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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/08/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
NRG 2576/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2576/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 7.4.2025, senza assegnazione termini ex art. 190 c.p.c., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LAGUARDIA GIUSEPPE, in virtù di mandato, rilasciato su foglio separato, facente parte integrante atto di citazione per usucapione
-Attrice-
CONTRO
, , gli eredi e/o chiamati all' eredità di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , gli eredi e/o chiamati all' eredità di CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , gli eredi e/o chiamati all' eredità di ,
[...] CP_10 CP_11 Persona_2
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di , Controparte_12 Persona_3 CP_13 e/o gli eredi legittimi, individuati nei SIg.ri , , Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e , , gli eredi e/o Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_14 chiamati all' eredità di , , gli eredi e/o chiamati all' eredità di Controparte_15 CP_16
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di , , Per_4 Persona_5 Controparte_17
, , , , gli eredi e/o Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 chiamati all' eredità di , e Persona_6 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
[...]
-Convenuti contumaci-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per usucapione, depositato il 3.05.2022, preliminarmente, la sig.ra
[...]
chiedeva al Tribunale di Taranto di essere autorizzata a notificare l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio che ci occupa ai sensi dell'art. 150 c.p.c. per pubblici proclami.
1 Il Presidente del Tribunale, con decreto depositato in data 3.4.2022, autorizzava l'istante a procedere con la notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami da eseguirsi con le formalità di cui all'art. 150, comma 3 c.p.c.
La sig.ra , pertanto, procedeva alla notifica dell'atto di citazione per Parte_1 usucapione con istanza notificata per pubblico proclamo, convenendo in giudizio i sig.ri CP_1
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di
[...] Controparte_2 CP_3 Persona_1
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di Controparte_8 Controparte_9 [...]
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di , CP_10 CP_11 Persona_2 Controparte_12
gli eredi e/o chiamati all' eredità di , e/o gli eredi legittimi,
[...] Persona_3 CP_13 individuati nei sig.ri , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e gli eredi e/o chiamati all' eredità di
[...] Controparte_8 CP_14
, , gli eredi e/o chiamati all' eredità di , gli eredi e/o chiamati Controparte_15 CP_16 Per_4 all' eredità di , , , , Persona_5 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
, , gli eredi e/o chiamati all' eredità di , Controparte_20 Controparte_21 Persona_6
e , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) Dichiarare usucapita, in favore della SI.ra , c.f. , nata a [...]_1 C.F._1
(TA) in data 25/05/1963, ivi residente a[...], per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena assoluta ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili: terreno, vigneto, classe 2, sito nel Comune di Laterza ( Ta) iscritto al Nceu sezione terreni, al foglio 81, particella 77, reddito dominicale € 7,93; vigneto, classe 2, al foglio 81, particella 78, reddito dominicale € 6,51; uliveto classe 2, sito nel Comune di Laterza, al Nceu al foglio 81, particella 135, reddito dominicale
€ 2,31; terreno in contrada Matine in Laterza al foglio 57, particella 112; vigneto in Laterza al foglio 81 particelle 79 e 80; 2) compensare le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, condannare i convenuti in caso opposto;
3) ordinare la trascrizione dell' emananda sentenza nei competenti Registri Immobiliari di Taranto, con esonero di responsabilità per il Conservatore e la relativa voltura catastale presso l' Agenzia delle Entrate Territorio di Taranto”.
La stessa rappresentava, infatti, di essere posseditrice in modo non interrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis, e senza essere mai stata molestata sia di fatto sia giuridicamente dei seguenti appezzamenti di terreno, confinanti con quello, di sua esclusiva proprietà:
1) , classe 2, sito nel Comune di Laterza (Ta) iscritto al Nceu sezione terreni, al foglio Pt_2
81, particella 77, (all. 1) reddito dominicale € 7,93;
2) vigneto, classe 2, al foglio 81, particella 78, (all 2) reddito dominicale € 6,51;
3) uliveto classe 2, sito nel Comune di Laterza, al Nceu al foglio 81, particella 135, (all.3) reddito dominicale € 2,31;
4) terreno in contrada Matine in Laterza al foglio 57, particella 112 ( all. 4);
5) vigneto in Laterza al foglio 81 particelle 79 (all. 5)
6) vigneti in Laterza al foglio 81 particelle 80 (all. 6) tanto da essersi sempre comportata, da oltre 25 anni, come legittima proprietaria ed aver sempre tenuto in stato di buona conservazione i suindicati immobili, provvedendo alla loro cura e ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi e percependone tutti i frutti.
