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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Caliari,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9459/2023 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Viale America n. 351, rappresentata e difesa dall'avv. PP Pedrizzi
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, piazza Dante C.F._1
n. 5
ATTORE
contro
(C.F.: ) nato il [...] a [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Andrea Cristiano (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 suo studio in Milano, piazzetta U. Giordano n. 2
CONVENUTO
e contro
(C.F. ) con sede legale in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_2
PP EZ n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cirino (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Avvocata a Piazza Dante n. 25
CONVENUTO
pagina 1 di 19 e contro
C.F. ) con sede legale in Milano, via Benigno Controparte_3 P.IVA_3
Crespi n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Mariani (C.F. ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Europa n. 13
CONVENUTO
e contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
(C.F. ) CP_5 P.IVA_5
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
C.F. ) CP_6 P.IVA_6
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice cfr. Parte_2 foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 22.11.2024):
“Nel riportarci a tutti i precedenti scritti difensivi, si precisano le seguenti CONCLUSIONI 1) In via preliminare, previa fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo a norma dell'art.
269 c.p.c., autorizzarsi la chiamata in causa di , C.F. con sede in Piazza CP_7 P.IVA_7
Gae Aulenti n. 3 – 20154 Milano ( ); 2) nel merito, accertare e Email_1 dichiarare la legittimità dell'esecuzione intrapresa nei confronti dei terzi pignorati e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dal sig. 3) in via subordinata, in ipotesi di CP_1 accoglimento del terzo motivo di opposizione relativo all'impignorabilità del credito nei confronti della , dichiarare al riguardo la carenza di legittimazione passiva del Controparte_3
; 4) in via strettamente subordinata, in ipotesi di Controparte_8 accertamento della nullità della fideiussione o dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., condannarsi la a rifondere al CP_7 Controparte_8 Parte_1 pagina 2 di 19 qualsiasi somma che questa fosse eventualmente condannata a pagare a qualsiasi titolo, anche per spese legali, a parte opponente;
5) in ogni caso, previa compensazione delle spese legali per la fase Contr cautelare, condannarsi l'opponente al pagamento in favore di delle spese e compensi del presente giudizio di merito.”
Per parte convenuta (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1 telematicamente il 19.11.2024):
“Lo scrivente difensore, riportandosi a tutto quanto dedotto, argomentato prodotto ed eccepito in atti, preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza del 18/08/2024 di Codesto Ill.mo Tribunale nella parte in cui, ritenuta la causa di natura documentale, ha disatteso le istanze istruttorie formulate. In ogni caso, nel merito voglia l'On.le Giudice adito: 1) In via assolutamente preliminare, rigettare la Contr domanda proposta da e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa nei confronti dei terzi pignorati ed in danno dell'istante per carenza di un valido titolo esecutivo e/o comunque per illegittimità della procedura di escussione mediante ruolo esattoriale delle somme richieste o, comunque, non legittima l'esecuzione intrapresa per impignorabilità dei beni staggiti;
2) Nel merito ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione ex adverso invocata a fondamento dell'illegittima esecuzione giacché integrante violazione del divieto di Contr doppia garanzia previsto per le operazioni di finanziamento garantite dal fondo per le PMI;
3)
In via subordinata ed ancora in riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione ex adverso invocata a fondamento dell'illegittima esecuzione per nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, ritenere applicabile il termine decadenziale previsto dalla norma illegittimamente ed illecitamente derogata;
4) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore nei confronti del fideiussore per tutte le ragioni esposte in atti;
5) In ogni caso, accertare e dichiarare – anche in via riconvenzionale e/o in via di eccezione – la non debenza di alcuna somma da parte dell'istante per ogni ulteriore ragione giuridica (nullità, annullabilità e/o giuridica inesistenza) dovesse essere emersa nel corso del giudizio (anche ex officio);
6) Con vittoria di spese e compensi della fase di merito ed attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, per anticipo fattone.”
Per parte convenuta (cfr. foglio di precisazione delle Controparte_3 conclusioni depositato telematicamente il 21.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria:
NEL MERITO - accertare e dichiarare l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. della Polizza oggetto di
pagina 3 di 19 causa, per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Per parte convenuta (cfr. foglio di precisazione Controparte_10 delle conclusioni depositato telematicamente il 21.11.2024):
“Con le presenti brevi note, la convenuta , nel riportarsi ai propri Controparte_10 scritti difensivi, conclude acchè l'on.le Tribunale adito voglia, per quanto di ragione di
[...]
, ritenere pienamente sottoponibili a pignoramento le somme di pertinenza Controparte_10 dell'opponente detenute dalla e rigettare pertanto le eccezioni, sul punto, Controparte_3 sollevate dal sig. e, nella presente fase di merito, dalla suddetta compagnia assicurativa. CP_1
Vittoria di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione instaurata da
[...] CP_1
avverso l'esecuzione esattoriale presso terzi intrapresa ex art. 72 bis D.P.R. N. 602/1973.
[...]
Nello specifico, i fatti processuali che hanno condotto al presente giudizio sono i seguenti: CP_1
ha proposto la suddetta opposizione per sospendere l'esecuzione avviata dall'
[...] [...]
in forza di un credito portato dalle due cartelle esattoriali nn. Controparte_2
06820210057344957001 e 0820210075399691001, nonché dall'intimazione di pagamento n.
06820239022496302000, con pignoramento dei crediti dallo stesso vantato verso CP_5
nonché
[...] CP_6 Controparte_3 Controparte_4
In seno all'opposizione ha dedotto vari profili di illegittimità: ha allegato la mancata notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, l'inesistenza della fidejussione che avrebbe asseritamente originato la sua posizione debitoria, l'invalidità della predetta fidejussione (qualora fosse ritenuta sussistente) quale titolo esecutivo legittimante l'esecuzione, nonché l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. del credito nei confronti di Controparte_3
Costituitasi nella fase cautelare la sola , il G.E. ha Controparte_2 accolto l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente e condannato
[...] alla refusione delle spese di lite, assegnando termine per Parte_2
l'introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, al fine di evitare che la procedura esecutiva sospesa possa essere dichiarata estinta ai sensi dell'art.624, comma 3 c.p.c., Parte_2
pagina 4 di 19 ha incardinato il presente giudizio fondato su tre motivi di opposizione. Parte_2
Prima di enuclearli, ha allegato: che la propria obbligazione è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca e il soggetto debitore, di aver agito in forza del diritto - acquisito ex lege – di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale surrogandosi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali garanzie acquisite, nonché di aver avviato la procedura esattoriale in conformità alla disciplina dettata dalla normativa di cui al D.M. del 20.06.2005, la quale prevede che il recupero del credito avvenga mediante iscrizione a ruolo. Tanto premesso, in primis, ha allegato che l'asserita inesistenza della fidejussione rilasciata da in favore di CP_1
a garanzia del finanziamento erogato nei confronti della (a Controparte_7 Parte_3 sua volta garantito da è Parte_2 smentita dalla produzione documentale allegata all'atto di citazione. In secundis, ha dedotto che la norma evocata da a sostegno della propria tesi in forza della quale CP_1 [...]
si sarebbe dovuta procurare un titolo esecutivo giudiziale per Controparte_2 instaurare validamente l'esecuzione sarebbe inconferente in quanto disciplinerebbe la fattispecie di riscossione avente ad oggetto somme iscritte a ruolo con natura privatistica: di converso, il credito derivante dall'escussione della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia è connotato dalla natura pubblicistica. In ogni caso, a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica del , ai sensi del Pt_4 richiamo all'art.9, comma 5 D.lgs. 123/1990 contenuto nell'art.2, comma 4 DM n. 18465/2005, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale. Infine, ha dedotto che l'eccezione in punto di impignorabilità dei crediti verso , non risulta provata e, Controparte_11 in ogni caso, è inidonea a paralizzare l'intera procedura esecutiva, essendo certamente pignorabili i crediti vincolati presso gli altri terzi.
ha, quindi, chiesto di Parte_2 accertare e dichiarare la legittimità dell'esecuzione intrapresa con rigetto dell'opposizione promossa, nonché, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento del motivo di opposizione relativo all'impignorabilità del credito nei confronti di dichiarare la Controparte_3 carenza di legittimazione passiva del Parte_2
Infine, ha chiesto, previa compensazione delle spese legali per la fase
[...] cautelare, condannare l'opponente al pagamento in proprio favore delle spese del presente giudizio di merito.
pagina 5 di 19 Con comparsa depositata in data 07.02.2025 si è costituito , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e formulando, in via riconvenzionale, la domanda di nullità della fidejussione ex adverso invocata per due ordini di motivi. Anzitutto, deduce che la garanzia de qua sarebbe nulla in quanto si sovrapporrebbe alla garanzia rilasciata dal in spregio alle cd. “Disposizioni Operative Pt_4 del Fondo di Garanzia” di cui al D.M. del 23.09.2005. In secondo luogo, la fidejussione sarebbe parzialmente nulla nella parte in cui presenta una clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., riproponendo lo schema ABI proibito, censurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n.
41994/2021. In forza di tale ultima nullità parziale, l'opposto ritiene che debba trovare applicazione il termine decadenziale previsto dalla norma illecitamente derogata, che non sarebbe stato rispettato dal creditore originario, con conseguente estinzione del diritto di credito. Quindi, insiste nell'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.c., nonché sull'impignorabilità dei crediti vantati nei confronti di n punto di spese, ha contestato la richiesta dell'odierno attore Controparte_3 in punto di compensazione delle spese per la fase cautelare, rilevando l'autonomia della predetta fase già conclusasi, nonché la totale destituzione di fondamento della richiesta stante la deliberata scelta di rimanere contumace nella fase sommaria.
Quindi, ha chiesto: il rigetto della domanda proposta da CP_1 [...] con accertamento e dichiarazione Parte_2 dell'illegittimità dell'esecuzione intrapresa;
in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione di nullità della fidejussione;
l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.;
l'accertamento e la dichiarazione della non debenza di alcuna somma da parte propria;
il tutto con vittoria di spese e compensi della fase di merito e attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 08.02.2025 si è costituita altresì Controparte_3
deducendo di voler prendere posizione unicamente in ordine alla presunta pignorabilità della
[...] polizza sottoscritta da , non riguardandole le altre questioni sollevate. Sul punto CP_1 insiste per la non pignorabilità, come da precisazione resa nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., trattandosi di polizza multi-ramo sottoscritta già sotto la vigenza della normativa recata dalla direttiva
UE n.2016/1997 (come tale sottratta alla disciplina del T.U.F. e sottoposta alla sola disciplina assicurativa) avente innegabile natura assicurativa, perché strutturata con l'assunzione in capo alla
Compagnia tanto del rischio demografico per caso morte (funzione assicurativa), quanto per il rischio demografico per caso vita (funzione previdenziale). La Compagnia aggiunge che la componente finanziaria (“unit linked”) non sarebbe idonea ad eliminare la natura assicurativa del prodotto.
pagina 6 di 19 Quindi, ha chiesto accertare e dichiarare l'impignorabilità ex Controparte_3 art. 1923 c.c. della polizza, con vittoria di spese.
