TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2591/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/07/1982, con l'Avv. GIORDANO RAFFAELE
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. GIORDANO RAFFAELE
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] dichiarano e confermano - di non volersi riconciliare;
- di rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione;
- di rinunciare espressamente a qualsiasi forma di impugnazione della
1 sentenza; - di insistere per l'accoglimento della domanda congiunta di omologa degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni 1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo, reciproco rispetto;
2) il figlio sarà affidato ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e mantenimento della residenza in NO LI,
Via Monte Grappa 5/10, dove vivrà con la madre;
3) la casa già coniugale di proprietà del SI.
resta assegnata a quest'ultimo; 4) il padre terrà con sé a fine settimana alternati, CP_1 Per_1
andando a prendere il figlio a scuola o dove si trovi il venerdì pomeriggio, per poi riaccompagnarlo a casa della madre entro le ore 19 della domenica;
4) nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della SI.ra , starà con il padre - Pt_1 Per_1
compatibilmente con i suoi impegni di lavoro- con cene e pernotti uno o due giorni infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta tra i coniugi in base ai turni di lavoro della madre, con impegno del SI. a provvedere in tali occasioni ad accompagnare e prendere CP_1
a scuola, occuparsi dei compiti e dell'occorrente scolastico per il giorno successivo;
5) Per_1
ciascuno dei genitori terrà con sé e potrà portare in vacanza i figli per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
6) trascorrerà le feste natalizie e pasquali ora con l'uno ora con l'altro genitore Per_1
secondo il regime dell'alternanza annuale, rispettando la seguente suddivisione: trascorrerà Per_1
il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore ed il 25 dicembre, il 26 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro genitore;
gli altri giorni delle festività natalizie in cui sarà a casa da Per_1
scuola verranno trascorsi dal minore ove possibile, metà con un genitore metà con l'altro genitore anche in deroga regime ordinario di frequentazione stabilito;
il minore, sempre con il criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e lunedì dell'angelo con
l'altro genitore;
per tutte le altre feste non meglio specificate, il bambino ne trascorrerà, ove possibile, metà con un genitore metà con l'altro, anche in deroga al regime di frequentazione ordinario stabilito, sempre con il criterio dell'alternanza annuale;
7) ogni modifica degli accordi di frequentazione sarà possibile con l'espressa intesa che ognuno dei genitori, conoscendo i propri impegni, dovrà darne comunicazione all'altro non meno di 24 ore prima, per consentire la diversa organizzazione dei tempi con il figlio che dovrà esserne informato;
8) il padre concorrerà al mantenimento del figlio , finché quest'ultimo non avrà raggiunto la piena indipendenza ed Per_1 autosufficienza economica, corrispondendo mensilmente a mezzo bonifico bancario all'IBAN della
SI.ra (e su quello di al compimento della maggiore età), entro il giorno 28 di ogni Pt_1 Per_1 mese, la somma mensile di € 300,00=, con adeguamento annuale in base agli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Alessandria del 20.07.2016 per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento
2 di figli di coppie non coniugate (che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere); per espresso accordo tra le parti, il rimborso al genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 30 giorni dal documentato esborso;
9) la madre avrà diritto a percepire in via esclusiva
l'assegno unico e universale per il figlio a carico;
10) avendo entrambi i coniugi entrate da lavoro, si dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al rispettivo mantenimento;
11) i genitori si danno sin da ora espressa e reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio di documenti di identità dei minori, validi per il loro espatrio e del rinnovo degli stessi;
12) spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7 novembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 12 luglio 2014 in NO LI (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio a Per_1
NO LI (AL) in data 2 febbraio 2017.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria, in data 27 aprile 2023, nella procedura R.G.N. 667/2023.
