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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/07/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, , nata ad [...] il [...], C.F._1 Parte_2 cod. fisc. rappresentati e difesi, in virtù di mandati a margine C.F._2 dei riuniti atti introduttivi del primo grado del giudizio, dall'avv. Ugo Della Monica, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Cava de' Tirreni, viale Garibaldi, n. 19; appellanti-opponenti
E
1. , con sede legale in Roma, alla via Parte_3
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro
Minucci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via D. Fontana, n. 27/10;
2. “ , con Controparte_2 sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_2
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_3
1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Maria Dal Negro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Scipione Capece, n. 3/B; appellati opposti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5639/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in via preliminare e pregiudiziale, ricorrendone i presupposti sia della manifesta fondatezza della impugnazione, sia del pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa inaudita altera parte, ravvisando la sussistenza anche di giusti e gravi motivi di urgenza, ovvero, in diversa ipotesi, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, in camera di consiglio;
riformare la sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto, accogliere la domanda esperita da e Parte_1 Parte_2 condannare le parti appellate, in solido, al pagamento dei diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione Parte_3
e risposta) – “in via preliminare ed assorbente 1) per i plurimi motivi che precedono in punto di fatto e di diritto, accertare e dichiarare la nullità radicale dell'atto introduttivo del giudizio, generico nella formulazione, incomprensibile nel contenuto, e totalmente privo di riferimenti in diritto atti a supportare le richieste contenute nelle rassegnate conclusioni;
2) per l'effetto, rigettare integralmente la domanda;
in via del tutto subordinata, e nel merito 3) rigettare integralmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 in quanto, per le su esposte molteplici motivazioni, appare inammissibile ed
[...] improponibile, in quanto non supera i filtri codicisticamente previsti, ed è del tutto infondato in fatto ed in diritto anche nel merito;
4) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata n. 5639/2023 del 13.12.2023 resa dal Tribunale Ordinario di Salerno
… all'epilogo del giudizio incardinato al numero di RG 5257/2019; 5) con vittoria di spese e competenze legali in relazione al doppio grado di giudizio”; per l'appellato “ (come da Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta) – “- nel merito, rigettare l'appello perché privo di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5639/2023, il Tribunale di Salerno, nel definire i riuniti giudizi n.
5257/2019 RGC e n. 5516/2019 RGC, rispettivamente promossi da e da Parte_1 nei confronti dell' e della Parte_2 Parte_3 [...]
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., così Controparte_4 provvedeva: 1) rigettava le opposizioni spiegate dal e dalla avverso le Pt_1 Parte_2 cartelle esattoriali n. 10020190007446284000 e n. 10020190007446284002, emesse dall per il recupero della somma di euro 13.827,43, Parte_3 erogata dalla , nella qualità di Controparte_4 gestore del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, alla
, creditrice del , quale titolare Controparte_5 Pt_1 dell'omonima impresa individuale, e della quale garante, in virtù del Parte_2 contratto di finanziamento chirografario di euro 25.000,00 del 17 dicembre 2014, n.
741682670/09; 2) condannava il alla refusione, in favore dell' Pt_1 Parte_3
e della , delle
[...] Controparte_4 spese di lite relative alle fasi dello studio, dell'introduzione e della trattazione del giudizio n. 5257/2019 RGC, liquidandole in euro 4.388,80, oltre oneri accessori;
3) condannava la alla refusione, in favore dell' e della Parte_2 Parte_3
, delle spese di lite relative alle Controparte_4 fasi dello studio, dell'introduzione e della trattazione del giudizio n. 5516/2019 RGC, liquidandole in euro 4.388,80, oltre oneri accessori;
4) condannava il e la Pt_1
in via solidale, alla refusione, in favore dell' Parte_2 Parte_3
e della , delle spese
[...] Controparte_4 di lite relative alla fase decisionale dei riuniti giudizi n. 5257/2019 RGC e n. 5516/2019
RGC, liquidandole in euro 3.776,50, oltre oneri accessori.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello il e la con atto di Pt_1 Parte_2 citazione notificato il 3 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) le notifiche delle opposte cartelle esattoriali erano inesistenti, essendo state eseguite direttamente dall' senza l'ausilio di alcun ausiliario Parte_3 abilitato, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non potevano ritenersi sanate per raggiungimento dello scopo;
2) il procedimento di riscossione esattoriale poteva essere instaurato soltanto nelle fattispecie previste dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, vale a dire nelle ipotesi di revoca dei finanziamenti pubblici per deviazione dal loro scopo, e non anche, come avvenuto nella
3 vicenda in esame, nei casi di mero inadempimento nel rimborso delle rate, sicché il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto legittima la preannunciata azione esecutiva;
3) il Tribunale di Salerno, nel regolare le spese processuali, aveva violato gli artt. 4 e 8 D.M.
