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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/09/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Renato Cameli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/2024 promossa da:
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Broni, via Emilia 28, presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'avv. Carlo Madama che li rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/RICORRENTE contro
(C.F. e P.IVA – REA MI – OP P.IVA_1
2650198) elettivamente domiciliata in Pavia, Corso Cavour 59, presso lo studio dell'avv.
Riccardo Germani che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
titolare dell'impresa individuale , (P.IVA: CP_2 CP_2
– C.F.: ) elettivamente domiciliata in Vigevano, P.IVA_2 CodiceFiscale_3 via Cairoli 11, , presso lo studio dell'avv. Laura Gatti che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti pagina 1 di 23 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 23.9.2025 svoltasi in forma scritta, mediante deposito di note , riportandosi anche ai fogli di precisazione delle conclusioni depositati precedentemente e, segnatamente:
Per i ricorrenti e “voglia l'On. Tribunale adito, Parte_1 Parte_2 contrariis reiectis: accertata e dichiarata la sussistenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c. presso l'immobile di proprietà dei ricorrenti, condannare la società OP ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1669, 2056 e 2058 c.c., ovvero, in alternativa, ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c., al risarcimento dei danni per l'effetto sofferti dai medesimi ricorrenti, pari alla somma di Euro 51.207,61, ovvero a quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
spese rifuse, anche della fase cautelare di accertamento tecnico preventivo. In via istruttoria, soltanto occorrendo e senza inversione dell'onere della prova si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che, nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2017, le pareti perimetrali dell'immobile sito nel Comune di Sommo (PV), Via Albani n. 10 di proprietà della Sig.ra e del Sig. erano interessate dalla comparsa di Parte_1 Parte_2 muffe ed efflorescenze;
2) vero che, nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2017, la Sig.ra
ed il Sig. contestavano la circostanza di cui al capitolo Parte_1 Parte_2 precedente al Sig. , titolare delle intere quote della società Parte_3 OP
3) vero che, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2017,
[...] OP eseguiva le opere di ripristino indicate nella comunicazione pec 28.06.2017 inviata dalla stessa che si rammostra al teste (doc. 5); 4) vero che, nel periodo OP ricompreso tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio dell'anno 2021, si manifestavano nuovamente muffe ed efflorescenze in risalita sulle pareti perimetrali dell'immobile di
pagina 2 di 23 proprietà della Sig.ra e del Sig. ; 5) vero che, nel corso dei Parte_1 Parte_2 mesi di gennaio e febbraio 2021, la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2 contestavano la circostanza di cui al capitolo che precede al Sig. , il quale li Parte_3 riassicurava circa il fatto che sarebbe nuovamente intervenuta per OP compiere ulteriori opere di ripristino della funzionalità dell'immobile. Si indicano quali testimoni il Sig. , residente a [...], il Sig. , Testimone_1 Testimone_2 residente a [...], il Sig. , residente a [...], la Tes_3
Sig.ra residente a [...] ed il Sig. , residente a [...]
(PV), salvo altri.”
Per parte resistente “Voglia il Tribunale adito, contrariis OP reiectis, così provvedere - in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione ex art. 1667 e 1669 cc nei confronti della convenuta
[...]
(C.F. e P.IVA – REA MI – 2650198); - in via Controparte_3 P.IVA_1 principale e nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dai ricorrenti per le motivazione esposte in narrativa ed accertando come i vizi lamentati risultino unicamente riconducibili ad una errata pendenza del giardino di pertinenza realizzato in proprio dai ricorrenti. Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, ritenere e dichiarare l'impresa costruttrice
[...]
con sede in 27029 – Vigevano (PV) Via Gravellona n.129 (P.IVA CP_4
) responsabile dei vizi e difetti che dovessero essere accertati e obbligata, per P.IVA_2 quanto di competenza dovesse risultare, a tenere indenne la da OP ogni e qualsivoglia esborso e/o opera a cui dovesse essere condannata;
- in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti, si insiste affinchè il GI Voglia disporre CTU nonché ammettere le prove testimoniali, salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici, per interrogatorio formale e testi, sui capitoli dedotti con la comparsa di costituzione e risposta depositata;
- in ogni
pagina 3 di 23 caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”
Per la terza chiamata titolare di impresa individuale : CP_2 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione IN VIA
PRINCIPALE: Respingere la domanda di manleva formulata da OP
, per essere la stessa, decaduta dall'azione di regresso nei confronti
[...] dell'impresa . IN VIA SUBORDINATA: nel caso venisse accertata la CP_2 sussistenza di vizi e difetti, respingersi comunque la domanda di manleva formulata da
per aver l' eseguito a regola OP Controparte_5
d'arte tutti i lavori, descritti nella relazione tecnica datata 08.09.2011 capitolato materiali indicato allegato A del contratto di subappalto. IN VIA ISTRUTTORIA: si formula opposizione all'ammissione di prova per testi sui capitoli 1- 2-3-4-5 indicati dagli attori/ricorrenti in quanto i capitoli 1-2-3 sono superflui, stante i documenti prodotti, mentre i capitoli 4-5 sono inammissibili perché si vorrebbe provare per testi circostanze tecniche. Ci si oppone altresì all'ammissione dei capitoli n. 6-7-8 della convenuta/resistente, stante la costituzione in giudizio del sig. titolare CP_2 dell'impresa e comunque l'avvenuta produzione documentale della relazione CP_2 tecnica 08.09.2011 capitolato materiali allegato A del contratto di subappalto, nonché le foto del 15.03.2012, prodotte dal CTU attestanti la posa del vespaio areato. Si chiede eventuale integrazione della CTU, finalizzata ad accertare che il percorso di scarico delle acque chiare, coincide con quello indicato nella relazione depositata dall'Ing. Per_1 nel procedimento per ATP, mediante l'utilizzo di liquido tracciante da immettere nella tubatura di scarico. Si confida nell'accoglimento delle eccezioni formulate e nella liquidazione delle spese di causa come da nota allegata. Con vittoria di compensi, oltre accessori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, la sig.ra e il sig. evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 23 al fine di far accertare e dichiarare la sussistenza di gravi difetti ex OP art. 1669 c.c. presso l'immobile di proprietà dei ricorrenti e, conseguentemente ottenere condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 51.207,61
A supporto della propria domanda, i ricorrenti deducevano che: previa stipula di contratto preliminare, avevano acquistato in data 12.10.2012, con atto pubblico a rogito del
Notaio n. 68.691 Rep. n. 34.775 Racc. dalla società Persona_2 OP
un immobile consistente in una villetta unifamiliare, sita nel Comune di
[...] CP_6
Sommo (PV), catastalmente censita al foglio 7, part. 1016 (ex 950); l'edificio era stato costruito dalla stessa;
già nei primi mesi dell'anno 2017 l'edificio aveva CP_6 manifestato gravi difetti di impermeabilizzazione e di isolamento e conseguente umidità nelle mura perimetrali, in risalita dalla base delle stesse;
era stata quindi trasmessa lettera di contestazione a cui era seguito un riconoscimento espresso di vizi da parte del sig. Pt_3
, titolare di quote di maggioranza della H&M; gli interventi non erano stati risolutivi
[...]
e le problematiche si erano ripresentate già a fine 2020 e inizio 2021; a seguito di nuova contestazione erano tuttavia seguiti solo contatti verbali;
era stato quindi incaricato un tecnico per l'esecuzione di una perizia di parte all'esito della quale erano state accertate le problematiche come esposte;
era stata instaurata procedura di a.t.p. r.g. 2528/2022 all'esito della quale, in contraddittorio, il CTU aveva riscontrato i vizi come dedotti e il grave fenomeno di umidità che caratterizzava l'immobile; i vizi erano riconducibili alla fattispecie ex art. 1669 c.c. e, in ogni caso, in via concorrente c'era responsabilità ex art. 1218 c.c. ; vi era quindi una vera e propria presunzione di responsabilità del venditore;
stante il riconoscimento dei vizi non si poneva alcun problema di decadenza o di prescrizione;
in ogni caso, la denunzia era avvenuta entro il termine decennale;
i difetti si erano nuovamente manifestatisi tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 ed erano stati oggetto di denuncia tramite la comunicazione pec 09.07.2021 e, in fase immediatamente successiva, era stato avviato a.t.p. ; il danno economico era stato correttamente quantificato in sede di CTU
Si costituiva di seguito anche H&M) Controparte_7 CP_8 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: l'azione era prescritta ex artt.
