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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1183/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PISANO SIMONE Parte_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
e , con l'avv. Controparte_1 Controparte_2
IU IZ
CONVENUTI IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 144/2024 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore degli avvocati e della somma di Euro 26.790,00, Controparte_1 Controparte_2
oltre spese, per le prestazioni eseguite dai due professionisti in suo favore nel procedimento n. 1027/2020 R.G. Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, nel quale ella aveva agito nei confronti di Controparte_3
a tutela di un credito di complessivi Euro
[...]
276.266,04 per compensi derivanti da un rapporto di subagenzia e di lavoro subordinato. Rilevava come la sua domanda non avesse trovato accoglimento, perché
i suoi difensori per loro esclusiva colpa avevano richiesto contemporaneamente il pagamento sia delle provvigioni spettanti al subagente che gli emolumenti dovuti al lavoratore subordinato. In particolare, richiamava la sentenza del Giudice del lavoro che, pur riconoscendo il suo credito, aveva ritenuto che nelle sue conclusioni (relative alla sussistenza nello stesso periodo di un rapporto di agenzia/subagenzia e di lavoro subordinato) risiedesse un'insanabile incompatibilità, essendo le due prospettazioni e dunque le due richieste tra loro alternative e non potendo tale criticità essere risolta dal
Giudice, a cui è precluso ogni potere dispositivo della domanda. Dunque, individuava l'esclusiva causa dell'insuccesso della sua azione nella scelta di porre le due anzidette domande sullo stesso piano anziché in rapporto di subordinazione o di alternatività.
Pur riconoscendo, dunque, di aver conferito l'incarico professionale con la scrittura privata prodotta in sede monitoria e di essersi obbligata al pagamento dei compensi –
a fronte del quale i professionisti avrebbero dovuto con la necessaria diligenza preparare ed istruire la causa – sosteneva che con la loro condotta processuale gli avvocati le avessero precluso di ottenere un risultato raggiungibile in termini probabilistici (con l'accoglimento dell'una o l'altra delle due domande, invece spiegate insieme), pretendendo ugualmente i loro compensi e non considerando neppure gli acconti ricevuti in occasione della sua convocazione presso il loro studio in data
18.2.2022, quando era stata versata la somma di Euro 1.500,00. Evidenziava anche come alla prima udienza del 9.2.2021 il Giudice avesse formulato una proposta transattiva che prevedeva il pagamento della somma di Euro 40.000,00 oltre Euro
10.000,00 lorde per patto di non concorrenza, proposta che le controparti di quel giudizio avevano dichiarato di accettare, diversamente da lei che, proprio su chiaro consiglio dei suoi procuratori, l'aveva rifiutata, insistendo per la decisione della causa. Fondava il suo diniego di pagamento dei compensi richiesti proprio sull'autotutela di cui all'art. 1460 c.c. e riferiva che con le due compagnie assicuratrici convenute nanti il Giudice del Lavoro era poi intervenuta una conciliazione, in forza della quale le era stata riconosciuta la somma di Euro 60.000,00 (di cui Euro 50.000,00 a saldo e stralcio e transazione ed Euro 10.000,00 a titolo di concorso spese legali e dunque un importo maggiore di quello proposto dal Giudice, vieppiù considerando che in quell'accordo le due società avevano anche rinunciato alla richiesta delle spese liquidate dal Giudice in
Euro 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna). Sosteneva, dunque, che per esclusiva colpa degli avvocati aveva subito la perdita della somma inizialmente richiesta e cioè Euro 276.266,04 e concludeva per la revoca del decreto opposto.
