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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 472/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
TA AP presidente
CA EN componente
RI AS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 472 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,
[...] CodiceFiscale_1
dagli avvocati Antonella Crupi e Antonino Triolo), in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Coluccino e Luca Polverino), CP_2 in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – non costituitasi), P.IVA_2
e in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_3 P.IVA_3
– non costituitasi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 155/2021 pronunciata dal Tribunale di Locri
(nel procedimento n. 1585/2018,) con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2018, d'intimazione (al medesimo) del Parte_1
pagamento di 69.794,55 euro (a titolo di corrispettivo per canoni di fornitura di energia elettrica non versati, come da fattura n. 080710249011505A, scaduta il primo febbraio 2016).
2.1. L'opposizione veniva fondata sulla contestazione dei consumi registrati, ritenuti dall'utente non corrispondenti a quelli effettivi.
2.2. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo come l'opponente non abbia adeguatamente provato né l'irregolarità dei consumi addebitati, né l'estraneità di lui al prelievo dell'energia (effettuato tramite allaccio abusivo al cavo di Enel Distribuzione S.p.A.).
2.2.1. Le allegazioni documentali prodotte (ossia la visura camerale e la comunicazione dei
Carabinieri) – in particolare – non sono state ritenute idonee a dimostrare come l'utilizzatore del locale e del contatore fosse soggetto diverso rispetto al formale titolare dell'attività.
2.3. Ratuis censura la sentenza appellata nella parte in cui a) sarebbe stata erroneamente applicata la disciplina sul riparto dell'onere della prova, b) non sarebbe stato attribuito alcun valore alle prove documentali, c) sarebbe stata rigettata la richiesta di prova testimoniale
(diretta a dimostrare circostanze materiali decisive e idonee a scriminare la condotta contestata), d) non sarebbe stato considerato lo stato patologico dell'opponente, ritenuto causa di incapacità naturale (e – dunque – di forza maggiore), e) il primo giudice avrebbe fondato il proprio convincimento su un procedimento amministrativo relativo all'allaccio abusivo svolto in modo irregolare (in quanto gli accertatori avrebbero prelevato il misuratore senza disporne il sequestro, stimando i consumi non sulla base dei dati effettivi, bensì mediante un criterio arbitrario, fondato sull'energia e potenza massima prelevabile dal cavo), in violazione delle previsioni contrattuali e della disciplina dettata dall'ARERA.
3. – di contro – perora l'ineccepibilità della decisione e insiste per Controparte_1
la sua conferma.
3.1. La Società appellata – più partitamente – evidenzia come a) l'appello debba ritenersi inammissibile per carenza dei requisiti formali previsti dal codice di rito, b) il credito ingiunto e i consumi fatturati debbano ritenersi provati, dovendosi attribuire pieno valore probatorio al verbale di accertamento (assistito da fede pubblica privilegiata, poiché redatto da soggetto incaricato di pubblico servizio), così come alla fattura emessa conseguentemente, e alla
2 comunicazione di E-Distribuzione S.p.A. (contenente la tabella di ricostruzione dei consumi),
c) il conteggio dei consumi (effettuato in base a dati presuntivi, e mediante il criterio della potenza tecnicamente prelevabile dal cavo), debba ritenersi corretto, in presenza d'accertata manomissione del contatore, d) le allegazioni avversarie (relative allo stato di salute dell'utente) debbano ritenersi prive di valenza probatoria (in quanto riferite a epoca diversa da quella in cui si colloca la manomissione), e – infine – e) la consulenza tecnica di parte, avente contenuto meramente difensivo, debba ritenersi priva d'efficacia probatoria.
4. All'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. In merito all'andamento dei fatti, l'appellante ha omesso di fornire la prova (decisiva ai fini dell'eventuale accoglimento integrale del gravame) dell'avvenuta manomissione del contatore a opera di terzi, anche attraverso la presentazione a questo giudice (così come al primo decisore) di evidenze indirettamente deponenti nel senso dell'abusività dei consumi non imputabile all'ingiunto.