Le parti costituite hanno, conseguentemente, provveduto al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Nell'ambito del primo termine di cui al predetto articolo, Parte_2 rilevando che ha censurato l'intervenuta decadenza
[...] CP_1 ex art. 1957 c.c. nella propria comparsa di risposta, ha chiesto, previa fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo, autorizzarsi la chiamata in causa di in quanto Controparte_7 quest'ultima dovrebbe rispondere delle conseguenze di un'eventuale pronuncia di accoglimento, posto che è stata tale a richiedere l'attivazione del Fondo di Garanzia e trasmettere al Gestore tutta la Pt_2 documentazione necessaria.
In data 23.03.2024 si è poi costituita l' , ribadendo la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla causa dell'iscrizione a ruolo delle somme in oggetto e alle modalità di riscossione e contestando la genericità delle allegazioni svolte da CP_1
in punto di impignorabilità della polizza vita, nonché l'inammissibilità della produzione
[...] documentale effettuata in questa sede dalla perché non Controparte_3 proveniente dal debitore (soggetto su cui sarebbe dovuto gravare l'onere probatorio nella fase sommaria) e avvenuta tardivamente nella sola fase di merito. Ha allegato poi che la documentazione prodotta dal terzo pignorato non è probante in quanto priva di data certa e non esattamente riconducibile a . CP_1
ha chiesto quindi ritenersi sottoponibili a Controparte_2 pignoramento le somme di pertinenza dell'opponente detenute dalla Controparte_3
con rigetto delle eccezioni formulate da e con vittoria di spese e competenze
[...] CP_1 di lite.
In sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. si è opposto alla chiamata in causa CP_1 del terzo invocando ragioni di economia e speditezza processuale, nonché ha chiesto disporsi l'interrogatorio libero della parte istante, Parte_2 ha prodotto il D.I. n.1912/2019 emesso dal Tribunale di Monza in data
[...]
16.04.2019 e ha contestato l'eccezione in punto di non Controparte_3 riconducibilità della documentazione prodotta a , allegando altresì che la proposta CP_1 contrattuale è assistita da data certa.
pagina 7 di 19 Con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., poi, ha contestato l'idoneità della CP_1 produzione documentale di Parte_2
a dimostrare la presunta interruzione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., dando atto che il decreto ingiuntivo prodotto in allegato alla memoria istruttoria non reca alcuna riprova della sua avvenuta notificazione al debitore principale e/o al fidejussore.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 183 c.p.c., celebratasi in data 02.05.2025, il
Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 189 c.p.c. rilevando che la causa non necessitasse di ulteriore istruttoria e che non si rendesse necessaria la chiamata in causa del terzo.
Depositati gli scritti difensivi di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 22.05.2025, celebratasi cartolarmente con deposito del verbale in data 09.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note già depositate e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Anzitutto giova circoscrivere gli ambiti di legittimazione processuale passiva delle parti del presente giudizio, confermando quanto già statuito dal G.E. nella fase cautelare.
Con riguardo ai due soggetti coinvolti nella procedura di riscossione dei crediti erariali, ossia e di Controparte_2 Parte_2 il discrimine in punto di legittimazione processuale deve essere determinato
[...] avendo a riguardo i rispettivi ruoli sul piano sostanziale. Occorre infatti distinguere l'attività di accertamento e di liquidazione del credito - che compete all'ente creditore - dall'attività, avente carattere eventuale, diretta a rendere conoscibile detta pretesa al debitore per mezzo dell'attività consistente nella predisposizione del titolo di pagamento e nella sua successiva notifica. Quest'ultima è di spettanza dell'Agente Riscossore. Ebbene, ciascuno dei soggetti coinvolti in tale meccanismo risponde in ragione dell'attività di rispettiva spettanza, sicchè l'ente creditore è chiamato a rispondere dell'attività che corrisponde all'accertamento delle ragioni del credito, mentre l'agente riscossore dell'attività volta a portare dette ragioni a conoscenza del debitore. Si ribadisce quindi l'orientamento espresso da Cass. Civ., n. 36390/2022: ““se, per vero, il debitore abbia motivo di dolersi della pretesa esercitata nei suoi confronti per ragioni che attengono all'esistenza o all'entità del credito azionato nei suoi confronti, dovrà rivolgere le proprie istanze nei confronti dell'ente creditore, giacché è l'attività svolta da costui ad essere messa sotto giudizio e, dunque, nell'incardinanda opposizione, la legittimazione passiva non potrà che competere all'ente creditore;
se, viceversa, le ragioni del debitore si fondano sull'attività che segue all'iscrizione a ruolo e alla notificazione della cartella di pagamento,
è l'attività dell'agente della riscossione a costituire l'oggetto del processo, sicché la legittimazione
pagina 8 di 19 passiva compete solo a quest'ultimo e, quindi, il relativo giudizio andrà incardinato nei suoi confronti”.
Tanto premesso, ne consegue che, se da un lato la legittimazione passiva di
[...] inerisce i motivi concernenti l'attività svolta Parte_2 sino all'iscrizione a ruolo (con le precisazioni che verranno rese in punto di spese di lite), dall'altro, il motivo che inerisce l'avvio della procedura di riscossione del credito a mezzo ruolo (specificamente la questione relativa all'asserita impignorabilità del credito vantato da nei confronti di CP_1
compete ad . Controparte_3 Controparte_10
Ulteriore profilo in rito attiene la chiamata in causa del terzo da parte di
[...] già rigettata dal G.E. Si ribadisce che, al di Parte_2 fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, il provvedimento del giudice di fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezionale: in ossequio all'orientamento ormai largamente condiviso della giurisprudenza di legittimità espresso, ex multis, nella pronuncia resa a
Sezioni Unite, n. 4309, in data 23.02.2010, nonché dalla Sez. III, nn. 9570 del 12.05.2015 e 3692 del
13.02.2020, il giudice può rifiutare tale fissazione motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Orbene, tenuto conto della natura esecutiva del procedimento da cui ha originato la presente opposizione, nonché dell'esigenza di garantire la ragionevole durata del procedimento, si conferma la bontà del provvedimento assunto.
Muovendo alle questioni di merito, si deve anzitutto rilevare che, promuovendo il presente giudizio, ha primariamente Parte_2 depositato il contratto di fidejussione contestato in fase cautelare e mai prodotto in quella sede (doc. 9 allegato all'atto di citazione): a fondamento della decisione di accoglimento dell'istanza sospensiva è stata posta proprio l'allegazione di tale circostanza (“qualora l'opponente contesti l'esistenza stessa del contratto di fideiussione incombe sull'ente creditore (i.e. Parte_1
l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo, e quindi in
[...] primis l'esistenza di un contratto che costituisce la fonte dell'obbligo gravante sul destinatario della pretesa. Diversamente opinando, invero, verrebbe fortemente conculcato il diritto di difesa, posto che
l'asserito debitore non avrebbe modo di dimostrare di non aver mai sottoscritto alcun contratto”).
A fronte di tale produzione documentale, l'intimato non ha reiterato doglianze in CP_1 termini di inesistenza del contratto fidejussorio, ma si è difeso in punto di validità dello stesso quanto al suo contenuto, di fatto non contestando e riconoscendo la sottoscrizione del vincolo obbligatorio.
Ne consegue il superamento del profilo che ha indotto il G.E. ad arrestare ivi la propria delibazione. pagina 9 di 19 Dovendo quindi procedere con la disamina degli ulteriori motivi di contestazione, si deve osservare che l'asserita duplicazione di garanzie determinante l'invalidità dell'obbligazione contratta da CP_1
non è sussistente: parte opponente deduce che l'art.
4.4. del D.M. 23.09.2005 impedirebbe
[...]
l'acquisizione di qualsiasi altra forma di garanzia, sia essa reale o personale, in aggiunta a quella già riconosciuta dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. Tale censura è smentita da giurisprudenza di merito pressoché costante: la disposizione predetta, nella parte in cui statuisce che
“sulla quota di finanziamento garantita dal non può essere acquisita alcuna altra garanzia Pt_4 reale, assicurativa e bancaria”, deve essere interpretata in termini di preclusione limitata al rilascio di ulteriore garanzia reale, e non personale (Tribunale di Varese, n. 831/2024, Corte d'Appello di Lecce,
n. 279/2025). In aggiunta, si annovera un orientamento che ha ulteriormente rilevato come il predetto divieto debba trovare applicazione unicamente nell'ambito del rapporto interno (ovvero tra il prestatore di garanzia e il soggetto finanziatore), rispetto al quale il beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo (Tribunale di Milano, n. 107/2023 del 09.01.2023, Tribunale di Macerata n. 622/2024).
Quanto al motivo dedotto da in punto di invalidità della fidejussione per CP_1 riproduzione dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, sanzionato con provvedimento n. 55 del
02.05.2005 della Banca d'Italia nella parte in cui contiene, alla clausola 5, la deroga espressa all'art. 1957 c.c., occorre svolgere una riflessione articolata.
Anzitutto, si osserva che la censura viene veicolata attraverso una “domanda riconvenzionale”, cui segue la richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità della fideiussione invocata a fondamento dell'illegittima esecuzione per nullità della predetta clausola derogativa, con conseguente effetto di applicabilità della disciplina recata dalla norma illecitamente derogata. A seguire, il medesimo convenuto ha chiesto accertarsi e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore per inottemperanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c.
A ben vedere, in considerazione del tenore letterale delle richieste formulate, nonché delle allegazioni genericamente esposte da , la domanda riconvenzionale de qua appare assumere i CP_1 connotati di un'autentica eccezione, non avendo lo stesso inteso allargare il proprio petitum deducendo un interesse ulteriore (rispetto alla paralisi dell'esecuzione cui è stata promossa la presente opposizione) meritevole dell'introduzione di un'autonoma azione. In altri termini, l'accertamento del rapporto pregiudiziale viene richiesto al solo fine di frustrare l'azione principale nelle sue premesse di fatto o di diritto, senza perseguire lo scopo di ottenere qualcosa di più o di diverso, rimanendo quindi nell'ambito dell'eccezione, senza entrare nel campo della domanda riconvenzionale vera e propria. Tali eccezioni, denominate dalla giurisprudenza “eccezioni riconvenzionali”, sotto il profilo pratico pagina 10 di 19 vengono da sempre disciplinate alla stregua di autentiche eccezioni (ex multis, Cass. Civ.
n.10745/2019, Cass. Civ., n.966/1976, Cass. Civ., n.4660/1976).
