Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 2040
TRIB
Sentenza 4 settembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Mauro Mollo del Tribunale Ordinario di Torino, riguarda una controversia tra un docente a tempo determinato e l'amministrazione scolastica in merito al pagamento delle ferie non godute. La parte ricorrente ha inizialmente richiesto il pagamento delle ferie residue per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, ma ha successivamente rinunciato alla domanda, sostenendo che il diritto non fosse ancora sorto. La questione centrale si è poi spostata sulla richiesta di pagamento integrale delle ferie maturate, con il ricorrente che affermava di non aver mai goduto delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda relativa all'anno scolastico 2022/2023, evidenziando che la rinuncia alla domanda estingue il diritto sostanziale di credito. Inoltre, ha ritenuto che la parte ricorrente non avesse dimostrato di aver prestato attività lavorativa durante i giorni di sospensione delle lezioni, in quanto la legge stabilisce che in tali giorni i docenti fruiscono automaticamente delle ferie. La decisione si basa sull'art. 1, comma 54, della legge 228/2012, che impone la fruizione delle ferie in tali periodi, e sul principio di onere della prova a carico del lavoratore. Infine, il Giudice ha accolto parzialmente la domanda, condannando l'amministrazione al pagamento di un importo specifico per le ferie non godute, compensando le spese di lite tra le parti.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 2040
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 2040
    Data del deposito : 4 settembre 2025

    Testo completo