2 In data 01.12.2022 parte attrice depositava attestato di conclusione procedimento di mediazione dell'11.05.2022.
All'udienza del 5.12.2022, parte attrice si riportava al contenuto dei propri atti e documenti di causa ed insisteva nelle richieste istruttorie formulate con l'atto di citazione. Questo Giudice, preso atto della regolarità dell'iter di notifica ex art. 150 c.p.c. dichiarava la contumacia dei convenuti e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 3.04.2023.
In tale circostanza, parte attrice chiedeva ammettersi prova per testi dei sigg. , CP_25
e sulle circostanze di cui i capi i), l) ed m) Controparte_26 Controparte_27 dell'atto di citazione. Questo Giudice ammetteva le prove così come richieste e rinviava per l'ascolto dei testi indicati all'udienza del 16.10.2023.
All'udienza civile del 16.10.2023, l'attrice riportandosi ai propri scritti, in particolare all'atto di intimazione testi depositato telematicamente, chiedeva in rinvio per gli stessi incombenti, non essendo presenti i due testi intimati. Questo Giudice preso atto dell'assenza dei testi citati, rinviava per l'esame dei testi all'udienza del 5.02.2024.
A tale udienza venivano ascoltati le testimoni e Controparte_27 CP_26
, sorelle della parte attrice, e, successivamente, parte istante chiedeva termine per esame
[...] prova testi e per deposito documentazione. Il Giudice concedeva i termini richiesti e rinviava all'udienza del 1.7.2024.
In data 18.06.2024 parte attrice depositava le seguenti visure ipotecarie, relative alle particelle di terreno, oggetto di usucapione:
A) terreno al Nceu del Comune di Laterza (TA) foglio 57, particella 112;
B) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 77;
C) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 78;
D) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 79:
E) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 80;
F) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 135.
All'udienza del 1.07.2024 parte attrice, in via preliminare, dichiarava di rinunciare all'ultimo teste ammesso e chiedeva fissarsi udienza di discussione orale con termine per note conclusive. Questo Giudice preso atto, rinviava per la discussione all'udienza del 16.12.2024, con termine per il deposito di note fino a dieci giorni prima.
All'udienza del 07.04.2025, l'attrice precisava le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto di citazione, depositato in data 03.05.2022; discuteva la causa, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., come da note conclusionali autorizzate, depositate in data 18.11.24, delle quali chiedeva integrale accoglimento.
Questo Giudice, considerato il carico del ruolo e le cause già riservate di più antica iscrizione revocava l'ordinanza di discussione del 01.07.2024 e disponeva procedersi ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.; invitava, pertanto, il difensore di parte a precisare le proprie conclusioni.
3 A questo punto il difensore di parte attrice si riportava alle conclusioni già precisate, chiedeva che la causa venisse riservata e rinunciava ai termini del 190 c.p.c. avendo depositato note conclusive autorizzate. Il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 24.07.2025, il Giudice al fine di regolarizzare il fascicolo telematico, ordinava a parte attrice di depositare telematicamente la documentazione relativa alla notifica dell'atto di citazione ex art. 150 c.p.c. (autorizzazione Tribunale, estratto gazzetta ufficiale, verbale rinvio primo incontro mediazione, relata di notifica per pubblici proclami, completa di cartoline) esibita all'udienza del 5.12.2022, in cui si era dato atto della regolarità della notifica, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il giorno successivo parte attrice provvedeva a depositare telematicamente quanto richiesto dal Giudice.
*******
La domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione avanzata dalla sig.ra
[...]
non merita accoglimento in quanto non provata. Parte_1
In diritto, si osserva che, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge, è l'effetto principe del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni.
