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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 06/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5961/2024 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. O. Petrillo, con cui elett. dom. in Caserta, alla Parte_1
giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t. CP_1
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere stato alle dipendenze della società resistente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time al 75%, a far data dal 22/10/2021, come operaio livello 2, CCNL multiservizi, presso il Presidio Ospedaliero di Marcianise;
- che il rapporto si interrompeva in data 10/01/2024, a seguito di licenziamento disciplinare, ed in particolare per assenze ingiustificate nelle giornate del 23/10/2023, 11/11/2023 e 13/11/2023. Dedotta l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati - essendo, in particolare, assente nelle prime due date per ragioni di salute e, nell'ultima, regolarmente in servizio, come risultante altresì dai prospetti paga - nonché l'insussistenza della recidiva, e di non aver mai ricevuto le contestazioni contenute nella comunicazione di licenziamento, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per insussistenza dei fatti contestati con tutte le conseguenze di legge. - annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.336,29, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del 1 decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
condannare la convenuta, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.336,29, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. - In via subordinata, accertare l'illegittimità del licenziamento e condannare la convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale secondo i criteri di legge”. Spese vinte, con attribuzione. Pur ritualmente intimata, non si costituiva la società resistente, e pertanto ne va dichiarata la contumacia. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. La sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, dal 22/10/2021 al 10/01/2024, presso il P.O. di Marcianise, risulta dalla documentazione versata in atti (cedolini paga e lettera di licenziamento). Parimenti, dalla documentazione in atti, si evince che il rapporto cessava per decisione della società, che, con missiva datata 10/01/2024, licenziava il ricorrente per giusta causa, “valutata la recidiva e la gravità dei comportamenti singolarmente e complessivamente considerati nonché l'evidente lesione del vincolo fiduciario, a norma e per gli effetti di legge e di contrattazione collettiva”. Parte ricorrente ha contestato la fondatezza e la sussistenza degli addebiti, rilevando in particolare l'infondatezza delle contestazioni relative alle assenze nelle date del 23/10/2023, del 11/11/2023 e del 13/11/2023 – le cui contestazioni non erano mai pervenute - nonché deducendo di non aver mai ricevuto le contestazioni relative agli ulteriori provvedimenti disciplinari indicati nella lettera di licenziamento, e le relative sanzioni, aggiungendo che solo nel mese di dicembre 2023 risultava applicata un'unica sanzione disciplinare di 56 ore di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue. Come noto, ai sensi dell'art. 7, co. 2, L. 300/1970, “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto le contestazioni disciplinari poste a fondamento del provvedimento espulsivo (cfr. pp. 2 e 4 ricorso introduttivo). A fronte di tale puntuale doglianza, incombeva su parte resistente l'onere di provare il rituale svolgimento del procedimento disciplinare e, in particolare, la previa contestazione degli addebiti disciplinari che hanno condotto alla risoluzione del rapporto di lavoro. Sul punto, si osserva che, non costituendosi in giudizio, parte resistente non ha adempiuto a tale onere.