n. 55/2014, giacché, nonostante l'identicità delle questioni trattate e la riunione dei giudizi n. 5257/2019 RGC e n. 5516/2019 RGC, aveva non solo liquidato il compenso in favore dei due difensori costituiti per l' , ma anche applicato Parte_3
l'aumento del 30% del compenso professionale;
le spese di lite, inoltre, erano state liquidate in misura superiore all'attività difensiva effettivamente svolta dalla parti e al credito azionato con le opposte cartelle esattoriali.
Con comparse di costituzione e risposta rispettivamente depositate il 4 luglio 2024 e il 26 settembre 2024, il contestava la Controparte_2 fondatezza dell'appello, mentre l' ne eccepiva anche Parte_3
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/22 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' Parte_3
circa l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c..
[...]
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dal e dalla consta sia di una parte volitivo- Pt_1 Parte_2 censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e
4 giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene ai singoli motivi di appello, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
Qualora, invece, le contestazioni della parte si configurino, nello stesso giudizio, in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, formalmente unica, contiene due distinte decisioni, assoggettate rispettivamente all'appello e al ricorso per cassazione e, dunque, a due distinti regimi impugnatori (cfr., ex plurimis, Cass. 6 luglio 2006, n. 15376;
Cass. 27 agosto 2014, n. 18312; Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3166).
Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione proposta dalla parte – tale non essendo la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass. ord. 23 aprile
2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle ragioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra –, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 8 marzo 2001, n.
3400; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 26 maggio 2017, n. 13381).
Non avendo il Tribunale di Salerno qualificato le opposizioni spiegate dal e dalla Pt_1 avverso le cartelle esattoriali n. 10020190007446284000 e n. Parte_2
5 10020190007446284002, il loro inquadramento normativo deve essere effettuato dall'adita Corte d'Appello, non senza precisare che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua valutazione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 14 novembre 2011, n.
23794; Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. ord. 14 marzo 2019, n. 7322).
La domande spiegate dal e dalla con gli atti introduttivi dei giudizi n. Pt_1 Parte_2
n. 5257/2019 RGC e n. 5516/2019 RGC, al di là del nomen iuris con il quale sono state rubricate, sono giuridicamente qualificabili, alla luce della causa petendi e del petitum, sia come opposizioni preventive agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., nelle parti in cui sono state eccepite l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale n.
10020190007446284000 (dal ), il difetto di sottoscrizione del ruolo e la violazione Pt_1 dell'art. 7 legge n. 241/1990 (anche dalla , giacché siffatte censure, Parte_2 strutturalmente inidonee ad infirmare la fonte genetica del credito vantato dalla
[...]
, non si sostanziano nell'allegazione di Controparte_4 fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, ma, di contro, nella prospettazione di vizi di carattere formale, privi, come tali, di qualsiasi incidenza sulla sussistenza dell'obbligazione di pagamento e del titolo nel quale la stessa è cristallizzata, sia come opposizioni preventive all'esecuzione, a norma dell'art. 615, comma 1, c.p.c., laddove è stato contestato l'an exequendum in ragione della mancanza dei presupposti previsti dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 per il ricorso allo strumento della riscossione esattoriale, non investendo, sotto il predetto profilo, la mera regolarità formale degli atti preliminari al procedimento espropriativo, bensì il diritto sostanziale della controparte di pervenire al soddisfacimento coattivo della propria pretesa patrimoniale
(cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass.
6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Ne deriva che il motivo di appello con il quale il e la (quest'ultima, Pt_1 Parte_2 peraltro, in violazione del divieto sancito dall'art. 345, comma 1, c.p.c., per avere formulato tale censura solo in sede di gravame) eccepiscono l'inesistenza delle notifiche delle rispettive cartelle esattoriali sono inammissibili, atteso che avverso il capo della sentenza con cui sono state esaminate e decise doglianze chiaramente sussumibili nell'alveo normativo dell'art. 617, comma 1, c.p.c. gli opponenti avrebbero dovuto
6 interporre, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per cassazione, a norma degli artt.
