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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
4286/2023
TRA
, nata il [...] a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Felice Calvanese presso il cui studio elettivamente domicilia in Poggiomarino (NA) alla Via Nocelleto n. 5
Ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv.to Azzano Stefano con il quale elettivamente CP_1
domicilia in Via de Gasperi n. 55 Napoli
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio la ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e della pensione di invalidità civile ex L. 118/71 (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto. L' chiede il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. CP_1
1 Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...]
ritualmente convenuto e parte del presente giudizio. Ed Controparte_2 invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l della funzione di erogazione di pensioni - CP_1 assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all se il CP_1 giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari 23/10/98 12/11/98). CP_2
Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell Al riguardo occorre inoltre rilevare che il Supremo Collegio CP_1 ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile CP_1 anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L CP_1 quindi può essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, anche CP_1 per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie CP_1 instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all le funzioni CP_1 residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa.
2 Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Preliminarmente questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di indennità di accompagnamento e di invalidità civile. Orbene, l'art. 1 della legge n. 18/1980 riconosce l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbisognano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Al riguardo si deve ritenere che si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano appunto neppure con l'aiuto di presidi ortopedici, e che per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono bisognevole di assistenza il minorato che non è in grado di compierle. In merito, poi, al requisito della impossibilità di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, sorgono maggiori problemi interpretativi. Occorre, dunque, considerare le funzioni vegetative e di relazione, la cui compromissione, ai più gravi livelli, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudizio medico-legale, dunque, consiste in un'accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi efficacemente ed autonomamente le suddette funzioni (vegetative e relazionali) quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico. Orbene, tanto premesso, nel caso di specie secondo il ctu la ricorrente non si trova nelle condizioni per usufruire del beneficio relativo all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80. In relazione poi alla domanda di invalidità civile, occorre innanzitutto evidenziare che la Legge 118/1971, e successive modifiche ex L. n. 508/88 e D. L.vo n. 509/88 prevede in favore dei cittadini mutilati ed invalidi civili, che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 67 anni, i quali si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione ove l'inabilità lavorativa sia totale. Tanto premesso due sono i requisiti costitutivi richiesti ex lege per la prestazione in parola (pensione di invalidità civile): uno di carattere medico-legale attinente alla invalidità lavorativa, la cui sussistenza è accertata, in via amministrativa, dalle apposite commissioni sanitarie, l'altro di carattere economico (essendo previsto un limite reddituale, sulla necessaria presenza di entrambi i requisiti cfr. anche Cass. 5417/98). Orbene, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal ctu nella relazione peritale, la ricorrente può essere riconosciuta invalida nella misura del 100% da maggio 2022. Al riguardo, ritiene questo Giudicante, che le conclusioni della consulenza
3 medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed é sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico- conseguenziale. Ed allora, la domanda può essere accolta in relazione alla pensione di invalidità civile ex L. 118/71. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t.. Le spese del giudizio debbono essere compensate anche in considerazione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell' , così provvede: CP_1
a) dichiara parte ricorrente inabile nella misura del 100% dal 1 maggio 2022; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a parte ricorrente la pensione CP_1 di invalidità civile a partire dal 01/05/2022 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art. 16, sesto comma,
L.n. 412 /91; c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
d) compensa le spese di lite;
e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 27/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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