Le parti rappresentavano che vive con la madre in appartamento da lei acquistato, sito a Per_1
NO LI (AL), Via Monte Grappa n. 5/10 e frequenta la classe prima della scuola primaria
Zucca di NO LI (AL), mentre il padre vive nella casa già coniugale di sua proprietà di Via
Manzoni n. 78 a NO LI (AL); il SI. è addetto al personale ATA nelle scuole durante CP_1 il periodo delle lezioni, con retribuzione mensile di circa € 1.250,00, mentre la SI.ra lavora Pt_1
su turni alle dipendenze della Ditta SA di Capriata d'RB (AL) e percepisce una retribuzione di circa € 1.900,00 circa al mese;
i coniugi davano altresì atto di aver già definito in sede di separazione ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 27 aprile 2023, R.G.N. 667/2023, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 7 novembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse del minore e possono Per_1
venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. , i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a NO LI (AL), il 12 luglio 2014 (Anno 2014 Parte II Serie
A N. 17);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO LI (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida il figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
dispone che il padre tenga con sé a fine settimana alternati, andando a prendere il figlio a Per_1
scuola o dove si trovi il venerdì pomeriggio, per poi riaccompagnarlo a casa della madre entro le ore 19 della domenica;
nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della
SI.ra , starà con il padre - compatibilmente con i suoi impegni di lavoro - con Pt_1 Per_1
cene e pernotti uno o due giorni infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta tra i coniugi in base ai turni di lavoro della madre, con impegno del SI. a provvedere in tali CP_1
occasioni ad accompagnare e prendere a scuola, occuparsi dei compiti e Per_1 dell'occorrente scolastico per il giorno successivo;
ciascuno dei genitori terrà con sé e potrà portare in vacanza il figlio per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
trascorrerà le feste natalizie e pasquali ora con l'uno ora con l'altro Per_1
genitore secondo il regime dell'alternanza annuale, rispettando la seguente suddivisione:
trascorrerà il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore ed il 25 Per_1
dicembre, il 26 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro genitore;
gli altri giorni delle festività natalizie in cui sarà a casa da scuola verranno trascorsi dal minore ove possibile, metà Per_1
4 con un genitore metà con l'altro genitore anche in deroga regime ordinario di frequentazione stabilito;
il minore, sempre con il criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà il giorno di
Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
per tutte le altre feste non meglio specificate, il bambino ne trascorrerà, ove possibile, metà con un genitore metà con l'altro, anche in deroga al regime di frequentazione ordinario stabilito, sempre con il criterio dell'alternanza annuale;
ogni modifica degli accordi di frequentazione sarà possibile con l'espressa intesa che ognuno dei genitori, conoscendo i propri impegni, dovrà darne comunicazione all'altro non meno di 24 ore prima, per consentire la diversa organizzazione dei tempi con il figlio che dovrà esserne informato;
dispone che il padre concorra al mantenimento del figlio , finché quest'ultimo non avrà Per_1
raggiunto la piena indipendenza ed autosufficienza economica, corrispondendo mensilmente a mezzo bonifico bancario all'IBAN della SI.ra (e su quello di al compimento Pt_1 Per_1 della maggiore età), entro il giorno 28 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, con adeguamento annuale in base agli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria del
20.07.2016;
il rimborso al genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 30 giorni dal documentato esborso;
dà atto che la madre avrà diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per il figlio a carico;
dà atto che, avendo entrambi i coniugi entrate da lavoro, dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al rispettivo mantenimento;
dà atto che i genitori si danno sin da ora espressa e reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio di documenti di identità dei minori, validi per il loro espatrio e del rinnovo degli stessi;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 22 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2591/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/07/1982, con l'Avv. GIORDANO RAFFAELE
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. GIORDANO RAFFAELE
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] dichiarano e confermano - di non volersi riconciliare;
- di rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione;
- di rinunciare espressamente a qualsiasi forma di impugnazione della
1 sentenza; - di insistere per l'accoglimento della domanda congiunta di omologa degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni 1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo, reciproco rispetto;
2) il figlio sarà affidato ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e mantenimento della residenza in NO LI,
Via Monte Grappa 5/10, dove vivrà con la madre;
3) la casa già coniugale di proprietà del SI.
resta assegnata a quest'ultimo; 4) il padre terrà con sé a fine settimana alternati, CP_1 Per_1
andando a prendere il figlio a scuola o dove si trovi il venerdì pomeriggio, per poi riaccompagnarlo a casa della madre entro le ore 19 della domenica;
4) nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della SI.ra , starà con il padre - Pt_1 Per_1
compatibilmente con i suoi impegni di lavoro- con cene e pernotti uno o due giorni infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta tra i coniugi in base ai turni di lavoro della madre, con impegno del SI. a provvedere in tali occasioni ad accompagnare e prendere CP_1
a scuola, occuparsi dei compiti e dell'occorrente scolastico per il giorno successivo;
5) Per_1
ciascuno dei genitori terrà con sé e potrà portare in vacanza i figli per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
6) trascorrerà le feste natalizie e pasquali ora con l'uno ora con l'altro genitore Per_1
secondo il regime dell'alternanza annuale, rispettando la seguente suddivisione: trascorrerà Per_1
il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore ed il 25 dicembre, il 26 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro genitore;
gli altri giorni delle festività natalizie in cui sarà a casa da Per_1
scuola verranno trascorsi dal minore ove possibile, metà con un genitore metà con l'altro genitore anche in deroga regime ordinario di frequentazione stabilito;
il minore, sempre con il criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e lunedì dell'angelo con
l'altro genitore;
per tutte le altre feste non meglio specificate, il bambino ne trascorrerà, ove possibile, metà con un genitore metà con l'altro, anche in deroga al regime di frequentazione ordinario stabilito, sempre con il criterio dell'alternanza annuale;
7) ogni modifica degli accordi di frequentazione sarà possibile con l'espressa intesa che ognuno dei genitori, conoscendo i propri impegni, dovrà darne comunicazione all'altro non meno di 24 ore prima, per consentire la diversa organizzazione dei tempi con il figlio che dovrà esserne informato;
8) il padre concorrerà al mantenimento del figlio , finché quest'ultimo non avrà raggiunto la piena indipendenza ed Per_1 autosufficienza economica, corrispondendo mensilmente a mezzo bonifico bancario all'IBAN della
SI.ra (e su quello di al compimento della maggiore età), entro il giorno 28 di ogni Pt_1 Per_1 mese, la somma mensile di € 300,00=, con adeguamento annuale in base agli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Alessandria del 20.07.2016 per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento
2 di figli di coppie non coniugate (che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere); per espresso accordo tra le parti, il rimborso al genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 30 giorni dal documentato esborso;
9) la madre avrà diritto a percepire in via esclusiva
l'assegno unico e universale per il figlio a carico;
10) avendo entrambi i coniugi entrate da lavoro, si dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al rispettivo mantenimento;
11) i genitori si danno sin da ora espressa e reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio di documenti di identità dei minori, validi per il loro espatrio e del rinnovo degli stessi;
12) spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7 novembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 12 luglio 2014 in NO LI (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio a Per_1
NO LI (AL) in data 2 febbraio 2017.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria, in data 27 aprile 2023, nella procedura R.G.N. 667/2023.
