Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 14992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14992 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
IT LLI C ERBO BB Aula 'B' E 8 N 6 BEGISTRAZIO . N 1, perale 8 9 1 1- -1 A a D 4 mountclif al sistem 2 TE ESEN .I. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE your.conv Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16017/00 GRIECODott. Angelo - Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Cron. 30420 Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere Rep. PICCININNI Rel. Consigliere Dott. Carlo Ud. 28/04/2003 Dott. Luigi MACIOCE -- Consigliere- ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NO NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCANDRIGLIA 15, presso l'avvocato ANTONIO BUTTAZZO, rappresentato difeso dall'avvocato NC NICOLINI, giusta procura in calce al controricorso;
2003 controricorrente 1077 avverso la sentenza n. 16/99 della Sezione distaccata 1 di Pretura di CETRARO, depositata il 01/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte Osserva quanto segue. Con ricorso ritualmente notificato il Ministero dell'Interno esponeva che il Pretore di Paola - sezione distaccata di Cetraro C aveva accolto l'opposizione proposta da NC AN avverso l'ordinanza in- giunzione emessa a suo carico dalla Prefettura di Co- senza, in relazione alla violazione dell'art. 142 c.d.s., contestatagli per eccesso di velocità (di 30 Km orari) del veicolo da lui condotto. In particolare, il giudicante aveva fondato il suo giudizio sulla affermata mancanza di un atto di accer- tamento (il processo verbale di contestazione era stato infatti redatto a distanza di più di un mese dall'episodio) ed il Ministero dell'Interno aveva quin- di proposto ricorso per cassazione, denunciando viola- zione di legge in relazione agli artt. 142 c.d.s., 384, IG 385 reg. esec. c.d.s., 13 1. 689/81, e vizio di motiva- 2 zione osservando, quanto al primo punto, che la norma- tiva vigente consente che l'accertamento dell'infrazione avvenga mediante appositi apparecchi di rilevamento (art. 142, comma 6, c.s.) e rilevando, quanto al secondo, che il riscontro fotografico e la verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature avrebbero dovuto rendere certa l'esistenza della viola- zione contestata. NC AN resisteva con controricorso, con il quale sollecitava la conferma della sentenza impu- gnata, denunciandone un'errata interpretazione da parte ت del ricorrente poiché l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio era stata fatta discendere dalla diversi- tà del soggetto autore dell'accertamento rispetto a quello che materialmente aveva redatto il verbale noti- ficato al trasgressore, e non già da una minore effica- cia probante attribuita al verbale in questione. Rilevava, inoltre, come vi fosse anche violazione de- e 204 c.d.s., quanto gli artt. 384 reg. esec. c.d.s. alla prima poiché non era stata effettuata la contesta- zione immediata dell'infrazione nonostante che le ca- ratteristiche e la qualità dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità lo avrebbero consen- tito, quanto alla seconda per la tardiva decisione da LG parte del Prefetto del ricorso avverso il verbale di 3 contestazione della contravvenzione elevata nei suoi confronti. La controversia veniva quindi decisa all'esito del- la pubblica udienza del 28.4.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. In proposito deve invero osservarsi che in tema di sanzioni amministrative l'art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689, identifica nell'autorità che ha emesso l'ordinanza la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione, legittimazione che, in di- C fetto di diversa previsione normativa, rimane ferma nel corso dell'intero giudizio anche in caso di impugnazio- ne. Nella specie, dunque, NC AN, con la pre- i sentazione della opposizione avverso l'ordinanza in- giunzione emessa a suo carico nei confronti della Pre- fettura di Cosenza, aveva correttamente individuato ed evocato in giudizio il soggetto legittimato a parteci- parvi. Il giudizio davanti al Pretore di Paola, sezione distaccata di Cetraro si concluso, come detto, con l'accoglimento dell'opposizione, ma il ricorso per cas- sazione avverso la relativa decisione non è stato pro- posto dal Prefetto di Cosenza che allo stesso aveva 4 partecipato, bensì dal Ministero dell'Interno rappre- sentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
quest'ultimo è però evidentemente privo di le- gittimazione processuale in quanto estraneo al primo giudizio e poiché il Prefetto, pur dovendosi considera- re organo periferico del Ministero dell'Interno, nell'ipotesi di partecipazione ad un giudizio di oppo- sizione ad ordinanza ingiunzione, quale ricorrente nel- la specie, non agisce nell'esercizio dei poteri colle- gabili alla sua collocazione istituzionale ma opera C nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, ri- conducibile alla facoltà espressamente conferitagli in proposito dal sopra citato art. 23 1. 689/1981 (in tal senso la giurisprudenza di questa Corte, fra le cui de- cisioni relative ad identiche fattispecie si ricordano C. 5.9.1996, n. 8081, C. 9.2.1999, n.1091). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente Fran- 250,00% 100,00 cesco AN, liquidate in € 250, o per onorari e 10000 Mily per esborsi.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese processuali del pre- sente grado di giudizio, che liquida in 250, per ono- (250,00) 5 RG. 10/17/00 rari e Euro 100 per esborsi. Roma, 28.4.2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Frettcy Angelo Carlo Piccininni Carlo P IL CANCELLIERE Somendas Marcalufe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in CancelleriaDeposita . 2003 il IL CANCELL RE