Si costituivano i convenuti che resistevano all'opposizione, chiarendo di aver predisposto e depositato unitamente ad altro collega e per la un ricorso per Pt_1
ottenere dal Giudice del lavoro di Sassari la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 276.266,04, di cui Euro 168.753,60 per il lavoro subordinato prestato in favore di e ed Euro Controparte_3 Controparte_3
107.512,44 per il rapporto di agenzia/subagenzia; deducevano che le società si erano costituite in causa e, pur avversando le domande della loro assistita, avevano richiamato le intese con lei intercorse per la definizione bonaria della lite e la proposta formulata in data 26 agosto 2019 dalla stessa che aveva ridotto le sue pretese Pt_1
alla minor somma di Euro 40.000,00, circostanza che ella non aveva tuttavia mai riferito prima. Esponevano poi che il Giudice aveva proposto il pagamento della stessa somma oltre ad Euro 10.000,00 per il patto di non concorrenza, soluzione accettata dalle società subito e solo successivamente all'udienza del 13.4.2021 dall'attrice proprio a seguito delle intense trattative intercorse tra gli avvocati, grazie ai quali non solo era stato raggiunto l'accordo su Euro 50.000,00, ma vi era stata la rinuncia al patto di non concorrenza che avrebbe per anni impedito alla loro cliente di esercitare l'attività di agente/subagente di assicurazione, le avrebbe fatto perdere tutta la clientela acquisita e impedito di acquisirne di nuova;
continuavano, affermando che, nonostante le condizioni di particolare favore dell'accordo, la all'udienza del 15 luglio 2022 Pt_1 aveva rifiutato senza motivazione alcuna di sottoscriverlo. Negavano dunque di essere stati loro a dissuadere l'assistita dall'accettazione della proposta conciliativa, avendo anzi rappresentato tutti i rischi di causa, compresa la possibilità del rigetto delle sue domande, come da mail del 15 febbraio 2021. Ancora, deducevano come all'indomani della comunicazione della sentenza – che non aveva esaminato nel merito la domanda
– avevano ricevuto l'attrice per illustrarle le possibili alternative (cioè l'interposizione dell'appello, la riproposizione di azioni disgiunte o l'avvio di trattative con le controparti) e come nella stessa occasione la avesse dichiarato di non voler Pt_1
impugnare la sentenza. Affermavano che la pronuncia di inammissibilità non poteva essere condivisa perché le domande potevano essere formulate contestualmente ex art. 104 c.p.c., riguardando due diversi rapporti e cioè il rapporto di agenzia/subagenzia ex art. 1742 c.c. ss. che sussisteva da periodo precedente a quello di lavoro subordinato e l'altro, successivo, ex art. 2094 c.c. ss. Evidenziavano oltretutto come il rapporto di agenzia/subagenzia fosse intercorso con che era partecipata totalmente da CP_4
, come la domanda relativa al rapporto di lavoro subordinato fosse basata sulla CP_3
prestazione lavorativa eseguita dalla sotto le precise direttive della stessa Pt_1
compagnia e come quella relativa alla sub-agenzia fosse collegata ai contratti procurati dalla nella sua qualità di sub-agente già anteriormente alla costituzione del Pt_1
rapporto di lavoro subordinato. Affermavano, dunque, l'assoluta compatibilità logica e giuridica fra le due attività, quella autonoma di agente/subagente e quella di lavoro subordinato, come anche riconosciuto da e da Controparte_3
nel verbale di conciliazione del 6 luglio 2022. Controparte_3
Sostenevano, così, che vi erano tutti i presupposti per confidare nella riuscita dell'appello (come riscontrato anche dall'atteggiamento delle due società avversarie che avevano non solo rinunciato alle spese legali liquidate in sentenza, ma anche offerto un contributo di Euro 10.000,00 a quelle sostenute dalla che la cliente Pt_1
non aveva voluto percorrere, rifiutando anche la possibilità di riformulare il giudizio e di proseguire delle trattative, condotte col nuovo difensore ed esitate in condizioni meno favorevoli di quelle ottenibili con il giudizio. Contestavano anche di aver ricevuto l'acconto di Euro 1500,00, come dimostrato dallo stesso doc. n. 5 avversario,
e concludevano in conformità alle loro difese.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con il contratto di incarico professionale gli odierni convenuti si sono impegnati nei confronti della – che in quella scrittura ha dichiarato di aver svolto tra il Pt_1
2.2.2014 e il 14.12.2019 attività di subagente e attività lavorativa in favore di
[...]
(il cui capitale era interamente detenuto da Parte_2 [...]
) e di non aver percepito né dall'una Controparte_5
né dall'altra quanto dovutole – a prestare l'attività di consulenza, assistenza, rappresentanza, difesa in sede stragiudiziale e giudiziale per tutelare le sue ragioni verso le dette società e per i relativi titoli;
dato atto dell'intervento anche di altro professionista incaricato dalla (il consulente del lavoro), si è chiarito che la Pt_1
cliente era stata edotta dell'alta complessità in fatto ed in diritto della questione, dell'incertezza del risultato e della mancanza di ogni garanzia circa l'ottenimento dei risultati sperati. E' stato anche chiarito che in caso di soccombenza totale o parziale la cliente avrebbe dovuto rifondere le spese alle parti vittoriose e sia in caso di revoca dell'incarico che di transazione, a prescindere dall'esito del giudizio e dai singoli gradi, avrebbe dovuto pagare agli avvocati quanto pattuito all'art. 3. CP_1
Si è giunti così alla stesura e al deposito del ricorso.
Alla prima udienza del 9.2.2021, presenti i procuratori delle parti, il Giudice ha tentato la conciliazione, formulando la proposta transattiva di versamento di Euro 40.000,00 lorde oltre Euro 10.000,00 lorde per patto di non concorrenza, omnia.