Quanto sopra esposto assume rilievo in sede di determinazione della competenza. Infatti, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art.33, comma
2 della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione
Europea, attrarrebbe anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett.a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. Civ. nn. 6523/2021 e 21429/2022).
Occorre tuttavia distinguere. Mentre qualora la nullità della fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in via d'azione (o di domanda riconvenzionale), sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, qualora sia fatta valere in via d'eccezione si esclude possa radicarsi alcuna competenza in capo al Tribunale competente presso cui è stata istituita la Sezione Specializzata in materia di imprese (Cass. Civ., Sez. I, n. 3248/2023).
In applicazione di tale principio, non si pongono profili di incompetenza tali da dover disporre lo spostamento della causa a favore della Sezione Specializzata: l'adito Tribunale deve ritenersi il giudice naturale dell'opposizione promossa anche in punto di eccezione riconvenzionale.
Tanto premesso, quanto dedotto e allegato dall'opponente appare inidoneo a sostenere la censura promossa. Nello specifico, secondo la recente giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n.
30383/2024; Cass. Civ. n. 31986/2024; Cass. Civ., n. 31991/2024), il fideiussore interessato ad ottenere la declaratoria di nullità è tenuto a produrre il provvedimento della Banca d'Italia, nonché a provare: che la fideiussione contestata è una fideiussione omnibus, che il contratto è stato stipulato nell'arco temporale dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia o, se sottoscritto dopo il 2005, che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo (offrendone specifica prova), l'esatta corrispondenza tra il contenuto delle clausole contrattuali di cui si chiede la nullità e quelle oggetto di esame da parte di
Banca d'Italia, nonché la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza in tutto o in parte del debito gravante sul fideiussore (Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 18.06.2025).
Ebbene, nel caso di specie, indiscusso e pacifico che si tratti di fideiussione omnibus, è tuttavia evidente che il fideiussore interessato non abbia adempiuto al proprio onere allegatorio e probatorio.
Anzitutto non risulta prodotto il provvedimento della Banca d'Italia. In secondo luogo, non risulta allegato, né provato, alcunché in ordine alla prosecuzione dell'intesa anticoncorrenziale sino al periodo di stipula della fideiussione de qua (sottoscritta in data 22.04.2015). Tanto basta per ritenere infondato pagina 11 di 19 il motivo di nullità della fideiussione per riproduzione delle clausole ABI e assorbito il successivo motivo inerente l'asserita estinzione dell'obbligazione per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Il convenuto deduce poi l'inesistenza del titolo esecutivo in quanto CP_1 [...] avrebbe fatto illegittimamente Parte_2 ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo per procedere al recupero coattivo del credito oggetto della cartella pur trattandosi di credito originato da un rapporto di natura privatistica che avrebbe imposto al creditore di munirsi di titolo esecutivo. Le norme dirimenti a tal fine sono l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, nonché l'art. 8 bis, comma 3 legge n. 33 del 2015. La prima, oltre a istituire il privilegio per i crediti derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti erogati dal Fondo di garanzia e successivamente revocati, fa espressa menzione della procedura di iscrizione a ruolo per il recupero dei crediti. La seconda riconosce al credito del Fondo di garanzia lo status di credito privilegiato per il sol fatto di far capo al che, in quanto soggetto svolgente una funzione Pt_4 pubblica, conferisce al credito la connotazione pubblicistica. Sul punto si è espresso chiaramente il
Tribunale di Frosinone (sentenza n. 1141/2024): “Appare evidente che la natura pubblicistica del Contr credito per cui procede al recupero coattivo emerge dalle stesse disposizioni legislative, le quali, conferendo al credito natura privilegiata, non possono che attribuire carattere pubblicistico al credito
e al rapporto giuridico ad esso sotteso. La ratio della norma emerge chiaramente: il in ragione Pt_4 delle esigenze di finanza pubblica da tutelare e al fine di assicurare l'effettività della garanzia legale e del meccanismo di sostegno alla media e piccola impresa, si avvale di un sistema di riscossione unitario sia nei confronti dell'impresa finanziata, sia nei confronti dei terzi prestatori di garanzia. In ragione dell'interesse perseguito da questa specifica disciplina e nell'ottica di un rafforzamento del Contr meccanismo stesso di sostegno alle piccole e medie imprese, la legge consente a di procedere all'esecuzione forzata secondo le modalità più efficaci di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 46/1999, ossia attraverso l'immediata iscrizione a ruolo del credito. E in questo senso, l'art. 8 bis co. 3 d.l. n. 3/2015 costituisce proprio quella specifica ipotesi di deroga legale prevista dall'art. 21 D.Lgs. n. 46/1999.
Invero, secondo tale disposizione "salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva". L'art. 8 bis, comma 3 d.l. n. 3/2015, prevedendo espressamente che al recupero del credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17
D.Lgs 46/99, altro non fa che derogare al principio generale della necessaria sussistenza di un titolo esecutivo per i crediti con fonte in rapporto di diritto privato per attivare la procedura esattoriale.
Sotto altro profilo, la riconducibilità della fattispecie in esame a rapporti di diritto privato in senso pagina 12 di 19 stretto appare impropria in quanto, a ben vedere, si versa in ipotesi di garanzie legali e non già convenzionali, poiché previste direttamente dalla normativa primaria per soddisfare l'interesse pubblico allo sviluppo e al progresso dell'attività imprenditoriale piccola e media nel suo complesso. A riprova di ciò, la circostanza che se, da un lato, vi è il ricorso a strumenti di diritto sostanziale tipicamente privatistici, come quello della garanzia personale, dall'altro ci si avvale altresì di mezzi di tutela tipicamente pubblicistici, come l'esecuzione esattoriale mediante iscrizione a ruolo del credito vantato (App. Napoli, sez. V, 03/11/2022, n. 470)”. Nello stesso senso hanno concluso altre pronunce di merito, le quali hanno confermato che al recupero del credito concesso si può procedere attraverso la semplice iscrizione a ruolo, in deroga al principio generale (Corte d'Appello di Napoli, n. 4588/2022), avvalendosi della procedura esattoriale (Trib. Perugia, nn. 1337/2021 e 1348/2021). Da ultimo, tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “L'intervenuto pagamento, per effetto della garanzia pubblica […] genera una surrogazione non più volta al recupero del credito di diritto comune dell'istituto bancario privato, bensì a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del menzionato con conseguente legittimità della riscossione Pt_4 esattoriale ai sensi dell'art. 17, d.lsg. n. 46 del 1999” (Cass. Civ., Sez. III., n. 1005/2023).
Destituite di fondamento tutte le contestazioni sopra esposte, resta da esaminare l'ultima questione in punto di asserita impignorabilità dei crediti verso A tal Controparte_12 riguardo, risulta infondata la censura sollevata da in Controparte_2 punto di inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla Compagnia Assicurativa, perché non intervenuta nella fase sommaria e perché non proveniente dal debitore. In primis, nulla vieta alle parti di sanare il deficit probatorio della fase sommaria nella successiva fase di merito. Quest'ultima, infatti, costituisce un giudizio di cognizione piena che consente alle parti, in sede istruttoria, di spiegare pienamente le rispettive difese e provare i fatti a fondamento delle proprie ragioni. In secundis, è innegabile la legittimazione passiva e l'interesse a ottenere a una pronuncia che statuisca sulla pignorabilità della polizza in capo a in quanto terzo pignorato Controparte_12
e, come tale, pertanto, legittimato a produrre il corredo probatorio utile per sostenere le sue ragioni.
Quanto all'asserita carenza di data certa e alla non riconducibilità della Polizza prodotta alla persona di la provenienza processuale del documento contrattuale de quo dal terzo pignorato CP_1 destituisce di fondamento le contestazioni del censurante: dal momento che l'interesse giuridico del terzo corrisponde alla corretta individuazione del proprio creditore (e non a smentire l'esistenza del credito), non si ravvedono ragioni per dubitare della riconducibilità del documento all'odierno convenuto, né per inficiarne il contenuto per asserita carenza di data certa (tanto più che se si dubitasse pagina 13 di 19 dell'esistenza del documento contrattuale, e quindi della Polizza, si dovrebbe discorrere in termini di pignoramento invalido, poiché avente ad oggetto un credito inesistente)
In forza delle allegazioni del terzo nonché del debitore Controparte_12
, la polizza contratta sarebbe impignorabile ai sensi dell'art. 1923 c.c. in quanto CP_1 polizza vita perseguente la finalità previdenziale. Più precisamente, il terzo pignorato – ribadendo quanto già dichiarato in sede ex art. 547 c.p.c. (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta Compagnia assicurativa) – precisa che trattasi di polizza vita multi-ramo, che combina coperture assicurative del ramo I e del ramo III ex art. 2 C.A.P. Nello specifico, il contraente paga un premio di cui una parte confluisce nella gestione interna separata della Compagnia, con previsione di restituzione assicurata di tale porzione di capitale oltre ad eventuali rendimenti prodotti nel tempo, e la parte residua in fondi comuni di investimento esterno, cui segue una prestazione dipendente dall'andamento sul mercato dei fondi nei quali il premio è stato investito. Rilevando che con tale opzione contrattuale la Compagnia si è assunta il rischio demografico correlato alla vita dell'assicurato
(erogando una rendita vitalizia in favore dello stesso, ovvero in favore di altro soggetto qualora l'assicurato deceda), sostiene che la polizza, oltre a Controparte_12 rispondere a finalità assicurative, risponde anche ad esigenze di tipo previdenziale, rendendo incontestabile la piena e innegabile natura assicurativa del contratto. Controparte_10
e di
[...] Parte_2 converso, danno primario rilievo alla componente indicizzata (che rende la polizza cd. “unit linked”), in forza della quale verrebbe meno la natura assicurativa a discapito di quella di investimento: ne conseguirebbe, quindi, l'esclusione della stessa dall'alveo protettivo di impignorabilità recato dall'art. 1923 c.c.