L'istituto, disciplinato dall'art. 1158 e ss. c.c., che così recita “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, trova specifica regolamentazione nella ricorrenza di determinati requisiti: 1) possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
2) possesso che si protragga ininterrottamente per venti anni;
3) possesso accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. La decorrenza del tempo necessario alla acquisizione a titolo originario del bene ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che è possibile documentare in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
È necessario, quindi, che il possesso venga esercitato con animus possidendi, ovvero il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
La prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto attiene tanto al corpus che per quanto all'animus, non incontra alcuna preclusione di sorta pertanto può essere fornita anche per testimoni ovvero desunta anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692; Cass. Civ., II sez., 17.04.1981).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi può affermarsi che, nella fattispecie in esame, l'istruttoria espletata non ha confermato che la sig.ra abbia posseduto Parte_1 uti dominus i terreni per cui è causa per un periodo continuato ed ininterrotto superiore ai vent'anni, richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
4 In diritto, si rileva che, come afferma la Suprema Corte di cassazione, “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023 (Rv. 667974 - 01).
Va evidenziato, infatti, che la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (confronta in motivazione Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01).
Da tali principi deriva che nel giudizio andavano provati i fatti costitutivi della domanda avanzata con riferimento a tutti i terreni di cui di chiedeva dichiararsi l'usucapione.
Ebbene, occorre precisare che si tratta di sei terreni, la cui ubicazione nel Comune di Laterza, non è precisata da parte attrice, che allega soltanto, senza alcuna documentazione del fatto allegato, che i terreni si trovano vicino ad un terreno di sua proprietà non precisato.
Oltre ciò, le sig.re e non hanno tramite le Controparte_26 Controparte_27 loro dichiarazioni, piuttosto generiche, fornito elementi validi per ritenere che l'attrice possiede i sei terreni richiamati in atto nella qualità di proprietaria, ininterrottamente, in modo pacifico, pubblico e non clandestino e senza mai essere stata molestata, da più di 20 anni.
In particolare, la teste sorella di parte attrice, ha dichiarato, riguardo alle Controparte_27 circostanze di fatto articolate nell'atto di citazione, che: “Conosco i terreni che mi vengono indicati seppur non ricordo né le particelle né la Contrada in cui si trovano poiché abito in quelle zone. Confermo la circostanza di cui alla lettera I dell'atto di citazione (I) il possesso della SI.ra
si è sempre concretizzato nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria Parte_1
e straordinaria, e di averne sempre pagato i relativi oneri, imposte ed accessori, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, né in via giudiziaria, né in via stragiudiziale, né alcuno ha mai rivendicato la proprietà). Preciso di non conoscere i proprietari dei terreni indicati. Confermo la circostanza di cui alla lettera L dell'atto di citazione (“L) in tutti questi anni, ha sempre provveduto alla loro coltivazione ed a percepire i raccolti annuali”). Tanto so in quanto la vedo passare da vicino alla mia abitazione che si trova nei pressi dei terreni suindicati;
per effettuare la coltivazione ovvero la raccolta dei frutti mia sorella parcheggia vicino alla mia abitazione e si reca a piedi ai terreni. Confermo la circostanza di cui alla lettera M dell'atto di citazione (“M) inoltre, ha sempre eseguito, e, tutt' oggi, esegue, a proprie, esclusive spese, lavori periodici di aratura e potatura su detti terreni, nel completo disinteresse dei proprietari, risultanti dalle visure, e/o dei loro eredi, nonché alle, consuete manutenzioni); tanto so in quanto in qualche occasione ho anche accompagnato mia sorella per effettuare qualche lavorazione stagionale” (cfr. verbale del 05.02.2024).
La teste altra sorella di parte attrice, ha dichiarato: “Conosco i terreni Controparte_26 che mi vengono indicati di cui ricordo il foglio catastale n. 81 del Comune di Laterza, in zona chiamata contrada “lamacupa”. Tanto so perché ho dei terreni lì vicino di mia proprietà. Confermo la circostanza di cui alla lettera I dell'atto di citazione. Confermo la circostanza di cui alla lettera L dell'atto di citazione. Non ricordo da quanto tempo mia sorella provveda a ciò, comunque sono più di dieci anni. Confermo la circostanza di cui alla lettera M dell'atto di citazione;
tanto so in quanto anche io ho accompagnato mia sorella per effettuare qualche lavorazione stagionale” (cfr. verbale del 05.02.2024).