618, comma 3, c.p.c. e 111 Cost..
Infondato è il secondo motivo di gravame, con cui il e la assumono Pt_1 Parte_2 che il procedimento di riscossione a mezzo ruolo esattoriale può essere introdotto nelle sole ipotesi di revoca dei finanziamenti pubblici per deviazione dallo scopo.
Ed invero, l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 209, legge n. 311/2004, prevede che, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46”.
A sua volta, l'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015, stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia
e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
e successive modificazioni”.
Pertanto, sia l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, che l'art. 8 bis decreto legge n. 3/2015 individuano espressamente nel procedimento espropriativo esattoriale il mezzo giuridico per il recupero di qualsiasi credito vantato dal Fondo di Garanzia nei confronti delle imprese inadempienti e non soltanto di quelli derivanti dalla revoca dei finanziamenti pubblici per deviazione dallo scopo, sicché il
[...]
, quale suo gestore, ha diritto di agire in executivis per il Controparte_2 tramite dell' anche quando, come nella fattispecie de Parte_3
7 qua agitur, l'obbligazione restitutoria tragga origine dal mancato versamento, da parte del beneficiario, delle rate di un contratto di un mutuo agevolato.
Del resto, anche l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, nel prevedere che il recupero dei crediti scaturenti da finanziamenti pubblici avviene mediante il procedimento esecutivo esattoriale sia per le ipotesi di revoca contemplate dai commi 1 (per il caso di assenza di uno o più requisiti o di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili) e 3 (ove i beni acquistati con l'intervento pubblico siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione o prima che abbia termine quanto stabilito dal progetto ammesso all'intervento), sia per quelle nelle quali la predetta sanzione sia stata “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione e, dunque, al caso in cui si verifichi l'inadempimento nell'estinzione dell'obbligazione restitutoria (cfr., ex plurimis, Cass. 20 settembre 2017,
n. 21847; Cass. 20 aprile 2018, n. 9926; Cass. ord. 15 settembre 2022, n. 27303).
Tale conclusione, d'altra parte, è pienamente rispondente alle finalità tipiche dei finanziamenti e delle necessarie garanzie che lo Stato introduce a tutela delle proprie ragioni di credito, anche per realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle risorse finanziarie già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il e la Pt_1 Parte_2 lamentano che il Tribunale di Salerno, nel regolamentare le spese di lite, ha violato gli artt. 4 e 8 D.M. n. 55/2014, per avere, nonostante l'identicità delle questioni trattate e la riunione dei giudizi n. 5257/2019 e n. 5516/2019 RGC, non solo liquidato il compenso in favore dei due difensori costituiti per l' , ma anche Parte_3 applicato l'aumento del 30% del compenso professionale.
In realtà, la riunione del giudizio n. 5516/2019 RGC a quello recante n. 5257/2019 RGC veniva disposta, con ordinanza del 7/8 giugno 2023, soltanto al momento della fase decisionale, svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sicché, proprio in ragione della loro precedente autonomia, il Tribunale di Salerno ha legittimamente liquidato in favore dell' ed a carico degli opponenti i compensi difensivi Parte_3 maturati dall'opposta per l'attività espletata, in ciascuno dei due distinti processi, in relazione alle fasi dello studio, dell'introduzione e della trattazione (cfr., ex ceteris, Cass.
22 luglio 2009, n. 17095; Cass. ord. 28 maggio 2018, n. 13276).
8 Inoltre, il Tribunale di Salerno, solo a seguito della riunione dei predetti giudizi e limitatamente alla fase decisionale, ha riconosciuto, in favore dell' Parte_3
e della ,
[...] Controparte_4
l'incremento del compenso consentito dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, avendo le opposte svolto attività difensiva nei confronti di entrambi gli opponenti e, dunque, trattato questioni giuridiche in parte distinte, per avere il , rispetto alla Pt_1 Parte_2 eccepito anche l'inesistenza della notifica della propria cartella esattoriale, con la conseguenza che non è configurabile alcuna violazione né di tale disposizione normativa, né, tanto meno, del successivo art. 8, comma 1.