Alla successiva udienza del 13.4.2021, presenti i difensori delle parti e la ricorrente personalmente, i procuratori delle società hanno dichiarato di accettare la proposta ed analoga dichiarazione ha reso la che tuttavia non ha accettato il patto di non Pt_1
concorrenza. E' stato disposto il rinvio all'udienza del 13.5.2021, alla quale sono comparsi i soli difensori delle parti che hanno discusso sul contenuto della conciliazione e poi chiesto ed ottenuto un ulteriore rinvio per la formalizzazione dell'accordo transattivo.
Alla successiva udienza del 15.7.2021 la ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta del Giudice (che, stando ai verbali di causa, era quella iniziale che implicava anche il patto di non concorrenza, visto che il Giudice, senza mai modificare le condizioni dell'accordo proposto inizialmente - e questo è un aspetto fondamentale per cui ci si può affidare solo alla attenta lettura dei verbali - si è limitato ad affermare la congruità della controproposta della che non voleva essere vincolata al patto di Pt_1
non concorrenza) e la causa è stata avviata alla decisione. E' ragionevole ritenere
(anche in mancanza di altri dati utili a spiegare come si siano sviluppate le trattative fuori dal giudizio) che sia stato proprio questo non ben chiarito aspetto ad impedire la formalizzazione dell'accordo, visto che la ricorrente solo sul patto di non concorrenza ha espresso diniego.
L'ultimo momento di tale vicenda è la pronuncia della sentenza dell'1.12.2021 con cui il Giudice del lavoro ha premesso che la ricorrente aveva convenuto in giudizio e chiedendo: Controparte_3 Controparte_5
“dichiararsi per quanto in espositiva che fra e Parte_1 [...]
ora fusa per incorporazione in e Parte_2 Controparte_3
è intercorso un rapporto Controparte_6
di subagenzia ed agenzia e di lavoro subordinato a far data dal 01.03.2012 al
14.10.2019 e che detti rapporti sono cessati per effetto di recesso per giusta causa invocata della ricorrente;
conseguentemente condannarsi, per quanto dedotto in espositiva e per i titoli ivi descritti, ora fusa per Parte_2
incorporazione in e quindi quest'ultima, e Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_6
rappresentanti pro tempore, al pagamento, in solido, della somma complessiva di Euro
276.266,04, di cui Euro 107.512,44 per rapporto di agenzia/subagenzia ed Euro
168.753,60 per i residui rapporti come da prospetto redatto dalla rag. , Parte_3 allegato al presente ricorso per formarne parte integrante e sostanziale, ovvero di quelle veriori accertande in causa, per ciascun titolo, con gli interessi e la rivalutazione monetaria sino al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfetario spese generali ed ulteriori accessori”. Il Giudice ha continuato, riportando le ragioni della ricorrente che a sostegno della sua domanda: aveva dedotto di aver stipulato con formalmente agente di assicurazioni – un contratto con cui ella aveva assunto CP_4
stabilmente l'incarico di promuovere continuativamente, verso retribuzione, nella
Provincia di Sassari la conclusione di contratti di assicurazione con
[...]
; aveva chiarito che all'epoca dell'instaurazione Controparte_6
del rapporto era una s.r.l. a socio unico, partecipata al 100% da , che CP_4 CP_3
con successivo atto del 20.4.2015 si era trasformata in s.p.a. (rimanendo interamente partecipata da ) e che il rapporto si era protratto dal maggio del 2012 al 14 CP_3
ottobre 2019, lasso di tempo in cui la stessa aveva sostenuto di aver svolto anche ulteriori attività in forza di pattuizioni con e più precisamente quelle di coach CP_4
dall'1.5.2013 al 30.4.2015, Area Manager dall'1.5.2015 al 31.1.2019 (ma in realtà fino al 14.10.2019), Gestione del punto fisico di Sassari di dall'1.5.2015 al CP_4
14.10.2019, Gestione della sede operativa di Olbia di dall'1.6.2017 all'1.2.2019, CP_4
Team Manager dall'1.2.2019 al 14.10.2019 (per effetto delle revoca dell'incarico di
Area Manager avvenuta in data 31.1.2019), attività tutte prestate nell'interesse di CP_4
e di , fino all'esercizio del diritto di recesso per giusta causa e con effetto CP_3
immediato di cui alla PEC del 14.10.2019. Sempre esponendo le ragioni della ricorrente, il Giudice adito ha continuato, ripotando la sua allegazione di aver percepito per i rapporti enunciati solo provvigioni parziali riferite alle fatture indicate un ricorso e di aver svolto le attività di Coach, Area Manager, Team Manager, Gestone punto fisico di Sassari e Sede operativa di Olbia in forza di un rapporto di lavoro subordinato prestato senza soluzione di continuità dal 14.5.2013 al 14.10.2019 a favore di e CP_4
di , nel cui interesse la aveva agito. Sempre a tal fine dalla motivazione CP_3 CP_4
della sentenza si evince che la avrebbe valorizzato il fatto di aver lavorato con Pt_1
inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, alle sue dipendenze e sotto la sua direzione, per un numero di ore maggiore rispetto a quello stabilito dalla legge, ma anche prestato la sua attività in trasferte e nella gestione di due sedi distanti tra loro più di 100 km.. A conclusione del suo percorso motivazionale il Giudice del lavoro ha rigettato il ricorso, rilevando nelle conclusioni formulate (accertamento del rapporto di agenzia/subagenzia e di lavoro subordinato full time svolti nello stesso arco temporale) un'insanabile incompatibilità, trattandosi di domande non solo diverse ma in posizione di alternatività tra loro che non avrebbe mai potuto essere risolta dal Giudice, impossibilitato a sostituirsi alla parte nel suo esclusivo potere/dovere di domandare.