Gli argomenti spesi da entrambe le parti a sostegno delle rispettive difese trovano la stura nel vivo dibattito giurisprudenziale di merito sfociato, all'esito, in alcune dirimenti pronunce di legittimità, le quali hanno fornito gli strumenti ermeneutici essenziali per individuare le caratteristiche che devono avere le polizze “unit linked” affinché possano essere classificate prodotti assicurativi previdenziali.
Muovendo dalla considerazione che l'assicurazione sulla vita costituisce il “Terzo Pilastro della previdenza, in una congiuntura quale quella attuale, caratterizzata dalle crescenti difficoltà dello Stato sociale che, sull'apporto integrativo della assicurazione privata deve necessariamente contare” (Cass.
Civ., Sezioni Unite, n.8271/2008), i giudici di legittimità hanno valorizzato lo scopo previdenziale sotteso alla stessa quale elemento giustificativo del sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923 c.c.: non è tuttavia sufficiente che il contratto sia definito formalmente prodotto assicurativo, dovendosi pagina 14 di 19 verificare che lo stesso adempia alla particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria. La Corte Suprema ribadisce in un recente arresto che “la natura “previdenziale” non è solo presente nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita che appartengono al ramo I, intendendosi per tali quelle polizze che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked, ad eccezione, tuttavia, di quelle cd. pure” (Cass. Civ., n.3785 del 12.02.2024). Nel quadro composito delle polizze si deve distinguere tra polizze tradizionali di cui al ramo I, ove l'assicuratore garantisce all'assicurato la futura corresponsione di una somma almeno pari al capitale versato a titolo di premio,
e polizze del ramo III, ove l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato e viene definitivamente quantificata al momento del verificarsi dell'evento della vita umana. Nell'alveo di questo ramo vengono ricondotte talune polizze unit linked, la cui macrocategoria si distingue nelle sottocategorie unit linked “pure”, guaranteed e partial guaranteed unit linked. Nelle prime la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile, con rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato: in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore. Le seconde, invece, comportano l'assunzione in capo all'assicuratore di un rischio demografico, avente gradualità diversificata in dipendenza della porzione
“garantita”: ciò significa che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene sempre e comunque riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento.
Ebbene, solo le polizze unit linked garantite o parzialmente garantite rientrano nell'alveo delle polizze vita impignorabili, in quanto perseguono, autenticamente, la finalità previdenziale sopra menzionate.
Quelle pure, di converso, non sottendendo come requisito imprescindibile il cd. rischio demografico, devono essere escluse. Ciò è chiaramente cristallizzato nel principio statuito dalla recente pronuncia di legittimità sopracitata: “Ne consegue che qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico
(l'evento legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è in realtà insussistente se, al momento del suo verificarsi, lo stesso non sia in grado di incidere minimamente sulla prestazione dell'assicuratore, non garantendo all'assicurato, proprio secondo la stipula, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
“slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento, o attribuendo allo stesso una somma del tutto irrisoria. In tale eventualità, l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero pagina 15 di 19 parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, ma senza
l'assunzione, se non del tutto apparente, di un rischio demografico per l'assicuratore.” (cit. Cass. Civ.,
n.3785 del 12.02.2024), nonché ribadito da ulteriori arresti di legittimità (Cass. Civ., ord. n.6319/2019, in forza della quale si ritiene applicabile tale principio anche alle polizze con componente causale mista ove prevale la causa finanziaria, nonché Cass. Civ., ord. n. 25983/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto, al di là del nomen iuris attribuito al contratto, il giudice di merito è tenuto a valutare, caso per caso, se una determinata polizza unit linked, ancorché a prevalente componente finanziaria, sia comunque caratterizzata dalla presenza di un rischio demografico, ovvero rientri tra le cd. unit linked pure. Tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione. A tal riguardo, gli elementi che lo scrivente Tribunale ritiene valorizzare sono: la nomenclatura “assicurazione sulla vita” riportata sulla Proposta di assicurazione (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione di , la tabella di ripartizione del Controparte_12
Premio Unico sita alla pagina 3 della predetta proposta (ove si alloca il Premio per il 30% nella
Gestione Separata e per il residuo 70 % nella Linea NV AT , tabella E) e le Per_1 seguenti clausole contrattuali di cui al contratto prodotto sub doc. 5 “Con la sottoscrizione del
Contratto, il Contraente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione del premio/i tra la componente OICR e la Gestione Separata. Infatti, relativamente alla parte di premio/i investito/i in quote di OICR, non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento CP_3 minimo. Pertanto il Contraente si assume il rischio – riconducibile al valore delle quote – che, in caso di decesso/riscatto/recesso, lo stesso o gli aventi diritto possano ricevere un ammontare inferiore ai premi investiti come di volta in volta specificato” (pag.2 di 42), “2.1 Capitale in caso di decesso qualora (i) l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni e (ii) il decesso si verifichi entro il quinto anno dalla data di decorrenza del premio – In tali casi, l'importo del capitale in caso di decesso corrisponde al maggiore importo tra: (i) il premio versato dal
Contraente al netto di eventuali importi riscattati e (ii) la somma tra il controvalore del numero delle quote degli OICR che compongono la Linea MultInvest alla data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata rivalutato, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla data di notifica del decesso con le modalità descritte dall'articolo
2.4, il tutto maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente Tabella 2” (pag. 2 di 42), “2.2 Capitale in caso di decesso qualora (i) l'età dell'Assicurato all'atto del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni e (ii) il decesso si verifichi dopo il quinto anno dalla data di decorrenza del premio – In tali ipotesi, l'importo del capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra il controvalore complessivo del numero delle quote degli OICR che compongono la Linea MultInvest alla pagina 16 di 19 data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in
Gestione Separata rivalutato, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla data di notifica del decesso con le modalità descritte dall'articolo 2.4, il tutto maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente Tabella 3” (pag. 3 di 42), “
2.3 Capitale in caso di decesso qualora
l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia superiore a 70 anni – In tali ipotesi, il capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra il controvalore complessivo del numero delle quote degli OICR che compongono la Linea MultInvest alla data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata rivalutato, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla data di notifica del decesso con le modalità descritte dall'articolo
2.4, il tutto maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente Tabella 4” (pag. 3 di 42). Dal tenore letterale di tali clausole, è dato evincersi che, quanto meno per la parte di Premio versata nella Gestione separata, l'assicuratore ha assunto il rischio demografico, essendosi impegnato al rimborso della corrispondente quota di capitale minimo garantito al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana: pertanto, si deve concludere che la polizza sottoscritta da CP_1 assume i connotati di polizza partial garanteed, con l'applicazione della conseguente tutela recata dall'art. 1923 c.c. In altri termini, trattandosi di polizza vita avente una componente previdenziale, ancorché combinata a una prevalente componente finanziaria, la stessa deve ritenersi impignorabile.
Sulla base del ragionamento suesposto appaiono palesi le ragioni per cui è stata rigettata l'istanza istruttoria formulata da (avente ad oggetto la richiesta di disporsi interrogatorio CP_1 libero dello stesso debitore): la stessa è stata ritenuta superflua poiché finalizzata a provare fatti già evidenti alla luce della produzione documentale.
In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione promossa da
[...] appare fondata relativamente a tutti i motivi Parte_2 formulati, eccettuato il motivo in cui si deduce in ordine alla pignorabilità della polizza vita contratta con il terzo Conseguentemente, deve essere revocato il Controparte_12 provvedimento datato 02.11.2023 con cui il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva intrapresa nei confronti dei terzi pignorati e CP_6 Controparte_5 Controparte_4 rimasti contumaci nonostante l'avvenuta rituale integrazione del contraddittorio nei loro riguardi e nei cui confronti non è stata mossa alcuna contestazione nella presente opposizione. Si conferma, invece,
l'illegittimità del pignoramento effettuato nei confronti di er Controparte_12 violazione dell'art. 1923 c.c.
pagina 17 di 19 In punto di spese di lite devono trovare applicazione i principi di soccombenza e causalità. Nello specifico, si osserva che il presente giudizio di opposizione, dichiaratamente introdotto per evitare la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva a seguito della sospensione disposta dal G.E., trae origine dalla mancata costituzione nell'ambito della fase sommaria di
[...]
l'odierno attore, infatti, avrebbe potuto – in quella sede – Parte_2 dimostrare l'esistenza del contratto di fidejussione (e quindi dei presupposti per l'iscrizione a ruolo), impedendo che il corso dell'esecuzione venisse pregiudicato. Di qui, non può trovare accoglimento la sua domanda di compensazione delle spese della fase cautelare. A ben vedere,
[...] isulta vincitore con riguardo a taluni motivi: Parte_2 più precisamente, con riguardo a tutti i motivi per i quali ha legittimazione passiva. Tuttavia, dal momento che è lo stesso Parte_2 ad aver conferito ad il mandato di riscossione Controparte_10
(ancorché in forza di un meccanismo previsto ex lege) non può ritenersi del tutto estraneo anche all'ultimo motivo in punto di pignorabilità del credito verso il terzo Controparte_12
per il quale è inequivocabilmente
[...] Controparte_10 soccombente. In forza di tali circostanze, nulla è dovuto a Parte_2
a titolo di rifusione
[...] Controparte_10 delle spese di lite. Di converso, il terzo risulta integralmente Controparte_12 vittorioso, essendo fondato l'unico motivo su cui ha preso posizione: i due soccombenti sul punto,
e Controparte_10 Parte_2 devono quindi essere condannati alla rifusione delle sue spese di lite, da
[...] liquidarsi secondo i parametri minimi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (attesa la semplicità della questione) calcolati sul rispettivo valore di causa (pari ad € 64.970,80), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale (per un totale di € 7.052,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA se dovuta e CPA). Quanto a , risultato parzialmente soccombente deve ritenersi CP_1 operante la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale dell'opposizione promossa da
[...] accerta e dichiara la legittimità dell'esecuzione Parte_2 intrapresa nei riguardi dei terzi e CP_6 Controparte_5 CP_4
pagina 18 di 19 disponendo, per l'effetto, la revoca del provvedimento di sospensione CP_4 limitatamente agli stessi e la conseguente prosecuzione della procedura esattoriale presso terzi intrapresa nei loro riguardi;
- rigetta l'opposizione limitatamente all'ultimo motivo rassegnato da
[...]
e, per l'effetto, accerta e dichiara Parte_2
l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. della Polizza oggetto di causa;
- condanna e Parte_2
in solido, a rimborsare a Controparte_10 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso Controparte_12 forfettario del 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A.