Infine, gli appellanti non possono sostenere, peraltro in maniera estremamente generica, che il giudice di primo grado ha liquidato le spese di lite in misura superiore all'attività difensiva svolta dalle parti e al credito azionato con le opposte cartelle esattoriali.
Ed infatti, il Tribunale di Salerno, nel liquidare in complessivi euro 4.388,00, sia per il giudizio n. 5257/2019 RGC che per quello iscritto al n. 5516/2019 RGC, i compensi difensivi spettanti all' e alla Parte_3 [...]
prima della loro riunione, ha utilizzato parametri Controparte_4 contenuti tra i minimi e i medi previsti dall'art. 2 della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 per le fasi dello studio, dell'introduzione e della trattazione/istruzione di controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, cui erano riconducibili quelle introdotte dal e dalla in ragione dell'entità del credito in contestazione, Pt_1 Parte_2 in tal modo determinando le spese di lite in misura inferiore ai limiti normativi e, in ogni caso, adeguata all'attività processuale effettivamente espletata dalle parti.
Parimenti, il Tribunale di Salerno, nel liquidare in complessivi euro 3.776,50 i compensi difensivi dovuti all' e alla Parte_3 [...]
per la fase decisionale del giudizio, ha applicato, pur con Controparte_4
l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, valori prossimi ai medi tabellari, con la conseguenza che anche tale capo della sentenza di primo grado si sottrae alle censure mosse dagli appellanti.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e sulla e si Pt_1 Parte_2 liquidano, come da dispositivo, sulla base del richiamato scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso alle opposte cartelle esattoriali n. 10020190007446284000 e n.
10020190007446284002, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva
9 rispettivamente espletata dagli appellati, in complessivi euro 6.300,00 per compensi, di cui euro 3.300,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale) in favore del Controparte_2
ed euro 3.000,00 (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per
[...] la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore dell'
[...]
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. Parte_3
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 5639/2023 del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Salerno con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in via solidale, alla refusione delle Parte_1 Parte_2 spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.300,00 per compensi difensivi, di cui euro 3.300,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale) in favore del ed euro 3.000,00 (euro Controparte_2
1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore dell' , oltre rimborso Parte_3 forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e Parte_1 Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, , nata ad [...] il [...], C.F._1 Parte_2 cod. fisc. rappresentati e difesi, in virtù di mandati a margine C.F._2 dei riuniti atti introduttivi del primo grado del giudizio, dall'avv. Ugo Della Monica, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Cava de' Tirreni, viale Garibaldi, n. 19; appellanti-opponenti
E
1. , con sede legale in Roma, alla via Parte_3
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro
Minucci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via D. Fontana, n. 27/10;
2. “ , con Controparte_2 sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_2
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_3
1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Maria Dal Negro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Scipione Capece, n. 3/B; appellati opposti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5639/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in via preliminare e pregiudiziale, ricorrendone i presupposti sia della manifesta fondatezza della impugnazione, sia del pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa inaudita altera parte, ravvisando la sussistenza anche di giusti e gravi motivi di urgenza, ovvero, in diversa ipotesi, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, in camera di consiglio;
riformare la sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto, accogliere la domanda esperita da e Parte_1 Parte_2 condannare le parti appellate, in solido, al pagamento dei diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione Parte_3
e risposta) – “in via preliminare ed assorbente 1) per i plurimi motivi che precedono in punto di fatto e di diritto, accertare e dichiarare la nullità radicale dell'atto introduttivo del giudizio, generico nella formulazione, incomprensibile nel contenuto, e totalmente privo di riferimenti in diritto atti a supportare le richieste contenute nelle rassegnate conclusioni;
2) per l'effetto, rigettare integralmente la domanda;
in via del tutto subordinata, e nel merito 3) rigettare integralmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 in quanto, per le su esposte molteplici motivazioni, appare inammissibile ed
[...] improponibile, in quanto non supera i filtri codicisticamente previsti, ed è del tutto infondato in fatto ed in diritto anche nel merito;
4) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata n. 5639/2023 del 13.12.2023 resa dal Tribunale Ordinario di Salerno
… all'epilogo del giudizio incardinato al numero di RG 5257/2019; 5) con vittoria di spese e competenze legali in relazione al doppio grado di giudizio”; per l'appellato “ (come da Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta) – “- nel merito, rigettare l'appello perché privo di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5639/2023, il Tribunale di Salerno, nel definire i riuniti giudizi n.
