Sentenza 6 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14857 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N IPIN NOME DEL POPO T 6 - S 2 7. REPUBBLICA ITALIANA I 14 8 5 7/03 B . G R t . E L .P R R L D A A T A L U E B D B D I A R E T I T ÖRTE SUPREMA DI CA S T 1 N N 3 E 1 E S IA S I . R E A E N SEZIONE QUINTA CIVILE T A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cristarella Orestano Presidente R.G.N.5255/99 Dott. Francesco Dott. Enrico Papa Consigliere Ruggiero Cons. Rel. Cron. 30041 Dott. Francesco Marigliano Consigliere Rep. Dott. Eugenia 29.1.03 Ud. Dott. Maria Rosaria Cultrera Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: TR Francesco, rappresentato e difeso dall'Avv. Cataldo D'Andria e dall'Avv. Salvatore Taverna, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Po n.8; ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n.90/97 del 25-11-97/27-1-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 280 udienza del 29/1/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i successivi. Svolgimento del processo L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gioia del Colle, in data 12-5-94, notificava nei confronti di TR Francesco l'avviso di accertamento con cui, in base al metodo sintetico di cui all'art.38 CO.4° D. P. R. 29-9-73, n.600, il reddito dichiarato per il 1988 veniva elevato da £. 26.318.000 a £. 117.123.000. Il contribuente proponeva opposizione, rilevando 3 l'illegittimità dell'avviso di accertamento sia perché carente di motivazione, sia perché inficiato da errori valutativi. La Commissione Tributaria di primo grado, con sentenza n.1600/02/95 del 13-2-95, in parziale accoglimento del ricorso, determinava in £. 62.640.000 il reddito del ricorrente per l'anno 1988 e fissava le penalità nel minimo edittale. Il gravame del TR veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale che, con la sentenza in epigrafe, rideterminava con il metodo 2 sintetico l'imponibile relativo al 1988 in £. 66.976.497 e manteneva le sanzioni pecuniarie nel minimo edittale. Il contribuente ha impugnato tale decisione con ricorso per cassazione, notificato il 12-3-99, con l'articolazione di quattro motivi. L'Amministrazione delle Finanze non si è costituita. Motivi della decisione 1 . Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.38 co.4° D.P.R. 29-9-73, n.600, rilevandosi che i giudici di appello avevano fatto ricorso ai coefficienti reddituali presuntivi, omettendo di effettuare la preliminare delibazione sulla opportunità di ricorrere a tale tipo di A accertamento sintetico e sulla sussistenza di tutti i relativi presupposti, nonostante fosse stata richiamata in sede di gravame l'attenzione sull'andamento reddituale per le annualità 1983/1990. Con la seconda censura viene ulteriormente rilevata la violazione della stessa norma dell'art.38 co.4° D.P.R. n.600/73, in quanto non potevano considerarsi esistenti le condizioni di applicabilità del cosiddetto "redditometro" e cioè l'utilizzo di coefficienti presuntivi di reddito perché l'Ufficio non aveva espressamente individuato gli elementi e le circostanze 3 di fatto certi, idonei a dimostrare la legittimità del ricorso all'accertamento sintetico, né era stata fatta la prescritta comparazione tra almeno due periodi di imposta. Con la terza doglianza viene ancora eccepita la violazione e falsa applicazione del citata norma dell'art. 38, nella specifica parte in cui rinvia al D.M. 10-9-92, come modificato dal D.M. 19-11-92, deducendosi che, essendo il caso di specie relativo ad il 1988, IRPEF ILOR per era inammissibile l'applicazione retroattiva dei coefficienti reddituali del "redditometro" stabiliti per il 1992. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazone dell'art.42 co.2° e 3° D.P.R. n.600/73, rilevando la mancata pronuncia in ordine all'eccezione di nullità sollevata sia in primo dell'avviso di accertamento, grado che in sede di appello. 2 Il ricorso deve essere disatteso sulla base degli orientamenti consolidati di questa Corte. Gli enunciati primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, attenendo all'asserita violazione ed errata applicazione della norma fondamentale. Correttamente l'Ufficio notificava l'avviso di accertamento di un reddito complessivo, determinato sinteticamente ai sensi del citato art.38. Tale reddito 4 era stato, infatti, accertato in relazione a molteplici elementi indicatori di ricchezza ed, in particolare, alla disponibilità in comproprietà di un'autovettura Ferrari, alla proprietà esclusiva di altra autovettuta ed alle dimensioni della residenza principale e secondaria. Questi elementi erano certamente sintomatici di maggiore capacità contributiva rispetto al modesto reddito dichiarato (£. 26.318.000). Tutti i rilievi censori relativi al "redditometro" sono, del tutto, infondati. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione effettuata sulla base dell'applicazione del "redditometro" dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste esiste in misura inferiore (Cass. Sez. Trib., 19-4- 2001, n.5794). Peraltro, la determinazione del reddito effettuata sulla base del redditometro non impedisce al contribuente di dimostrare che egli possiede, in 么 concreto, un reddito inferiore, perché le presunzioni poste dal redditometro sono soltante relative e non assolute (Cass. Sez. Trib., 2-2-2001, n.1478). -La legittimità anche sotto il profilo costituzionale - del reddimetro, come criterio che disciplina il potere dell'Amministrazione di accertare induttivamente il reddito complessivo netto, è stata da tempo riconosciuta dalla Corte Costituzionale (sentenza n.293 del 27-7-87). Attesa la natura relativa delle presunzioni poste a - in quanto fondate base dell'accertamento induttivo sull'id quod plerumque accidit il contribuente aveva - la facoltà di fornire prove contrarie, in concreto atte dimostrare che, nel caso specifico, alla disponbilità di tali beni non conseguiva l'entità del reddito determinata in applicazione del redditometro. Ma nella specie non risulta affatto adempiuto il delineato onere di prova contraria. Infine, deve essere affermata l'applicabilità retroattiva del redditometro. E' stato già validamente affermato con argomentazioni che pienamente si condivono, essendo fondate sulla esatta qualificazione della natura giuriica delle disposizioni nel contesto della corretta esegesi del che, in tema dicompleto quadro normativo 6 accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica con metodo sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosddetto "redditometro"), stabiliti nei D.M. 10-9-92 e 19-11-92, ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore degli stessi, attesa la natura esclusivamente procedimentale di detti strumenti normativi secondari, la cui emanazione prevista dall'art.38, co.4°, D. P. R. n.600/73 ai fini esclusivamente accertativi e probatori e dei quali escluso ogni carattere sostanziale, non contenendo essi alcuna norma per la determinazione del reddito (Cass. Sez. Trib., 21-11-2000, n.15045). In ordine, infine, al quarto mezzo di gravame innanzi delineato ed attinente alla omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso di accertamento, deve rilevarsene l'inammissibilità, in quanto formulato in modo alquanto generico, e l'infondatezza, dal momento che nell'impugnata decisione tale profilo viene specificamente delibato, sia pure in maniera sintetica. 3 In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese, non essendosi l'Amministrazione Finanziaria costituita. 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 29-1-2003, nella camera di consiglio dealla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Francesco Cristarella Артан лев Дитай من Orestano G SUPRE E T R O BIL CANCELLIERE C dott. Luigi Riitano DESOUSTON CANCELLERIA 56.0 1.2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott Luigi Riitano 8