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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 2740/2020;
promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CONDORELLI CAFF in forza di procura speciale in atti
ATTRICE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
SALVATORE CIRVILLERI in forza di procura speciale in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._3
GIUSEPPE PASSANISI in forza di procura speciale in atti.
CONVENUTI
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 10.01.2025
MOTIVAZIONE
, premettendo di essere proprietaria dell'appartamento sito al primo Parte_1
piano in via Livorno 75 Aci Castello, ha citato in giudizio , in qualità Parte_2
di proprietario dell'appartamento al piano secondo e della terrazza nello stesso stabile, al fine di vederlo condannare alla “riparazione, ripristino e pitturazione del
vano bagno dell'istante essendo stato il foro chiuso ma lasciato allo stato grezzo;
riparazione e ripristino a seguito dello scollamento della cornice nel vano camera da
letto nonché intervento sulle lesioni nella stanza da pranzo e soffitta dell'istante
ripristino riparazioni ballatoi lato ponente e lato levante;
rimozione delle tubazioni
assemblate e fratturate dalla terrazza per lo scarico che scendono a ridosso della
ringhiera del ballatoio dell'istante, rimozione del materiale scaricato dalle tubazioni
fratturate nel ballatoio predetto, riparazioni e danni sul ballatoio, risarcimento danni
materiali e morali per impossibilità di poter sostare sul ballatoio ingrombro di
materiale, incombente pericolo di caduta materiale, privazione di aria e luce e vista
a mare. Risarcimento danni materiali e morali per le causali esposte in premessa”.
In corso di causa parte attrice ha altresì formulato ricorso cautelare ex art. 700
c.p.c., essendosi verificato, nel giugno 2020, una rilevante caduta di calcinacci dal ballatoio sulla terrazza Murabito Pt_2
Radicatosi il contraddittorio, ha preliminarmente eccepito il Parte_2
proprio difetto di legittimità passiva, non essendo proprietario dei beni da cui provengono le infiltrazioni alla proprietà , in quanto aveva ceduto Pt_1
l'immobile il 06.03.2018 alla figlia , riservandosi soltanto il diritto di Parte_3
abitazione (doc.1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito, ha comunque chiesto il rigetto delle pretese attoree Parte_2
stante l'inesistenza del danno lamentato. Alla luce delle difese di parte attrice ha chiesto al precedente Parte_2
giudice, ed ottenuto, di poter integrare il contraddittorio anche nei confronti di
. Parte_3
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla linea difensiva del padre Parte_3
in relazione all'inesistenza del danno, rendendosi però disponibile Parte_2
al ripristino del vano bagno della già in gran parte riparato da parte Pt_1
convenuta, previo sopralluogo.
La causa è stata istruita con la nomina come c.t.u. dell'ing. come Persona_1
da verbale d'udienza del 24.09.2021 nel giudizio cautelare.
Detto sopracitato giudizio è stato definito con l'ordinanza del 05.07.2024 con la pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere con spese della fase cautelare liquidate all'esito del definitivo, avendo parte resistente eseguito gran parte dei lavori di ripristino del proprio immobile.
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione nei confronti di Pt_3
mentre vanno rigettate nei confronti di
[...] Parte_2
Orbene, la fattispecie dedotta è riconducibile, innanzitutto, all'ambito oggettivo di cui all'art. 2051 c.c.
Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode"
della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".
Giova innanzitutto chiarire che contestando di essere Parte_2
responsabile dei danni da infiltrazione, non ha realmente eccepito, al di là della non vincolante qualificazione giuridica della propria eccezione, un difetto di legittimazione passiva, bensì ha nel merito contestato la fondatezza della domanda nei propri confronti.
