggio della lama sgombraneve? 10) vero che il signor
[...]
e i due delegati concordavano quale prezzo di vendita del mezzo la somma di euro CP_1
=20.000,00= + iva nell'ipotesi in cui il sig. risultassero mancanti i documenti Controparte_1 di omologa della piastra utile per il fissaggio della lama sgombraneve?”) precisando di essere stato presente al momento degli accordi tra le parti.
Nel contempo, sussistono elementi per dubitare dell'attendibilità del teste di parte attrice opponente in ragione del rapporto di collaborazione con la ditta della Tes_1 Pt_1
Il teste ha dichiarato infatti di essere titolare della ditta individuale, un'azienda agricola, e di collaborare, ancorché saltuariamente, con la ditta della Pt_1
Con riferimento specifico alla compravendita del mezzo oggetto di causa, il teste ha inoltre dichiarato: “Preciso che la sig.ra aveva acquistato il trattore per l'appalto pubblico per lo Pt_1 sgombero della neve. In base agli accordi con la sig.ra io personalmente avrei dovuto Pt_1 guidare il trattore a fronte di un corrispettivo per contratto a chiamata. Poi non si è partecipato ai bandi perché non avevamo i requisiti per la guida del trattore” palesando così un suo coinvolgimento economico nella vicenda.
Va inoltre evidenziato che l'assunto di parte opponente, secondo cui il corrispettivo veniva pattuito in euro 10.000,00 + iva, appare inverosimile considerato che l'opposto aveva reperito un potenziale e precedente acquirente, ossia la società LE S.p.A di Borgo UG (TN), la quale aveva formalmente offerto la somma di euro 24.500,00 + iva (cfr. doc. 2 parte convenuta opposta).
Per quanto attiene ai vizi del mezzo compravenduto va rilevato che parte opponente non ha fornito alcuna idonea prova degli asseriti vizi e/o difetti lamentati, in assenza dei necessari accertamenti tecnici, nel contraddittorio tra le parti, né prova degli asseriti costi di riparazione e del danno subito, limitandosi a produrre un mero preventivo.
Accertamenti tecnici che parte opponente non ha neppure richiesto.
L'istruttoria orale non ha offerto elementi significativi, in ragione del carattere valutativo delle deposizioni rese dai testimoni escussi.
Ciò costituisce circostanza dirimente, che vale a rendere superflua ogni ulteriore indagine e valutazione in merito alla fondatezza delle suddette doglianze dell'opponente nonché in merito alle richieste risarcitorie oggetto della domanda riconvenzionale.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, l'opposizione va pertanto respinta.
Nel contempo, alla luce delle risultanze del presente giudizio, valutate unitamente alle prove documentali della fase monitoria, va riconosciuta fondata la domanda di fatta Controparte_1 valere in sede monitoria.
6 Il decreto ingiuntivo va quindi confermato.
In ragione della soccombenza, l'attrice opponente è tenuta a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte attrice opponente a rifondere in favore di parte convenuta opposta le spese e compensi professionali del giudizio nella misura che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Belluno il 26 marzo 2025
Il giudice onorario
Barbara Mertens
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