Così deciso in Monza, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Caliari
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Caliari,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9459/2023 promossa da:
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Viale America n. 351, rappresentata e difesa dall'avv. PP Pedrizzi
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, piazza Dante C.F._1
n. 5
ATTORE
contro
(C.F.: ) nato il [...] a [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Andrea Cristiano (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 suo studio in Milano, piazzetta U. Giordano n. 2
CONVENUTO
e contro
(C.F. ) con sede legale in Roma, Via Controparte_2 P.IVA_2
PP EZ n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cirino (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Avvocata a Piazza Dante n. 25
CONVENUTO
pagina 1 di 19 e contro
C.F. ) con sede legale in Milano, via Benigno Controparte_3 P.IVA_3
Crespi n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Mariani (C.F. ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Europa n. 13
CONVENUTO
e contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
(C.F. ) CP_5 P.IVA_5
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
C.F. ) CP_6 P.IVA_6
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice cfr. Parte_2 foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 22.11.2024):
“Nel riportarci a tutti i precedenti scritti difensivi, si precisano le seguenti CONCLUSIONI 1) In via preliminare, previa fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo a norma dell'art.
269 c.p.c., autorizzarsi la chiamata in causa di , C.F. con sede in Piazza CP_7 P.IVA_7
Gae Aulenti n. 3 – 20154 Milano ( ); 2) nel merito, accertare e Email_1 dichiarare la legittimità dell'esecuzione intrapresa nei confronti dei terzi pignorati e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dal sig. 3) in via subordinata, in ipotesi di CP_1 accoglimento del terzo motivo di opposizione relativo all'impignorabilità del credito nei confronti della , dichiarare al riguardo la carenza di legittimazione passiva del Controparte_3
; 4) in via strettamente subordinata, in ipotesi di Controparte_8 accertamento della nullità della fideiussione o dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., condannarsi la a rifondere al CP_7 Controparte_8 Parte_1 pagina 2 di 19 qualsiasi somma che questa fosse eventualmente condannata a pagare a qualsiasi titolo, anche per spese legali, a parte opponente;
5) in ogni caso, previa compensazione delle spese legali per la fase Contr cautelare, condannarsi l'opponente al pagamento in favore di delle spese e compensi del presente giudizio di merito.”
Per parte convenuta (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1 telematicamente il 19.11.2024):
“Lo scrivente difensore, riportandosi a tutto quanto dedotto, argomentato prodotto ed eccepito in atti, preliminarmente chiede la revoca dell'ordinanza del 18/08/2024 di Codesto Ill.mo Tribunale nella parte in cui, ritenuta la causa di natura documentale, ha disatteso le istanze istruttorie formulate. In ogni caso, nel merito voglia l'On.le Giudice adito: 1) In via assolutamente preliminare, rigettare la Contr domanda proposta da e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa nei confronti dei terzi pignorati ed in danno dell'istante per carenza di un valido titolo esecutivo e/o comunque per illegittimità della procedura di escussione mediante ruolo esattoriale delle somme richieste o, comunque, non legittima l'esecuzione intrapresa per impignorabilità dei beni staggiti;
2) Nel merito ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione ex adverso invocata a fondamento dell'illegittima esecuzione giacché integrante violazione del divieto di Contr doppia garanzia previsto per le operazioni di finanziamento garantite dal fondo per le PMI;
3)
In via subordinata ed ancora in riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità della fideiussione ex adverso invocata a fondamento dell'illegittima esecuzione per nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, ritenere applicabile il termine decadenziale previsto dalla norma illegittimamente ed illecitamente derogata;
4) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore nei confronti del fideiussore per tutte le ragioni esposte in atti;
5) In ogni caso, accertare e dichiarare – anche in via riconvenzionale e/o in via di eccezione – la non debenza di alcuna somma da parte dell'istante per ogni ulteriore ragione giuridica (nullità, annullabilità e/o giuridica inesistenza) dovesse essere emersa nel corso del giudizio (anche ex officio);
6) Con vittoria di spese e compensi della fase di merito ed attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, per anticipo fattone.”
Per parte convenuta (cfr. foglio di precisazione delle Controparte_3 conclusioni depositato telematicamente il 21.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria:
NEL MERITO - accertare e dichiarare l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. della Polizza oggetto di
pagina 3 di 19 causa, per le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Per parte convenuta (cfr. foglio di precisazione Controparte_10 delle conclusioni depositato telematicamente il 21.11.2024):
“Con le presenti brevi note, la convenuta , nel riportarsi ai propri Controparte_10 scritti difensivi, conclude acchè l'on.le Tribunale adito voglia, per quanto di ragione di
[...]
, ritenere pienamente sottoponibili a pignoramento le somme di pertinenza Controparte_10 dell'opponente detenute dalla e rigettare pertanto le eccezioni, sul punto, Controparte_3 sollevate dal sig. e, nella presente fase di merito, dalla suddetta compagnia assicurativa. CP_1
Vittoria di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione instaurata da
[...] CP_1
avverso l'esecuzione esattoriale presso terzi intrapresa ex art. 72 bis D.P.R. N. 602/1973.
[...]
Nello specifico, i fatti processuali che hanno condotto al presente giudizio sono i seguenti: CP_1
ha proposto la suddetta opposizione per sospendere l'esecuzione avviata dall'
[...] [...]
in forza di un credito portato dalle due cartelle esattoriali nn. Controparte_2
06820210057344957001 e 0820210075399691001, nonché dall'intimazione di pagamento n.
06820239022496302000, con pignoramento dei crediti dallo stesso vantato verso CP_5
nonché
[...] CP_6 Controparte_3 Controparte_4
In seno all'opposizione ha dedotto vari profili di illegittimità: ha allegato la mancata notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, l'inesistenza della fidejussione che avrebbe asseritamente originato la sua posizione debitoria, l'invalidità della predetta fidejussione (qualora fosse ritenuta sussistente) quale titolo esecutivo legittimante l'esecuzione, nonché l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. del credito nei confronti di Controparte_3
Costituitasi nella fase cautelare la sola , il G.E. ha Controparte_2 accolto l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente e condannato
[...] alla refusione delle spese di lite, assegnando termine per Parte_2
l'introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, al fine di evitare che la procedura esecutiva sospesa possa essere dichiarata estinta ai sensi dell'art.624, comma 3 c.p.c., Parte_2
pagina 4 di 19 ha incardinato il presente giudizio fondato su tre motivi di opposizione. Parte_2
Prima di enuclearli, ha allegato: che la propria obbligazione è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca e il soggetto debitore, di aver agito in forza del diritto - acquisito ex lege – di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale surrogandosi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali garanzie acquisite, nonché di aver avviato la procedura esattoriale in conformità alla disciplina dettata dalla normativa di cui al D.M. del 20.06.2005, la quale prevede che il recupero del credito avvenga mediante iscrizione a ruolo. Tanto premesso, in primis, ha allegato che l'asserita inesistenza della fidejussione rilasciata da in favore di CP_1
a garanzia del finanziamento erogato nei confronti della (a Controparte_7 Parte_3 sua volta garantito da è Parte_2 smentita dalla produzione documentale allegata all'atto di citazione. In secundis, ha dedotto che la norma evocata da a sostegno della propria tesi in forza della quale CP_1 [...]
si sarebbe dovuta procurare un titolo esecutivo giudiziale per Controparte_2 instaurare validamente l'esecuzione sarebbe inconferente in quanto disciplinerebbe la fattispecie di riscossione avente ad oggetto somme iscritte a ruolo con natura privatistica: di converso, il credito derivante dall'escussione della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia è connotato dalla natura pubblicistica. In ogni caso, a prescindere dalla natura pubblicistica o privatistica del , ai sensi del Pt_4 richiamo all'art.9, comma 5 D.lgs. 123/1990 contenuto nell'art.2, comma 4 DM n. 18465/2005, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale. Infine, ha dedotto che l'eccezione in punto di impignorabilità dei crediti verso , non risulta provata e, Controparte_11 in ogni caso, è inidonea a paralizzare l'intera procedura esecutiva, essendo certamente pignorabili i crediti vincolati presso gli altri terzi.
ha, quindi, chiesto di Parte_2 accertare e dichiarare la legittimità dell'esecuzione intrapresa con rigetto dell'opposizione promossa, nonché, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento del motivo di opposizione relativo all'impignorabilità del credito nei confronti di dichiarare la Controparte_3 carenza di legittimazione passiva del Parte_2
Infine, ha chiesto, previa compensazione delle spese legali per la fase
[...] cautelare, condannare l'opponente al pagamento in proprio favore delle spese del presente giudizio di merito.
pagina 5 di 19 Con comparsa depositata in data 07.02.2025 si è costituito , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e formulando, in via riconvenzionale, la domanda di nullità della fidejussione ex adverso invocata per due ordini di motivi. Anzitutto, deduce che la garanzia de qua sarebbe nulla in quanto si sovrapporrebbe alla garanzia rilasciata dal in spregio alle cd. “Disposizioni Operative Pt_4 del Fondo di Garanzia” di cui al D.M. del 23.09.2005. In secondo luogo, la fidejussione sarebbe parzialmente nulla nella parte in cui presenta una clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., riproponendo lo schema ABI proibito, censurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n.
41994/2021. In forza di tale ultima nullità parziale, l'opposto ritiene che debba trovare applicazione il termine decadenziale previsto dalla norma illecitamente derogata, che non sarebbe stato rispettato dal creditore originario, con conseguente estinzione del diritto di credito. Quindi, insiste nell'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.c., nonché sull'impignorabilità dei crediti vantati nei confronti di n punto di spese, ha contestato la richiesta dell'odierno attore Controparte_3 in punto di compensazione delle spese per la fase cautelare, rilevando l'autonomia della predetta fase già conclusasi, nonché la totale destituzione di fondamento della richiesta stante la deliberata scelta di rimanere contumace nella fase sommaria.
Quindi, ha chiesto: il rigetto della domanda proposta da CP_1 [...] con accertamento e dichiarazione Parte_2 dell'illegittimità dell'esecuzione intrapresa;
in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione di nullità della fidejussione;
l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.;
l'accertamento e la dichiarazione della non debenza di alcuna somma da parte propria;
il tutto con vittoria di spese e compensi della fase di merito e attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 08.02.2025 si è costituita altresì Controparte_3
deducendo di voler prendere posizione unicamente in ordine alla presunta pignorabilità della
[...] polizza sottoscritta da , non riguardandole le altre questioni sollevate. Sul punto CP_1 insiste per la non pignorabilità, come da precisazione resa nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., trattandosi di polizza multi-ramo sottoscritta già sotto la vigenza della normativa recata dalla direttiva
UE n.2016/1997 (come tale sottratta alla disciplina del T.U.F. e sottoposta alla sola disciplina assicurativa) avente innegabile natura assicurativa, perché strutturata con l'assunzione in capo alla
Compagnia tanto del rischio demografico per caso morte (funzione assicurativa), quanto per il rischio demografico per caso vita (funzione previdenziale). La Compagnia aggiunge che la componente finanziaria (“unit linked”) non sarebbe idonea ad eliminare la natura assicurativa del prodotto.
pagina 6 di 19 Quindi, ha chiesto accertare e dichiarare l'impignorabilità ex Controparte_3 art. 1923 c.c. della polizza, con vittoria di spese.
Le parti costituite hanno, conseguentemente, provveduto al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Nell'ambito del primo termine di cui al predetto articolo, Parte_2 rilevando che ha censurato l'intervenuta decadenza
[...] CP_1 ex art. 1957 c.c. nella propria comparsa di risposta, ha chiesto, previa fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo, autorizzarsi la chiamata in causa di in quanto Controparte_7 quest'ultima dovrebbe rispondere delle conseguenze di un'eventuale pronuncia di accoglimento, posto che è stata tale a richiedere l'attivazione del Fondo di Garanzia e trasmettere al Gestore tutta la Pt_2 documentazione necessaria.
In data 23.03.2024 si è poi costituita l' , ribadendo la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla causa dell'iscrizione a ruolo delle somme in oggetto e alle modalità di riscossione e contestando la genericità delle allegazioni svolte da CP_1
in punto di impignorabilità della polizza vita, nonché l'inammissibilità della produzione
[...] documentale effettuata in questa sede dalla perché non Controparte_3 proveniente dal debitore (soggetto su cui sarebbe dovuto gravare l'onere probatorio nella fase sommaria) e avvenuta tardivamente nella sola fase di merito. Ha allegato poi che la documentazione prodotta dal terzo pignorato non è probante in quanto priva di data certa e non esattamente riconducibile a . CP_1
ha chiesto quindi ritenersi sottoponibili a Controparte_2 pignoramento le somme di pertinenza dell'opponente detenute dalla Controparte_3
con rigetto delle eccezioni formulate da e con vittoria di spese e competenze
[...] CP_1 di lite.
In sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. si è opposto alla chiamata in causa CP_1 del terzo invocando ragioni di economia e speditezza processuale, nonché ha chiesto disporsi l'interrogatorio libero della parte istante, Parte_2 ha prodotto il D.I. n.1912/2019 emesso dal Tribunale di Monza in data
[...]
16.04.2019 e ha contestato l'eccezione in punto di non Controparte_3 riconducibilità della documentazione prodotta a , allegando altresì che la proposta CP_1 contrattuale è assistita da data certa.
pagina 7 di 19 Con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., poi, ha contestato l'idoneità della CP_1 produzione documentale di Parte_2
a dimostrare la presunta interruzione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., dando atto che il decreto ingiuntivo prodotto in allegato alla memoria istruttoria non reca alcuna riprova della sua avvenuta notificazione al debitore principale e/o al fidejussore.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 183 c.p.c., celebratasi in data 02.05.2025, il
Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 189 c.p.c. rilevando che la causa non necessitasse di ulteriore istruttoria e che non si rendesse necessaria la chiamata in causa del terzo.
Depositati gli scritti difensivi di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 22.05.2025, celebratasi cartolarmente con deposito del verbale in data 09.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note già depositate e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Anzitutto giova circoscrivere gli ambiti di legittimazione processuale passiva delle parti del presente giudizio, confermando quanto già statuito dal G.E. nella fase cautelare.
Con riguardo ai due soggetti coinvolti nella procedura di riscossione dei crediti erariali, ossia e di Controparte_2 Parte_2 il discrimine in punto di legittimazione processuale deve essere determinato
[...] avendo a riguardo i rispettivi ruoli sul piano sostanziale. Occorre infatti distinguere l'attività di accertamento e di liquidazione del credito - che compete all'ente creditore - dall'attività, avente carattere eventuale, diretta a rendere conoscibile detta pretesa al debitore per mezzo dell'attività consistente nella predisposizione del titolo di pagamento e nella sua successiva notifica. Quest'ultima è di spettanza dell'Agente Riscossore. Ebbene, ciascuno dei soggetti coinvolti in tale meccanismo risponde in ragione dell'attività di rispettiva spettanza, sicchè l'ente creditore è chiamato a rispondere dell'attività che corrisponde all'accertamento delle ragioni del credito, mentre l'agente riscossore dell'attività volta a portare dette ragioni a conoscenza del debitore. Si ribadisce quindi l'orientamento espresso da Cass. Civ., n. 36390/2022: ““se, per vero, il debitore abbia motivo di dolersi della pretesa esercitata nei suoi confronti per ragioni che attengono all'esistenza o all'entità del credito azionato nei suoi confronti, dovrà rivolgere le proprie istanze nei confronti dell'ente creditore, giacché è l'attività svolta da costui ad essere messa sotto giudizio e, dunque, nell'incardinanda opposizione, la legittimazione passiva non potrà che competere all'ente creditore;
se, viceversa, le ragioni del debitore si fondano sull'attività che segue all'iscrizione a ruolo e alla notificazione della cartella di pagamento,
è l'attività dell'agente della riscossione a costituire l'oggetto del processo, sicché la legittimazione
pagina 8 di 19 passiva compete solo a quest'ultimo e, quindi, il relativo giudizio andrà incardinato nei suoi confronti”.
Tanto premesso, ne consegue che, se da un lato la legittimazione passiva di
[...] inerisce i motivi concernenti l'attività svolta Parte_2 sino all'iscrizione a ruolo (con le precisazioni che verranno rese in punto di spese di lite), dall'altro, il motivo che inerisce l'avvio della procedura di riscossione del credito a mezzo ruolo (specificamente la questione relativa all'asserita impignorabilità del credito vantato da nei confronti di CP_1
compete ad . Controparte_3 Controparte_10
Ulteriore profilo in rito attiene la chiamata in causa del terzo da parte di
[...] già rigettata dal G.E. Si ribadisce che, al di Parte_2 fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, il provvedimento del giudice di fissazione di nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezionale: in ossequio all'orientamento ormai largamente condiviso della giurisprudenza di legittimità espresso, ex multis, nella pronuncia resa a
Sezioni Unite, n. 4309, in data 23.02.2010, nonché dalla Sez. III, nn. 9570 del 12.05.2015 e 3692 del
13.02.2020, il giudice può rifiutare tale fissazione motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Orbene, tenuto conto della natura esecutiva del procedimento da cui ha originato la presente opposizione, nonché dell'esigenza di garantire la ragionevole durata del procedimento, si conferma la bontà del provvedimento assunto.
Muovendo alle questioni di merito, si deve anzitutto rilevare che, promuovendo il presente giudizio, ha primariamente Parte_2 depositato il contratto di fidejussione contestato in fase cautelare e mai prodotto in quella sede (doc. 9 allegato all'atto di citazione): a fondamento della decisione di accoglimento dell'istanza sospensiva è stata posta proprio l'allegazione di tale circostanza (“qualora l'opponente contesti l'esistenza stessa del contratto di fideiussione incombe sull'ente creditore (i.e. Parte_1
l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo, e quindi in
[...] primis l'esistenza di un contratto che costituisce la fonte dell'obbligo gravante sul destinatario della pretesa. Diversamente opinando, invero, verrebbe fortemente conculcato il diritto di difesa, posto che
l'asserito debitore non avrebbe modo di dimostrare di non aver mai sottoscritto alcun contratto”).
A fronte di tale produzione documentale, l'intimato non ha reiterato doglianze in CP_1 termini di inesistenza del contratto fidejussorio, ma si è difeso in punto di validità dello stesso quanto al suo contenuto, di fatto non contestando e riconoscendo la sottoscrizione del vincolo obbligatorio.
Ne consegue il superamento del profilo che ha indotto il G.E. ad arrestare ivi la propria delibazione. pagina 9 di 19 Dovendo quindi procedere con la disamina degli ulteriori motivi di contestazione, si deve osservare che l'asserita duplicazione di garanzie determinante l'invalidità dell'obbligazione contratta da CP_1
non è sussistente: parte opponente deduce che l'art.
4.4. del D.M. 23.09.2005 impedirebbe
[...]
l'acquisizione di qualsiasi altra forma di garanzia, sia essa reale o personale, in aggiunta a quella già riconosciuta dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. Tale censura è smentita da giurisprudenza di merito pressoché costante: la disposizione predetta, nella parte in cui statuisce che
“sulla quota di finanziamento garantita dal non può essere acquisita alcuna altra garanzia Pt_4 reale, assicurativa e bancaria”, deve essere interpretata in termini di preclusione limitata al rilascio di ulteriore garanzia reale, e non personale (Tribunale di Varese, n. 831/2024, Corte d'Appello di Lecce,
n. 279/2025). In aggiunta, si annovera un orientamento che ha ulteriormente rilevato come il predetto divieto debba trovare applicazione unicamente nell'ambito del rapporto interno (ovvero tra il prestatore di garanzia e il soggetto finanziatore), rispetto al quale il beneficiario del finanziamento si pone come terzo estraneo (Tribunale di Milano, n. 107/2023 del 09.01.2023, Tribunale di Macerata n. 622/2024).
Quanto al motivo dedotto da in punto di invalidità della fidejussione per CP_1 riproduzione dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, sanzionato con provvedimento n. 55 del
02.05.2005 della Banca d'Italia nella parte in cui contiene, alla clausola 5, la deroga espressa all'art. 1957 c.c., occorre svolgere una riflessione articolata.
Anzitutto, si osserva che la censura viene veicolata attraverso una “domanda riconvenzionale”, cui segue la richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità della fideiussione invocata a fondamento dell'illegittima esecuzione per nullità della predetta clausola derogativa, con conseguente effetto di applicabilità della disciplina recata dalla norma illecitamente derogata. A seguire, il medesimo convenuto ha chiesto accertarsi e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore per inottemperanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c.
A ben vedere, in considerazione del tenore letterale delle richieste formulate, nonché delle allegazioni genericamente esposte da , la domanda riconvenzionale de qua appare assumere i CP_1 connotati di un'autentica eccezione, non avendo lo stesso inteso allargare il proprio petitum deducendo un interesse ulteriore (rispetto alla paralisi dell'esecuzione cui è stata promossa la presente opposizione) meritevole dell'introduzione di un'autonoma azione. In altri termini, l'accertamento del rapporto pregiudiziale viene richiesto al solo fine di frustrare l'azione principale nelle sue premesse di fatto o di diritto, senza perseguire lo scopo di ottenere qualcosa di più o di diverso, rimanendo quindi nell'ambito dell'eccezione, senza entrare nel campo della domanda riconvenzionale vera e propria. Tali eccezioni, denominate dalla giurisprudenza “eccezioni riconvenzionali”, sotto il profilo pratico pagina 10 di 19 vengono da sempre disciplinate alla stregua di autentiche eccezioni (ex multis, Cass. Civ.
n.10745/2019, Cass. Civ., n.966/1976, Cass. Civ., n.4660/1976).
Quanto sopra esposto assume rilievo in sede di determinazione della competenza. Infatti, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art.33, comma
2 della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione
Europea, attrarrebbe anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett.a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. Civ. nn. 6523/2021 e 21429/2022).
Occorre tuttavia distinguere. Mentre qualora la nullità della fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale sia fatta valere in via d'azione (o di domanda riconvenzionale), sussiste la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, qualora sia fatta valere in via d'eccezione si esclude possa radicarsi alcuna competenza in capo al Tribunale competente presso cui è stata istituita la Sezione Specializzata in materia di imprese (Cass. Civ., Sez. I, n. 3248/2023).
In applicazione di tale principio, non si pongono profili di incompetenza tali da dover disporre lo spostamento della causa a favore della Sezione Specializzata: l'adito Tribunale deve ritenersi il giudice naturale dell'opposizione promossa anche in punto di eccezione riconvenzionale.
Tanto premesso, quanto dedotto e allegato dall'opponente appare inidoneo a sostenere la censura promossa. Nello specifico, secondo la recente giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n.
30383/2024; Cass. Civ. n. 31986/2024; Cass. Civ., n. 31991/2024), il fideiussore interessato ad ottenere la declaratoria di nullità è tenuto a produrre il provvedimento della Banca d'Italia, nonché a provare: che la fideiussione contestata è una fideiussione omnibus, che il contratto è stato stipulato nell'arco temporale dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia o, se sottoscritto dopo il 2005, che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo (offrendone specifica prova), l'esatta corrispondenza tra il contenuto delle clausole contrattuali di cui si chiede la nullità e quelle oggetto di esame da parte di
Banca d'Italia, nonché la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza in tutto o in parte del debito gravante sul fideiussore (Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 18.06.2025).
Ebbene, nel caso di specie, indiscusso e pacifico che si tratti di fideiussione omnibus, è tuttavia evidente che il fideiussore interessato non abbia adempiuto al proprio onere allegatorio e probatorio.
Anzitutto non risulta prodotto il provvedimento della Banca d'Italia. In secondo luogo, non risulta allegato, né provato, alcunché in ordine alla prosecuzione dell'intesa anticoncorrenziale sino al periodo di stipula della fideiussione de qua (sottoscritta in data 22.04.2015). Tanto basta per ritenere infondato pagina 11 di 19 il motivo di nullità della fideiussione per riproduzione delle clausole ABI e assorbito il successivo motivo inerente l'asserita estinzione dell'obbligazione per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Il convenuto deduce poi l'inesistenza del titolo esecutivo in quanto CP_1 [...] avrebbe fatto illegittimamente Parte_2 ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo per procedere al recupero coattivo del credito oggetto della cartella pur trattandosi di credito originato da un rapporto di natura privatistica che avrebbe imposto al creditore di munirsi di titolo esecutivo. Le norme dirimenti a tal fine sono l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, nonché l'art. 8 bis, comma 3 legge n. 33 del 2015. La prima, oltre a istituire il privilegio per i crediti derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti erogati dal Fondo di garanzia e successivamente revocati, fa espressa menzione della procedura di iscrizione a ruolo per il recupero dei crediti. La seconda riconosce al credito del Fondo di garanzia lo status di credito privilegiato per il sol fatto di far capo al che, in quanto soggetto svolgente una funzione Pt_4 pubblica, conferisce al credito la connotazione pubblicistica. Sul punto si è espresso chiaramente il
Tribunale di Frosinone (sentenza n. 1141/2024): “Appare evidente che la natura pubblicistica del Contr credito per cui procede al recupero coattivo emerge dalle stesse disposizioni legislative, le quali, conferendo al credito natura privilegiata, non possono che attribuire carattere pubblicistico al credito
e al rapporto giuridico ad esso sotteso. La ratio della norma emerge chiaramente: il in ragione Pt_4 delle esigenze di finanza pubblica da tutelare e al fine di assicurare l'effettività della garanzia legale e del meccanismo di sostegno alla media e piccola impresa, si avvale di un sistema di riscossione unitario sia nei confronti dell'impresa finanziata, sia nei confronti dei terzi prestatori di garanzia. In ragione dell'interesse perseguito da questa specifica disciplina e nell'ottica di un rafforzamento del Contr meccanismo stesso di sostegno alle piccole e medie imprese, la legge consente a di procedere all'esecuzione forzata secondo le modalità più efficaci di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 46/1999, ossia attraverso l'immediata iscrizione a ruolo del credito. E in questo senso, l'art. 8 bis co. 3 d.l. n. 3/2015 costituisce proprio quella specifica ipotesi di deroga legale prevista dall'art. 21 D.Lgs. n. 46/1999.
Invero, secondo tale disposizione "salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva". L'art. 8 bis, comma 3 d.l. n. 3/2015, prevedendo espressamente che al recupero del credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17
D.Lgs 46/99, altro non fa che derogare al principio generale della necessaria sussistenza di un titolo esecutivo per i crediti con fonte in rapporto di diritto privato per attivare la procedura esattoriale.
Sotto altro profilo, la riconducibilità della fattispecie in esame a rapporti di diritto privato in senso pagina 12 di 19 stretto appare impropria in quanto, a ben vedere, si versa in ipotesi di garanzie legali e non già convenzionali, poiché previste direttamente dalla normativa primaria per soddisfare l'interesse pubblico allo sviluppo e al progresso dell'attività imprenditoriale piccola e media nel suo complesso. A riprova di ciò, la circostanza che se, da un lato, vi è il ricorso a strumenti di diritto sostanziale tipicamente privatistici, come quello della garanzia personale, dall'altro ci si avvale altresì di mezzi di tutela tipicamente pubblicistici, come l'esecuzione esattoriale mediante iscrizione a ruolo del credito vantato (App. Napoli, sez. V, 03/11/2022, n. 470)”. Nello stesso senso hanno concluso altre pronunce di merito, le quali hanno confermato che al recupero del credito concesso si può procedere attraverso la semplice iscrizione a ruolo, in deroga al principio generale (Corte d'Appello di Napoli, n. 4588/2022), avvalendosi della procedura esattoriale (Trib. Perugia, nn. 1337/2021 e 1348/2021). Da ultimo, tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “L'intervenuto pagamento, per effetto della garanzia pubblica […] genera una surrogazione non più volta al recupero del credito di diritto comune dell'istituto bancario privato, bensì a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del menzionato con conseguente legittimità della riscossione Pt_4 esattoriale ai sensi dell'art. 17, d.lsg. n. 46 del 1999” (Cass. Civ., Sez. III., n. 1005/2023).
Destituite di fondamento tutte le contestazioni sopra esposte, resta da esaminare l'ultima questione in punto di asserita impignorabilità dei crediti verso A tal Controparte_12 riguardo, risulta infondata la censura sollevata da in Controparte_2 punto di inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla Compagnia Assicurativa, perché non intervenuta nella fase sommaria e perché non proveniente dal debitore. In primis, nulla vieta alle parti di sanare il deficit probatorio della fase sommaria nella successiva fase di merito. Quest'ultima, infatti, costituisce un giudizio di cognizione piena che consente alle parti, in sede istruttoria, di spiegare pienamente le rispettive difese e provare i fatti a fondamento delle proprie ragioni. In secundis, è innegabile la legittimazione passiva e l'interesse a ottenere a una pronuncia che statuisca sulla pignorabilità della polizza in capo a in quanto terzo pignorato Controparte_12
e, come tale, pertanto, legittimato a produrre il corredo probatorio utile per sostenere le sue ragioni.
Quanto all'asserita carenza di data certa e alla non riconducibilità della Polizza prodotta alla persona di la provenienza processuale del documento contrattuale de quo dal terzo pignorato CP_1 destituisce di fondamento le contestazioni del censurante: dal momento che l'interesse giuridico del terzo corrisponde alla corretta individuazione del proprio creditore (e non a smentire l'esistenza del credito), non si ravvedono ragioni per dubitare della riconducibilità del documento all'odierno convenuto, né per inficiarne il contenuto per asserita carenza di data certa (tanto più che se si dubitasse pagina 13 di 19 dell'esistenza del documento contrattuale, e quindi della Polizza, si dovrebbe discorrere in termini di pignoramento invalido, poiché avente ad oggetto un credito inesistente)
In forza delle allegazioni del terzo nonché del debitore Controparte_12
, la polizza contratta sarebbe impignorabile ai sensi dell'art. 1923 c.c. in quanto CP_1 polizza vita perseguente la finalità previdenziale. Più precisamente, il terzo pignorato – ribadendo quanto già dichiarato in sede ex art. 547 c.p.c. (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta Compagnia assicurativa) – precisa che trattasi di polizza vita multi-ramo, che combina coperture assicurative del ramo I e del ramo III ex art. 2 C.A.P. Nello specifico, il contraente paga un premio di cui una parte confluisce nella gestione interna separata della Compagnia, con previsione di restituzione assicurata di tale porzione di capitale oltre ad eventuali rendimenti prodotti nel tempo, e la parte residua in fondi comuni di investimento esterno, cui segue una prestazione dipendente dall'andamento sul mercato dei fondi nei quali il premio è stato investito. Rilevando che con tale opzione contrattuale la Compagnia si è assunta il rischio demografico correlato alla vita dell'assicurato
(erogando una rendita vitalizia in favore dello stesso, ovvero in favore di altro soggetto qualora l'assicurato deceda), sostiene che la polizza, oltre a Controparte_12 rispondere a finalità assicurative, risponde anche ad esigenze di tipo previdenziale, rendendo incontestabile la piena e innegabile natura assicurativa del contratto. Controparte_10
e di
[...] Parte_2 converso, danno primario rilievo alla componente indicizzata (che rende la polizza cd. “unit linked”), in forza della quale verrebbe meno la natura assicurativa a discapito di quella di investimento: ne conseguirebbe, quindi, l'esclusione della stessa dall'alveo protettivo di impignorabilità recato dall'art. 1923 c.c.
Gli argomenti spesi da entrambe le parti a sostegno delle rispettive difese trovano la stura nel vivo dibattito giurisprudenziale di merito sfociato, all'esito, in alcune dirimenti pronunce di legittimità, le quali hanno fornito gli strumenti ermeneutici essenziali per individuare le caratteristiche che devono avere le polizze “unit linked” affinché possano essere classificate prodotti assicurativi previdenziali.
Muovendo dalla considerazione che l'assicurazione sulla vita costituisce il “Terzo Pilastro della previdenza, in una congiuntura quale quella attuale, caratterizzata dalle crescenti difficoltà dello Stato sociale che, sull'apporto integrativo della assicurazione privata deve necessariamente contare” (Cass.
Civ., Sezioni Unite, n.8271/2008), i giudici di legittimità hanno valorizzato lo scopo previdenziale sotteso alla stessa quale elemento giustificativo del sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923 c.c.: non è tuttavia sufficiente che il contratto sia definito formalmente prodotto assicurativo, dovendosi pagina 14 di 19 verificare che lo stesso adempia alla particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria. La Corte Suprema ribadisce in un recente arresto che “la natura “previdenziale” non è solo presente nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita che appartengono al ramo I, intendendosi per tali quelle polizze che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked, ad eccezione, tuttavia, di quelle cd. pure” (Cass. Civ., n.3785 del 12.02.2024). Nel quadro composito delle polizze si deve distinguere tra polizze tradizionali di cui al ramo I, ove l'assicuratore garantisce all'assicurato la futura corresponsione di una somma almeno pari al capitale versato a titolo di premio,
e polizze del ramo III, ove l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato e viene definitivamente quantificata al momento del verificarsi dell'evento della vita umana. Nell'alveo di questo ramo vengono ricondotte talune polizze unit linked, la cui macrocategoria si distingue nelle sottocategorie unit linked “pure”, guaranteed e partial guaranteed unit linked. Nelle prime la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile, con rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato: in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore. Le seconde, invece, comportano l'assunzione in capo all'assicuratore di un rischio demografico, avente gradualità diversificata in dipendenza della porzione
“garantita”: ciò significa che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene sempre e comunque riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento.
Ebbene, solo le polizze unit linked garantite o parzialmente garantite rientrano nell'alveo delle polizze vita impignorabili, in quanto perseguono, autenticamente, la finalità previdenziale sopra menzionate.
Quelle pure, di converso, non sottendendo come requisito imprescindibile il cd. rischio demografico, devono essere escluse. Ciò è chiaramente cristallizzato nel principio statuito dalla recente pronuncia di legittimità sopracitata: “Ne consegue che qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico
(l'evento legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è in realtà insussistente se, al momento del suo verificarsi, lo stesso non sia in grado di incidere minimamente sulla prestazione dell'assicuratore, non garantendo all'assicurato, proprio secondo la stipula, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
“slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento, o attribuendo allo stesso una somma del tutto irrisoria. In tale eventualità, l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero pagina 15 di 19 parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, ma senza
l'assunzione, se non del tutto apparente, di un rischio demografico per l'assicuratore.” (cit. Cass. Civ.,
n.3785 del 12.02.2024), nonché ribadito da ulteriori arresti di legittimità (Cass. Civ., ord. n.6319/2019, in forza della quale si ritiene applicabile tale principio anche alle polizze con componente causale mista ove prevale la causa finanziaria, nonché Cass. Civ., ord. n. 25983/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto, al di là del nomen iuris attribuito al contratto, il giudice di merito è tenuto a valutare, caso per caso, se una determinata polizza unit linked, ancorché a prevalente componente finanziaria, sia comunque caratterizzata dalla presenza di un rischio demografico, ovvero rientri tra le cd. unit linked pure. Tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione. A tal riguardo, gli elementi che lo scrivente Tribunale ritiene valorizzare sono: la nomenclatura “assicurazione sulla vita” riportata sulla Proposta di assicurazione (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione di , la tabella di ripartizione del Controparte_12
Premio Unico sita alla pagina 3 della predetta proposta (ove si alloca il Premio per il 30% nella
Gestione Separata e per il residuo 70 % nella Linea NV AT , tabella E) e le Per_1 seguenti clausole contrattuali di cui al contratto prodotto sub doc. 5 “Con la sottoscrizione del
Contratto, il Contraente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione del premio/i tra la componente OICR e la Gestione Separata. Infatti, relativamente alla parte di premio/i investito/i in quote di OICR, non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento CP_3 minimo. Pertanto il Contraente si assume il rischio – riconducibile al valore delle quote – che, in caso di decesso/riscatto/recesso, lo stesso o gli aventi diritto possano ricevere un ammontare inferiore ai premi investiti come di volta in volta specificato” (pag.2 di 42), “2.1 Capitale in caso di decesso qualora (i) l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni e (ii) il decesso si verifichi entro il quinto anno dalla data di decorrenza del premio – In tali casi, l'importo del capitale in caso di decesso corrisponde al maggiore importo tra: (i) il premio versato dal
Contraente al netto di eventuali importi riscattati e (ii) la somma tra il controvalore del numero delle quote degli OICR che compongono la Linea MultInvest alla data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata rivalutato, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla data di notifica del decesso con le modalità descritte dall'articolo
2.4, il tutto maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente Tabella 2” (pag. 2 di 42), “2.2 Capitale in caso di decesso qualora (i) l'età dell'Assicurato all'atto del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni e (ii) il decesso si verifichi dopo il quinto anno dalla data di decorrenza del premio – In tali ipotesi, l'importo del capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra il controvalore complessivo del numero delle quote degli OICR che compongono la Linea MultInvest alla pagina 16 di 19 data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in
Gestione Separata rivalutato, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla data di notifica del decesso con le modalità descritte dall'articolo 2.4, il tutto maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente Tabella 3” (pag. 3 di 42), “
2.3 Capitale in caso di decesso qualora
l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia superiore a 70 anni – In tali ipotesi, il capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra il controvalore complessivo del numero delle quote degli OICR che compongono la Linea MultInvest alla data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata rivalutato, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla data di notifica del decesso con le modalità descritte dall'articolo
2.4, il tutto maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente Tabella 4” (pag. 3 di 42). Dal tenore letterale di tali clausole, è dato evincersi che, quanto meno per la parte di Premio versata nella Gestione separata, l'assicuratore ha assunto il rischio demografico, essendosi impegnato al rimborso della corrispondente quota di capitale minimo garantito al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana: pertanto, si deve concludere che la polizza sottoscritta da CP_1 assume i connotati di polizza partial garanteed, con l'applicazione della conseguente tutela recata dall'art. 1923 c.c. In altri termini, trattandosi di polizza vita avente una componente previdenziale, ancorché combinata a una prevalente componente finanziaria, la stessa deve ritenersi impignorabile.
Sulla base del ragionamento suesposto appaiono palesi le ragioni per cui è stata rigettata l'istanza istruttoria formulata da (avente ad oggetto la richiesta di disporsi interrogatorio CP_1 libero dello stesso debitore): la stessa è stata ritenuta superflua poiché finalizzata a provare fatti già evidenti alla luce della produzione documentale.
In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione promossa da
[...] appare fondata relativamente a tutti i motivi Parte_2 formulati, eccettuato il motivo in cui si deduce in ordine alla pignorabilità della polizza vita contratta con il terzo Conseguentemente, deve essere revocato il Controparte_12 provvedimento datato 02.11.2023 con cui il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva intrapresa nei confronti dei terzi pignorati e CP_6 Controparte_5 Controparte_4 rimasti contumaci nonostante l'avvenuta rituale integrazione del contraddittorio nei loro riguardi e nei cui confronti non è stata mossa alcuna contestazione nella presente opposizione. Si conferma, invece,
l'illegittimità del pignoramento effettuato nei confronti di er Controparte_12 violazione dell'art. 1923 c.c.
pagina 17 di 19 In punto di spese di lite devono trovare applicazione i principi di soccombenza e causalità. Nello specifico, si osserva che il presente giudizio di opposizione, dichiaratamente introdotto per evitare la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva a seguito della sospensione disposta dal G.E., trae origine dalla mancata costituzione nell'ambito della fase sommaria di
[...]
l'odierno attore, infatti, avrebbe potuto – in quella sede – Parte_2 dimostrare l'esistenza del contratto di fidejussione (e quindi dei presupposti per l'iscrizione a ruolo), impedendo che il corso dell'esecuzione venisse pregiudicato. Di qui, non può trovare accoglimento la sua domanda di compensazione delle spese della fase cautelare. A ben vedere,
[...] isulta vincitore con riguardo a taluni motivi: Parte_2 più precisamente, con riguardo a tutti i motivi per i quali ha legittimazione passiva. Tuttavia, dal momento che è lo stesso Parte_2 ad aver conferito ad il mandato di riscossione Controparte_10
(ancorché in forza di un meccanismo previsto ex lege) non può ritenersi del tutto estraneo anche all'ultimo motivo in punto di pignorabilità del credito verso il terzo Controparte_12
per il quale è inequivocabilmente
[...] Controparte_10 soccombente. In forza di tali circostanze, nulla è dovuto a Parte_2
a titolo di rifusione
[...] Controparte_10 delle spese di lite. Di converso, il terzo risulta integralmente Controparte_12 vittorioso, essendo fondato l'unico motivo su cui ha preso posizione: i due soccombenti sul punto,
e Controparte_10 Parte_2 devono quindi essere condannati alla rifusione delle sue spese di lite, da
[...] liquidarsi secondo i parametri minimi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (attesa la semplicità della questione) calcolati sul rispettivo valore di causa (pari ad € 64.970,80), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale (per un totale di € 7.052,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA se dovuta e CPA). Quanto a , risultato parzialmente soccombente deve ritenersi CP_1 operante la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale dell'opposizione promossa da
[...] accerta e dichiara la legittimità dell'esecuzione Parte_2 intrapresa nei riguardi dei terzi e CP_6 Controparte_5 CP_4
pagina 18 di 19 disponendo, per l'effetto, la revoca del provvedimento di sospensione CP_4 limitatamente agli stessi e la conseguente prosecuzione della procedura esattoriale presso terzi intrapresa nei loro riguardi;
- rigetta l'opposizione limitatamente all'ultimo motivo rassegnato da
[...]
e, per l'effetto, accerta e dichiara Parte_2
l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. della Polizza oggetto di causa;
- condanna e Parte_2
in solido, a rimborsare a Controparte_10 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso Controparte_12 forfettario del 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A.
Così deciso in Monza, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Caliari
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