Si addiviene poi alla transazione del 6.7.2022 con cui l'odierna opponente ha definito i suoi rapporti con le avversarie con l'assistenza dell'odierno suo difensore, ottenendo un risultato decisamente più favorevole della proposta conciliativa del Giudice (specie quanto al patto di non concorrenza).
Ora, dall'esame degli atti presenti in questo procedimento può condividersi la valutazione del Giudice del lavoro;
dato l'insuperabile contrasto tra le domande proposte, la pronuncia in rito ben difficilmente avrebbe potuto essere sovvertita in sede d'appello; la soluzione di riproporre il giudizio (concentrandosi sull'una o l'altra delle domande o ponendole in rapporto di chiara subordinazione) e la concreta possibilità di far ottenere all'assistita un risultato più favorevole avrebbero richiesto la disponibilità di elementi per una prognosi favorevole alla tra cui la contezza delle Pt_1
conoscenze dei testimoni, dal momento che gran parte dell'attività istruttoria è stata affidata ai numerosi testi indicati. Insomma, allo stato non vi sono neppure elementi per far ritenere verosimile che, avviando correttamente un altro giudizio, le pretese dell'odierna attrice avrebbero trovato soddisfazione. La strada della trattativa è stata percorsa e anche con successo (i risultati ottenuti sono stati maggiori), avvalendosi dell'assistenza di un professionista.
Ancor prima di queste considerazioni, tuttavia, deve rilevarsi come gli avvocati non abbiano mai dimostrato di aver spiegato alla loro assistita, cui è stata inviata la sentenza, quali alternative erano percorribili. Essi hanno certamente comunicato in corso di giudizio con la mail del 15.2.2021 la proposta del Giudice (pagamento di Euro
40.000,00 più Euro 10.000,00 a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza,
a spese legali compensate) e chiarito che le alternative erano il rifiuto (da motivare) della proposta, il rischio di soccombenza e di condanna alle spese e il successivo appello, con relativi tempi e costi oppure l'avvio di trattative per ottenere un accordo più vantaggioso;
ma non hanno mai dimostrato di aver spiegato le possibili soluzioni successive alla sentenza, essendosi limitati a produrre i solleciti di pagamento e ad affermare (senza anche provare) “che dopo l'emissione della sentenza con la quale il
Giudice del Lavoro riteneva inammissibile la domanda proposta nell'interesse della senza comunque esaminare nel merito la domanda – come del resto Pt_1
riconosce esplicitamente la stessa – quest'ultima veniva ricevuta nello Pt_1
studio degli attuali opposti unitamente all'avv. Giacomo BARALLA ed essi le illustravano dettagliatamente le possibili vie da seguire: quella dell'appello, quella di riproporre le azioni disgiunte, quello di intavolare ulteriore trattative con le controparti. Nell'occasione veniva compiutamente informata pure degli eventuali esiti anche negativi con conseguente condanna alla rifusione delle spese a favore di controparte. La predetta dichiarava che non intendeva formulare alcun appello, rendendo così definitiva la sentenza detta”. E sempre di seguito si legge che “Si contesta che la mancata percezione delle pretese formulate dalla nei Pt_1
confronti delle sia dovuta a fatto e/o colpa dei difensori. Essa come Controparte_7
detto è da attribuirsi esclusivamente all'opponente per non aver inteso assumere alcuna delle iniziative di cui alla lettera g) del precedente punto 2).”