Ebbene, si evidenzia in primo luogo che le due testimoni hanno fatto generico riferimento a dei terreni che la sorella coltiva e manutiene, non sapendo identificarli con certezza. 5 Non vi è certezza sulla corretta individuazione di tutti i n. 6 terreni da usucapire da parte delle due testimoni, ovvero: A) terreno al Nceu del Comune di Laterza ( TA) foglio 57, particella 112; B) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 77; C) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 78; D) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 79: E) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 80; F) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 135.
Si osserva che si tratta, per quanto emerge dalle visure allegate, di terreni vari per estensione- circa 1000 mq- e per coltura- vigneto, seminativo, uliveto- ma le dichiarazioni delle testimoni sono generiche sul punto nonostante, come emerge dal verbale, siano stati letti i dati catastali per identificare i terreni oggetto di domanda e precisare le circostanze.
La sorella ha, infatti, dichiarato molto genericamente: “Conosco i terreni che mi vengono CP_27 indicati seppur non ricordo né le particelle né la Contrada in cui si trovano poiché abito in quelle zone”, mentre la sorella invece: “Conosco i terreni che mi vengono indicati di cui ricordo CP_8 il foglio catastale n. 81 del Comune di Laterza, in zona chiamata contrada “lamacupa”.
Le loro dichiarazioni non sono sufficienti per affermare che i terreni di cui riferiscono in circostanza siano tutti quelli oggetto di domanda.
Ed inoltre e soprattutto le dichiaranti, chiamate a precisare da quanti anni l'attrice possiede i terreni de quo, non hanno saputo quantificare con certezza tale circostanza.
In particolare, la sorella ha dichiarato testualmente che:” Confermo la circostanza di cui CP_8 alla lettera L dell'atto di citazione (“L) in tutti questi anni, ha sempre provveduto alla loro coltivazione ed a percepire i raccolti annuali”). Non ricordo da quanto tempo mia sorella provveda a ciò, comunque sono più di dieci anni” (cfr. verbale del 05.02.2024).
Le dichiarazioni della sorella di parte attrice sono sul punto generiche avendo la stessa CP_27 confermato la circostanza dedotta secondo cui: M) inoltre, ha sempre eseguito, e, tutt' oggi, esegue, a proprie, esclusive spese, lavori periodici di aratura e potatura su detti terreni, nel completo disinteresse dei proprietari, risultanti dalle visure, e/o dei loro eredi, nonché alle, consuete manutenzioni).
Non è dato comprendere a cosa si riferisca quando afferma che da sempre provvede alla aratura e potatura dei terreni, non essendo correlato all'avverbio sempre alcun riferimento temporale.
Non vi è, dunque, alcuna prova della sussistenza del possesso continuato ed interrotto nel termine prescritto dalla legge di venti anni necessario per far maturare l'usucapione.
Riguardo, inoltre, alla deduzione della difesa di parte attrice contenute nelle memorie conclusive autorizzate sul fatto che, essendo i suindicati terreni situati nel comune di Laterza, comune classificato montano, la SI.ra avrebbe potuto avvalersi del procedimento semplificato di Parte_1 usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, ex art. 1159 bis c.c. ed art 3 L. 346/1976, in virtù del quale l'acquisto si sarebbe verificato nel termine di appena quindici anni, si osserva che, in primo luogo, non è stata prodotta alcuna documentazione descrittiva e raffigurante lo stato dei luoghi, ed ancora non vi è prova che il suddetto Comune sia classificato come montano né tantomeno è stata comunque data prova del possesso continuato per 15 anni, come previsto da tale norma.
Alla luce delle precedenti ragioni, si ritiene di rigettare la domanda attorea, atteso che non può dirsi accertato il perfezionamento dell'intervenuta usucapione in favore della sig.ra Parte_1 dei sei terreni oggetto di domanda.
6 SPESE PROCESSUALI
Nulla per le spese, considerato che la parte convenuta vittoriosa è contumace.
PQM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Federica Rotondo, decidendo definitivamente sulla domanda di usucapione proposta da sui sei terreni indicati in atti, così provvede: Parte_1
1) RIGETTA la domanda attorea così come proposta;
2) NULLA PER LE SPESE.