7. Al fascicolo – più partitamente – non constano denunce penali eventualmente proposte da all'Autorità giudiziaria, né la presentazione di evidenze da cui desumere l'intromissione Pt_1
indebita di terzi nei locali in disponibilità dell'appellante, ovvero l'alterazione (sempre riconducibile – nella prospettazione attorea – a malintenzionati rimasti ignoti) dei misuratori elettrici, e la durevole e univoca destinazione a estranei dell'energia (captata in forza dell'allaccio illecito alla rete), e del contestuale aggiramento del contatore.
8. In ossequio – allora – al principio (pervasivo del processo civile) del più probabile che non,
e appunto in assenza di convincenti smentite da parte debitrice (o anche soltanto d'una rappresentazione dei fatti in grado d'oltrepassare la soglia dell'inferenza), la tesi dell'appellata
– per la quale la manomissione dell'impianto (in vista della neutralizzazione dei meccanismi di computo dell'energia erogata) sia riconducibile a chi dell'impianto abbia la disponibilità materiale – risulta permeata da un (ben) maggior grado di credibilità razionale e sostenibilità logica.
9. L'appellante critica la sentenza di prima cura nella parte in cui la stessa avrebbe – fra l'altro
– negato l'ascolto dei testi indicati dall'attore.
10. Sul punto – però – la prima statuizione rimane immune alle censure del deducente, perché tutti i capitoli di prova addotti da avrebbero inteso approfondire profili non in grado Pt_1
d'infirmare la rivendicazione economica della società.
3 11. Da un lato – invero – l'escussione era sollecitata a) in relazione alle dimensioni dei locali ispezionati (irrilevante ai fini della quantificazione dei consumi, prescindendo gli stessi dall'ampiezza dei luoghi serviti dell'allaccio abusivo) e b) alla generica preesistenza della malattia dell'appellante (constatazione comunque insufficiente – data la sua vaghezza e natura valutativa – a soccorrere alla prospettazione dell'opponente), dall'altro essa veniva invocata contraddittoriamente (così – ad esempio – la conferma testimoniale dell'apposizione di un lucchetto all'ingresso dell'officina si sarebbe risolta in una smentita dell'ipotesi – pure, come detto, ventilata da – dell'immissione illecita di sconosciuti all'interno dei vani Pt_1
ispezionati dagli accertatori di Enel Distribuzione S.p.A., una volta preso atto dell'integrità di tale lucchetto).
12. Non si colgono – poi – gli addentati normativi cui l'appellante si rifà al fine di contestare il mancato sequestro giudiziario del contatore (prelevato dai verificatori all'esito del sopralluogo) nonché l'avvenuto svolgimento del sopralluogo stesso in assenza d'un consulente tecnico designato dal proprietario dei locali.
13. Per un verso, nulla impedisce a Enel Distribuzione S.p.A. (proprietaria del misuratore) di trattenerlo a margine d'un sopralluogo (documentato da un verbale descrittivo delle operazioni svolte), laddove – per alto verso – Enel Distribuzione S.p.A. non è tenuta a soprassedere agli accertamenti, in assenza di un ausiliario del debitore.
14. Il prelievo illecito va – dunque – ritenuto fatto storico, nel quinquennio legittimamente considerato dalla richiesta di pagamento avversaria.
15. In punto di quantificazione dei consumi – però – il gravame può avviarsi all'accoglimento
(parziale).
16. Come ancora recentemente osservato – ad esempio – da Cass., Sez. III Civ., ord. n.
20769/2025, «La tesi difensiva di parte ricorrente non si confronta idoneamente con la ratio della decisione. La corte territoriale, pur dando atto, nella premessa della motivazione, che il titolare dell 'impresa individuale ricorrente aveva contestato il metodo di rilevazione e la quantificazione dei consumi, ha ritenuto, sulla scorta di un ragionamento sorretto da precisi riferimenti di natura indiziaria, la cui gravità, precisione e concordanza non è stata adeguatamente confutata dalla ricorrente, che [la creditrice] avesse soddisfatto l'onere di dimostrare il quantum a essa spettante in ragione del rilevato prelievo abusivo di energia elettrica emerso all'esito della verifica eseguita dai tecnici e che, al contrario, la odierna ricorrente si fosse limitata a proporre un criterio di misurazione alternativo, anche tramite
l'allegata consulenza tecnica di parte, che, tuttavia, è stato ritenuto del tutto inattendibile e non supportato da adeguati riscontri. Sul punto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente,
4 il giudice a quo ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato -e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, si riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.