2 Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, Rv. 656935 - 01), “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”. In assenza di prova dell'invio delle contestazioni disciplinari sottese, il licenziamento intimato va, pertanto, considerato alla stregua di un licenziamento privo di giusta causa per insussistenza dei fatti contestati, con conseguente applicazione dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015. Tale disposizione prevede che “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”. Ne discende che il licenziamento va annullato e la società resistente va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione (in misura non superiore a 12 mensilità e detratto l'aliunde perceptum), oltre che dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Quanto alla misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la stessa va determinata nella misura di € 1.002,22, così determinata alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente e della documentazione depositata, tenuto conto del part-time al 75%. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
3 a) annulla il licenziamento intimato dalla società resistente nei confronti di parte ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva, e condanna la predetta società alla reintegra di
[...] nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risa Pt_1 ata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.002,22), maturata dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità e detratto l'aliunde perceptum, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 06/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 06/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5961/2024 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. O. Petrillo, con cui elett. dom. in Caserta, alla Parte_1
giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t. CP_1
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere stato alle dipendenze della società resistente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time al 75%, a far data dal 22/10/2021, come operaio livello 2, CCNL multiservizi, presso il Presidio Ospedaliero di Marcianise;
- che il rapporto si interrompeva in data 10/01/2024, a seguito di licenziamento disciplinare, ed in particolare per assenze ingiustificate nelle giornate del 23/10/2023, 11/11/2023 e 13/11/2023. Dedotta l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati - essendo, in particolare, assente nelle prime due date per ragioni di salute e, nell'ultima, regolarmente in servizio, come risultante altresì dai prospetti paga - nonché l'insussistenza della recidiva, e di non aver mai ricevuto le contestazioni contenute nella comunicazione di licenziamento, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per insussistenza dei fatti contestati con tutte le conseguenze di legge. - annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.336,29, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del 1 decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
condannare la convenuta, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.336,29, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. - In via subordinata, accertare l'illegittimità del licenziamento e condannare la convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale secondo i criteri di legge”. Spese vinte, con attribuzione. Pur ritualmente intimata, non si costituiva la società resistente, e pertanto ne va dichiarata la contumacia. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. La sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, dal 22/10/2021 al 10/01/2024, presso il P.O. di Marcianise, risulta dalla documentazione versata in atti (cedolini paga e lettera di licenziamento). Parimenti, dalla documentazione in atti, si evince che il rapporto cessava per decisione della società, che, con missiva datata 10/01/2024, licenziava il ricorrente per giusta causa, “valutata la recidiva e la gravità dei comportamenti singolarmente e complessivamente considerati nonché l'evidente lesione del vincolo fiduciario, a norma e per gli effetti di legge e di contrattazione collettiva”. Parte ricorrente ha contestato la fondatezza e la sussistenza degli addebiti, rilevando in particolare l'infondatezza delle contestazioni relative alle assenze nelle date del 23/10/2023, del 11/11/2023 e del 13/11/2023 – le cui contestazioni non erano mai pervenute - nonché deducendo di non aver mai ricevuto le contestazioni relative agli ulteriori provvedimenti disciplinari indicati nella lettera di licenziamento, e le relative sanzioni, aggiungendo che solo nel mese di dicembre 2023 risultava applicata un'unica sanzione disciplinare di 56 ore di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue. Come noto, ai sensi dell'art. 7, co. 2, L. 300/1970, “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto le contestazioni disciplinari poste a fondamento del provvedimento espulsivo (cfr. pp. 2 e 4 ricorso introduttivo). A fronte di tale puntuale doglianza, incombeva su parte resistente l'onere di provare il rituale svolgimento del procedimento disciplinare e, in particolare, la previa contestazione degli addebiti disciplinari che hanno condotto alla risoluzione del rapporto di lavoro. Sul punto, si osserva che, non costituendosi in giudizio, parte resistente non ha adempiuto a tale onere.
2 Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, Rv. 656935 - 01), “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”. In assenza di prova dell'invio delle contestazioni disciplinari sottese, il licenziamento intimato va, pertanto, considerato alla stregua di un licenziamento privo di giusta causa per insussistenza dei fatti contestati, con conseguente applicazione dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015. Tale disposizione prevede che “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”. Ne discende che il licenziamento va annullato e la società resistente va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione (in misura non superiore a 12 mensilità e detratto l'aliunde perceptum), oltre che dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Quanto alla misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la stessa va determinata nella misura di € 1.002,22, così determinata alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente e della documentazione depositata, tenuto conto del part-time al 75%. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
3 a) annulla il licenziamento intimato dalla società resistente nei confronti di parte ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva, e condanna la predetta società alla reintegra di
[...] nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risa Pt_1 ata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.002,22), maturata dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità e detratto l'aliunde perceptum, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 06/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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