Così deciso in Taranto, 01.08.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2576/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 7.4.2025, senza assegnazione termini ex art. 190 c.p.c., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LAGUARDIA GIUSEPPE, in virtù di mandato, rilasciato su foglio separato, facente parte integrante atto di citazione per usucapione
-Attrice-
CONTRO
, , gli eredi e/o chiamati all' eredità di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , gli eredi e/o chiamati all' eredità di CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , gli eredi e/o chiamati all' eredità di ,
[...] CP_10 CP_11 Persona_2
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di , Controparte_12 Persona_3 CP_13 e/o gli eredi legittimi, individuati nei SIg.ri , , Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e , , gli eredi e/o Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_14 chiamati all' eredità di , , gli eredi e/o chiamati all' eredità di Controparte_15 CP_16
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di , , Per_4 Persona_5 Controparte_17
, , , , gli eredi e/o Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 chiamati all' eredità di , e Persona_6 Controparte_22 Controparte_23 CP_24
[...]
-Convenuti contumaci-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per usucapione, depositato il 3.05.2022, preliminarmente, la sig.ra
[...]
chiedeva al Tribunale di Taranto di essere autorizzata a notificare l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio che ci occupa ai sensi dell'art. 150 c.p.c. per pubblici proclami.
1 Il Presidente del Tribunale, con decreto depositato in data 3.4.2022, autorizzava l'istante a procedere con la notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami da eseguirsi con le formalità di cui all'art. 150, comma 3 c.p.c.
La sig.ra , pertanto, procedeva alla notifica dell'atto di citazione per Parte_1 usucapione con istanza notificata per pubblico proclamo, convenendo in giudizio i sig.ri CP_1
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di
[...] Controparte_2 CP_3 Persona_1
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di Controparte_8 Controparte_9 [...]
, gli eredi e/o chiamati all' eredità di , CP_10 CP_11 Persona_2 Controparte_12
gli eredi e/o chiamati all' eredità di , e/o gli eredi legittimi,
[...] Persona_3 CP_13 individuati nei sig.ri , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e gli eredi e/o chiamati all' eredità di
[...] Controparte_8 CP_14
, , gli eredi e/o chiamati all' eredità di , gli eredi e/o chiamati Controparte_15 CP_16 Per_4 all' eredità di , , , , Persona_5 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
, , gli eredi e/o chiamati all' eredità di , Controparte_20 Controparte_21 Persona_6
e , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) Dichiarare usucapita, in favore della SI.ra , c.f. , nata a [...]_1 C.F._1
(TA) in data 25/05/1963, ivi residente a[...], per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena assoluta ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili: terreno, vigneto, classe 2, sito nel Comune di Laterza ( Ta) iscritto al Nceu sezione terreni, al foglio 81, particella 77, reddito dominicale € 7,93; vigneto, classe 2, al foglio 81, particella 78, reddito dominicale € 6,51; uliveto classe 2, sito nel Comune di Laterza, al Nceu al foglio 81, particella 135, reddito dominicale
€ 2,31; terreno in contrada Matine in Laterza al foglio 57, particella 112; vigneto in Laterza al foglio 81 particelle 79 e 80; 2) compensare le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, condannare i convenuti in caso opposto;
3) ordinare la trascrizione dell' emananda sentenza nei competenti Registri Immobiliari di Taranto, con esonero di responsabilità per il Conservatore e la relativa voltura catastale presso l' Agenzia delle Entrate Territorio di Taranto”.
La stessa rappresentava, infatti, di essere posseditrice in modo non interrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis, e senza essere mai stata molestata sia di fatto sia giuridicamente dei seguenti appezzamenti di terreno, confinanti con quello, di sua esclusiva proprietà:
1) , classe 2, sito nel Comune di Laterza (Ta) iscritto al Nceu sezione terreni, al foglio Pt_2
81, particella 77, (all. 1) reddito dominicale € 7,93;
2) vigneto, classe 2, al foglio 81, particella 78, (all 2) reddito dominicale € 6,51;
3) uliveto classe 2, sito nel Comune di Laterza, al Nceu al foglio 81, particella 135, (all.3) reddito dominicale € 2,31;
4) terreno in contrada Matine in Laterza al foglio 57, particella 112 ( all. 4);
5) vigneto in Laterza al foglio 81 particelle 79 (all. 5)
6) vigneti in Laterza al foglio 81 particelle 80 (all. 6) tanto da essersi sempre comportata, da oltre 25 anni, come legittima proprietaria ed aver sempre tenuto in stato di buona conservazione i suindicati immobili, provvedendo alla loro cura e ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi e percependone tutti i frutti.