Ebbene, il metodo prescelto quello della 'potenza tecnicamente prelevabile del cavo' applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa e ritenuto da questa Corte non arbitrario (cfr. Cass., sez. 3, 22/07/2024, n. 20249; Cass., sez. 3, 27/02/2025, n. 5219) -non risulta contestato efficacemente dal l'odierno ricorrente. Infatti, la censura muove dalla premessa, errata, che il ricorso alla prova per presunzioni fosse precluso dalla avvenuta contestazione dei consumi, pur a fronte dell'esito della verifica, svolta in presenza del titolare dell'utenza, che aveva consentito di accertare l'irregolare prelievo di energia elettrica e
l'impossibilità di procedere ad una ricognizione degli apparecchi elettrici presenti all'interno dei locali destinati all'attività di ristorazione. Al riguardo, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, se è vero che ‹‹la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante››, quando
‹‹l'apparecchio-contatore risulta manomesso››, l'utente che intenda far accertare che ‹‹la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi›› o a sua insaputa, o comunque contestare l'anomalia dei consumi registrati, è tenuto – sempre, beninteso, ‹‹in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento››, prova qui, invece, ritenuta sussistente – ‹‹a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto››, dovendo altresì ‹‹provare l'attività illecita del terzo›› (Cass., sez. 3, 21/05/2019,
n. 13605, non massimata). In alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ. è pertanto incorso il giudice d'appello, visto che tale violazione è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, Cass., sez. U, n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto;
Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; in senso conforme, anche Cass., sez. 6 – 3, 31/08/2020, n. 18092). [...] Né può ritenersi che la ricorrente abbia validamente censurato il ragionamento presuntivo che sorregge la sentenza impugnata, essendo pacifico
5 che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere
l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, perché per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' id quod plerumque accidit (Cass., sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass., sez. 2, 21/03/2022, n.
9054; Cass., sez. 3, 21/01/2020, n. 1163; Cass., sez. 6 -3 , 26/07/2021, n. 21403)».
17. Sennonché – premessa, per le ragioni e gli approdi giurisprudenziali appena ripercorsi,
l'opponibilità (al debitore) del criterio (impiegato sistematicamente dalle società fornitrici d'utenze) della massima potenza erogabile (in virtù della specifica sezione del cavo elettrico d'adduzione dell'energia) – il somministrante non può adagiarsi esclusivamente sull'applicazione pedissequa del criterio anzidetto, il quale non può dirsi autosufficiente, quantomeno in presenza di elementi (quali – nella specie – il documentato stato di salute del somministrato, e l'eccentricità di addebiti mensili pressoché identici, per tutto il quinquennio richiesto in pagamento) da cui inferire l'abnormità di un impiego supino di detto criterio.
18. La società elettrica non ha prodotto fatture relative né al periodo precedente a quello contestato né successive a detto quinquennio, così impedendo a quest'Ufficio di valutare l'intera curva dei consumi, e la significatività della variazione di essi (alla luce dello spartiacque rappresentato dalla manomissione del contatore).
18.1. In virtù di tale lacuna documentale, il criterio della "massima potenza prelevabile dalla sezione del cavo" va corretto avvalendosi di un calcolo medio, e l'importo addebitato (in fattura) da va ridotto – innanzitutto – del suo cinquanta Controparte_1
percento.
19. Inconfutato – poi – l'esercizio di un'autofficina nei locali ispezionati, da tale assunto vanno tratte conclusioni coerenti, in ordine alle giornate d'attività effettiva della stessa ditta.
19.1. Dalle medesime giornate – infatti – occorre defalcare (per ogni anno del quinquennio)
a) tanto i 64 giorni di chiusura corrispondenti alle domeniche e ai giorni festivi annuali b) quanto il mese di ferie di cui l'officina (fra pausa estiva e natalizia) si sarà avvalsa.