5257/2019 RGC e n. 5516/2019 RGC, rispettivamente promossi da e da Parte_1 nei confronti dell' e della Parte_2 Parte_3 [...]
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., così Controparte_4 provvedeva: 1) rigettava le opposizioni spiegate dal e dalla avverso le Pt_1 Parte_2 cartelle esattoriali n. 10020190007446284000 e n. 10020190007446284002, emesse dall per il recupero della somma di euro 13.827,43, Parte_3 erogata dalla , nella qualità di Controparte_4 gestore del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, alla
, creditrice del , quale titolare Controparte_5 Pt_1 dell'omonima impresa individuale, e della quale garante, in virtù del Parte_2 contratto di finanziamento chirografario di euro 25.000,00 del 17 dicembre 2014, n.
741682670/09; 2) condannava il alla refusione, in favore dell' Pt_1 Parte_3
e della , delle
[...] Controparte_4 spese di lite relative alle fasi dello studio, dell'introduzione e della trattazione del giudizio n. 5257/2019 RGC, liquidandole in euro 4.388,80, oltre oneri accessori;
3) condannava la alla refusione, in favore dell' e della Parte_2 Parte_3
, delle spese di lite relative alle Controparte_4 fasi dello studio, dell'introduzione e della trattazione del giudizio n. 5516/2019 RGC, liquidandole in euro 4.388,80, oltre oneri accessori;
4) condannava il e la Pt_1
in via solidale, alla refusione, in favore dell' Parte_2 Parte_3
e della , delle spese
[...] Controparte_4 di lite relative alla fase decisionale dei riuniti giudizi n. 5257/2019 RGC e n. 5516/2019
RGC, liquidandole in euro 3.776,50, oltre oneri accessori.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello il e la con atto di Pt_1 Parte_2 citazione notificato il 3 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) le notifiche delle opposte cartelle esattoriali erano inesistenti, essendo state eseguite direttamente dall' senza l'ausilio di alcun ausiliario Parte_3 abilitato, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non potevano ritenersi sanate per raggiungimento dello scopo;
2) il procedimento di riscossione esattoriale poteva essere instaurato soltanto nelle fattispecie previste dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, vale a dire nelle ipotesi di revoca dei finanziamenti pubblici per deviazione dal loro scopo, e non anche, come avvenuto nella
3 vicenda in esame, nei casi di mero inadempimento nel rimborso delle rate, sicché il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto legittima la preannunciata azione esecutiva;
3) il Tribunale di Salerno, nel regolare le spese processuali, aveva violato gli artt. 4 e 8 D.M.
n. 55/2014, giacché, nonostante l'identicità delle questioni trattate e la riunione dei giudizi n. 5257/2019 RGC e n. 5516/2019 RGC, aveva non solo liquidato il compenso in favore dei due difensori costituiti per l' , ma anche applicato Parte_3
l'aumento del 30% del compenso professionale;
le spese di lite, inoltre, erano state liquidate in misura superiore all'attività difensiva effettivamente svolta dalla parti e al credito azionato con le opposte cartelle esattoriali.
Con comparse di costituzione e risposta rispettivamente depositate il 4 luglio 2024 e il 26 settembre 2024, il contestava la Controparte_2 fondatezza dell'appello, mentre l' ne eccepiva anche Parte_3
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/22 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' Parte_3
circa l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c..
[...]
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dal e dalla consta sia di una parte volitivo- Pt_1 Parte_2 censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e
4 giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene ai singoli motivi di appello, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
Qualora, invece, le contestazioni della parte si configurino, nello stesso giudizio, in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, formalmente unica, contiene due distinte decisioni, assoggettate rispettivamente all'appello e al ricorso per cassazione e, dunque, a due distinti regimi impugnatori (cfr., ex plurimis, Cass. 6 luglio 2006, n. 15376;
Cass. 27 agosto 2014, n. 18312; Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3166).
Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione proposta dalla parte – tale non essendo la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass. ord. 23 aprile
2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle ragioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra –, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cass. 8 marzo 2001, n.
3400; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 26 maggio 2017, n. 13381).
