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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1516/2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza dell' 11/12/2025 ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1516 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO AM e dall'Avv. SIMONI SARA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- Altre ipotesi- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 22/04/2025 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_3 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma corrispondente al Controparte_3 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020 al 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito la prescrizione dei diritti Controparte_4 rivendicati, maturata fino al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, segnatamente con riguardo all'annualità 2019/2020 decorrente dal giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto, per il resto rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente, in ciascuna delle annualità oggetto di domanda, ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale o sostegno, annuale con cessazione al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con orario completo. Inoltre, per l'a. s. 2024/2025, all'atto della proposizione della domanda, era in corso di esecuzione un contratto di lavoro a tempo determinato dal 17/04/2025 al 29/04/2025 (cfr stato matricolare). Non è in discussione l'attuale permanenza nelle graduatorie triennali ( GPS) e quindi la l'attuale permanenza nel sistema scolastico, non essendo stato neppure eccepita una sua ipotetica cancellazione d''ufficio o su richiesta dalle stesse.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dall'Amministrazione convenuta con riferimento all'a.s. 2019/2020, è infondata.
___________________________________________________________________ 2
N. 1516/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
In tema la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero
“dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. sez. L. sent. 29961/2023).
Ritiene il giudicante che la data di conferimento dell'incarico rileva come dies a quo quando sia posteriore al termine entro il quale annualmente è consentita la registrazione sulla piattaforma telematica ai docenti di ruolo (l'art. 5 del D.P.C.M. 28/11/2016 ha reso disponibile la registrazione sulla applicazione web dedicata, a partire dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni successivi, dal 01/09 al 30/10 di ciascun anno).
Qualora il conferimento dell'incarico sia anteriore al 30/10, il dies a quo è da individuarsi nello stesso termine ultimo dei docenti di ruolo per procedere alla registrazione telematica (30/10); diversamente il termine per i docenti a tempo determinato risulterebbe ingiustificatamente abbreviato.
Nel caso in esame è da considerarsi primo atto interruttivo della prescrizione la notifica, mediante pec, della diffida (8/07/2024), con effetto interruttivo dal 14/07/2018.
Non è poi di ostacolo all'accertamento della sussistenza di validi atti interruttivi la circostanza che la produzione della pec suindicata sia stata prodotta dalla parte ricorrente solo con le note depositate in data 25 novembre 2025, su invito del giudice, posto che, per giurisprudenza costante, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione ( v. tra tante Cass. 14755/2018; conforme, Cass. 23518/2019).
Poiché nell'anno scolastico in questione l'incarico è stato conferito il 09/10/2019, nella pendenza del termine annuale per procedere alla registrazione sulla piattaforma telematica (30/10), la notifica della diffida costituisce valido atto interruttivo, intervenuto quando la prescrizione non era maturata.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, annuale con cessazione al 31/08 (a. s. 2020/2021 dal 22/09/2020 al 31/08/2021, con orario completo), o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (a. s. 2019/2020 dal 07/10/2019 al 30/06/2020, a. s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022, a. s. 2022/2023 dal 06/09/2022 al 30/06/2023, a. s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024, sempre con orario completo) e alla permanenza interna al sistema delle docenze del ricorrente ( ut supra), in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
___________________________________________________________________ 3
N. 1516/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del/la ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. Controparte_3 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 920,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 12/12/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 1516/2025 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza dell' 11/12/2025 ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1516 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO AM e dall'Avv. SIMONI SARA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- Altre ipotesi- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 22/04/2025 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_3 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma corrispondente al Controparte_3 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020 al 2023/2024, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha eccepito la prescrizione dei diritti Controparte_4 rivendicati, maturata fino al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, segnatamente con riguardo all'annualità 2019/2020 decorrente dal giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto, per il resto rimettendosi a giustizia anche in ordine alle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente, in ciascuna delle annualità oggetto di domanda, ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale o sostegno, annuale con cessazione al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con orario completo. Inoltre, per l'a. s. 2024/2025, all'atto della proposizione della domanda, era in corso di esecuzione un contratto di lavoro a tempo determinato dal 17/04/2025 al 29/04/2025 (cfr stato matricolare). Non è in discussione l'attuale permanenza nelle graduatorie triennali ( GPS) e quindi la l'attuale permanenza nel sistema scolastico, non essendo stato neppure eccepita una sua ipotetica cancellazione d''ufficio o su richiesta dalle stesse.
Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dall'Amministrazione convenuta con riferimento all'a.s. 2019/2020, è infondata.
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N. 1516/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
In tema la Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero
“dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica” (Cass. sez. L. sent. 29961/2023).
Ritiene il giudicante che la data di conferimento dell'incarico rileva come dies a quo quando sia posteriore al termine entro il quale annualmente è consentita la registrazione sulla piattaforma telematica ai docenti di ruolo (l'art. 5 del D.P.C.M. 28/11/2016 ha reso disponibile la registrazione sulla applicazione web dedicata, a partire dall'a.s. 2017/2018 e per gli anni successivi, dal 01/09 al 30/10 di ciascun anno).
Qualora il conferimento dell'incarico sia anteriore al 30/10, il dies a quo è da individuarsi nello stesso termine ultimo dei docenti di ruolo per procedere alla registrazione telematica (30/10); diversamente il termine per i docenti a tempo determinato risulterebbe ingiustificatamente abbreviato.
Nel caso in esame è da considerarsi primo atto interruttivo della prescrizione la notifica, mediante pec, della diffida (8/07/2024), con effetto interruttivo dal 14/07/2018.
Non è poi di ostacolo all'accertamento della sussistenza di validi atti interruttivi la circostanza che la produzione della pec suindicata sia stata prodotta dalla parte ricorrente solo con le note depositate in data 25 novembre 2025, su invito del giudice, posto che, per giurisprudenza costante, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione ( v. tra tante Cass. 14755/2018; conforme, Cass. 23518/2019).
Poiché nell'anno scolastico in questione l'incarico è stato conferito il 09/10/2019, nella pendenza del termine annuale per procedere alla registrazione sulla piattaforma telematica (30/10), la notifica della diffida costituisce valido atto interruttivo, intervenuto quando la prescrizione non era maturata.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, annuale con cessazione al 31/08 (a. s. 2020/2021 dal 22/09/2020 al 31/08/2021, con orario completo), o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (a. s. 2019/2020 dal 07/10/2019 al 30/06/2020, a. s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022, a. s. 2022/2023 dal 06/09/2022 al 30/06/2023, a. s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024, sempre con orario completo) e alla permanenza interna al sistema delle docenze del ricorrente ( ut supra), in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
___________________________________________________________________ 3
N. 1516/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del/la ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. Controparte_3 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 920,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 12/12/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 1516/2025 R.G.S.L.