20. In concreto, la somma di 69.794,55 euro va preliminarmente dimezzata, così giungendo all'importo di 34.898,00 euro.
20.1. Questa somma va – in secondo luogo – ripartita per i cinque anni d'interesse, con ottenimento dell'importo di 6.978,00 euro.
6 20.2. Quest'ultimo importo – a sua volta – va suddiviso per 365 giorni, così da ottenere l'importo giornaliero astrattamente dovuto, e pari a 19,00 euro.
20.3. Siffatti 19,00 euro vanno moltiplicati per i giorni dell'anno in cui l'officina ha operato secondo l'id quod plerumque accidit, ossia 271 (corrispondenti ai giorni dell'anno diversi dalle domeniche e dai giorni festivi, e dai 30 giorni di ferie annuali).
20.4. Ne discende un importo annuo pari a 5.149,00 euro, e un totale quinquennale di
25.745,00 euro, dovuti oltre agli accessori del credito.
21. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, sono poste (per entrambi i gradi di giudizio) a carico di Controparte_1
(previa compensazione delle stesse nella misura pari ad un terzo, atteso
[...]
l'accoglimento solo parziale dell'appello), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della domanda (come accolta, in forza del principio del decisum) e della sua complessità, reputata bassa:
Competenze dovute per il primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare € 2.540,00
Compenso spettante al netto della riduzione € 1.693,33
Competenze dovute per il secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare € 2.906,00
Compenso spettante al netto della riduzione € 1.937,33
p.q.m.
7 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, in persona del rappresentante legale pro CP_2
tempore, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni Controparte_3
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, revoca parzialmente il d. i. 344/2018 emesso dal Tribunale di Locri, condannando al versamento all'ingiungente dell'importo pari a Parte_1
25.745,00 euro, oltre agli interessi al saggio legale, dal dovuto al soddisfo;
- condanna l'appellante alla rifusione alla controparte costituita delle spese giudiziali di ambo i gradi, liquidate complessivamente (previa compensazione per un terzo) in
3.630,66 euro: quanto sopra, oltre a IVA, C.P.A., spese generali forfettarie ed eventuali spese documentate, come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
RI AS
Il presidente
TA AP
8
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
TA AP presidente
CA EN componente
RI AS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 472 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,
[...] CodiceFiscale_1
dagli avvocati Antonella Crupi e Antonino Triolo), in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e P.IVA_1
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Coluccino e Luca Polverino), CP_2 in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: – non costituitasi), P.IVA_2
e in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_3 P.IVA_3
– non costituitasi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 155/2021 pronunciata dal Tribunale di Locri
(nel procedimento n. 1585/2018,) con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2018, d'intimazione (al medesimo) del Parte_1
pagamento di 69.794,55 euro (a titolo di corrispettivo per canoni di fornitura di energia elettrica non versati, come da fattura n. 080710249011505A, scaduta il primo febbraio 2016).
2.1. L'opposizione veniva fondata sulla contestazione dei consumi registrati, ritenuti dall'utente non corrispondenti a quelli effettivi.
2.2. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo come l'opponente non abbia adeguatamente provato né l'irregolarità dei consumi addebitati, né l'estraneità di lui al prelievo dell'energia (effettuato tramite allaccio abusivo al cavo di Enel Distribuzione S.p.A.).
2.2.1. Le allegazioni documentali prodotte (ossia la visura camerale e la comunicazione dei
Carabinieri) – in particolare – non sono state ritenute idonee a dimostrare come l'utilizzatore del locale e del contatore fosse soggetto diverso rispetto al formale titolare dell'attività.
2.3. Ratuis censura la sentenza appellata nella parte in cui a) sarebbe stata erroneamente applicata la disciplina sul riparto dell'onere della prova, b) non sarebbe stato attribuito alcun valore alle prove documentali, c) sarebbe stata rigettata la richiesta di prova testimoniale
(diretta a dimostrare circostanze materiali decisive e idonee a scriminare la condotta contestata), d) non sarebbe stato considerato lo stato patologico dell'opponente, ritenuto causa di incapacità naturale (e – dunque – di forza maggiore), e) il primo giudice avrebbe fondato il proprio convincimento su un procedimento amministrativo relativo all'allaccio abusivo svolto in modo irregolare (in quanto gli accertatori avrebbero prelevato il misuratore senza disporne il sequestro, stimando i consumi non sulla base dei dati effettivi, bensì mediante un criterio arbitrario, fondato sull'energia e potenza massima prelevabile dal cavo), in violazione delle previsioni contrattuali e della disciplina dettata dall'ARERA.