Non avendo il Tribunale di Salerno qualificato le opposizioni spiegate dal e dalla Pt_1 avverso le cartelle esattoriali n. 10020190007446284000 e n. Parte_2
5 10020190007446284002, il loro inquadramento normativo deve essere effettuato dall'adita Corte d'Appello, non senza precisare che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua valutazione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 14 novembre 2011, n.
23794; Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. ord. 14 marzo 2019, n. 7322).
La domande spiegate dal e dalla con gli atti introduttivi dei giudizi n. Pt_1 Parte_2
n. 5257/2019 RGC e n. 5516/2019 RGC, al di là del nomen iuris con il quale sono state rubricate, sono giuridicamente qualificabili, alla luce della causa petendi e del petitum, sia come opposizioni preventive agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., nelle parti in cui sono state eccepite l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale n.
10020190007446284000 (dal ), il difetto di sottoscrizione del ruolo e la violazione Pt_1 dell'art. 7 legge n. 241/1990 (anche dalla , giacché siffatte censure, Parte_2 strutturalmente inidonee ad infirmare la fonte genetica del credito vantato dalla
[...]
, non si sostanziano nell'allegazione di Controparte_4 fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, ma, di contro, nella prospettazione di vizi di carattere formale, privi, come tali, di qualsiasi incidenza sulla sussistenza dell'obbligazione di pagamento e del titolo nel quale la stessa è cristallizzata, sia come opposizioni preventive all'esecuzione, a norma dell'art. 615, comma 1, c.p.c., laddove è stato contestato l'an exequendum in ragione della mancanza dei presupposti previsti dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 per il ricorso allo strumento della riscossione esattoriale, non investendo, sotto il predetto profilo, la mera regolarità formale degli atti preliminari al procedimento espropriativo, bensì il diritto sostanziale della controparte di pervenire al soddisfacimento coattivo della propria pretesa patrimoniale
(cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass.
6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Ne deriva che il motivo di appello con il quale il e la (quest'ultima, Pt_1 Parte_2 peraltro, in violazione del divieto sancito dall'art. 345, comma 1, c.p.c., per avere formulato tale censura solo in sede di gravame) eccepiscono l'inesistenza delle notifiche delle rispettive cartelle esattoriali sono inammissibili, atteso che avverso il capo della sentenza con cui sono state esaminate e decise doglianze chiaramente sussumibili nell'alveo normativo dell'art. 617, comma 1, c.p.c. gli opponenti avrebbero dovuto
6 interporre, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per cassazione, a norma degli artt.
618, comma 3, c.p.c. e 111 Cost..
Infondato è il secondo motivo di gravame, con cui il e la assumono Pt_1 Parte_2 che il procedimento di riscossione a mezzo ruolo esattoriale può essere introdotto nelle sole ipotesi di revoca dei finanziamenti pubblici per deviazione dallo scopo.
Ed invero, l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 209, legge n. 311/2004, prevede che, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46”.
A sua volta, l'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015, stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia
e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
e successive modificazioni”.
Pertanto, sia l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, che l'art. 8 bis decreto legge n. 3/2015 individuano espressamente nel procedimento espropriativo esattoriale il mezzo giuridico per il recupero di qualsiasi credito vantato dal Fondo di Garanzia nei confronti delle imprese inadempienti e non soltanto di quelli derivanti dalla revoca dei finanziamenti pubblici per deviazione dallo scopo, sicché il
[...]
, quale suo gestore, ha diritto di agire in executivis per il Controparte_2 tramite dell' anche quando, come nella fattispecie de Parte_3
7 qua agitur, l'obbligazione restitutoria tragga origine dal mancato versamento, da parte del beneficiario, delle rate di un contratto di un mutuo agevolato.
Del resto, anche l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, nel prevedere che il recupero dei crediti scaturenti da finanziamenti pubblici avviene mediante il procedimento esecutivo esattoriale sia per le ipotesi di revoca contemplate dai commi 1 (per il caso di assenza di uno o più requisiti o di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili) e 3 (ove i beni acquistati con l'intervento pubblico siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione o prima che abbia termine quanto stabilito dal progetto ammesso all'intervento), sia per quelle nelle quali la predetta sanzione sia stata “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione e, dunque, al caso in cui si verifichi l'inadempimento nell'estinzione dell'obbligazione restitutoria (cfr., ex plurimis, Cass. 20 settembre 2017,
n. 21847; Cass. 20 aprile 2018, n. 9926; Cass. ord. 15 settembre 2022, n. 27303).
Tale conclusione, d'altra parte, è pienamente rispondente alle finalità tipiche dei finanziamenti e delle necessarie garanzie che lo Stato introduce a tutela delle proprie ragioni di credito, anche per realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle risorse finanziarie già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il e la Pt_1 Parte_2 lamentano che il Tribunale di Salerno, nel regolamentare le spese di lite, ha violato gli artt. 4 e 8 D.M. n. 55/2014, per avere, nonostante l'identicità delle questioni trattate e la riunione dei giudizi n. 5257/2019 e n. 5516/2019 RGC, non solo liquidato il compenso in favore dei due difensori costituiti per l' , ma anche Parte_3 applicato l'aumento del 30% del compenso professionale.
In realtà, la riunione del giudizio n. 5516/2019 RGC a quello recante n. 5257/2019 RGC veniva disposta, con ordinanza del 7/8 giugno 2023, soltanto al momento della fase decisionale, svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sicché, proprio in ragione della loro precedente autonomia, il Tribunale di Salerno ha legittimamente liquidato in favore dell' ed a carico degli opponenti i compensi difensivi Parte_3 maturati dall'opposta per l'attività espletata, in ciascuno dei due distinti processi, in relazione alle fasi dello studio, dell'introduzione e della trattazione (cfr., ex ceteris, Cass.
22 luglio 2009, n. 17095; Cass. ord. 28 maggio 2018, n. 13276).
8 Inoltre, il Tribunale di Salerno, solo a seguito della riunione dei predetti giudizi e limitatamente alla fase decisionale, ha riconosciuto, in favore dell' Parte_3
e della ,
[...] Controparte_4
l'incremento del compenso consentito dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, avendo le opposte svolto attività difensiva nei confronti di entrambi gli opponenti e, dunque, trattato questioni giuridiche in parte distinte, per avere il , rispetto alla Pt_1 Parte_2 eccepito anche l'inesistenza della notifica della propria cartella esattoriale, con la conseguenza che non è configurabile alcuna violazione né di tale disposizione normativa, né, tanto meno, del successivo art. 8, comma 1.
Infine, gli appellanti non possono sostenere, peraltro in maniera estremamente generica, che il giudice di primo grado ha liquidato le spese di lite in misura superiore all'attività difensiva svolta dalle parti e al credito azionato con le opposte cartelle esattoriali.
Ed infatti, il Tribunale di Salerno, nel liquidare in complessivi euro 4.388,00, sia per il giudizio n. 5257/2019 RGC che per quello iscritto al n. 5516/2019 RGC, i compensi difensivi spettanti all' e alla Parte_3 [...]
prima della loro riunione, ha utilizzato parametri Controparte_4 contenuti tra i minimi e i medi previsti dall'art. 2 della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 per le fasi dello studio, dell'introduzione e della trattazione/istruzione di controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, cui erano riconducibili quelle introdotte dal e dalla in ragione dell'entità del credito in contestazione, Pt_1 Parte_2 in tal modo determinando le spese di lite in misura inferiore ai limiti normativi e, in ogni caso, adeguata all'attività processuale effettivamente espletata dalle parti.
Parimenti, il Tribunale di Salerno, nel liquidare in complessivi euro 3.776,50 i compensi difensivi dovuti all' e alla Parte_3 [...]
per la fase decisionale del giudizio, ha applicato, pur con Controparte_4
l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, valori prossimi ai medi tabellari, con la conseguenza che anche tale capo della sentenza di primo grado si sottrae alle censure mosse dagli appellanti.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e sulla e si Pt_1 Parte_2 liquidano, come da dispositivo, sulla base del richiamato scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso alle opposte cartelle esattoriali n. 10020190007446284000 e n.
10020190007446284002, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva
9 rispettivamente espletata dagli appellati, in complessivi euro 6.300,00 per compensi, di cui euro 3.300,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale) in favore del Controparte_2
ed euro 3.000,00 (euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per
[...] la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore dell'
[...]
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. Parte_3
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 5639/2023 del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Salerno con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in via solidale, alla refusione delle Parte_1 Parte_2 spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.300,00 per compensi difensivi, di cui euro 3.300,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale) in favore del ed euro 3.000,00 (euro Controparte_2
1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisionale) in favore dell' , oltre rimborso Parte_3 forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e Parte_1 Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10