2 In data 01.12.2022 parte attrice depositava attestato di conclusione procedimento di mediazione dell'11.05.2022.
All'udienza del 5.12.2022, parte attrice si riportava al contenuto dei propri atti e documenti di causa ed insisteva nelle richieste istruttorie formulate con l'atto di citazione. Questo Giudice, preso atto della regolarità dell'iter di notifica ex art. 150 c.p.c. dichiarava la contumacia dei convenuti e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 3.04.2023.
In tale circostanza, parte attrice chiedeva ammettersi prova per testi dei sigg. , CP_25
e sulle circostanze di cui i capi i), l) ed m) Controparte_26 Controparte_27 dell'atto di citazione. Questo Giudice ammetteva le prove così come richieste e rinviava per l'ascolto dei testi indicati all'udienza del 16.10.2023.
All'udienza civile del 16.10.2023, l'attrice riportandosi ai propri scritti, in particolare all'atto di intimazione testi depositato telematicamente, chiedeva in rinvio per gli stessi incombenti, non essendo presenti i due testi intimati. Questo Giudice preso atto dell'assenza dei testi citati, rinviava per l'esame dei testi all'udienza del 5.02.2024.
A tale udienza venivano ascoltati le testimoni e Controparte_27 CP_26
, sorelle della parte attrice, e, successivamente, parte istante chiedeva termine per esame
[...] prova testi e per deposito documentazione. Il Giudice concedeva i termini richiesti e rinviava all'udienza del 1.7.2024.
In data 18.06.2024 parte attrice depositava le seguenti visure ipotecarie, relative alle particelle di terreno, oggetto di usucapione:
A) terreno al Nceu del Comune di Laterza (TA) foglio 57, particella 112;
B) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 77;
C) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 78;
D) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 79:
E) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 80;
F) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 135.
All'udienza del 1.07.2024 parte attrice, in via preliminare, dichiarava di rinunciare all'ultimo teste ammesso e chiedeva fissarsi udienza di discussione orale con termine per note conclusive. Questo Giudice preso atto, rinviava per la discussione all'udienza del 16.12.2024, con termine per il deposito di note fino a dieci giorni prima.
All'udienza del 07.04.2025, l'attrice precisava le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto di citazione, depositato in data 03.05.2022; discuteva la causa, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., come da note conclusionali autorizzate, depositate in data 18.11.24, delle quali chiedeva integrale accoglimento.
Questo Giudice, considerato il carico del ruolo e le cause già riservate di più antica iscrizione revocava l'ordinanza di discussione del 01.07.2024 e disponeva procedersi ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.; invitava, pertanto, il difensore di parte a precisare le proprie conclusioni.
3 A questo punto il difensore di parte attrice si riportava alle conclusioni già precisate, chiedeva che la causa venisse riservata e rinunciava ai termini del 190 c.p.c. avendo depositato note conclusive autorizzate. Il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 24.07.2025, il Giudice al fine di regolarizzare il fascicolo telematico, ordinava a parte attrice di depositare telematicamente la documentazione relativa alla notifica dell'atto di citazione ex art. 150 c.p.c. (autorizzazione Tribunale, estratto gazzetta ufficiale, verbale rinvio primo incontro mediazione, relata di notifica per pubblici proclami, completa di cartoline) esibita all'udienza del 5.12.2022, in cui si era dato atto della regolarità della notifica, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il giorno successivo parte attrice provvedeva a depositare telematicamente quanto richiesto dal Giudice.
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La domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione avanzata dalla sig.ra
[...]
non merita accoglimento in quanto non provata. Parte_1
In diritto, si osserva che, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge, è l'effetto principe del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni.