3. – di contro – perora l'ineccepibilità della decisione e insiste per Controparte_1
la sua conferma.
3.1. La Società appellata – più partitamente – evidenzia come a) l'appello debba ritenersi inammissibile per carenza dei requisiti formali previsti dal codice di rito, b) il credito ingiunto e i consumi fatturati debbano ritenersi provati, dovendosi attribuire pieno valore probatorio al verbale di accertamento (assistito da fede pubblica privilegiata, poiché redatto da soggetto incaricato di pubblico servizio), così come alla fattura emessa conseguentemente, e alla
2 comunicazione di E-Distribuzione S.p.A. (contenente la tabella di ricostruzione dei consumi),
c) il conteggio dei consumi (effettuato in base a dati presuntivi, e mediante il criterio della potenza tecnicamente prelevabile dal cavo), debba ritenersi corretto, in presenza d'accertata manomissione del contatore, d) le allegazioni avversarie (relative allo stato di salute dell'utente) debbano ritenersi prive di valenza probatoria (in quanto riferite a epoca diversa da quella in cui si colloca la manomissione), e – infine – e) la consulenza tecnica di parte, avente contenuto meramente difensivo, debba ritenersi priva d'efficacia probatoria.
4. All'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. In merito all'andamento dei fatti, l'appellante ha omesso di fornire la prova (decisiva ai fini dell'eventuale accoglimento integrale del gravame) dell'avvenuta manomissione del contatore a opera di terzi, anche attraverso la presentazione a questo giudice (così come al primo decisore) di evidenze indirettamente deponenti nel senso dell'abusività dei consumi non imputabile all'ingiunto.
7. Al fascicolo – più partitamente – non constano denunce penali eventualmente proposte da all'Autorità giudiziaria, né la presentazione di evidenze da cui desumere l'intromissione Pt_1
indebita di terzi nei locali in disponibilità dell'appellante, ovvero l'alterazione (sempre riconducibile – nella prospettazione attorea – a malintenzionati rimasti ignoti) dei misuratori elettrici, e la durevole e univoca destinazione a estranei dell'energia (captata in forza dell'allaccio illecito alla rete), e del contestuale aggiramento del contatore.
8. In ossequio – allora – al principio (pervasivo del processo civile) del più probabile che non,
e appunto in assenza di convincenti smentite da parte debitrice (o anche soltanto d'una rappresentazione dei fatti in grado d'oltrepassare la soglia dell'inferenza), la tesi dell'appellata
– per la quale la manomissione dell'impianto (in vista della neutralizzazione dei meccanismi di computo dell'energia erogata) sia riconducibile a chi dell'impianto abbia la disponibilità materiale – risulta permeata da un (ben) maggior grado di credibilità razionale e sostenibilità logica.
9. L'appellante critica la sentenza di prima cura nella parte in cui la stessa avrebbe – fra l'altro
– negato l'ascolto dei testi indicati dall'attore.
10. Sul punto – però – la prima statuizione rimane immune alle censure del deducente, perché tutti i capitoli di prova addotti da avrebbero inteso approfondire profili non in grado Pt_1
d'infirmare la rivendicazione economica della società.
3 11. Da un lato – invero – l'escussione era sollecitata a) in relazione alle dimensioni dei locali ispezionati (irrilevante ai fini della quantificazione dei consumi, prescindendo gli stessi dall'ampiezza dei luoghi serviti dell'allaccio abusivo) e b) alla generica preesistenza della malattia dell'appellante (constatazione comunque insufficiente – data la sua vaghezza e natura valutativa – a soccorrere alla prospettazione dell'opponente), dall'altro essa veniva invocata contraddittoriamente (così – ad esempio – la conferma testimoniale dell'apposizione di un lucchetto all'ingresso dell'officina si sarebbe risolta in una smentita dell'ipotesi – pure, come detto, ventilata da – dell'immissione illecita di sconosciuti all'interno dei vani Pt_1
ispezionati dagli accertatori di Enel Distribuzione S.p.A., una volta preso atto dell'integrità di tale lucchetto).