Va infatti precisato che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, il cui difetto deve essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa. Essa dev'essere accertata in relazione non alla sua concreta sussistenza, bensì alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio ed in relazione allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 23568/2011, citata anche da parte convenuta). Conseguentemente l'indagine del giudice volta a verificarne l'esistenza dev'essere unicamente diretta ad accertare la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella stessa domanda è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è
proposta e quello che nella domanda è indicato come soggetto passivo del diritto.
È dunque di per sé sufficiente rilevare, ai fini dell'accertamento della legittimazione passiva di che lo abbia citato in quanto ritenuto Parte_2 Parte_1
custode, ex art. 2051 c.c., del bene causa del processo dannoso.
Dalla "legitimatio ad causam" va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, da accertarsi in sede di merito. Le questioni sull'appartenenza soggettiva all'attrice del diritto controverso e sulla cosiddetta titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso riguardano infatti il merito e non la legittimazione ad causam e, quindi, la parte, la quale eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio propone una questione di merito e non già una questione di legittimazione ad agire (cfr. ex multis Cass. 12.5.1976 n. 1690).
ha inoltre chiesto di essere estromesso, senza però chiarire il Parte_2
fondamento della suddetta pretesa, considerando che i casi di estromissione sono stati individuati e tipizzati dal Legislatore nel codice di rito (artt. 108 -111 c.p.c.)
con riferimento ad ipotesi diverse anche dal reale difetto di legittimazione passiva.
Orbene, nella materia tecnica in esame, ossia dei danni da infiltrazioni, la disposta c.t.u. è sovente lo strumento principale di accertamento dei fatti oggetto di giudizio e dell'imputabilità soggettiva degli stessi.
Nella consulenza disposta in sede di cautelare, il nominato c.t.u. ing.
[...]
(le cui argomentazioni tecniche devono condividersi, considerando la Per_1
completezza dei rilievi, nonché la conducenza delle argomentazioni) ha accertato la sussistenza dei denunciati danni da infiltrazioni nell'appartamento della , Pt_1
derivanti da problemi strutturali agli intradossi dei balconi della proprietà Pt_2
(pag. 8 della consulenza).
Pertanto va esclusa l'asserita responsabilità di in quanto non Parte_2
custode del bene oggetto di causa, attesa la granitica giurisprudenza di legittimità
sul punto in relazione al diparto delle responsabilità tra proprietario e fruitore del bene, secondo cui, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità
giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile (dunque, alla figlia ) sono riconducibili in via esclusiva i danni Pt_3
arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia, mentre grava sull'utilizzatore avente diritto di godimento sul bene (dunque, sul padre la responsabilità per i danni provocati dagli Pt_2 accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità
(cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 10983 del 26/04/2023).
Il c.t.u. ha quindi individuato i lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, già in gran parte eseguite da parte convenuta, così come già ribadito nell'ordinanza di cessazione della materia del contendere nel cautelare in corso di causa, ad eccezione delle seguenti lavorazioni, che deve effettuare: Parte_3
“resta ancora da risanare l'intonaco nell'intradosso del ballatoio lato ponente.
Pertanto, è necessario rimuovere l'intonaco laddove lesionato e ripristinarlo, previo
montaggio di idonea opera provvisionale per la prevenzione e protezione dei
lavoratori contro la caduta dall'alto. Inoltre, resta da ricostruire anche una piccola
porzione del gocciolatoio in cemento nell'intradosso del balcone lato ponente” (pag.
14 della ctu).