L'istituto, disciplinato dall'art. 1158 e ss. c.c., che così recita “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, trova specifica regolamentazione nella ricorrenza di determinati requisiti: 1) possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
2) possesso che si protragga ininterrottamente per venti anni;
3) possesso accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. La decorrenza del tempo necessario alla acquisizione a titolo originario del bene ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che è possibile documentare in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
È necessario, quindi, che il possesso venga esercitato con animus possidendi, ovvero il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
La prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto attiene tanto al corpus che per quanto all'animus, non incontra alcuna preclusione di sorta pertanto può essere fornita anche per testimoni ovvero desunta anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692; Cass. Civ., II sez., 17.04.1981).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi può affermarsi che, nella fattispecie in esame, l'istruttoria espletata non ha confermato che la sig.ra abbia posseduto Parte_1 uti dominus i terreni per cui è causa per un periodo continuato ed ininterrotto superiore ai vent'anni, richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
4 In diritto, si rileva che, come afferma la Suprema Corte di cassazione, “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023 (Rv. 667974 - 01).
Va evidenziato, infatti, che la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (confronta in motivazione Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01).
Da tali principi deriva che nel giudizio andavano provati i fatti costitutivi della domanda avanzata con riferimento a tutti i terreni di cui di chiedeva dichiararsi l'usucapione.
Ebbene, occorre precisare che si tratta di sei terreni, la cui ubicazione nel Comune di Laterza, non è precisata da parte attrice, che allega soltanto, senza alcuna documentazione del fatto allegato, che i terreni si trovano vicino ad un terreno di sua proprietà non precisato.
Oltre ciò, le sig.re e non hanno tramite le Controparte_26 Controparte_27 loro dichiarazioni, piuttosto generiche, fornito elementi validi per ritenere che l'attrice possiede i sei terreni richiamati in atto nella qualità di proprietaria, ininterrottamente, in modo pacifico, pubblico e non clandestino e senza mai essere stata molestata, da più di 20 anni.
In particolare, la teste sorella di parte attrice, ha dichiarato, riguardo alle Controparte_27 circostanze di fatto articolate nell'atto di citazione, che: “Conosco i terreni che mi vengono indicati seppur non ricordo né le particelle né la Contrada in cui si trovano poiché abito in quelle zone. Confermo la circostanza di cui alla lettera I dell'atto di citazione (I) il possesso della SI.ra
si è sempre concretizzato nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria Parte_1
e straordinaria, e di averne sempre pagato i relativi oneri, imposte ed accessori, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, né in via giudiziaria, né in via stragiudiziale, né alcuno ha mai rivendicato la proprietà). Preciso di non conoscere i proprietari dei terreni indicati. Confermo la circostanza di cui alla lettera L dell'atto di citazione (“L) in tutti questi anni, ha sempre provveduto alla loro coltivazione ed a percepire i raccolti annuali”). Tanto so in quanto la vedo passare da vicino alla mia abitazione che si trova nei pressi dei terreni suindicati;
per effettuare la coltivazione ovvero la raccolta dei frutti mia sorella parcheggia vicino alla mia abitazione e si reca a piedi ai terreni. Confermo la circostanza di cui alla lettera M dell'atto di citazione (“M) inoltre, ha sempre eseguito, e, tutt' oggi, esegue, a proprie, esclusive spese, lavori periodici di aratura e potatura su detti terreni, nel completo disinteresse dei proprietari, risultanti dalle visure, e/o dei loro eredi, nonché alle, consuete manutenzioni); tanto so in quanto in qualche occasione ho anche accompagnato mia sorella per effettuare qualche lavorazione stagionale” (cfr. verbale del 05.02.2024).
La teste altra sorella di parte attrice, ha dichiarato: “Conosco i terreni Controparte_26 che mi vengono indicati di cui ricordo il foglio catastale n. 81 del Comune di Laterza, in zona chiamata contrada “lamacupa”. Tanto so perché ho dei terreni lì vicino di mia proprietà. Confermo la circostanza di cui alla lettera I dell'atto di citazione. Confermo la circostanza di cui alla lettera L dell'atto di citazione. Non ricordo da quanto tempo mia sorella provveda a ciò, comunque sono più di dieci anni. Confermo la circostanza di cui alla lettera M dell'atto di citazione;
tanto so in quanto anche io ho accompagnato mia sorella per effettuare qualche lavorazione stagionale” (cfr. verbale del 05.02.2024).