pagina 5 di 23 1667 c.c. e, in ogni caso, era maturata decadenza ex art. 1669 c.c. non vi era stato alcun riconoscimento di vizi o difetti in quanto il titolare aveva sempre affermato che gli stessi vizi erano riconducibili ad una errata realizzazione dell'area verde pertinenziale all'immobile di proprietà dei ricorrenti e dagli stessi realizzata in proprio;
soltanto nell'immobile dei ricorrenti si erano manifestate macchie di umidità; il CTU non aveva considerato tale circostanza;
instava per l'evocazione in giudizio di quale CP_9 compagnia assicurativa e dalla ditta subappaltatrice, al fine di ottenere CP_2 condanna di manleva della resistente dall'eventuale risarcimento del danno
Autorizzata la chiamata, si costituiva la ditta eccependo la decadenza e CP_2 la prescrizione del diritto di regresso di H&M nei confronti del subappaltatore, in quanto, sotto il primo profilo, la resistente non aveva contestato alla , entro sessanta CP_4 giorni dalla denunzia dei vizi da parte del committente, gli stessi vizi alla società sub appaltatrice e, in secondo luogo, comunque, la prima denuncia era intervenuta solo dopo oltre dieci anni dalla conclusione dei lavori, perché l'immobile era stato consegnato il giugno 2012 e la prima denuncia era giunta nel luglio 2022 con la chiamata di terzo in fase di a.t.p.; in ogni caso, nel merito, la stessa CTU aveva riconosciuto la correttezza nei lavori eseguiti della;
ulteriori problematiche derivavano proprio dalla non corretta CP_4 manutenzione delle condotte (come l'ostruzione delle stesse) ovvero da decisioni non assunte dalla (predisposizione dello scarico delle acque chiare nel fossato). CP_4
Parte resistente rinunciava alla domanda nei confronti di CP_1 CP_9
La causa era quindi istruita con documentazione acquisita dalle parti, acquisizione del fascicolo r.g. a.t.p. n. 2528/2022 R.G ed esame testimoniale.
All'esito dell'istruttoria erano assegnati termini per il deposito di memorie conclusive.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie in esame
2.L'eccezione di prescrizione e di decadenza dell'azione formulata da parte resistente
2.1. Il riconoscimento dei vizi da parte della resistente
pagina 6 di 23
2.2. In ogni caso, la tempestività della denuncia
3. La presenza dei vizi e il danno subito
4.Il rapporto tra e Parte_4 CP_4
5. Le spese legali
1.La fattispecie in esame
In punto di fatto, costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte ricorrente, non contestata e debitamente documentata che, previa stipula di contratto preliminare del
17.10.2011, la sig.ra e il sig. acquistavano dalla società Parte_1 Parte_2
Con (H ) l'immobile consistente in una villetta unifamiliare, sita nel OP
Comune di Sommo (PV), catastalmente censita al foglio 7, part. 1016 (ex 950) in data
12.10.2012, con atto pubblico a rogito del Notaio n. 68.691 Rep. n. Persona_2
34.775 Racc;
parimenti pacifico, oltre che attestato per tabulas dal contenuto dei citati rapporti negoziali, che l'edificio era stato costruito dalla stessa (cfr. doc. 1 e 2 CP_6 parte ricorrente)
In secondo luogo, i ricorrenti hanno puntualmente dedotto come già primi mesi dell'anno 2017, l'edificio avesse manifestato gravi difetti di impermeabilizzazione ed isolamento e conseguente umidità nelle mura perimetrali, in risalita dalla base delle stesse e, parimenti, hanno comprovato la trasmissione di una prima lettera di contestazione già in data 24.3.2017; parimenti documentata lettera di risposta in data 24.6.2017 da parte del sig.
titolare delle quote di maggioranza della società costruttrice;
è altresì attestato e Pt_3 riconosciuto un successivo intervento di riparazione. (cfr. doc. 4 e 5)
I ricorrenti hanno altresì puntualmente dedotto la riproposizione delle medesime problematiche di umidità già a fine 2020 e inizio 2021 e comprovato la trasmissione di lettere di contestazione in data 9.7.2021 e 23.11.2021 (doc. 7 e 8)
2.L'eccezione di prescrizione e di decadenza dell'azione formulata da parte resistente
2.1. Il riconoscimento dei vizi da parte della resistente
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto di garanzia e, congiuntamente la relativa decadenza. L'eccezione è infondata pagina 7 di 23 In linea generale, la giurisprudenza di legittimità, infatti, sostiene che
“il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, che ai sensi dell'art. 1667 c.c. importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto è sussistente anche se l'appaltatore, ammetta l'esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere” (cfr. ex multis Cass. n. 24.11.2008 n. 27948; conf. Cass. 05.02.2013 n. 2733; da ultimo Cass.
6.11.2023 n. 30786 cfr in fattispecie analoga recentemente, Cass. 27.04.2016, n. 8420 ).
Ulteriormente si precisa altresì come “L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha
l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c." (Cass. 20.04.2012, n. 6263; cfr. anche Cass.
30.05.2013, 13613)
Tanto premesso in linea generale, nella fattispecie in esame, deve anzitutto osservarsi come, in risposta a puntuale lettera di denuncia di vizi inviata tramite legale in data 24.3.2017, il rappresentante legale della , l'ing. rispondeva con lettera CP_6 Pt_3 del 28.6.2017 in cui dichiarava espressamente di aver eseguito un sopralluogo nell'immobile al fine di acquisire informazioni necessarie per “eliminare definitivamente il problema di umidità di risalita capillare sui muri perimetrali dell'abitazione…”:; nella medesima dichiarazione, pur escludendo infiltrazioni, il medesimo ulteriormente dichiara che “si è avuta conferma” della “presenza di umidità di risalita capillare che ha degradato gli intonaci a livello della zoccolatura dei muri perimetrali”; a fortiori, infine, l'ing. Pt_3 individuava una serie di opere da realizzare per risolvere la problematica impegnandosi contestualmente all'esecuzione entro tempi brevi (cfr doc. 4 e 5 parte ricorrente)
Il rappresentante della società quindi, nella lettera di risposta, rendeva plurime dichiarazioni affermative, sia in generale, sia in particolare, circa la sussistenza di vizi come lamentati dai ricorrenti;
egli rafforzava ulteriormente le proprie dichiarazioni argomentando sulla base della circostanza di aver effettuato un sopralluogo e di aver verificato pagina 8 di 23 personalmente la presenza dei vizi stessi, unitamente a ditta di fiducia;
in parte qua il contenuto della lettera di risposta aveva quindi carattere univocamente confessorio.
Irrilevante la circostanza che, peraltro in via dubitativa (“sembra…”) il medesimo individuasse la causa dei vizi nella erronea pendenza del giardino, in quanto, secondo Pt_3 la giurisprudenza consolidata sopra riportata, non è in alcun modo richiesta ai fini della configurabilità della fattispecie di riconoscimento di vizi anche una confessione stragiudiziale di responsabilità.