Quanto invece al ripristino dell'immobile della , il c.t.u. ha statuito di “non Pt_1
aver rilevato danni alla tinteggiatura delle ringhiere se non delle macchie sparse di
malta sul corrimano conseguenti, verosimilmente, al ripristino degli intradossi dei
balconi del convenuto e/o allo scarico dei detriti. Pertanto, ritenendo sufficiente la
semplice rimozione di tali macchie e successiva pulizia del corrimano, per tali lavori
il sottoscritto stima un importo di € 100,00. In merito alla riparazione e pitturazione
del vano bagno, premesso che la riparazione è stata già effettuata, come dichiarato
da parte attrice nell'atto di citazione, resta ancora da eseguire la tinteggiatura del
vano bagno (soffitto e pareti), per la quale si stima un costo di € 350,00. Per quanto
riguarda, invece, lo scollamento della cornice e le lesioni del soffitto nella camera da
letto, tali danni esistono e, nonostante l'accordo bonario di cui al verbale del primo
sopralluogo, ad oggi non sono stati riparati. Pertanto, si stima un importo di € 200,00
per il montaggio, posa e stuccatura di cornice in gesso nella camera da letto laddove si è verificato il distacco, compreso l'incollaggio della carta da parati che si è staccata
dalla parete, conseguente al distacco della cornice” (pagg. 10-11 dell'elaborato peritale).
Rientrando tra le facoltà di parte attrice la scelta tra il risarcimento in natura o per equivalente, alla luce delle sempre concordanti richieste di parte attrice di risarcimento in forma specifica in ogni fase del presente giudizio, va Parte_3
quindi anche condannata ad effettuare i sopraesposti lavori sull'appartamento di
. Parte_1
Nulla si dispone infine in tema di danno morale in favore di parte attrice, in quanto tale pregiudizio non risulta essere stato concretamente dimostrato.
Parte attrice, a sostegno della propria tesi, ha soltanto prodotto, allegando in citazione, una c.t.u. medico-legale del 2016 a firma del dott. , da cui è emerso Per_2
il riconoscimento, in capo alla , della condizione di handicap in situazione Pt_1
di gravità (art. 3 comma 3 della L. 104/92); va però aggiunto che la difesa attorea non ha riferito nulla in relazione alla successiva sofferenza morale dell'istante in conseguenza dei fenomeni infiltrativi per cui è lite.
Questa lacuna è determinante per il rigetto della sopracitata pretesa risarcitoria,
in quanto, in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi (Cass. civ., sez. III, 08/04/2020 n. 7753).
Le spese processuali, comprensive anche della fase cautelare, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, trattandosi di prestazione professionale esaurita successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nei confronti dell'Erario, attesa l'ammissione di al Parte_3 Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa indeterminabile, complessità bassa, tariffa media per tutte le fasi, ad eccezione della tariffa minima della fase decisionale in sede cautelare, attesa l'attività difensiva in concreto svolta in virtù della sopravvenuta cessazione della materia del contendere).
Si ritiene che sussistano ragioni di equità tali da comportare la compensazione delle spese di lite tra e , atteso che, a fronte della Parte_1 Parte_2
richiesta di intervento di cui alla missiva del 26.11.19 (all.2 all'atto di citazione),
quest'ultimo, padre della legittimata passiva, non ha in alcun modo rappresentato all'attrice la sua estraneità al rapporto di custodia col bene, così ingenerando un incolpevole affidamento dell'attrice sulla proprietà dell'immobile in capo al predetto
Parte_2
Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza, e dunque vanno poste a carico della convenuta Parte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g.
2740/2020;
1) in accoglimento delle domande di , condanna Parte_1 Pt_3
ad effettuare i rimanenti lavori finalizzati alla eliminazione delle cause
[...]
delle infiltrazioni, eseguendo le opere descritte in c.t.u. riportate in parte motiva;
2) condanna ad effettuare i lavori finalizzati al ripristino Parte_3
dell'immobile di , eseguendo le opere descritte in c.t.u. Parte_1
riportate in parte motiva;
3) rigetta tutte le domande azionate da nei confronti di Parte_1
Parte_2
4) condanna al rimborso in favore di , che Parte_3 Parte_1
liquida in € 12.228,00 per compensi professionali, comprensivi della fase cautelare, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
5) compensa le spese del giudizio tra e Parte_1 Parte_2
6) pone le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di . Parte_3
Così deciso in Catania, il 9 maggio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Luisa Intini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 2740/2020;
promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CONDORELLI CAFF in forza di procura speciale in atti
ATTRICE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
SALVATORE CIRVILLERI in forza di procura speciale in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._3
GIUSEPPE PASSANISI in forza di procura speciale in atti.
