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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/09/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7923/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7923/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Alessio Ariotto;
Parte_1
- , difeso ai sensi dell'art. 417 Controparte_1 bis c.p.c.;
Osserva
A) Questioni preliminari
1. Parte ricorrente ha depositato un precedente ricorso con cui chiedeva il pagamento delle ferie residue negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, dando peraltro atto di averne fruito nei giorni di sospensione delle lezioni. All'udienza rinunciava alla domanda in quanto, al momento del deposito dell'originario ricorso, il diritto non era ancora sorto.
2. La rinuncia alla domanda comporta l'estinzione del diritto sostanziale di credito, indipendentemente dalle ragioni per cui è stata dichiarata. È una dichiarazione che ha valenza diversa rispetto alla mera rinuncia agli atti, che comporta esclusivamente l'estinzione del giudizio con la possibilità di riproporlo (“La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” Cass. 12/10/2011 n. 23749; conforme, Cass. Sentenza n.
33761 del 19/12/2019).
3. Di conseguenza, la riproposizione di una domanda estinta per rinuncia comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda medesima.
B) Indennità per ferie non godute
1. Parte ricorrente chiede il pagamento integrale delle ferie maturate nel corso degli anni scolastici in cui ha lavorato a tempo determinato, affermando di non aver mai goduto delle stesse durante il periodo di sospensione delle lezioni.
2. In primo luogo, occorre premettere che è notorio1 che, quanto meno per un decennio, si era sviluppato un contenzioso relativo al pagamento delle ferie non godute dai docenti a tempo
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determinato, nel quale era ammesso, pacifico e incontrovertibile che costoro fruissero dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni;
le controversie erano mirate al pagamento delle differenze tra le ferie maturate e quelle effettivamente godute. Solo a seguito delle recenti pronunce di Cassazione, su cui si tornerà in seguito, i docenti si sono “accorti” di non aver mai goduto di ferie durante tutto l'anno scolastico, proponendo ricorsi in cui si chiede l'integrale pagamento dell'indennità sostitutiva delle medesime;
il che proietta un'ombra in merito alla natura speculativa degli stessi.
3. A maggior ragione, nel caso di specie, il ricorrente nel precedente giudizio affermava di aver fruito delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
il che appare incompatibile con la ricostruzione oggi offerta.
4. Premesso ciò, si ritengono accoglibili le domande del ricorso esclusivamente nei limiti indicati dal , ritenendo dimostrato che parte ricorrente abbia fruito delle ferie durante CP_1
i giorni di sospensione delle lezioni (o meglio, non essendovi alcun elemento che permetta di affermare il contrario).
5. Il ragionamento che porta a tale conclusione è del tutto lineare: la norma di legge in questione è l'art. 1, comma 54, legge 228/2012, che stabilisce: “54. Il personale docente di tutti
i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
6. È quindi la legge che impone di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, essendo necessaria la sua istanza esclusivamente nei sei giorni “liberi”; quando le lezioni sono sospese, quindi, è considerato in ferie. Pertanto, non si può che richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione2, diretta espressione dell'art. 2697 c.c., “secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”.
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7. Parte ricorrente nemmeno allega di aver prestato attività durante il periodo di sospensione delle lezioni, limitandosi ad affermare che avrebbe potuto (in ipotesi) svolgere attività funzionali all'insegnamento, che non impongono la presenza a scuola, ma senza indicare se e cosa abbia fatto in tali giornate. Tale generica affermazione non è una allegazione sufficiente a dimostrare che abbia prestato attività lavorativa in giorni in cui, per legge, fruiva delle ferie.
8. Parte ricorrente invoca, a sostegno della propria tesi, recenti ordinanze di Cassazione che però non possono essere condivise e pronunce della CGUE che sono inconferenti al caso in esame.
9. In particolare, con riferimento all'ordinanza 16715/2024 (che richiama il precedente costituito dall'ordinanza 14268/2022), preceduta da altre di analogo contenuto, la stessa si muove da un'errata valutazione del fatto e richiama le suddette decisioni della CGUE che sono state emesse in situazioni del tutto differenti, come del resto emerge dallo stesso tenore del provvedimento.