Sotto ulteriore e connesso profilo, costituisce altresì circostanza puntualmente dedotta dai ricorrenti, a seguito di tale lettera di riconoscimento dei vizi erano eseguiti lavori di riparazione dalla ditta CP_6
Parte resistente non solo non ha contestato la circostanza ma ha espressamente riconosciuto di aver eseguito lavori di riparazione , evidenziando come “parte resistente si rendeva disponibile, come rilevato dalla parte ricorrente, ad eseguire un intervento contenitivo e consistente in una demolizione dell'intonaco esistente per circa 50 cm oltre il livello di risalita di umidità portando a nudo la muratura, nel lavaggio delle superfici al fine di rimuovere efflorescenze ed eventuali sali solubili e fino alla completa pulizia della muratura, applicazione di nuovo intonaco deumidificante e rasatura delle superfici con prodotti specifici oltre alla tinteggiatura con prodotti specifici sia per l'interno che per
l'esterno”, (comparsa costituzione pag.6)
Orbene l'esecuzione di tali lavori integra ulteriormente riconoscimento dei vizi da parte della resistente alla luce delle univoche pronunce di Cassazione sopra indicate
La presenza di due distinti riconoscimenti dei vizi presenti preclude, anche astrattamente, la fondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza come formulate dalla parte resistente in quanto, come precisato ex art. 1667c.c. “La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha conosciuto le difformità o i vizi”
2.2. In ogni caso, la tempestività della denuncia
A riguardo infatti, pur volendo accedere, almeno in parte qua, alla ricostruzione di parte convenuta e quindi, considerare sia la lettera di risposta sia l'intervento successivo comunque non integranti un riconoscimento dei vizi giuridicamente rilevante ex art. 1667
pagina 9 di 23 c.c. , purtuttavia parte ricorrente ha in ogni caso dimostrato la tempestività della denuncia e della successiva azione giudiziale.
A tal proposito, secondo l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, l'onere di provare di aver denunciato i vizi entro un anno dalla scoperta incombe sul committente in quanto la denunzia dei vizi costituisce condizione per l'azione (Cass. 16.6.2000 n. 8187); il dies a quo, per giurisprudenza costante è quello dell'effettiva conoscenza, che può essere successivo a quello della presa in consegna e accettazione dell'opera, ovvero a quello in cui
è avvenuta una prima manifestazione dei vizi (cfr. recentemente, Cass. 17.12.2013 n.
28202 secondo cui “L'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l'attività espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione d'idonei accertamenti tecnici;
per il che, nell'ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause, a maggior ragione ove già oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per ciò, rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per
l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore (cfr. Cass.
9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977, 94 n. 8053).”).
In adesione a tale orientamento, il dies a quo, in fattispecie complesse dal punto di vista fattuale, quale quella in esame, implica il necessario previo accertamento tecnico degli stessi vizi.
pagina 10 di 23 In secondo luogo, ulteriore elemento rilevante ai fini della valutazione della prescrizione e della decadenza è costituito dalla fattispecie normativa applicabile
A riguardo, stante la tipologia di vizi dedotti e il contesto in cui essi si manifestavano , risulta applicabile l'art. 1669 c.c.
Come precisato dalla giurisprudenza, “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile” ( in termini Cass. 11.6.2013 n. 14650; cfr. tra le più recenti, Cass.
17.11.2017, n. 27315; Cass.
3.1.2013 n. 84 , Cass. 16.2.2012 n. 2238).
L'incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell'art. 1669 c.c. può consistere, in particolare, “in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (sic Cass. 14650/2013 cit.)
Sul punto, la giurisprudenza ha ravvisato la fattispecie dell'art. 1669 c.c.
“nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura” pur in assenza di pregiudizio alla staticità o di rovina dell'edificio e pur in assenza di un carattere particolarmente grave della stessa (Cass. 27135/2017 cit); Particolarmente rilevante, in fattispecie analoga a quella in esame in cui sono coinvolte anche le condotte, che sia stata inquadrata
“l''inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95) “ Cass. 27.03.2017, n.7756
Analogamente, la giurisprudenza di merito, ravvisa ipotesi ex art. 1669 c.c. anche in difetti quali la sospetta presenza di tubature pluviali non rivestite nella muratura e la affioratura di umidità sporgente e di risalita (Trib.Monza, sez. II, 07.05.2013, n. 1261) nelle infiltrazioni dell'intonaco (Trib. Monza, 17.07.2012 Trib. Modena, 21/09/2007) o in pagina 11 di 23 lievi disequilibri o pendenze delle murature (Trib. Sassari, 06.02.2018, n. 175) (Trib.
Latina 5.10.2023 n. 2049
In altri termini, alla luce della giurisprudenza di legittimità e merito sopra esposte,
l'area di applicabilità della disciplina dell'art. 1669 c.c. risulta particolarmente estesa e include anche le tipologie di vizio come oggetto della presente causa ( umidità particolarmente rilevante, su cui amplius infra), idonee a incidere in modo significativo sulla godibilità del bene.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, risulta puntualmente dedotto e documentato che , dopo i primi interventi di riparazione, le problematiche riemergevano a fine 2020 inizio 2021: ciò è anzitutto attestato da ben due lettere di diffida in data 9.7.2021 e 23.11.2021 (doc. 7 e 8) la seconda diffida, maggiormente articolata, era trasmessa solo dopo perizia di parte
In secondo luogo, sul punto, è stata svolta istruttoria e i testimoni hanno univocamente dichiarato che nel periodo ricompreso tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio dell'anno 2021, si manifestavano nuovamente muffe ed efflorescenze in risalita sulle pareti perimetrali dell'immobile di proprietà della Sig.ra e del Sig. Parte_1 Parte_2
e che, già nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021, la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 contestavano la circostanza di cui al capitolo che precede al Sig. Parte_2 Pt_3
il quale li riassicurava circa il fatto che sarebbe nuovamente
[...] OP intervenuta per compiere ulteriori opere di ripristino della funzionalità dell'immobile (teste
“ Confermo; era più o meno il periodo del Covid;
abito vicino a (circa Tes_1 Pt_2 trenta metri) , la piscina era chiusa e ci incontravamo spesso, portavamo i cani a fare un giro e lui mi parlava spesso del problema;
una volta sono entrato in casa e ho visto;
ADR sono entrato nell'immobile e ho visto le muffe 5. Confermo;
mi ha detto che aveva Pt_2 contattato l'impresa; ADR si riferiva all'impresa da cui ha comprato la casa;
aveva contattato l'impresa per lamentarsi e risolvere la problematica;
me ne ha parlato mentre lo incontravo, lo vedevo quasi quotidianamente;
ADR ricordo personalmente il nome di
” ; teste ; ADR frequentavo e frequento Parte_3 Testimone_6
l'abitazione, con cadenza settimanale circa, abitiamo a circa 100 metri di distanza;
ho
pagina 12 di 23 visto personalmente le problematiche 5.Confermo che i sig.ri e contestavano Pt_2 Pt_1
i problemi, così i hanno riferito;
ADR ricordo il nome di;
inoltre ho visto
Parte_3 personalmente il sig. in zona e presumo ci siano stati contatti;
confermo che
Parte_3 il sig. rassicurava mia sorella e mio cognato circa la risoluzione;
ADR io non
Parte_3 ho parlato con ma ho appreso la circostanza da mia sorella e mio cognato”
Parte_3 teste “
4. Confermo;
frequentavo la casa di mio figlio;
mi recavo quattro o Testimone_5 cinque volte al mese 5. Confermo la contestazione;
ho visto personalmente che mio figlio o mia cognata parlavano con il sig. ; confermo che il sig. rassicurava circa Pt_3 Pt_3
l'esecuzione di interventi di risoluzione;
quest'ultima circostanza mi era riferita da mio figlio;
in senso analogo anche e Persona_3 Tes_3
Inoltre, è puntualmente dedotto e documentato l'avvio dell'a.t.p. con deposito del ricorso 30.05.2022 e notificato alla controparte via pec in data 01.06.2022 con successivo deposito della relazione in data 30.10.2023.
Alcuna prescrizione o decadenza è quindi ravvisabile nel caso concreto: i vizi si manifestavano entro dieci anni all'esecuzione delle opere (ultimate nel 2012), la prima denuncia avveniva entro un anno dalla manifestazione degli stessi (sia considerando come dies a quo la visione dell'umidità, sia a fortiori l'acquisizione della perizia di parte di parte), l'azione era promossa, inizialmente come a.t.p. e poi con il presente giudizio semplificato, entro un anno dalla denuncia.
3. La presenza dei vizi e il danno subito
Al fine di accertare la presenza di vizi e difetti come lamentati e puntualmente dedotti, anche attraverso perizia di parte, è stato esperita procedura di a.t.p.