CONVENUTI
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 10.01.2025
MOTIVAZIONE
, premettendo di essere proprietaria dell'appartamento sito al primo Parte_1
piano in via Livorno 75 Aci Castello, ha citato in giudizio , in qualità Parte_2
di proprietario dell'appartamento al piano secondo e della terrazza nello stesso stabile, al fine di vederlo condannare alla “riparazione, ripristino e pitturazione del
vano bagno dell'istante essendo stato il foro chiuso ma lasciato allo stato grezzo;
riparazione e ripristino a seguito dello scollamento della cornice nel vano camera da
letto nonché intervento sulle lesioni nella stanza da pranzo e soffitta dell'istante
ripristino riparazioni ballatoi lato ponente e lato levante;
rimozione delle tubazioni
assemblate e fratturate dalla terrazza per lo scarico che scendono a ridosso della
ringhiera del ballatoio dell'istante, rimozione del materiale scaricato dalle tubazioni
fratturate nel ballatoio predetto, riparazioni e danni sul ballatoio, risarcimento danni
materiali e morali per impossibilità di poter sostare sul ballatoio ingrombro di
materiale, incombente pericolo di caduta materiale, privazione di aria e luce e vista
a mare. Risarcimento danni materiali e morali per le causali esposte in premessa”.
In corso di causa parte attrice ha altresì formulato ricorso cautelare ex art. 700
c.p.c., essendosi verificato, nel giugno 2020, una rilevante caduta di calcinacci dal ballatoio sulla terrazza Murabito Pt_2
Radicatosi il contraddittorio, ha preliminarmente eccepito il Parte_2
proprio difetto di legittimità passiva, non essendo proprietario dei beni da cui provengono le infiltrazioni alla proprietà , in quanto aveva ceduto Pt_1
l'immobile il 06.03.2018 alla figlia , riservandosi soltanto il diritto di Parte_3
abitazione (doc.1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito, ha comunque chiesto il rigetto delle pretese attoree Parte_2
stante l'inesistenza del danno lamentato. Alla luce delle difese di parte attrice ha chiesto al precedente Parte_2
giudice, ed ottenuto, di poter integrare il contraddittorio anche nei confronti di
. Parte_3
Costituitasi in giudizio, ha aderito alla linea difensiva del padre Parte_3
in relazione all'inesistenza del danno, rendendosi però disponibile Parte_2
al ripristino del vano bagno della già in gran parte riparato da parte Pt_1
convenuta, previo sopralluogo.
La causa è stata istruita con la nomina come c.t.u. dell'ing. come Persona_1
da verbale d'udienza del 24.09.2021 nel giudizio cautelare.
Detto sopracitato giudizio è stato definito con l'ordinanza del 05.07.2024 con la pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere con spese della fase cautelare liquidate all'esito del definitivo, avendo parte resistente eseguito gran parte dei lavori di ripristino del proprio immobile.
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione nei confronti di Pt_3
mentre vanno rigettate nei confronti di
[...] Parte_2
Orbene, la fattispecie dedotta è riconducibile, innanzitutto, all'ambito oggettivo di cui all'art. 2051 c.c.
Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode"
della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".
Giova innanzitutto chiarire che contestando di essere Parte_2
responsabile dei danni da infiltrazione, non ha realmente eccepito, al di là della non vincolante qualificazione giuridica della propria eccezione, un difetto di legittimazione passiva, bensì ha nel merito contestato la fondatezza della domanda nei propri confronti.