Di fatto la sola circostanza oggettiva e incontrastata è che le domande, come impostate nel ricorso, non potevano che condurre alla pronuncia di inammissibilità e, configurandosi l'inadempimento dei professionisti, la cliente si è correttamente avvalsa della facoltà di cui all'art. 1460 c.c., il cui legittimo esercizio giustifica la revoca del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 144/2024;
- condanna e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 23/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1183/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PISANO SIMONE Parte_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
e , con l'avv. Controparte_1 Controparte_2
IU IZ
CONVENUTI IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 144/2024 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore degli avvocati e della somma di Euro 26.790,00, Controparte_1 Controparte_2
oltre spese, per le prestazioni eseguite dai due professionisti in suo favore nel procedimento n. 1027/2020 R.G. Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, nel quale ella aveva agito nei confronti di Controparte_3
a tutela di un credito di complessivi Euro
[...]
276.266,04 per compensi derivanti da un rapporto di subagenzia e di lavoro subordinato. Rilevava come la sua domanda non avesse trovato accoglimento, perché
i suoi difensori per loro esclusiva colpa avevano richiesto contemporaneamente il pagamento sia delle provvigioni spettanti al subagente che gli emolumenti dovuti al lavoratore subordinato. In particolare, richiamava la sentenza del Giudice del lavoro che, pur riconoscendo il suo credito, aveva ritenuto che nelle sue conclusioni (relative alla sussistenza nello stesso periodo di un rapporto di agenzia/subagenzia e di lavoro subordinato) risiedesse un'insanabile incompatibilità, essendo le due prospettazioni e dunque le due richieste tra loro alternative e non potendo tale criticità essere risolta dal
Giudice, a cui è precluso ogni potere dispositivo della domanda. Dunque, individuava l'esclusiva causa dell'insuccesso della sua azione nella scelta di porre le due anzidette domande sullo stesso piano anziché in rapporto di subordinazione o di alternatività.
Pur riconoscendo, dunque, di aver conferito l'incarico professionale con la scrittura privata prodotta in sede monitoria e di essersi obbligata al pagamento dei compensi –
a fronte del quale i professionisti avrebbero dovuto con la necessaria diligenza preparare ed istruire la causa – sosteneva che con la loro condotta processuale gli avvocati le avessero precluso di ottenere un risultato raggiungibile in termini probabilistici (con l'accoglimento dell'una o l'altra delle due domande, invece spiegate insieme), pretendendo ugualmente i loro compensi e non considerando neppure gli acconti ricevuti in occasione della sua convocazione presso il loro studio in data
18.2.2022, quando era stata versata la somma di Euro 1.500,00. Evidenziava anche come alla prima udienza del 9.2.2021 il Giudice avesse formulato una proposta transattiva che prevedeva il pagamento della somma di Euro 40.000,00 oltre Euro
10.000,00 lorde per patto di non concorrenza, proposta che le controparti di quel giudizio avevano dichiarato di accettare, diversamente da lei che, proprio su chiaro consiglio dei suoi procuratori, l'aveva rifiutata, insistendo per la decisione della causa. Fondava il suo diniego di pagamento dei compensi richiesti proprio sull'autotutela di cui all'art. 1460 c.c. e riferiva che con le due compagnie assicuratrici convenute nanti il Giudice del Lavoro era poi intervenuta una conciliazione, in forza della quale le era stata riconosciuta la somma di Euro 60.000,00 (di cui Euro 50.000,00 a saldo e stralcio e transazione ed Euro 10.000,00 a titolo di concorso spese legali e dunque un importo maggiore di quello proposto dal Giudice, vieppiù considerando che in quell'accordo le due società avevano anche rinunciato alla richiesta delle spese liquidate dal Giudice in
Euro 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna). Sosteneva, dunque, che per esclusiva colpa degli avvocati aveva subito la perdita della somma inizialmente richiesta e cioè Euro 276.266,04 e concludeva per la revoca del decreto opposto.