Le parti rappresentavano che vive con la madre in appartamento da lei acquistato, sito a Per_1
NO LI (AL), Via Monte Grappa n. 5/10 e frequenta la classe prima della scuola primaria
Zucca di NO LI (AL), mentre il padre vive nella casa già coniugale di sua proprietà di Via
Manzoni n. 78 a NO LI (AL); il SI. è addetto al personale ATA nelle scuole durante CP_1 il periodo delle lezioni, con retribuzione mensile di circa € 1.250,00, mentre la SI.ra lavora Pt_1
su turni alle dipendenze della Ditta SA di Capriata d'RB (AL) e percepisce una retribuzione di circa € 1.900,00 circa al mese;
i coniugi davano altresì atto di aver già definito in sede di separazione ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 27 aprile 2023, R.G.N. 667/2023, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 7 novembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse del minore e possono Per_1
venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. , i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a NO LI (AL), il 12 luglio 2014 (Anno 2014 Parte II Serie
A N. 17);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO LI (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida il figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
dispone che il padre tenga con sé a fine settimana alternati, andando a prendere il figlio a Per_1
scuola o dove si trovi il venerdì pomeriggio, per poi riaccompagnarlo a casa della madre entro le ore 19 della domenica;
nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della
SI.ra , starà con il padre - compatibilmente con i suoi impegni di lavoro - con Pt_1 Per_1
cene e pernotti uno o due giorni infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta tra i coniugi in base ai turni di lavoro della madre, con impegno del SI. a provvedere in tali CP_1
occasioni ad accompagnare e prendere a scuola, occuparsi dei compiti e Per_1 dell'occorrente scolastico per il giorno successivo;
ciascuno dei genitori terrà con sé e potrà portare in vacanza il figlio per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
trascorrerà le feste natalizie e pasquali ora con l'uno ora con l'altro Per_1
genitore secondo il regime dell'alternanza annuale, rispettando la seguente suddivisione:
trascorrerà il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore ed il 25 Per_1
dicembre, il 26 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro genitore;
gli altri giorni delle festività natalizie in cui sarà a casa da scuola verranno trascorsi dal minore ove possibile, metà Per_1
4 con un genitore metà con l'altro genitore anche in deroga regime ordinario di frequentazione stabilito;
il minore, sempre con il criterio dell'alternanza annuale, trascorrerà il giorno di
Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
per tutte le altre feste non meglio specificate, il bambino ne trascorrerà, ove possibile, metà con un genitore metà con l'altro, anche in deroga al regime di frequentazione ordinario stabilito, sempre con il criterio dell'alternanza annuale;
ogni modifica degli accordi di frequentazione sarà possibile con l'espressa intesa che ognuno dei genitori, conoscendo i propri impegni, dovrà darne comunicazione all'altro non meno di 24 ore prima, per consentire la diversa organizzazione dei tempi con il figlio che dovrà esserne informato;
dispone che il padre concorra al mantenimento del figlio , finché quest'ultimo non avrà Per_1
raggiunto la piena indipendenza ed autosufficienza economica, corrispondendo mensilmente a mezzo bonifico bancario all'IBAN della SI.ra (e su quello di al compimento Pt_1 Per_1 della maggiore età), entro il giorno 28 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, con adeguamento annuale in base agli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria del
20.07.2016;
il rimborso al genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 30 giorni dal documentato esborso;
dà atto che la madre avrà diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per il figlio a carico;
dà atto che, avendo entrambi i coniugi entrate da lavoro, dichiarano di essere in grado di provvedere ognuno al rispettivo mantenimento;
dà atto che i genitori si danno sin da ora espressa e reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio di documenti di identità dei minori, validi per il loro espatrio e del rinnovo degli stessi;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 22 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
5