Va infatti precisato che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, il cui difetto deve essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa. Essa dev'essere accertata in relazione non alla sua concreta sussistenza, bensì alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio ed in relazione allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 23568/2011, citata anche da parte convenuta). Conseguentemente l'indagine del giudice volta a verificarne l'esistenza dev'essere unicamente diretta ad accertare la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella stessa domanda è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è
proposta e quello che nella domanda è indicato come soggetto passivo del diritto.
È dunque di per sé sufficiente rilevare, ai fini dell'accertamento della legittimazione passiva di che lo abbia citato in quanto ritenuto Parte_2 Parte_1
custode, ex art. 2051 c.c., del bene causa del processo dannoso.
Dalla "legitimatio ad causam" va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, da accertarsi in sede di merito. Le questioni sull'appartenenza soggettiva all'attrice del diritto controverso e sulla cosiddetta titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso riguardano infatti il merito e non la legittimazione ad causam e, quindi, la parte, la quale eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio propone una questione di merito e non già una questione di legittimazione ad agire (cfr. ex multis Cass. 12.5.1976 n. 1690).
ha inoltre chiesto di essere estromesso, senza però chiarire il Parte_2
fondamento della suddetta pretesa, considerando che i casi di estromissione sono stati individuati e tipizzati dal Legislatore nel codice di rito (artt. 108 -111 c.p.c.)
con riferimento ad ipotesi diverse anche dal reale difetto di legittimazione passiva.
Orbene, nella materia tecnica in esame, ossia dei danni da infiltrazioni, la disposta c.t.u. è sovente lo strumento principale di accertamento dei fatti oggetto di giudizio e dell'imputabilità soggettiva degli stessi.
Nella consulenza disposta in sede di cautelare, il nominato c.t.u. ing.
[...]
(le cui argomentazioni tecniche devono condividersi, considerando la Per_1
completezza dei rilievi, nonché la conducenza delle argomentazioni) ha accertato la sussistenza dei denunciati danni da infiltrazioni nell'appartamento della , Pt_1
derivanti da problemi strutturali agli intradossi dei balconi della proprietà Pt_2
(pag. 8 della consulenza).
Pertanto va esclusa l'asserita responsabilità di in quanto non Parte_2
custode del bene oggetto di causa, attesa la granitica giurisprudenza di legittimità
sul punto in relazione al diparto delle responsabilità tra proprietario e fruitore del bene, secondo cui, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità
giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile (dunque, alla figlia ) sono riconducibili in via esclusiva i danni Pt_3
arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia, mentre grava sull'utilizzatore avente diritto di godimento sul bene (dunque, sul padre la responsabilità per i danni provocati dagli Pt_2 accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità
(cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, n. 10983 del 26/04/2023).
Il c.t.u. ha quindi individuato i lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, già in gran parte eseguite da parte convenuta, così come già ribadito nell'ordinanza di cessazione della materia del contendere nel cautelare in corso di causa, ad eccezione delle seguenti lavorazioni, che deve effettuare: Parte_3
“resta ancora da risanare l'intonaco nell'intradosso del ballatoio lato ponente.
Pertanto, è necessario rimuovere l'intonaco laddove lesionato e ripristinarlo, previo
montaggio di idonea opera provvisionale per la prevenzione e protezione dei
lavoratori contro la caduta dall'alto. Inoltre, resta da ricostruire anche una piccola
porzione del gocciolatoio in cemento nell'intradosso del balcone lato ponente” (pag.
14 della ctu).