10. Sotto il profilo del fatto, la Suprema Corte considera giorni di sospensione delle lezioni quelli “compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno” (pagina 11 dell'ordinanza e principio di diritto); è invece evidente che tali giorni, come scrive la stessa
Corte, sono successivi alla fine delle lezioni e quindi non rientrano in quelli nei quali le lezioni sono sospese: è infatti logicamente incompatibile parlare di sospensione delle lezioni dopo la fine delle stesse Peraltro, la conclusione della Corte per cui il docente non poteva essere considerato in ferie in quel periodo discende non dalla criticata ricostruzione contenuta nell'ordinanza, ma dalla piana applicazione dell'art. 1, comma 54 richiamato, che esclude che i docenti siano in ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”; ossia, per l'appunto, quelli che intercorrono tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
11. Sotto il profilo del diritto, l'ordinanza della Corte di Cassazione contiene un'affermazione che è in diretto contrasto con la legge, laddove sostiene che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012”; la norma richiamata ha un contenuto del tutto opposto, in quanto sancisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni”.
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12. La Suprema Corte giunge a tale affermazione dopo aver richiamato le pronunce della
CGUE nelle cause C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16: ma tali decisioni sono inconferenti con il caso di specie.
Infatti, queste si sono occupate della perdita del diritto all'indennità sostitutiva, mentre nel caso di specie il docente ha fruito delle ferie. I casi esaminati dalla Corte di Giustizia riguardano lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto senza, pacificamente, aver goduto delle ferie e le sentenze affermano che contrasta con il diritto Europeo la normativa nazionale che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
13. A dimostrazione dell'errore in cui è incorsa la giurisprudenza citata da parte ricorrente, si osserva che tutte le recenti pronunce richiamano il principio di diritto dell'ordinanza
14268/2022 nella quale si afferma, per l'appunto, che la normativa interna, interpretata secondo il diritto dell'Unione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
14. La situazione di parte ricorrente è totalmente diversa: si tratta di docenti a tempo determinato che, per legge, fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
di conseguenza, sono stati messi in condizione di usufruire del proprio diritto alle ferie retribuite e lo stesso è garantito non solo dal datore lavoro, ma addirittura da una norma primaria.
15. Sempre la legge (art. 1, comma 54, legge 228/2012, che ha modificato l'art. 5, comma
8, D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012) al contrario della normativa criticata dalla
CGUE, assicura il pagamento dell'indennità sostitutiva ai docenti a tempo determinato.
L'ordinamento italiano è quindi del tutto estraneo alla situazione di contrasto con il diritto europeo sanzionato dalla Corte di Giustizia;
anzi, paradossalmente, sono proprio i docenti (e il perdonale ATA) a tempo determinato gli unici dipendenti pubblici a avere diritto alla monetizzazione delle ferie residue e la Cassazione, invece, ha ritenuto che proprio per tale categoria di personale vi sia contrasto con il diritto UE.
16. La condizione che la Cassazione aggiunge al testo di legge, ossia la necessità di un invito da parte del datore di lavoro a godere delle ferie, si fonda quindi su un presupposto che
è assente nel caso di specie.
17. La recente sentenza 28587/2024 della Cassazione non porta argomenti utili a sostenere la tesi già dimostrata errata. In primo luogo, non è vero che i docenti vedrebbero consumate tutte le ferie, applicando l'automatismo dell'art. 1, comma 54: nuovamente, la Corte confonde
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i giorni di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale con i giorni successivi al termine delle medesime. Prova ne sia il fatto che, in questo stesso giudizio, nonostante la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni, parte ricorrente ha un residuo positivo.
18. Inoltre, il dato della richiesta o del provvedimento del dirigente non è meramente formale;
è del tutto ultroneo. La condizione di lavoratore in ferie è stabilita dalla legge: ribadire che il docente è in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, tramite un provvedimento del dirigente scolastico, appare del tutto inutile;
sarebbe come pretendere che il dirigente ricordasse ai propri insegnanti che non devono lavorare durante le festività.
19. In sintesi:
- la legge impone ai docenti a termine di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni e garantisce il pagamento delle ferie non godute;
- tale previsione introduce, quanto meno, una presunzione per cui in tali giorni parte ricorrente non ha lavorato, ma ha goduto delle ferie;
- spetta quindi al lavoratore dedurre e provare di aver prestato attività in quel lasso temporale, onere cui non ha ottemperato;
- l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di informare e mettere il dipendente in grado di fruire delle ferie da un lato trova il suo adempimento della norma primaria, dall'altro è invocato in modo incoerente nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha perso l'indennità sostitutiva delle ferie, ma ha goduto delle stesse;
- inoltre, l'affermato obbligo del datore di informare il docente che è in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni è del tutto pleonastico, perché è stabilito dalla legge.
20. In sede di discussione, parte ricorrente ha evidenziato come i docenti di ruolo non consumino le proprie ferie nei giorni in cui vi è sospensione delle lezioni, nonostante la norma si applichi anche a costoro;
di conseguenza, vi sarebbe una disparità di trattamento sulla base del regime contrattuale, a termine o a tempo indeterminato. Ha inoltre contestato che i giorni di sospensione delle lezioni siano da intendere come spiegato in precedenza, utilizzando come parametro interpretativo la situazione dei docenti di ruolo che, sempre in ossequio della norma, godono delle ferie dopo la fine delle lezioni;
inoltre, la non obbligatorietà della fruizione delle ferie deriverebbe anche dalla dizione dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, che parla dei giorni in cui “è consentito” fruire delle ferie.
21. Si deve osservare che, in primo luogo, la circostanza non è inserita nel ricorso e occorrerebbe un'approfondita istruttoria per chiarire come sono disciplinate le ferie dei docenti di ruolo e se vi siano delle differenze in merito alla disponibilità che costoro danno durante i
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periodi in cui le lezioni sono sospese, proprio a fronte della natura indeterminata del proprio rapporto e del loro permanente inserimento nell'organico scolastico, con ciò che ne consegue dal punto di vista della partecipazione alla programmazione dell'attività.
22. Con riferimento alla lettera della legge, la locuzione i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, qualunque significato la difesa affermi che se ne voglia dare nella prassi, ha un significato univoco: sono i giorni in cui le lezioni sono sospese sulla base dei singoli calendari regionali, i quali stabiliscono, com'è noto, quando gli studenti non hanno lezione in concomitanza delle festività.
I calendari regionali, atti normativi che il giudice può acquisire in giudizio, stabiliscono in ossequio all'art. 74 d.lgs. 297/1994 (si veda la delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 6 maggio 2025) la data di inizio e fine delle lezioni (nella fattispecie, 10 settembre 2025 e
10 giugno 2026), la data di fine dell'attività didattica (30 giugno 2026) e i giorni di sospensione delle lezioni. Davanti a una chiara dizione normativa, proporre un'interpretazione alternativa appare davvero arduo.
23. Tale interpretazione è poi obbligata per i docenti con contratto che termina alla fine delle attività didattiche: se si affermasse, come fa la giurisprudenza criticata, che costoro non godano delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni come appena intese, la norma verrebbe svuotata di significato perché, dopo la fine delle lezioni ci sono gli scrutini e le attività valutative. È quindi evidente che il legislatore del 2012, per ragioni di contenimento della spesa, ha agito su due fronti:
a. da un lato, rendendo obbligatoria e automatica la fruizione delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
b. dall'altro, permettendo ai docenti a termine di monetizzare le ferie residue.
24. Ancora, si vuole dare un significato eccessivo alla locuzione contenuta nell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 dove parla dei giorni in cui “è consentito fruire delle ferie”; tale norma esclude i docenti a termine dal divieto di monetizzazione delle ferie residue, che sono quelle spettanti escluse quelle fruite. Peraltro, la valorizzazione dell'espressione “è consentito” porterebbe al medesimo risultato per i docenti, se non peggiore: la norma dovrebbe essere intesa che il divieto di monetizzazione è escluso solo per i giorni residui tra quelli maturati e tutti quelli in cui le ferie erano consentite;
ossia, andrebbero sempre detratti i 6 giorni di ferie annuali, anche se non richiesti.
25. Da ultimo, soprattutto, si deve evidenziare che il rapporto di lavoro, anche quello dei docenti, non sfugge alla generale disciplina secondo la quale si tratta di un rapporto sinallagmatico: a fronte della prestazione lavorativa, si ottiene il pagamento della retribuzione.
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Le ipotesi di sospensione dell'obbligo di prestare la propria attività sono quelle previste dall'ordinamento: ferie, permessi, malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa. Non è previsto, per alcuna categoria di lavoratori, una situazione in cui il dipendente non lavori e non sia in ferie (o fruisca di qualche altra ipotesi di sospensione del rapporto con diritto al pagamento della retribuzione).
Se i docenti di ruolo si trovano in questa situazione, ossia se vi sono dei periodi nei quali, pur non rendendo alcuna prestazione non sono collocati in ferie ma sono ugualmente retribuiti, si tratta di una evidente anomalia del sistema (se non, più probabilmente, di un'inefficienza dell'organizzazione del lavoro del ); come tale, non è possibile invocarne l'estensione CP_1
a altre categorie di lavoratori.
26. La domanda deve quindi essere accolta esclusivamente con riferimento ai giorni di ferie non goduti perché esorbitanti rispetto a quelli di sospensione delle lezioni indicati nel calendario regionale, come dedotto dal . Tale quantificazione non è stata contestata da parte CP_1 ricorrente.
27. La reciproca soccombenza e il discostamento dalla giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.: disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile la domanda relativa all'anno scolastico 2022/2023
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 724,73, oltre interessi legali;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Torino, 4/09/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Intentandosi come notorietà ristretta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5530 del 06/03/2017), ossia riferita a una certa cerchia di soggetti quali gli operatori del diritto in ambito lavoristico. 2 Cass. Sez. L, ord. 15258/2024; conformi Cass. Sez. L. 8525/2015; Cass. Sez. L. 26985/2009; Cass. Sez. L. 22751/2004.
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7923/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Alessio Ariotto;
Parte_1
- , difeso ai sensi dell'art. 417 Controparte_1 bis c.p.c.;
Osserva
A) Questioni preliminari
1. Parte ricorrente ha depositato un precedente ricorso con cui chiedeva il pagamento delle ferie residue negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, dando peraltro atto di averne fruito nei giorni di sospensione delle lezioni. All'udienza rinunciava alla domanda in quanto, al momento del deposito dell'originario ricorso, il diritto non era ancora sorto.
2. La rinuncia alla domanda comporta l'estinzione del diritto sostanziale di credito, indipendentemente dalle ragioni per cui è stata dichiarata. È una dichiarazione che ha valenza diversa rispetto alla mera rinuncia agli atti, che comporta esclusivamente l'estinzione del giudizio con la possibilità di riproporlo (“La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” Cass. 12/10/2011 n. 23749; conforme, Cass. Sentenza n.
33761 del 19/12/2019).
3. Di conseguenza, la riproposizione di una domanda estinta per rinuncia comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda medesima.
B) Indennità per ferie non godute
1. Parte ricorrente chiede il pagamento integrale delle ferie maturate nel corso degli anni scolastici in cui ha lavorato a tempo determinato, affermando di non aver mai goduto delle stesse durante il periodo di sospensione delle lezioni.
2. In primo luogo, occorre premettere che è notorio1 che, quanto meno per un decennio, si era sviluppato un contenzioso relativo al pagamento delle ferie non godute dai docenti a tempo
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determinato, nel quale era ammesso, pacifico e incontrovertibile che costoro fruissero dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni;
le controversie erano mirate al pagamento delle differenze tra le ferie maturate e quelle effettivamente godute. Solo a seguito delle recenti pronunce di Cassazione, su cui si tornerà in seguito, i docenti si sono “accorti” di non aver mai goduto di ferie durante tutto l'anno scolastico, proponendo ricorsi in cui si chiede l'integrale pagamento dell'indennità sostitutiva delle medesime;
il che proietta un'ombra in merito alla natura speculativa degli stessi.
3. A maggior ragione, nel caso di specie, il ricorrente nel precedente giudizio affermava di aver fruito delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
il che appare incompatibile con la ricostruzione oggi offerta.
4. Premesso ciò, si ritengono accoglibili le domande del ricorso esclusivamente nei limiti indicati dal , ritenendo dimostrato che parte ricorrente abbia fruito delle ferie durante CP_1
i giorni di sospensione delle lezioni (o meglio, non essendovi alcun elemento che permetta di affermare il contrario).
5. Il ragionamento che porta a tale conclusione è del tutto lineare: la norma di legge in questione è l'art. 1, comma 54, legge 228/2012, che stabilisce: “54. Il personale docente di tutti
i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
6. È quindi la legge che impone di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, essendo necessaria la sua istanza esclusivamente nei sei giorni “liberi”; quando le lezioni sono sospese, quindi, è considerato in ferie. Pertanto, non si può che richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione2, diretta espressione dell'art. 2697 c.c., “secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”.
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7. Parte ricorrente nemmeno allega di aver prestato attività durante il periodo di sospensione delle lezioni, limitandosi ad affermare che avrebbe potuto (in ipotesi) svolgere attività funzionali all'insegnamento, che non impongono la presenza a scuola, ma senza indicare se e cosa abbia fatto in tali giornate. Tale generica affermazione non è una allegazione sufficiente a dimostrare che abbia prestato attività lavorativa in giorni in cui, per legge, fruiva delle ferie.
8. Parte ricorrente invoca, a sostegno della propria tesi, recenti ordinanze di Cassazione che però non possono essere condivise e pronunce della CGUE che sono inconferenti al caso in esame.
9. In particolare, con riferimento all'ordinanza 16715/2024 (che richiama il precedente costituito dall'ordinanza 14268/2022), preceduta da altre di analogo contenuto, la stessa si muove da un'errata valutazione del fatto e richiama le suddette decisioni della CGUE che sono state emesse in situazioni del tutto differenti, come del resto emerge dallo stesso tenore del provvedimento.
10. Sotto il profilo del fatto, la Suprema Corte considera giorni di sospensione delle lezioni quelli “compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno” (pagina 11 dell'ordinanza e principio di diritto); è invece evidente che tali giorni, come scrive la stessa
Corte, sono successivi alla fine delle lezioni e quindi non rientrano in quelli nei quali le lezioni sono sospese: è infatti logicamente incompatibile parlare di sospensione delle lezioni dopo la fine delle stesse Peraltro, la conclusione della Corte per cui il docente non poteva essere considerato in ferie in quel periodo discende non dalla criticata ricostruzione contenuta nell'ordinanza, ma dalla piana applicazione dell'art. 1, comma 54 richiamato, che esclude che i docenti siano in ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”; ossia, per l'appunto, quelli che intercorrono tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
11. Sotto il profilo del diritto, l'ordinanza della Corte di Cassazione contiene un'affermazione che è in diretto contrasto con la legge, laddove sostiene che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012”; la norma richiamata ha un contenuto del tutto opposto, in quanto sancisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni”.
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12. La Suprema Corte giunge a tale affermazione dopo aver richiamato le pronunce della
CGUE nelle cause C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16: ma tali decisioni sono inconferenti con il caso di specie.
Infatti, queste si sono occupate della perdita del diritto all'indennità sostitutiva, mentre nel caso di specie il docente ha fruito delle ferie. I casi esaminati dalla Corte di Giustizia riguardano lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto senza, pacificamente, aver goduto delle ferie e le sentenze affermano che contrasta con il diritto Europeo la normativa nazionale che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
13. A dimostrazione dell'errore in cui è incorsa la giurisprudenza citata da parte ricorrente, si osserva che tutte le recenti pronunce richiamano il principio di diritto dell'ordinanza
14268/2022 nella quale si afferma, per l'appunto, che la normativa interna, interpretata secondo il diritto dell'Unione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
14. La situazione di parte ricorrente è totalmente diversa: si tratta di docenti a tempo determinato che, per legge, fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
di conseguenza, sono stati messi in condizione di usufruire del proprio diritto alle ferie retribuite e lo stesso è garantito non solo dal datore lavoro, ma addirittura da una norma primaria.
15. Sempre la legge (art. 1, comma 54, legge 228/2012, che ha modificato l'art. 5, comma
8, D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012) al contrario della normativa criticata dalla
CGUE, assicura il pagamento dell'indennità sostitutiva ai docenti a tempo determinato.
L'ordinamento italiano è quindi del tutto estraneo alla situazione di contrasto con il diritto europeo sanzionato dalla Corte di Giustizia;
anzi, paradossalmente, sono proprio i docenti (e il perdonale ATA) a tempo determinato gli unici dipendenti pubblici a avere diritto alla monetizzazione delle ferie residue e la Cassazione, invece, ha ritenuto che proprio per tale categoria di personale vi sia contrasto con il diritto UE.
16. La condizione che la Cassazione aggiunge al testo di legge, ossia la necessità di un invito da parte del datore di lavoro a godere delle ferie, si fonda quindi su un presupposto che
è assente nel caso di specie.
17. La recente sentenza 28587/2024 della Cassazione non porta argomenti utili a sostenere la tesi già dimostrata errata. In primo luogo, non è vero che i docenti vedrebbero consumate tutte le ferie, applicando l'automatismo dell'art. 1, comma 54: nuovamente, la Corte confonde
4 R.G.L. 7923/2024
i giorni di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale con i giorni successivi al termine delle medesime. Prova ne sia il fatto che, in questo stesso giudizio, nonostante la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni, parte ricorrente ha un residuo positivo.
18. Inoltre, il dato della richiesta o del provvedimento del dirigente non è meramente formale;
è del tutto ultroneo. La condizione di lavoratore in ferie è stabilita dalla legge: ribadire che il docente è in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, tramite un provvedimento del dirigente scolastico, appare del tutto inutile;
sarebbe come pretendere che il dirigente ricordasse ai propri insegnanti che non devono lavorare durante le festività.
19. In sintesi:
- la legge impone ai docenti a termine di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni e garantisce il pagamento delle ferie non godute;
- tale previsione introduce, quanto meno, una presunzione per cui in tali giorni parte ricorrente non ha lavorato, ma ha goduto delle ferie;
- spetta quindi al lavoratore dedurre e provare di aver prestato attività in quel lasso temporale, onere cui non ha ottemperato;
- l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di informare e mettere il dipendente in grado di fruire delle ferie da un lato trova il suo adempimento della norma primaria, dall'altro è invocato in modo incoerente nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha perso l'indennità sostitutiva delle ferie, ma ha goduto delle stesse;
- inoltre, l'affermato obbligo del datore di informare il docente che è in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni è del tutto pleonastico, perché è stabilito dalla legge.
20. In sede di discussione, parte ricorrente ha evidenziato come i docenti di ruolo non consumino le proprie ferie nei giorni in cui vi è sospensione delle lezioni, nonostante la norma si applichi anche a costoro;
di conseguenza, vi sarebbe una disparità di trattamento sulla base del regime contrattuale, a termine o a tempo indeterminato. Ha inoltre contestato che i giorni di sospensione delle lezioni siano da intendere come spiegato in precedenza, utilizzando come parametro interpretativo la situazione dei docenti di ruolo che, sempre in ossequio della norma, godono delle ferie dopo la fine delle lezioni;
inoltre, la non obbligatorietà della fruizione delle ferie deriverebbe anche dalla dizione dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, che parla dei giorni in cui “è consentito” fruire delle ferie.
21. Si deve osservare che, in primo luogo, la circostanza non è inserita nel ricorso e occorrerebbe un'approfondita istruttoria per chiarire come sono disciplinate le ferie dei docenti di ruolo e se vi siano delle differenze in merito alla disponibilità che costoro danno durante i
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periodi in cui le lezioni sono sospese, proprio a fronte della natura indeterminata del proprio rapporto e del loro permanente inserimento nell'organico scolastico, con ciò che ne consegue dal punto di vista della partecipazione alla programmazione dell'attività.
22. Con riferimento alla lettera della legge, la locuzione i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, qualunque significato la difesa affermi che se ne voglia dare nella prassi, ha un significato univoco: sono i giorni in cui le lezioni sono sospese sulla base dei singoli calendari regionali, i quali stabiliscono, com'è noto, quando gli studenti non hanno lezione in concomitanza delle festività.
I calendari regionali, atti normativi che il giudice può acquisire in giudizio, stabiliscono in ossequio all'art. 74 d.lgs. 297/1994 (si veda la delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 6 maggio 2025) la data di inizio e fine delle lezioni (nella fattispecie, 10 settembre 2025 e
10 giugno 2026), la data di fine dell'attività didattica (30 giugno 2026) e i giorni di sospensione delle lezioni. Davanti a una chiara dizione normativa, proporre un'interpretazione alternativa appare davvero arduo.
23. Tale interpretazione è poi obbligata per i docenti con contratto che termina alla fine delle attività didattiche: se si affermasse, come fa la giurisprudenza criticata, che costoro non godano delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni come appena intese, la norma verrebbe svuotata di significato perché, dopo la fine delle lezioni ci sono gli scrutini e le attività valutative. È quindi evidente che il legislatore del 2012, per ragioni di contenimento della spesa, ha agito su due fronti:
a. da un lato, rendendo obbligatoria e automatica la fruizione delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
b. dall'altro, permettendo ai docenti a termine di monetizzare le ferie residue.
24. Ancora, si vuole dare un significato eccessivo alla locuzione contenuta nell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 dove parla dei giorni in cui “è consentito fruire delle ferie”; tale norma esclude i docenti a termine dal divieto di monetizzazione delle ferie residue, che sono quelle spettanti escluse quelle fruite. Peraltro, la valorizzazione dell'espressione “è consentito” porterebbe al medesimo risultato per i docenti, se non peggiore: la norma dovrebbe essere intesa che il divieto di monetizzazione è escluso solo per i giorni residui tra quelli maturati e tutti quelli in cui le ferie erano consentite;
ossia, andrebbero sempre detratti i 6 giorni di ferie annuali, anche se non richiesti.
25. Da ultimo, soprattutto, si deve evidenziare che il rapporto di lavoro, anche quello dei docenti, non sfugge alla generale disciplina secondo la quale si tratta di un rapporto sinallagmatico: a fronte della prestazione lavorativa, si ottiene il pagamento della retribuzione.
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Le ipotesi di sospensione dell'obbligo di prestare la propria attività sono quelle previste dall'ordinamento: ferie, permessi, malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa. Non è previsto, per alcuna categoria di lavoratori, una situazione in cui il dipendente non lavori e non sia in ferie (o fruisca di qualche altra ipotesi di sospensione del rapporto con diritto al pagamento della retribuzione).
Se i docenti di ruolo si trovano in questa situazione, ossia se vi sono dei periodi nei quali, pur non rendendo alcuna prestazione non sono collocati in ferie ma sono ugualmente retribuiti, si tratta di una evidente anomalia del sistema (se non, più probabilmente, di un'inefficienza dell'organizzazione del lavoro del ); come tale, non è possibile invocarne l'estensione CP_1
a altre categorie di lavoratori.
26. La domanda deve quindi essere accolta esclusivamente con riferimento ai giorni di ferie non goduti perché esorbitanti rispetto a quelli di sospensione delle lezioni indicati nel calendario regionale, come dedotto dal . Tale quantificazione non è stata contestata da parte CP_1 ricorrente.
27. La reciproca soccombenza e il discostamento dalla giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.: disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile la domanda relativa all'anno scolastico 2022/2023
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 724,73, oltre interessi legali;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Torino, 4/09/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Intentandosi come notorietà ristretta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5530 del 06/03/2017), ossia riferita a una certa cerchia di soggetti quali gli operatori del diritto in ambito lavoristico. 2 Cass. Sez. L, ord. 15258/2024; conformi Cass. Sez. L. 8525/2015; Cass. Sez. L. 26985/2009; Cass. Sez. L. 22751/2004.