Si costituivano i convenuti che resistevano all'opposizione, chiarendo di aver predisposto e depositato unitamente ad altro collega e per la un ricorso per Pt_1
ottenere dal Giudice del lavoro di Sassari la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 276.266,04, di cui Euro 168.753,60 per il lavoro subordinato prestato in favore di e ed Euro Controparte_3 Controparte_3
107.512,44 per il rapporto di agenzia/subagenzia; deducevano che le società si erano costituite in causa e, pur avversando le domande della loro assistita, avevano richiamato le intese con lei intercorse per la definizione bonaria della lite e la proposta formulata in data 26 agosto 2019 dalla stessa che aveva ridotto le sue pretese Pt_1
alla minor somma di Euro 40.000,00, circostanza che ella non aveva tuttavia mai riferito prima. Esponevano poi che il Giudice aveva proposto il pagamento della stessa somma oltre ad Euro 10.000,00 per il patto di non concorrenza, soluzione accettata dalle società subito e solo successivamente all'udienza del 13.4.2021 dall'attrice proprio a seguito delle intense trattative intercorse tra gli avvocati, grazie ai quali non solo era stato raggiunto l'accordo su Euro 50.000,00, ma vi era stata la rinuncia al patto di non concorrenza che avrebbe per anni impedito alla loro cliente di esercitare l'attività di agente/subagente di assicurazione, le avrebbe fatto perdere tutta la clientela acquisita e impedito di acquisirne di nuova;
continuavano, affermando che, nonostante le condizioni di particolare favore dell'accordo, la all'udienza del 15 luglio 2022 Pt_1 aveva rifiutato senza motivazione alcuna di sottoscriverlo. Negavano dunque di essere stati loro a dissuadere l'assistita dall'accettazione della proposta conciliativa, avendo anzi rappresentato tutti i rischi di causa, compresa la possibilità del rigetto delle sue domande, come da mail del 15 febbraio 2021. Ancora, deducevano come all'indomani della comunicazione della sentenza – che non aveva esaminato nel merito la domanda
– avevano ricevuto l'attrice per illustrarle le possibili alternative (cioè l'interposizione dell'appello, la riproposizione di azioni disgiunte o l'avvio di trattative con le controparti) e come nella stessa occasione la avesse dichiarato di non voler Pt_1
impugnare la sentenza. Affermavano che la pronuncia di inammissibilità non poteva essere condivisa perché le domande potevano essere formulate contestualmente ex art. 104 c.p.c., riguardando due diversi rapporti e cioè il rapporto di agenzia/subagenzia ex art. 1742 c.c. ss. che sussisteva da periodo precedente a quello di lavoro subordinato e l'altro, successivo, ex art. 2094 c.c. ss. Evidenziavano oltretutto come il rapporto di agenzia/subagenzia fosse intercorso con che era partecipata totalmente da CP_4
, come la domanda relativa al rapporto di lavoro subordinato fosse basata sulla CP_3
prestazione lavorativa eseguita dalla sotto le precise direttive della stessa Pt_1
compagnia e come quella relativa alla sub-agenzia fosse collegata ai contratti procurati dalla nella sua qualità di sub-agente già anteriormente alla costituzione del Pt_1
rapporto di lavoro subordinato. Affermavano, dunque, l'assoluta compatibilità logica e giuridica fra le due attività, quella autonoma di agente/subagente e quella di lavoro subordinato, come anche riconosciuto da e da Controparte_3
nel verbale di conciliazione del 6 luglio 2022. Controparte_3
Sostenevano, così, che vi erano tutti i presupposti per confidare nella riuscita dell'appello (come riscontrato anche dall'atteggiamento delle due società avversarie che avevano non solo rinunciato alle spese legali liquidate in sentenza, ma anche offerto un contributo di Euro 10.000,00 a quelle sostenute dalla che la cliente Pt_1
non aveva voluto percorrere, rifiutando anche la possibilità di riformulare il giudizio e di proseguire delle trattative, condotte col nuovo difensore ed esitate in condizioni meno favorevoli di quelle ottenibili con il giudizio. Contestavano anche di aver ricevuto l'acconto di Euro 1500,00, come dimostrato dallo stesso doc. n. 5 avversario,
e concludevano in conformità alle loro difese.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con il contratto di incarico professionale gli odierni convenuti si sono impegnati nei confronti della – che in quella scrittura ha dichiarato di aver svolto tra il Pt_1
2.2.2014 e il 14.12.2019 attività di subagente e attività lavorativa in favore di
[...]
(il cui capitale era interamente detenuto da Parte_2 [...]
) e di non aver percepito né dall'una Controparte_5
né dall'altra quanto dovutole – a prestare l'attività di consulenza, assistenza, rappresentanza, difesa in sede stragiudiziale e giudiziale per tutelare le sue ragioni verso le dette società e per i relativi titoli;
dato atto dell'intervento anche di altro professionista incaricato dalla (il consulente del lavoro), si è chiarito che la Pt_1
cliente era stata edotta dell'alta complessità in fatto ed in diritto della questione, dell'incertezza del risultato e della mancanza di ogni garanzia circa l'ottenimento dei risultati sperati. E' stato anche chiarito che in caso di soccombenza totale o parziale la cliente avrebbe dovuto rifondere le spese alle parti vittoriose e sia in caso di revoca dell'incarico che di transazione, a prescindere dall'esito del giudizio e dai singoli gradi, avrebbe dovuto pagare agli avvocati quanto pattuito all'art. 3. CP_1
Si è giunti così alla stesura e al deposito del ricorso.
Alla prima udienza del 9.2.2021, presenti i procuratori delle parti, il Giudice ha tentato la conciliazione, formulando la proposta transattiva di versamento di Euro 40.000,00 lorde oltre Euro 10.000,00 lorde per patto di non concorrenza, omnia.