Quanto invece al ripristino dell'immobile della , il c.t.u. ha statuito di “non Pt_1
aver rilevato danni alla tinteggiatura delle ringhiere se non delle macchie sparse di
malta sul corrimano conseguenti, verosimilmente, al ripristino degli intradossi dei
balconi del convenuto e/o allo scarico dei detriti. Pertanto, ritenendo sufficiente la
semplice rimozione di tali macchie e successiva pulizia del corrimano, per tali lavori
il sottoscritto stima un importo di € 100,00. In merito alla riparazione e pitturazione
del vano bagno, premesso che la riparazione è stata già effettuata, come dichiarato
da parte attrice nell'atto di citazione, resta ancora da eseguire la tinteggiatura del
vano bagno (soffitto e pareti), per la quale si stima un costo di € 350,00. Per quanto
riguarda, invece, lo scollamento della cornice e le lesioni del soffitto nella camera da
letto, tali danni esistono e, nonostante l'accordo bonario di cui al verbale del primo
sopralluogo, ad oggi non sono stati riparati. Pertanto, si stima un importo di € 200,00
per il montaggio, posa e stuccatura di cornice in gesso nella camera da letto laddove si è verificato il distacco, compreso l'incollaggio della carta da parati che si è staccata
dalla parete, conseguente al distacco della cornice” (pagg. 10-11 dell'elaborato peritale).
Rientrando tra le facoltà di parte attrice la scelta tra il risarcimento in natura o per equivalente, alla luce delle sempre concordanti richieste di parte attrice di risarcimento in forma specifica in ogni fase del presente giudizio, va Parte_3
quindi anche condannata ad effettuare i sopraesposti lavori sull'appartamento di
. Parte_1
Nulla si dispone infine in tema di danno morale in favore di parte attrice, in quanto tale pregiudizio non risulta essere stato concretamente dimostrato.
Parte attrice, a sostegno della propria tesi, ha soltanto prodotto, allegando in citazione, una c.t.u. medico-legale del 2016 a firma del dott. , da cui è emerso Per_2
il riconoscimento, in capo alla , della condizione di handicap in situazione Pt_1
di gravità (art. 3 comma 3 della L. 104/92); va però aggiunto che la difesa attorea non ha riferito nulla in relazione alla successiva sofferenza morale dell'istante in conseguenza dei fenomeni infiltrativi per cui è lite.
Questa lacuna è determinante per il rigetto della sopracitata pretesa risarcitoria,
in quanto, in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificatamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi (Cass. civ., sez. III, 08/04/2020 n. 7753).
Le spese processuali, comprensive anche della fase cautelare, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, trattandosi di prestazione professionale esaurita successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta nei confronti dell'Erario, attesa l'ammissione di al Parte_3 Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa indeterminabile, complessità bassa, tariffa media per tutte le fasi, ad eccezione della tariffa minima della fase decisionale in sede cautelare, attesa l'attività difensiva in concreto svolta in virtù della sopravvenuta cessazione della materia del contendere).
Si ritiene che sussistano ragioni di equità tali da comportare la compensazione delle spese di lite tra e , atteso che, a fronte della Parte_1 Parte_2
richiesta di intervento di cui alla missiva del 26.11.19 (all.2 all'atto di citazione),
quest'ultimo, padre della legittimata passiva, non ha in alcun modo rappresentato all'attrice la sua estraneità al rapporto di custodia col bene, così ingenerando un incolpevole affidamento dell'attrice sulla proprietà dell'immobile in capo al predetto
Parte_2
Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza, e dunque vanno poste a carico della convenuta Parte_3
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g.
2740/2020;
1) in accoglimento delle domande di , condanna Parte_1 Pt_3
ad effettuare i rimanenti lavori finalizzati alla eliminazione delle cause
[...]
delle infiltrazioni, eseguendo le opere descritte in c.t.u. riportate in parte motiva;
2) condanna ad effettuare i lavori finalizzati al ripristino Parte_3
dell'immobile di , eseguendo le opere descritte in c.t.u. Parte_1
riportate in parte motiva;
3) rigetta tutte le domande azionate da nei confronti di Parte_1
Parte_2
4) condanna al rimborso in favore di , che Parte_3 Parte_1
liquida in € 12.228,00 per compensi professionali, comprensivi della fase cautelare, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115;
5) compensa le spese del giudizio tra e Parte_1 Parte_2
6) pone le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di . Parte_3
Così deciso in Catania, il 9 maggio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Luisa Intini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011