Ebbene, si evidenzia in primo luogo che le due testimoni hanno fatto generico riferimento a dei terreni che la sorella coltiva e manutiene, non sapendo identificarli con certezza. 5 Non vi è certezza sulla corretta individuazione di tutti i n. 6 terreni da usucapire da parte delle due testimoni, ovvero: A) terreno al Nceu del Comune di Laterza ( TA) foglio 57, particella 112; B) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 77; C) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 78; D) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 79: E) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 80; F) terreno al Nceu del Comune di Laterza foglio 81, particella 135.
Si osserva che si tratta, per quanto emerge dalle visure allegate, di terreni vari per estensione- circa 1000 mq- e per coltura- vigneto, seminativo, uliveto- ma le dichiarazioni delle testimoni sono generiche sul punto nonostante, come emerge dal verbale, siano stati letti i dati catastali per identificare i terreni oggetto di domanda e precisare le circostanze.
La sorella ha, infatti, dichiarato molto genericamente: “Conosco i terreni che mi vengono CP_27 indicati seppur non ricordo né le particelle né la Contrada in cui si trovano poiché abito in quelle zone”, mentre la sorella invece: “Conosco i terreni che mi vengono indicati di cui ricordo CP_8 il foglio catastale n. 81 del Comune di Laterza, in zona chiamata contrada “lamacupa”.
Le loro dichiarazioni non sono sufficienti per affermare che i terreni di cui riferiscono in circostanza siano tutti quelli oggetto di domanda.
Ed inoltre e soprattutto le dichiaranti, chiamate a precisare da quanti anni l'attrice possiede i terreni de quo, non hanno saputo quantificare con certezza tale circostanza.
In particolare, la sorella ha dichiarato testualmente che:” Confermo la circostanza di cui CP_8 alla lettera L dell'atto di citazione (“L) in tutti questi anni, ha sempre provveduto alla loro coltivazione ed a percepire i raccolti annuali”). Non ricordo da quanto tempo mia sorella provveda a ciò, comunque sono più di dieci anni” (cfr. verbale del 05.02.2024).
Le dichiarazioni della sorella di parte attrice sono sul punto generiche avendo la stessa CP_27 confermato la circostanza dedotta secondo cui: M) inoltre, ha sempre eseguito, e, tutt' oggi, esegue, a proprie, esclusive spese, lavori periodici di aratura e potatura su detti terreni, nel completo disinteresse dei proprietari, risultanti dalle visure, e/o dei loro eredi, nonché alle, consuete manutenzioni).
Non è dato comprendere a cosa si riferisca quando afferma che da sempre provvede alla aratura e potatura dei terreni, non essendo correlato all'avverbio sempre alcun riferimento temporale.
Non vi è, dunque, alcuna prova della sussistenza del possesso continuato ed interrotto nel termine prescritto dalla legge di venti anni necessario per far maturare l'usucapione.
Riguardo, inoltre, alla deduzione della difesa di parte attrice contenute nelle memorie conclusive autorizzate sul fatto che, essendo i suindicati terreni situati nel comune di Laterza, comune classificato montano, la SI.ra avrebbe potuto avvalersi del procedimento semplificato di Parte_1 usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, ex art. 1159 bis c.c. ed art 3 L. 346/1976, in virtù del quale l'acquisto si sarebbe verificato nel termine di appena quindici anni, si osserva che, in primo luogo, non è stata prodotta alcuna documentazione descrittiva e raffigurante lo stato dei luoghi, ed ancora non vi è prova che il suddetto Comune sia classificato come montano né tantomeno è stata comunque data prova del possesso continuato per 15 anni, come previsto da tale norma.
Alla luce delle precedenti ragioni, si ritiene di rigettare la domanda attorea, atteso che non può dirsi accertato il perfezionamento dell'intervenuta usucapione in favore della sig.ra Parte_1 dei sei terreni oggetto di domanda.
6 SPESE PROCESSUALI
Nulla per le spese, considerato che la parte convenuta vittoriosa è contumace.
PQM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Federica Rotondo, decidendo definitivamente sulla domanda di usucapione proposta da sui sei terreni indicati in atti, così provvede: Parte_1
1) RIGETTA la domanda attorea così come proposta;
2) NULLA PER LE SPESE.
Così deciso in Taranto, 01.08.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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