Alla successiva udienza del 13.4.2021, presenti i difensori delle parti e la ricorrente personalmente, i procuratori delle società hanno dichiarato di accettare la proposta ed analoga dichiarazione ha reso la che tuttavia non ha accettato il patto di non Pt_1
concorrenza. E' stato disposto il rinvio all'udienza del 13.5.2021, alla quale sono comparsi i soli difensori delle parti che hanno discusso sul contenuto della conciliazione e poi chiesto ed ottenuto un ulteriore rinvio per la formalizzazione dell'accordo transattivo.
Alla successiva udienza del 15.7.2021 la ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta del Giudice (che, stando ai verbali di causa, era quella iniziale che implicava anche il patto di non concorrenza, visto che il Giudice, senza mai modificare le condizioni dell'accordo proposto inizialmente - e questo è un aspetto fondamentale per cui ci si può affidare solo alla attenta lettura dei verbali - si è limitato ad affermare la congruità della controproposta della che non voleva essere vincolata al patto di Pt_1
non concorrenza) e la causa è stata avviata alla decisione. E' ragionevole ritenere
(anche in mancanza di altri dati utili a spiegare come si siano sviluppate le trattative fuori dal giudizio) che sia stato proprio questo non ben chiarito aspetto ad impedire la formalizzazione dell'accordo, visto che la ricorrente solo sul patto di non concorrenza ha espresso diniego.
L'ultimo momento di tale vicenda è la pronuncia della sentenza dell'1.12.2021 con cui il Giudice del lavoro ha premesso che la ricorrente aveva convenuto in giudizio e chiedendo: Controparte_3 Controparte_5
“dichiararsi per quanto in espositiva che fra e Parte_1 [...]
ora fusa per incorporazione in e Parte_2 Controparte_3
è intercorso un rapporto Controparte_6
di subagenzia ed agenzia e di lavoro subordinato a far data dal 01.03.2012 al
14.10.2019 e che detti rapporti sono cessati per effetto di recesso per giusta causa invocata della ricorrente;
conseguentemente condannarsi, per quanto dedotto in espositiva e per i titoli ivi descritti, ora fusa per Parte_2
incorporazione in e quindi quest'ultima, e Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_6
rappresentanti pro tempore, al pagamento, in solido, della somma complessiva di Euro
276.266,04, di cui Euro 107.512,44 per rapporto di agenzia/subagenzia ed Euro
168.753,60 per i residui rapporti come da prospetto redatto dalla rag. , Parte_3 allegato al presente ricorso per formarne parte integrante e sostanziale, ovvero di quelle veriori accertande in causa, per ciascun titolo, con gli interessi e la rivalutazione monetaria sino al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfetario spese generali ed ulteriori accessori”. Il Giudice ha continuato, riportando le ragioni della ricorrente che a sostegno della sua domanda: aveva dedotto di aver stipulato con formalmente agente di assicurazioni – un contratto con cui ella aveva assunto CP_4
stabilmente l'incarico di promuovere continuativamente, verso retribuzione, nella
Provincia di Sassari la conclusione di contratti di assicurazione con
[...]
; aveva chiarito che all'epoca dell'instaurazione Controparte_6
del rapporto era una s.r.l. a socio unico, partecipata al 100% da , che CP_4 CP_3
con successivo atto del 20.4.2015 si era trasformata in s.p.a. (rimanendo interamente partecipata da ) e che il rapporto si era protratto dal maggio del 2012 al 14 CP_3
ottobre 2019, lasso di tempo in cui la stessa aveva sostenuto di aver svolto anche ulteriori attività in forza di pattuizioni con e più precisamente quelle di coach CP_4
dall'1.5.2013 al 30.4.2015, Area Manager dall'1.5.2015 al 31.1.2019 (ma in realtà fino al 14.10.2019), Gestione del punto fisico di Sassari di dall'1.5.2015 al CP_4
14.10.2019, Gestione della sede operativa di Olbia di dall'1.6.2017 all'1.2.2019, CP_4
Team Manager dall'1.2.2019 al 14.10.2019 (per effetto delle revoca dell'incarico di
Area Manager avvenuta in data 31.1.2019), attività tutte prestate nell'interesse di CP_4
e di , fino all'esercizio del diritto di recesso per giusta causa e con effetto CP_3
immediato di cui alla PEC del 14.10.2019. Sempre esponendo le ragioni della ricorrente, il Giudice adito ha continuato, ripotando la sua allegazione di aver percepito per i rapporti enunciati solo provvigioni parziali riferite alle fatture indicate un ricorso e di aver svolto le attività di Coach, Area Manager, Team Manager, Gestone punto fisico di Sassari e Sede operativa di Olbia in forza di un rapporto di lavoro subordinato prestato senza soluzione di continuità dal 14.5.2013 al 14.10.2019 a favore di e CP_4
di , nel cui interesse la aveva agito. Sempre a tal fine dalla motivazione CP_3 CP_4
della sentenza si evince che la avrebbe valorizzato il fatto di aver lavorato con Pt_1
inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, alle sue dipendenze e sotto la sua direzione, per un numero di ore maggiore rispetto a quello stabilito dalla legge, ma anche prestato la sua attività in trasferte e nella gestione di due sedi distanti tra loro più di 100 km.. A conclusione del suo percorso motivazionale il Giudice del lavoro ha rigettato il ricorso, rilevando nelle conclusioni formulate (accertamento del rapporto di agenzia/subagenzia e di lavoro subordinato full time svolti nello stesso arco temporale) un'insanabile incompatibilità, trattandosi di domande non solo diverse ma in posizione di alternatività tra loro che non avrebbe mai potuto essere risolta dal Giudice, impossibilitato a sostituirsi alla parte nel suo esclusivo potere/dovere di domandare.
