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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/12/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2103/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Causa civile iscritte al n. 2103/2025 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (CF: , residente in Parte_1 C.F._1
Vittoria, Str. Vittoria-Gela n. 4000, rappres. e dif. dall'Avv. Irene La Ferla Calogero Biagio;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ) , ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresenta e difende dall'Avv. Davide Iacono;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
pagina 1 di 3 ,; Controparte_1 ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario a Vittoria in data 20/08/2022 con
[...]
, e dal quale non sono nati figli, ed ha addotto che l'unione matrimoniale, purtroppo, sin da CP_1 subito si è rivelata infelice per incompatibilità caratteriali dei coniugi, tanto che gli stessi si erano separati per un breve periodo, già nel 2023, e, pertanto, venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla moglie, senza nessun'altra statuizione;
costituendosi in giudizio , mentre non si è opposta alla separazione ha chiesto tuttavia Controparte_1 disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente con Parte_2 la somma mensile di euro 300,00, determinandone la decorrenza dalla data della domanda, adducendo il proprio stato di disoccupazione;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al presidente delegato, la resistente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di mantenimento;
non essendovi altre domande su cui statuire ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
per il resto, come si è detto, alla prima udienza di comparizione ha personalmente Controparte_1 dichiarato di rinunciare alla domanda di mantenimento (cfr ADR resistente: “Sto iniziando a lavorare e non ci sono figli, rinuncio alla richiesta di assegno di mantenimento”), vertendosi in materia di diritto relativamente disponibile dalla parte, che può pertanto, rinunciarvi, su nessun'altra domanda il
Tribunale è stato allora chiamato a pronunciarsi;
in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Vittoria in data 20/08/2022 trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria, dell'anno 2022, parte 2, serie A, numero 70;
Prende atto delle ulteriori condizioni previste dalle parti;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 16.12.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Causa civile iscritte al n. 2103/2025 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (CF: , residente in Parte_1 C.F._1
Vittoria, Str. Vittoria-Gela n. 4000, rappres. e dif. dall'Avv. Irene La Ferla Calogero Biagio;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ) , ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresenta e difende dall'Avv. Davide Iacono;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per discussione e decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
pagina 1 di 3 ,; Controparte_1 ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario a Vittoria in data 20/08/2022 con
[...]
, e dal quale non sono nati figli, ed ha addotto che l'unione matrimoniale, purtroppo, sin da CP_1 subito si è rivelata infelice per incompatibilità caratteriali dei coniugi, tanto che gli stessi si erano separati per un breve periodo, già nel 2023, e, pertanto, venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla moglie, senza nessun'altra statuizione;
costituendosi in giudizio , mentre non si è opposta alla separazione ha chiesto tuttavia Controparte_1 disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente con Parte_2 la somma mensile di euro 300,00, determinandone la decorrenza dalla data della domanda, adducendo il proprio stato di disoccupazione;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al presidente delegato, la resistente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di mantenimento;
non essendovi altre domande su cui statuire ed essendo la causa matura per la decisione fatte precisare le conclusioni dopo la discussione la causa, ex art. 473 bis. 22 cpc, è stata trattenuta per la decisone;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
per il resto, come si è detto, alla prima udienza di comparizione ha personalmente Controparte_1 dichiarato di rinunciare alla domanda di mantenimento (cfr ADR resistente: “Sto iniziando a lavorare e non ci sono figli, rinuncio alla richiesta di assegno di mantenimento”), vertendosi in materia di diritto relativamente disponibile dalla parte, che può pertanto, rinunciarvi, su nessun'altra domanda il
Tribunale è stato allora chiamato a pronunciarsi;
in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in Vittoria in data 20/08/2022 trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria, dell'anno 2022, parte 2, serie A, numero 70;
Prende atto delle ulteriori condizioni previste dalle parti;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 16.12.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3