Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 563/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 563/2025, promossa con ricorso depositato in data 11/02/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc: CodiceFiscale_1
residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Bolzano il 21/11/1967
cittadino italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2
residente in [...]
entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Stefania Piccolo di Varese
i quali hanno contratto matrimonio civile in Besano (VA) il 21 giugno 1997 ( anno 1997 atto n. 1 parte I )
con le seguenti figlie maggiorenni:
pagina 1 di 4
indipendente, ma ancora convivente con la madre;
nata a [...] il [...] studentessa universitaria. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/02/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ASSEGNARE la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà con le figlie Parte_1
e per anni SEI a decorrere dal deposito del ricorso, quando la lascerà Per_2 Per_1
spontaneamente libera da cose e persone;
DARE ATTO che il sig. si impegna a versare alla moglie, entro il giorno 5 di Parte_2
ogni mese, assegno mensile di euro 1.000,00 (mille) annualmente rivalutabile, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Per_2
- che il sig. si impegna inoltre a sostenere integralmente tutte le spese Parte_2
universitarie della figlia (rette, libri di testo, materiale e strumenti di lavoro, Master Per_2
e corsi di formazione che si rendessero necessari) mentre per le restanti spese, i genitori provvederanno nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Varese entro dieci giorni dalla richiesta.
- Di contro, la signora provvederà integralmente alle spese di manutenzione Parte_1
ordinaria e straordinaria della vettura Citroen C3 usata dalla secondogenita Per_2
DARE ATTO che il sig. si impegna a versare alla moglie a titolo di suo Pt_2 mantenimento ed in attesa che trovi un'occupazione lavorativa, la somma mensile di €
200,00.- (duecento) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
il versamento di detta somma potrà essere interrotto allo scadere dei due anni a decorrere dalla data di prima udienza;
- Il sig. si riconosce infine debitore della moglie della somma di € 3.400,00.- Pt_2
(tremilaquattrocento) che si impegna a restituire entro e non oltre fine marzo 2025, unitamente al 50% della quota di II pilastro maturata in costanza di matrimonio;
pagina 2 di 4 DARE ATTO che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, salvo buon fine dei debiti di cui al punto precedente, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in Besano in data 21/06/1997 con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Besano VA (anno 1997 atto n. 1 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
pagina 3 di 4 In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4