Si addiviene poi alla transazione del 6.7.2022 con cui l'odierna opponente ha definito i suoi rapporti con le avversarie con l'assistenza dell'odierno suo difensore, ottenendo un risultato decisamente più favorevole della proposta conciliativa del Giudice (specie quanto al patto di non concorrenza).
Ora, dall'esame degli atti presenti in questo procedimento può condividersi la valutazione del Giudice del lavoro;
dato l'insuperabile contrasto tra le domande proposte, la pronuncia in rito ben difficilmente avrebbe potuto essere sovvertita in sede d'appello; la soluzione di riproporre il giudizio (concentrandosi sull'una o l'altra delle domande o ponendole in rapporto di chiara subordinazione) e la concreta possibilità di far ottenere all'assistita un risultato più favorevole avrebbero richiesto la disponibilità di elementi per una prognosi favorevole alla tra cui la contezza delle Pt_1
conoscenze dei testimoni, dal momento che gran parte dell'attività istruttoria è stata affidata ai numerosi testi indicati. Insomma, allo stato non vi sono neppure elementi per far ritenere verosimile che, avviando correttamente un altro giudizio, le pretese dell'odierna attrice avrebbero trovato soddisfazione. La strada della trattativa è stata percorsa e anche con successo (i risultati ottenuti sono stati maggiori), avvalendosi dell'assistenza di un professionista.
Ancor prima di queste considerazioni, tuttavia, deve rilevarsi come gli avvocati non abbiano mai dimostrato di aver spiegato alla loro assistita, cui è stata inviata la sentenza, quali alternative erano percorribili. Essi hanno certamente comunicato in corso di giudizio con la mail del 15.2.2021 la proposta del Giudice (pagamento di Euro
40.000,00 più Euro 10.000,00 a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza,
a spese legali compensate) e chiarito che le alternative erano il rifiuto (da motivare) della proposta, il rischio di soccombenza e di condanna alle spese e il successivo appello, con relativi tempi e costi oppure l'avvio di trattative per ottenere un accordo più vantaggioso;
ma non hanno mai dimostrato di aver spiegato le possibili soluzioni successive alla sentenza, essendosi limitati a produrre i solleciti di pagamento e ad affermare (senza anche provare) “che dopo l'emissione della sentenza con la quale il
Giudice del Lavoro riteneva inammissibile la domanda proposta nell'interesse della senza comunque esaminare nel merito la domanda – come del resto Pt_1
riconosce esplicitamente la stessa – quest'ultima veniva ricevuta nello Pt_1
studio degli attuali opposti unitamente all'avv. Giacomo BARALLA ed essi le illustravano dettagliatamente le possibili vie da seguire: quella dell'appello, quella di riproporre le azioni disgiunte, quello di intavolare ulteriore trattative con le controparti. Nell'occasione veniva compiutamente informata pure degli eventuali esiti anche negativi con conseguente condanna alla rifusione delle spese a favore di controparte. La predetta dichiarava che non intendeva formulare alcun appello, rendendo così definitiva la sentenza detta”. E sempre di seguito si legge che “Si contesta che la mancata percezione delle pretese formulate dalla nei Pt_1
confronti delle sia dovuta a fatto e/o colpa dei difensori. Essa come Controparte_7
detto è da attribuirsi esclusivamente all'opponente per non aver inteso assumere alcuna delle iniziative di cui alla lettera g) del precedente punto 2).”
Di fatto la sola circostanza oggettiva e incontrastata è che le domande, come impostate nel ricorso, non potevano che condurre alla pronuncia di inammissibilità e, configurandosi l'inadempimento dei professionisti, la cliente si è correttamente avvalsa della facoltà di cui all'art. 1460 c.c., il cui legittimo esercizio giustifica la revoca del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 144/2024;
- condanna e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1
complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 23/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella