TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. EL EL Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. AL AN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERARDO ELENA C.F._2
ANNA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/6/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno premesso di aver contratto matrimonio in data 23/10/2004
[...] in Roccagloriosa, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del pagina 1 di 4 Comune di Roccagloriosa dell'anno 2004, n. 4, p. II, s. A;
che dal loro matrimonio nascevano tre figli, (nata a [...] il Persona_1
19/5/2006), (nato a [...] il [...]), Persona_2 [...]
(nato a [...] l'[...]); che l'unione matrimoniale Per_3 con il passare del tempo si è logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e
473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
In data 25/7/2024, veniva pubblicata la sentenza n. 36/2024, con cui veniva accolta la domanda di separazione alle condizioni congiunte concordate dalle parti. In pari data veniva emessa, dunque, ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore e fissata udienza per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla suddetta udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente chiedevano l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio della signora e del signor Parte_2
alle condizioni tutte specificate nel ricorso, richiamate nella Parte_1 sentenza di separazione n. 36/2024 pubblicata il 25 luglio 2024, contestualmente depositando regolare attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015,
n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da pagina 2 di 4 entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Dato atto, dunque, della sussistenza dei presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene il
Collegio di poter accogliere la domanda di divorzio alle medesime condizioni già recepite nell'ambito della sentenza di separazione n. 36/2024.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_1 C.F._1 contratto in data 23/10/2004 in Roccagloriosa, annotato nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Roccagloriosa dell'anno 2004, n. 4, p. II,
s. A, alle condizioni già recepite con la sentenza di separazione n. 36/2024 resa dall'intestato Tribunale;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccagloriosa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
pagina 3 di 4 - Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
AL AN EL EL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. EL EL Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. AL AN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERARDO ELENA C.F._2
ANNA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/6/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno premesso di aver contratto matrimonio in data 23/10/2004
[...] in Roccagloriosa, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del pagina 1 di 4 Comune di Roccagloriosa dell'anno 2004, n. 4, p. II, s. A;
che dal loro matrimonio nascevano tre figli, (nata a [...] il Persona_1
19/5/2006), (nato a [...] il [...]), Persona_2 [...]
(nato a [...] l'[...]); che l'unione matrimoniale Per_3 con il passare del tempo si è logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e
473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
In data 25/7/2024, veniva pubblicata la sentenza n. 36/2024, con cui veniva accolta la domanda di separazione alle condizioni congiunte concordate dalle parti. In pari data veniva emessa, dunque, ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore e fissata udienza per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla suddetta udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti congiuntamente chiedevano l'emissione di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio della signora e del signor Parte_2
alle condizioni tutte specificate nel ricorso, richiamate nella Parte_1 sentenza di separazione n. 36/2024 pubblicata il 25 luglio 2024, contestualmente depositando regolare attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015,
n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da pagina 2 di 4 entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Dato atto, dunque, della sussistenza dei presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene il
Collegio di poter accogliere la domanda di divorzio alle medesime condizioni già recepite nell'ambito della sentenza di separazione n. 36/2024.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, così provvede:
- Pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_1 C.F._1 contratto in data 23/10/2004 in Roccagloriosa, annotato nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Roccagloriosa dell'anno 2004, n. 4, p. II,
s. A, alle condizioni già recepite con la sentenza di separazione n. 36/2024 resa dall'intestato Tribunale;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccagloriosa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
pagina 3 di 4 - Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
AL AN EL EL
pagina 4 di 4