12. Non si colgono – poi – gli addentati normativi cui l'appellante si rifà al fine di contestare il mancato sequestro giudiziario del contatore (prelevato dai verificatori all'esito del sopralluogo) nonché l'avvenuto svolgimento del sopralluogo stesso in assenza d'un consulente tecnico designato dal proprietario dei locali.
13. Per un verso, nulla impedisce a Enel Distribuzione S.p.A. (proprietaria del misuratore) di trattenerlo a margine d'un sopralluogo (documentato da un verbale descrittivo delle operazioni svolte), laddove – per alto verso – Enel Distribuzione S.p.A. non è tenuta a soprassedere agli accertamenti, in assenza di un ausiliario del debitore.
14. Il prelievo illecito va – dunque – ritenuto fatto storico, nel quinquennio legittimamente considerato dalla richiesta di pagamento avversaria.
15. In punto di quantificazione dei consumi – però – il gravame può avviarsi all'accoglimento
(parziale).
16. Come ancora recentemente osservato – ad esempio – da Cass., Sez. III Civ., ord. n.
20769/2025, «La tesi difensiva di parte ricorrente non si confronta idoneamente con la ratio della decisione. La corte territoriale, pur dando atto, nella premessa della motivazione, che il titolare dell 'impresa individuale ricorrente aveva contestato il metodo di rilevazione e la quantificazione dei consumi, ha ritenuto, sulla scorta di un ragionamento sorretto da precisi riferimenti di natura indiziaria, la cui gravità, precisione e concordanza non è stata adeguatamente confutata dalla ricorrente, che [la creditrice] avesse soddisfatto l'onere di dimostrare il quantum a essa spettante in ragione del rilevato prelievo abusivo di energia elettrica emerso all'esito della verifica eseguita dai tecnici e che, al contrario, la odierna ricorrente si fosse limitata a proporre un criterio di misurazione alternativo, anche tramite
l'allegata consulenza tecnica di parte, che, tuttavia, è stato ritenuto del tutto inattendibile e non supportato da adeguati riscontri. Sul punto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente,
4 il giudice a quo ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di manomissione del contatore - provocata oppure no dal somministrato -e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso, si riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.
Ebbene, il metodo prescelto quello della 'potenza tecnicamente prelevabile del cavo' applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa e ritenuto da questa Corte non arbitrario (cfr. Cass., sez. 3, 22/07/2024, n. 20249; Cass., sez. 3, 27/02/2025, n. 5219) -non risulta contestato efficacemente dal l'odierno ricorrente. Infatti, la censura muove dalla premessa, errata, che il ricorso alla prova per presunzioni fosse precluso dalla avvenuta contestazione dei consumi, pur a fronte dell'esito della verifica, svolta in presenza del titolare dell'utenza, che aveva consentito di accertare l'irregolare prelievo di energia elettrica e
l'impossibilità di procedere ad una ricognizione degli apparecchi elettrici presenti all'interno dei locali destinati all'attività di ristorazione. Al riguardo, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, se è vero che ‹‹la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante››, quando
‹‹l'apparecchio-contatore risulta manomesso››, l'utente che intenda far accertare che ‹‹la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi›› o a sua insaputa, o comunque contestare l'anomalia dei consumi registrati, è tenuto – sempre, beninteso, ‹‹in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento››, prova qui, invece, ritenuta sussistente – ‹‹a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto››, dovendo altresì ‹‹provare l'attività illecita del terzo›› (Cass., sez. 3, 21/05/2019,
n. 13605, non massimata). In alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ. è pertanto incorso il giudice d'appello, visto che tale violazione è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, Cass., sez. U, n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto;
Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; in senso conforme, anche Cass., sez. 6 – 3, 31/08/2020, n. 18092). [...] Né può ritenersi che la ricorrente abbia validamente censurato il ragionamento presuntivo che sorregge la sentenza impugnata, essendo pacifico
5 che chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere
l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, perché per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' id quod plerumque accidit (Cass., sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass., sez. 2, 21/03/2022, n.
9054; Cass., sez. 3, 21/01/2020, n. 1163; Cass., sez. 6 -3 , 26/07/2021, n. 21403)».
17. Sennonché – premessa, per le ragioni e gli approdi giurisprudenziali appena ripercorsi,
l'opponibilità (al debitore) del criterio (impiegato sistematicamente dalle società fornitrici d'utenze) della massima potenza erogabile (in virtù della specifica sezione del cavo elettrico d'adduzione dell'energia) – il somministrante non può adagiarsi esclusivamente sull'applicazione pedissequa del criterio anzidetto, il quale non può dirsi autosufficiente, quantomeno in presenza di elementi (quali – nella specie – il documentato stato di salute del somministrato, e l'eccentricità di addebiti mensili pressoché identici, per tutto il quinquennio richiesto in pagamento) da cui inferire l'abnormità di un impiego supino di detto criterio.
18. La società elettrica non ha prodotto fatture relative né al periodo precedente a quello contestato né successive a detto quinquennio, così impedendo a quest'Ufficio di valutare l'intera curva dei consumi, e la significatività della variazione di essi (alla luce dello spartiacque rappresentato dalla manomissione del contatore).
18.1. In virtù di tale lacuna documentale, il criterio della "massima potenza prelevabile dalla sezione del cavo" va corretto avvalendosi di un calcolo medio, e l'importo addebitato (in fattura) da va ridotto – innanzitutto – del suo cinquanta Controparte_1
percento.
19. Inconfutato – poi – l'esercizio di un'autofficina nei locali ispezionati, da tale assunto vanno tratte conclusioni coerenti, in ordine alle giornate d'attività effettiva della stessa ditta.
19.1. Dalle medesime giornate – infatti – occorre defalcare (per ogni anno del quinquennio)
a) tanto i 64 giorni di chiusura corrispondenti alle domeniche e ai giorni festivi annuali b) quanto il mese di ferie di cui l'officina (fra pausa estiva e natalizia) si sarà avvalsa.
20. In concreto, la somma di 69.794,55 euro va preliminarmente dimezzata, così giungendo all'importo di 34.898,00 euro.
20.1. Questa somma va – in secondo luogo – ripartita per i cinque anni d'interesse, con ottenimento dell'importo di 6.978,00 euro.
6 20.2. Quest'ultimo importo – a sua volta – va suddiviso per 365 giorni, così da ottenere l'importo giornaliero astrattamente dovuto, e pari a 19,00 euro.
20.3. Siffatti 19,00 euro vanno moltiplicati per i giorni dell'anno in cui l'officina ha operato secondo l'id quod plerumque accidit, ossia 271 (corrispondenti ai giorni dell'anno diversi dalle domeniche e dai giorni festivi, e dai 30 giorni di ferie annuali).
20.4. Ne discende un importo annuo pari a 5.149,00 euro, e un totale quinquennale di
25.745,00 euro, dovuti oltre agli accessori del credito.
21. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, sono poste (per entrambi i gradi di giudizio) a carico di Controparte_1
(previa compensazione delle stesse nella misura pari ad un terzo, atteso
[...]
l'accoglimento solo parziale dell'appello), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della domanda (come accolta, in forza del principio del decisum) e della sua complessità, reputata bassa:
Competenze dovute per il primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare € 2.540,00
Compenso spettante al netto della riduzione € 1.693,33
Competenze dovute per il secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare € 2.906,00
Compenso spettante al netto della riduzione € 1.937,33
p.q.m.
7 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, in persona del rappresentante legale pro CP_2
tempore, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni Controparte_3
altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, revoca parzialmente il d. i. 344/2018 emesso dal Tribunale di Locri, condannando al versamento all'ingiungente dell'importo pari a Parte_1
25.745,00 euro, oltre agli interessi al saggio legale, dal dovuto al soddisfo;
- condanna l'appellante alla rifusione alla controparte costituita delle spese giudiziali di ambo i gradi, liquidate complessivamente (previa compensazione per un terzo) in
3.630,66 euro: quanto sopra, oltre a IVA, C.P.A., spese generali forfettarie ed eventuali spese documentate, come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
RI AS
Il presidente
TA AP
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