La relazione del consulente è basata su attento esame della documentazione di causa, plurimi sopralluoghi, videoispezioni, e accertamenti più invasivi come carotaggi del terreno e saggi sulle murature perimetrali e in prossimità del marciapiede: tali operazioni sono state puntualmente descritte ed effettuate nel pieno contraddittorio tra le parti (cfr relazione pag. 7 e ss) ; l'elaborato quindi risulta particolarmente approfondito, corredato da plurime fotografie e planimetrie, caratterizzato da rigoroso iter logico motivazionale: esso pagina 13 di 23 pertanto risulta completo ed esauriente in relazione ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni
La consulente, dopo una sintetica ma esauriente descrizione dello stato dei luoghi, in risposta a specifico quesito circa la sussistenza delle problematiche come lamentate da parte ricorrente ha sottolineato che: “Durante i sopralluoghi effettuati si è potuto accertare la sussistenza dei danni lamentati dalla parte attrice. I danni nell'unità immobiliare in oggetto sono presenti sia internamente all'immobile in parte dei locali abitativi ed esternamente lungo le pareti perimetrali soprattutto sul retro dell'immobile stesso. Il problema si presenta come sfogliatura di tinteggiatura, distacco parziale di intonaco nelle zone soggette a infiltrazioni ed efflorescenza salina alla base della muratura perimetrale, al di sopra della zoccolatura in ceramica. La presenza di umidità all'interno dei muri in parte dei locali abitativi risulta ben visibile;
il tutto risulta più evidente nel locale cucina/soggiorno e camere singole. Si presume, vedendo lo stato dei luoghi, che le infiltrazioni non sono iniziate recentemente;
il distacco dell'intonaco, effervescenze saline le macchie di umidità fanno infatti pensare che è da un po' di tempo che il problema persiste. Si precisa che vista la datazione recente dell'immobile i danni non dovrebbero essere presenti, infiltrazioni simili per risalita capillare potrebbero essere tollerate eventualmente in immobili più datati con strutture non isolate. Durante i sopralluoghi si è potuto capire che le infiltrazioni presenti sono evidentemente maggiori rispetto ad una situazione normale. Si precisa che oltre ai danni all'immobile si constata oltre al cattivo odore di umido all'interno dei locali, l'ammaloramento dei mobili adiacenti alle pareti oggetto di danno. Precisamente, soprattutto nelle camere singole, sono presenti armadi e mobilio in cui l'umidità ha compromesso le pannellature sul retro dei mobili.” (sic relazione pag. 6 e ss.)
Da segnalare, come dato particolarmente rilevante ,che né in fase di a.t.p. attraverso il proprio tecnico né nel presente giudizio negli scritti difensivi, parte resistente abbia contestato la presenza dei vizi e difetti come accertati
In ordine alle cause delle problematiche evidenziate, il CTU, dopo analitica descrizione degli interventi di accertamento eseguiti, ha puntualmente esposto che “Fatte
pagina 14 di 23 le diverse valutazioni di quanto emerso durante i sopralluoghi, fatti rilievi in sito con CTP
e ditta edile e ditta di video ispezioni, si ritiene che la causa del fenomeno sopra descritto si possa contestualizzare durante la fase di realizzazione delle impermeabilizzazioni delle strutture di fondazione/marciapiede/muratura di elevazione. Si è potuto escludere la mancanza dell'impermeabilizzazione tra muratura e la fondazione in cemento armato, durante le ispezioni più invasive si è potuto infatti rilevare la presenza di corretta messa in opera dell'impermeabilizzazione in plastica termosaldata atta ad isolare le strutture in elevazione dalla fondazione, così come previsto nella relazione tecnica-capitolato materiali sottoscritta dalle parti in data 31.03.2011. Risulta invece assente l'impermeabilizzazione nel punto di contatto del marciapiede con la muratura, per il quale inoltre non si hanno a disposizione descrizioni tecniche relative alla sua realizzazione. Il danno rilevato relativo alla presenza di acqua nel vespaio areato risulta invece un danno non risolvibile essendo
l'immobile già costruito e terminato. Eventuali problematiche nello stesso vespaio o eventuali falde acquifere presenti nel sottosuolo portano quindi ad avere un danno inalienabile.”
Tale conclusione circa le cause è stato sostanzialmente condiviso dai ctp nel corso delle operazioni, come attestato nella relazione
La tesi di parte resistente riproposta in questo giudizio circa la riconducibilità delle problematiche di umidità alla pendenza del giardino realizzato dai ricorrenti, risulta genericamente dedotta, parzialmente contraddittoria e comunque priva di fondamento.
Segnatamente, sul punto, anzitutto, nella propria comparsa di costituzione in sede di a.t.p. la stessa resistente deduceva come la relazione geologica effettuata dalla resistente prima di dar corso alle opere edificatorie, evidenzia, dalle prove effettuate fino ad una profondità di 7 metri, che non veniva stata definita la posizione della falda locale, che si trova ad una profondità dal piano campagna maggiore di 7 metri e pertanto si può affermare che la falda non potrà interferire con i lavori in progetto.” ; la relazione conclude quindi per l'edificabilità del terreno anche sotto il profilo della presenza dell'acqua e umidità; (Sic comparsa di a.t.p. pag. 5 e cfr doc. 3 allegato alla comparsa)
pagina 15 di 23 In particolare, nella citata relazione, il professionista incaricato dalla resistente, avrebbe dovuto evidenziare, in fase ex ante, il potenziale rischio derivante da un'eventuale erronea pendenza del giardino, laddove ciò avrebbe potuto comportare, anche solo in chiave probabilistica, fenomeni di umidità quali quelli riscontrati;
in altri termini, sul punto, nella citata relazione geologica, non è espressa alcuna valutazione significativa in merito a tale profilo , desumendosi implicitamente da tale omissione, la scarsa considerazione di tale elemento in ordine alla questione dell'umidità da parte dello stesso geologo incaricato dalla resistente
In secondo luogo, sul piano eziologico, l'errata pendenza, secondo la ricostruzione del resistente, non consentirebbe alle acque, piovane e di irrigazione, di defluire verso l'esterno e non verso il muro perimetrale dell'abitazione (sic comparsa di costituzione) ; tale deduzione risulta puramente ipotetica e astratta non avendo avuto alcun riscontro in fase di CTU che, anzi, nel contraddittorio ha espressamente e univocamente escluso tale eventualità : “esclude comunque una perdita del sistema di smaltimento delle acque meteoriche che avrebbe potuto provocare un accumulo d'acqua a ridosso delle fondazioni del fabbricato con una conseguente risalita” (cfr relazione pag.13)
In terzo luogo, più specificatamente, il CTU ha illustrato in modo univoco e specifico vizi e difetti costruttivi incidenti sulla tenuta impermeabile dell'immobile che non risultano in alcun modo contestati o confutati dalla resistente;
tali vizi, dato il rilievo, ex se, si configurano fattore causale esclusivo dei danni e delle problematiche come accertate.
Al contrario, a quest'ultimo proposito, si sottolinea l'assoluta genericità delle difese di parte resistente (grado di pendenza del terreno, incidenza della stessa sul defluire dell'acqua etc.)
In ragione di quanto esposto, la deduzione di parte resistente circa l'effettiva causa risulta infondata: le istanze istruttorie proposte da parte resistente, oltre che inammissibili per le ragioni esposte con ordinanza in corso di giudizio, risultano superflue giacchè inidonee a confutare le argomentazioni tecniche esposte.
La CTU infine, ha puntualmente individuato le opere da eseguire per la risoluzione delle problematiche evidenziate;
pur riconoscendo la possibilità di eseguire opere minori,
pagina 16 di 23 tuttavia la consulente ai fini di una risoluzione ottimale, ha esposto le seguenti opere:
“Rifacimento linea smaltimento acque chiare come era previsto nel titolo edilizio presentato al momento della costruzione dell'immobile e rifacimento pozzetto di ispezione acque nere;
-Rimozione del marciapiede esterno per tutta la sua estensione, sbancamento fino a raggiungere il piano di fondazione, messa in opera di guaina sul paramento esterno di fondazione e di parte del muro di elevazione fino alla quota del massetto del marciapiede, fornitura in opera di ghiaia di fiume lavata a riempimento dello scavo di sbancamento, realizzazione di nuovo marciapiede con la seguente stratigrafia: struttura in cemento armato, sottofondo di pavimento, stesura di guaina liquida con idoneo risvolto nella muratura, posa di nuova pavimentazione in piastrelle antigelive e antiscivolo, posa di nuova zoccolatura. Tale soluzione è stata valutata come efficace in quanto era stata rilevata la presenza e la corretta messa in opera di guaina impermeabile tra fondazione in cemento armato e muratura. Posa di pozzetto in calcestruzzo e pompa sommersa per
l'allontanamento delle acque di sottosuolo, compresa fornitura e posa di gruppo di continuità-Demolizione intonaco sfiorito e ammalorato interno ed esterno nelle parti ammalorate;
- Rifacimento intonaco rimosso;
- Rifacimento zoccolatura interna pareti ammalorate;
- tinteggiatura interna locali danneggiati;
- tinteggiatura esterna pareti danneggiate;
- apertura e pulizia bocchette di areazione vespaio;
- chiusura tubazione posta sul retro dell'immobile e diretta verso canale vicino alla pista ciclabile;
con il rifacimento della linea delle acque chiare lo smaltimento delle acque non risulterà più nella stessa tubazione ma a fronte immobile;
19 - Sistemazione terreno nella fascia limitrofa al marciapiede di circa 50 cm con semina nuovo prato;
- Smaltimento e sostituzione arredi danneggiati” (sic relazione pag. 17)
Alla citata relazione è stato inoltre allegato computo metrico analitico dei prezzi per le lavorazioni individuate: la CTU ha a riguardo individuati, quali parametri di riferimento, il prezziario delle opere edili della regione Lombardia 2023, e i preventivi proposti da imprese edili locali aggiornati;
condivisibilmente con la finalità risarcitoria ha altresì attestato come abbia stimato “i costi per riportare l'immobile a ottime condizioni, essendo l'immobile di recente costruzione”; correttamente, inoltre, ha escluso il pagina 17 di 23 miglioramento postintervento rispetto alle condizioni precedenti;
ha altresì precisato di aver
“applicato una percentuale di riduzione dei costi di ripristino per la sostituzione dei mobili danneggiati, importo, che potrebbe corrispondere al miglioramento post sostituzione rispetto alla situazione precedente al danno”; inoltre, sviluppando le proprie argomentazioni ha ulteriormente attestato che per il ripristino della fascia limitrofa al marciapiede oggetto di rifacimento di larghezza di circa 50 cm, si è tenuto conto di una cifra inferiore per la pulizia/sostituzione del terreno e semina perché le condizioni del prato risultavano già non ottimali prima dell'intervento. “ (sic relazione pag. 18 e 19)
Sotto ulteriore e connesso profilo, la medesima consulente ha dichiarato che
“Esistono difetti inalienabili, quindi viene stimata la diminuzione del valore dell'immobile che ne deriva. Il danno rilevato relativo alla presenza di acqua nel vespaio areato risulta un danno non risolvibile essendo l'immobile già costruito e terminato. Eventuali problematiche nello stesso vespaio o eventuali falde acquifere presenti nel sottosuolo portano ad avere un danno inalienabile con una diminuzione del valore dell'immobile che viene quantificata in euro 10.000€. Il totale dei costi per il ripristino dell'immobile in oggetto risulta da computo metrico estimativo di € 32 32.930,00, che sommati alla diminuzione del valore dell'immobile di € 10.000,00 porta il valore del danno a €
42.930,00.” (sic relazione pag. 20)
Risulta particolarmente significativo sul punto che nessuna parte in giudizio ha contestato (né in fase di a.t.p. né nel presente giudizio ordinario le lavorazioni come dedotte)
Soltanto il c.t.p. della parte ricorrente ha esposto alcune, invero, limitate osservazioni circa lavorazioni non particolarmente significative (aggiunta di due centimetri di spessore alla voce 6 del computo metrico , quantificazione degli oneri di scarico etc.) che sono state comunque accolte dal CTU.
In assenza di puntuali osservazioni, supportate da idonea documentazione, risulta altresì infondata l'eccezione circa la decurtazione forfettaria di 28.080 di valore, evidenziata dal ctp attoreo e peraltro non riproposta nel presente giudizio di merito.
pagina 18 di 23 In definitiva, in ragione di quanto esposto, l'ammontare del danno meritevole di risarcimento risulta pari a €42.930,00 come stimato dal CTU nella relazione depositata il
30.10.2023
Non risulta corretta la richiesta di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
a riguardo, infatti la somma indicata è già parametrata al 30.10.2023, sia con riferimento ai lavori sia alla stima del minor valore dell'immobile.
Pertanto l'importo complessivo dovrà essere , oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, solo a partire dal 30.10.2023 fino all'attualità, in quanto oggetto di risarcimento e, quindi, costituente debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente: “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del 17.2.1995
e, successivamente, Cass. 21.6.2012, n. 10300, secondo la quale: “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata.”(Cass. 19.9.2005, n. 18445).
Ad oggi la somma dovuta da H&M nei confronti dei ricorrenti è pari a € 45.913,54, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione al saldo
Le spese per la CTU e del c.t.p. sono oggetto di regolazione unitamente alle spese legali non integrando un danno strictu sensu inteso (cfr. amplius infra)
4.Il rapporto tra e CP_1 Controparte_4
La domanda di manleva formulata da H&M nei confronti della è CP_4 infondata
A riguardo ai sensi dell'art. 1670 c.c. “L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”
Come precisato dalla consolidata giurisprudenza, con motivazione meritevole di integrale riproposizione “l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente (ovvero i
pagina 19 di 23 difetti di cui all'art. 1669 c.c.) e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, sicché l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore solo all'esito della tempestiva denuncia inoltrata dal committente (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009). Del resto, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde, come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24052 del 06/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 6192 del 05/03/2021;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 5096 del 25/02/2020;
Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018; contra Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26686 del
18/12/2014) (Cass.
2.4.2024 n. 8647)
Orbene, sul punto, è pacifico e documentato che una prima denunzia di vizi da parte del committente era effettuata già in data 24.3.2017 mediante lettera formale di contestazione (cfr. doc. 4 parte ricorrente); a tale denuncia non seguiva alcuna comunicazione al sub appaltatore da parte dell'appaltatore H&M ma un riconoscimento di vizi e la realizzazione diretta di opere di riparazione (insufficienti per le ragioni esposte).
In secondo luogo, a fortiori, stante la riproposizione delle problematiche legate all'umidità, sono debitamente attestate e documentate due ulteriori formali diffide, in data
9.7.2021 e 3.11.2021 trasmesse da parte dei committenti, odierni ricorrenti, in cui erano analiticamente descritte le tipologie di vizi (doc. 7 e 8 parte ricorrente); parimenti accertate, nel periodo, plurime contestazioni verbali.
pagina 20 di 23 A fronte di tali plurime denunce, anche formali, il primo atto della H&M con cui erano comunicate le problematiche alla subappaltatrice ditta risulta essere Parte_5
l'atto di chiamata di terzo notificato l'11 luglio 2022 nel procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo R.G. 2528/2022.
A quel momento era maturata decadenza dell'azione essendo ampiamente decorsi i sessanta giorni dal ricevimento non solo della prima lettera di contestazione/diffida ma anche di quelle successive.
La decadenza ex art. 1667 c.c. risulta assorbente in ordine a ogni ulteriore profilo di merito.
5. Le spese
Parte resistente è tenuta a rifondere le spese del presente giudizio a parte ricorrente in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €26000 e €52000 (valore effettivo di causa) applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, in assenza di memorie e limitata a una singola udienza di esame testimoni, e minima per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi pari a €5261,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca (27)e contributo (518) e spese per citazione testimoni (34)
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, pur se anticipate dal richiedente, costituiscono vere e proprie spese giudiziali, da porre a carico del soccombente nel futuro giudizio di merito, stante l'acquisizione del relativo fascicolo nel giudizio di merito stesso in ragione della rilevanza ai fini della decisione (Cass. 18.5.2025 n. 13154); pertanto le spese di a.t.p. sostenute da parte ricorrente sono addebitate su parte resistente soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per procedimenti tecnici di valore compreso tra €26000 e €52000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, assorbita dalla CTU
pagina 21 di 23 risultando quindi pari a € 2418,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa oltre spese di marca (27) e contributo 259)
Circa gli esborsi sostenuti da parte ricorrente per il proprio c.t.p. , come precisato da consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 10.7.2017 n. 16990)
Orbene, nella fattispecie in esame l'importo oggetto di domanda di rimborso
(€1890) , oltre che debitamente documentato (cfr. doc. 14, fatture e bonifici) non risulta eccessivo né superfluo ma, al contrario, congruo considerando il contenuto degli accertamenti e l'importo liquidato allo stesso CTU;
parimenti meritevole di rimborso le spese, anticipate da parte attrice, per la videoispezione in quanto documentate e congrue e finalizzate al corretto esperimento della CTU (cfr doc.15)
Analoghi rilievi valgono in relazione al rapporto tra H&M e;
la prima, CP_4 in quanto soccombente, ex art. 91 c.p.c. dovrà quindi rimborsare alla seconda le spese legali come sopra liquidate per il presente giudizio di merito;
non avendo partecipato, pur essendo ritualmente citata, alla fase di a.t.p., nessuna somma è dovuta
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto in fase di a.t.p. sono addebitate su parte resistente H&m fermo restando la solidarietà di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di Pt_1
(C.F. ), e (C.F.: ) e,
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5 per l'effetto condanna (C.F. e P.IVA ) OP P.IVA_1 al pagamento di € 45.913,54 nei confronti di e oltre Parte_1 Parte_2 interessi dalla data di pubblicazione al soddisfo;
- II) condanna altresì parte resistente a OP rimborsare ai ricorrenti e le spese di lite del presente Parte_1 Parte_2
pagina 22 di 23 giudizio, che si liquidano in € 579,00 per spese ed € 5261,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- III) condanna altresì parte resistente a OP rimborsare ai ricorrenti e le spese di lite della fase di a.t.p. Parte_1 Parte_6
r.g. 2528/2022 , che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 2418,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge nonché €1890,00 per spese di consulenza di parte €
244,40 per videoispezione;
-IV) respinge perché infondata per le ragioni esposte la domanda di parte resistente
nei confronti della ditta individuale OP CP_2
P.IVA: – C.F.: ); P.IVA_2 CodiceFiscale_3
-V) condanna altresì parte resistente a OP rimborsare alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €
5261,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
-VI) addebita in via definitiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in fase di a.t.p. , su parte resistente fermo restando la OP solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Pavia, 26 settembre 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Renato Cameli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/2024 promossa da:
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Broni, via Emilia 28, presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'avv. Carlo Madama che li rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/RICORRENTE contro
(C.F. e P.IVA – REA MI – OP P.IVA_1
2650198) elettivamente domiciliata in Pavia, Corso Cavour 59, presso lo studio dell'avv.
Riccardo Germani che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
titolare dell'impresa individuale , (P.IVA: CP_2 CP_2
– C.F.: ) elettivamente domiciliata in Vigevano, P.IVA_2 CodiceFiscale_3 via Cairoli 11, , presso lo studio dell'avv. Laura Gatti che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti pagina 1 di 23 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 23.9.2025 svoltasi in forma scritta, mediante deposito di note , riportandosi anche ai fogli di precisazione delle conclusioni depositati precedentemente e, segnatamente:
Per i ricorrenti e “voglia l'On. Tribunale adito, Parte_1 Parte_2 contrariis reiectis: accertata e dichiarata la sussistenza di gravi difetti ex art. 1669 c.c. presso l'immobile di proprietà dei ricorrenti, condannare la società OP ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1669, 2056 e 2058 c.c., ovvero, in alternativa, ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c., al risarcimento dei danni per l'effetto sofferti dai medesimi ricorrenti, pari alla somma di Euro 51.207,61, ovvero a quell'altra, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
spese rifuse, anche della fase cautelare di accertamento tecnico preventivo. In via istruttoria, soltanto occorrendo e senza inversione dell'onere della prova si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che, nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2017, le pareti perimetrali dell'immobile sito nel Comune di Sommo (PV), Via Albani n. 10 di proprietà della Sig.ra e del Sig. erano interessate dalla comparsa di Parte_1 Parte_2 muffe ed efflorescenze;
2) vero che, nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2017, la Sig.ra
ed il Sig. contestavano la circostanza di cui al capitolo Parte_1 Parte_2 precedente al Sig. , titolare delle intere quote della società Parte_3 OP
3) vero che, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2017,
[...] OP eseguiva le opere di ripristino indicate nella comunicazione pec 28.06.2017 inviata dalla stessa che si rammostra al teste (doc. 5); 4) vero che, nel periodo OP ricompreso tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio dell'anno 2021, si manifestavano nuovamente muffe ed efflorescenze in risalita sulle pareti perimetrali dell'immobile di
pagina 2 di 23 proprietà della Sig.ra e del Sig. ; 5) vero che, nel corso dei Parte_1 Parte_2 mesi di gennaio e febbraio 2021, la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2 contestavano la circostanza di cui al capitolo che precede al Sig. , il quale li Parte_3 riassicurava circa il fatto che sarebbe nuovamente intervenuta per OP compiere ulteriori opere di ripristino della funzionalità dell'immobile. Si indicano quali testimoni il Sig. , residente a [...], il Sig. , Testimone_1 Testimone_2 residente a [...], il Sig. , residente a [...], la Tes_3
Sig.ra residente a [...] ed il Sig. , residente a [...]
(PV), salvo altri.”
Per parte resistente “Voglia il Tribunale adito, contrariis OP reiectis, così provvedere - in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione ex art. 1667 e 1669 cc nei confronti della convenuta
[...]
(C.F. e P.IVA – REA MI – 2650198); - in via Controparte_3 P.IVA_1 principale e nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte dai ricorrenti per le motivazione esposte in narrativa ed accertando come i vizi lamentati risultino unicamente riconducibili ad una errata pendenza del giardino di pertinenza realizzato in proprio dai ricorrenti. Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, ritenere e dichiarare l'impresa costruttrice
[...]
con sede in 27029 – Vigevano (PV) Via Gravellona n.129 (P.IVA CP_4
) responsabile dei vizi e difetti che dovessero essere accertati e obbligata, per P.IVA_2 quanto di competenza dovesse risultare, a tenere indenne la da OP ogni e qualsivoglia esborso e/o opera a cui dovesse essere condannata;
- in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti, si insiste affinchè il GI Voglia disporre CTU nonché ammettere le prove testimoniali, salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici, per interrogatorio formale e testi, sui capitoli dedotti con la comparsa di costituzione e risposta depositata;
- in ogni
pagina 3 di 23 caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.”
Per la terza chiamata titolare di impresa individuale : CP_2 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione IN VIA
PRINCIPALE: Respingere la domanda di manleva formulata da OP
, per essere la stessa, decaduta dall'azione di regresso nei confronti
[...] dell'impresa . IN VIA SUBORDINATA: nel caso venisse accertata la CP_2 sussistenza di vizi e difetti, respingersi comunque la domanda di manleva formulata da
per aver l' eseguito a regola OP Controparte_5
d'arte tutti i lavori, descritti nella relazione tecnica datata 08.09.2011 capitolato materiali indicato allegato A del contratto di subappalto. IN VIA ISTRUTTORIA: si formula opposizione all'ammissione di prova per testi sui capitoli 1- 2-3-4-5 indicati dagli attori/ricorrenti in quanto i capitoli 1-2-3 sono superflui, stante i documenti prodotti, mentre i capitoli 4-5 sono inammissibili perché si vorrebbe provare per testi circostanze tecniche. Ci si oppone altresì all'ammissione dei capitoli n. 6-7-8 della convenuta/resistente, stante la costituzione in giudizio del sig. titolare CP_2 dell'impresa e comunque l'avvenuta produzione documentale della relazione CP_2 tecnica 08.09.2011 capitolato materiali allegato A del contratto di subappalto, nonché le foto del 15.03.2012, prodotte dal CTU attestanti la posa del vespaio areato. Si chiede eventuale integrazione della CTU, finalizzata ad accertare che il percorso di scarico delle acque chiare, coincide con quello indicato nella relazione depositata dall'Ing. Per_1 nel procedimento per ATP, mediante l'utilizzo di liquido tracciante da immettere nella tubatura di scarico. Si confida nell'accoglimento delle eccezioni formulate e nella liquidazione delle spese di causa come da nota allegata. Con vittoria di compensi, oltre accessori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza, la sig.ra e il sig. evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 23 al fine di far accertare e dichiarare la sussistenza di gravi difetti ex OP art. 1669 c.c. presso l'immobile di proprietà dei ricorrenti e, conseguentemente ottenere condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 51.207,61
A supporto della propria domanda, i ricorrenti deducevano che: previa stipula di contratto preliminare, avevano acquistato in data 12.10.2012, con atto pubblico a rogito del
Notaio n. 68.691 Rep. n. 34.775 Racc. dalla società Persona_2 OP
un immobile consistente in una villetta unifamiliare, sita nel Comune di
[...] CP_6
Sommo (PV), catastalmente censita al foglio 7, part. 1016 (ex 950); l'edificio era stato costruito dalla stessa;
già nei primi mesi dell'anno 2017 l'edificio aveva CP_6 manifestato gravi difetti di impermeabilizzazione e di isolamento e conseguente umidità nelle mura perimetrali, in risalita dalla base delle stesse;
era stata quindi trasmessa lettera di contestazione a cui era seguito un riconoscimento espresso di vizi da parte del sig. Pt_3
, titolare di quote di maggioranza della H&M; gli interventi non erano stati risolutivi
[...]
e le problematiche si erano ripresentate già a fine 2020 e inizio 2021; a seguito di nuova contestazione erano tuttavia seguiti solo contatti verbali;
era stato quindi incaricato un tecnico per l'esecuzione di una perizia di parte all'esito della quale erano state accertate le problematiche come esposte;
era stata instaurata procedura di a.t.p. r.g. 2528/2022 all'esito della quale, in contraddittorio, il CTU aveva riscontrato i vizi come dedotti e il grave fenomeno di umidità che caratterizzava l'immobile; i vizi erano riconducibili alla fattispecie ex art. 1669 c.c. e, in ogni caso, in via concorrente c'era responsabilità ex art. 1218 c.c. ; vi era quindi una vera e propria presunzione di responsabilità del venditore;
stante il riconoscimento dei vizi non si poneva alcun problema di decadenza o di prescrizione;
in ogni caso, la denunzia era avvenuta entro il termine decennale;
i difetti si erano nuovamente manifestatisi tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 ed erano stati oggetto di denuncia tramite la comunicazione pec 09.07.2021 e, in fase immediatamente successiva, era stato avviato a.t.p. ; il danno economico era stato correttamente quantificato in sede di CTU
Si costituiva di seguito anche H&M) Controparte_7 CP_8 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: l'azione era prescritta ex artt.
pagina 5 di 23 1667 c.c. e, in ogni caso, era maturata decadenza ex art. 1669 c.c. non vi era stato alcun riconoscimento di vizi o difetti in quanto il titolare aveva sempre affermato che gli stessi vizi erano riconducibili ad una errata realizzazione dell'area verde pertinenziale all'immobile di proprietà dei ricorrenti e dagli stessi realizzata in proprio;
soltanto nell'immobile dei ricorrenti si erano manifestate macchie di umidità; il CTU non aveva considerato tale circostanza;
instava per l'evocazione in giudizio di quale CP_9 compagnia assicurativa e dalla ditta subappaltatrice, al fine di ottenere CP_2 condanna di manleva della resistente dall'eventuale risarcimento del danno
Autorizzata la chiamata, si costituiva la ditta eccependo la decadenza e CP_2 la prescrizione del diritto di regresso di H&M nei confronti del subappaltatore, in quanto, sotto il primo profilo, la resistente non aveva contestato alla , entro sessanta CP_4 giorni dalla denunzia dei vizi da parte del committente, gli stessi vizi alla società sub appaltatrice e, in secondo luogo, comunque, la prima denuncia era intervenuta solo dopo oltre dieci anni dalla conclusione dei lavori, perché l'immobile era stato consegnato il giugno 2012 e la prima denuncia era giunta nel luglio 2022 con la chiamata di terzo in fase di a.t.p.; in ogni caso, nel merito, la stessa CTU aveva riconosciuto la correttezza nei lavori eseguiti della;
ulteriori problematiche derivavano proprio dalla non corretta CP_4 manutenzione delle condotte (come l'ostruzione delle stesse) ovvero da decisioni non assunte dalla (predisposizione dello scarico delle acque chiare nel fossato). CP_4
Parte resistente rinunciava alla domanda nei confronti di CP_1 CP_9
La causa era quindi istruita con documentazione acquisita dalle parti, acquisizione del fascicolo r.g. a.t.p. n. 2528/2022 R.G ed esame testimoniale.
All'esito dell'istruttoria erano assegnati termini per il deposito di memorie conclusive.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La fattispecie in esame
2.L'eccezione di prescrizione e di decadenza dell'azione formulata da parte resistente
2.1. Il riconoscimento dei vizi da parte della resistente
pagina 6 di 23
2.2. In ogni caso, la tempestività della denuncia
3. La presenza dei vizi e il danno subito
4.Il rapporto tra e Parte_4 CP_4
5. Le spese legali
1.La fattispecie in esame
In punto di fatto, costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte ricorrente, non contestata e debitamente documentata che, previa stipula di contratto preliminare del
17.10.2011, la sig.ra e il sig. acquistavano dalla società Parte_1 Parte_2
Con (H ) l'immobile consistente in una villetta unifamiliare, sita nel OP
Comune di Sommo (PV), catastalmente censita al foglio 7, part. 1016 (ex 950) in data
12.10.2012, con atto pubblico a rogito del Notaio n. 68.691 Rep. n. Persona_2
34.775 Racc;
parimenti pacifico, oltre che attestato per tabulas dal contenuto dei citati rapporti negoziali, che l'edificio era stato costruito dalla stessa (cfr. doc. 1 e 2 CP_6 parte ricorrente)
In secondo luogo, i ricorrenti hanno puntualmente dedotto come già primi mesi dell'anno 2017, l'edificio avesse manifestato gravi difetti di impermeabilizzazione ed isolamento e conseguente umidità nelle mura perimetrali, in risalita dalla base delle stesse e, parimenti, hanno comprovato la trasmissione di una prima lettera di contestazione già in data 24.3.2017; parimenti documentata lettera di risposta in data 24.6.2017 da parte del sig.
titolare delle quote di maggioranza della società costruttrice;
è altresì attestato e Pt_3 riconosciuto un successivo intervento di riparazione. (cfr. doc. 4 e 5)
I ricorrenti hanno altresì puntualmente dedotto la riproposizione delle medesime problematiche di umidità già a fine 2020 e inizio 2021 e comprovato la trasmissione di lettere di contestazione in data 9.7.2021 e 23.11.2021 (doc. 7 e 8)
2.L'eccezione di prescrizione e di decadenza dell'azione formulata da parte resistente
2.1. Il riconoscimento dei vizi da parte della resistente
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto di garanzia e, congiuntamente la relativa decadenza. L'eccezione è infondata pagina 7 di 23 In linea generale, la giurisprudenza di legittimità, infatti, sostiene che
“il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, che ai sensi dell'art. 1667 c.c. importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto è sussistente anche se l'appaltatore, ammetta l'esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere” (cfr. ex multis Cass. n. 24.11.2008 n. 27948; conf. Cass. 05.02.2013 n. 2733; da ultimo Cass.
6.11.2023 n. 30786 cfr in fattispecie analoga recentemente, Cass. 27.04.2016, n. 8420 ).
Ulteriormente si precisa altresì come “L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha
l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c." (Cass. 20.04.2012, n. 6263; cfr. anche Cass.
30.05.2013, 13613)
Tanto premesso in linea generale, nella fattispecie in esame, deve anzitutto osservarsi come, in risposta a puntuale lettera di denuncia di vizi inviata tramite legale in data 24.3.2017, il rappresentante legale della , l'ing. rispondeva con lettera CP_6 Pt_3 del 28.6.2017 in cui dichiarava espressamente di aver eseguito un sopralluogo nell'immobile al fine di acquisire informazioni necessarie per “eliminare definitivamente il problema di umidità di risalita capillare sui muri perimetrali dell'abitazione…”:; nella medesima dichiarazione, pur escludendo infiltrazioni, il medesimo ulteriormente dichiara che “si è avuta conferma” della “presenza di umidità di risalita capillare che ha degradato gli intonaci a livello della zoccolatura dei muri perimetrali”; a fortiori, infine, l'ing. Pt_3 individuava una serie di opere da realizzare per risolvere la problematica impegnandosi contestualmente all'esecuzione entro tempi brevi (cfr doc. 4 e 5 parte ricorrente)
Il rappresentante della società quindi, nella lettera di risposta, rendeva plurime dichiarazioni affermative, sia in generale, sia in particolare, circa la sussistenza di vizi come lamentati dai ricorrenti;
egli rafforzava ulteriormente le proprie dichiarazioni argomentando sulla base della circostanza di aver effettuato un sopralluogo e di aver verificato pagina 8 di 23 personalmente la presenza dei vizi stessi, unitamente a ditta di fiducia;
in parte qua il contenuto della lettera di risposta aveva quindi carattere univocamente confessorio.
Irrilevante la circostanza che, peraltro in via dubitativa (“sembra…”) il medesimo individuasse la causa dei vizi nella erronea pendenza del giardino, in quanto, secondo Pt_3 la giurisprudenza consolidata sopra riportata, non è in alcun modo richiesta ai fini della configurabilità della fattispecie di riconoscimento di vizi anche una confessione stragiudiziale di responsabilità.
Sotto ulteriore e connesso profilo, costituisce altresì circostanza puntualmente dedotta dai ricorrenti, a seguito di tale lettera di riconoscimento dei vizi erano eseguiti lavori di riparazione dalla ditta CP_6
Parte resistente non solo non ha contestato la circostanza ma ha espressamente riconosciuto di aver eseguito lavori di riparazione , evidenziando come “parte resistente si rendeva disponibile, come rilevato dalla parte ricorrente, ad eseguire un intervento contenitivo e consistente in una demolizione dell'intonaco esistente per circa 50 cm oltre il livello di risalita di umidità portando a nudo la muratura, nel lavaggio delle superfici al fine di rimuovere efflorescenze ed eventuali sali solubili e fino alla completa pulizia della muratura, applicazione di nuovo intonaco deumidificante e rasatura delle superfici con prodotti specifici oltre alla tinteggiatura con prodotti specifici sia per l'interno che per
l'esterno”, (comparsa costituzione pag.6)
Orbene l'esecuzione di tali lavori integra ulteriormente riconoscimento dei vizi da parte della resistente alla luce delle univoche pronunce di Cassazione sopra indicate
La presenza di due distinti riconoscimenti dei vizi presenti preclude, anche astrattamente, la fondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza come formulate dalla parte resistente in quanto, come precisato ex art. 1667c.c. “La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha conosciuto le difformità o i vizi”
2.2. In ogni caso, la tempestività della denuncia
A riguardo infatti, pur volendo accedere, almeno in parte qua, alla ricostruzione di parte convenuta e quindi, considerare sia la lettera di risposta sia l'intervento successivo comunque non integranti un riconoscimento dei vizi giuridicamente rilevante ex art. 1667
pagina 9 di 23 c.c. , purtuttavia parte ricorrente ha in ogni caso dimostrato la tempestività della denuncia e della successiva azione giudiziale.
A tal proposito, secondo l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, l'onere di provare di aver denunciato i vizi entro un anno dalla scoperta incombe sul committente in quanto la denunzia dei vizi costituisce condizione per l'azione (Cass. 16.6.2000 n. 8187); il dies a quo, per giurisprudenza costante è quello dell'effettiva conoscenza, che può essere successivo a quello della presa in consegna e accettazione dell'opera, ovvero a quello in cui
è avvenuta una prima manifestazione dei vizi (cfr. recentemente, Cass. 17.12.2013 n.
28202 secondo cui “L'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l'attività espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione d'idonei accertamenti tecnici;
per il che, nell'ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause, a maggior ragione ove già oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per ciò, rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per
l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore (cfr. Cass.
9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977, 94 n. 8053).”).
In adesione a tale orientamento, il dies a quo, in fattispecie complesse dal punto di vista fattuale, quale quella in esame, implica il necessario previo accertamento tecnico degli stessi vizi.
pagina 10 di 23 In secondo luogo, ulteriore elemento rilevante ai fini della valutazione della prescrizione e della decadenza è costituito dalla fattispecie normativa applicabile
A riguardo, stante la tipologia di vizi dedotti e il contesto in cui essi si manifestavano , risulta applicabile l'art. 1669 c.c.
Come precisato dalla giurisprudenza, “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile” ( in termini Cass. 11.6.2013 n. 14650; cfr. tra le più recenti, Cass.
17.11.2017, n. 27315; Cass.
3.1.2013 n. 84 , Cass. 16.2.2012 n. 2238).
L'incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell'art. 1669 c.c. può consistere, in particolare, “in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (sic Cass. 14650/2013 cit.)
Sul punto, la giurisprudenza ha ravvisato la fattispecie dell'art. 1669 c.c.
“nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura” pur in assenza di pregiudizio alla staticità o di rovina dell'edificio e pur in assenza di un carattere particolarmente grave della stessa (Cass. 27135/2017 cit); Particolarmente rilevante, in fattispecie analoga a quella in esame in cui sono coinvolte anche le condotte, che sia stata inquadrata
“l''inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95) “ Cass. 27.03.2017, n.7756
Analogamente, la giurisprudenza di merito, ravvisa ipotesi ex art. 1669 c.c. anche in difetti quali la sospetta presenza di tubature pluviali non rivestite nella muratura e la affioratura di umidità sporgente e di risalita (Trib.Monza, sez. II, 07.05.2013, n. 1261) nelle infiltrazioni dell'intonaco (Trib. Monza, 17.07.2012 Trib. Modena, 21/09/2007) o in pagina 11 di 23 lievi disequilibri o pendenze delle murature (Trib. Sassari, 06.02.2018, n. 175) (Trib.
Latina 5.10.2023 n. 2049
In altri termini, alla luce della giurisprudenza di legittimità e merito sopra esposte,
l'area di applicabilità della disciplina dell'art. 1669 c.c. risulta particolarmente estesa e include anche le tipologie di vizio come oggetto della presente causa ( umidità particolarmente rilevante, su cui amplius infra), idonee a incidere in modo significativo sulla godibilità del bene.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, risulta puntualmente dedotto e documentato che , dopo i primi interventi di riparazione, le problematiche riemergevano a fine 2020 inizio 2021: ciò è anzitutto attestato da ben due lettere di diffida in data 9.7.2021 e 23.11.2021 (doc. 7 e 8) la seconda diffida, maggiormente articolata, era trasmessa solo dopo perizia di parte
In secondo luogo, sul punto, è stata svolta istruttoria e i testimoni hanno univocamente dichiarato che nel periodo ricompreso tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio dell'anno 2021, si manifestavano nuovamente muffe ed efflorescenze in risalita sulle pareti perimetrali dell'immobile di proprietà della Sig.ra e del Sig. Parte_1 Parte_2
e che, già nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021, la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 contestavano la circostanza di cui al capitolo che precede al Sig. Parte_2 Pt_3
il quale li riassicurava circa il fatto che sarebbe nuovamente
[...] OP intervenuta per compiere ulteriori opere di ripristino della funzionalità dell'immobile (teste
“ Confermo; era più o meno il periodo del Covid;
abito vicino a (circa Tes_1 Pt_2 trenta metri) , la piscina era chiusa e ci incontravamo spesso, portavamo i cani a fare un giro e lui mi parlava spesso del problema;
una volta sono entrato in casa e ho visto;
ADR sono entrato nell'immobile e ho visto le muffe 5. Confermo;
mi ha detto che aveva Pt_2 contattato l'impresa; ADR si riferiva all'impresa da cui ha comprato la casa;
aveva contattato l'impresa per lamentarsi e risolvere la problematica;
me ne ha parlato mentre lo incontravo, lo vedevo quasi quotidianamente;
ADR ricordo personalmente il nome di
” ; teste ; ADR frequentavo e frequento Parte_3 Testimone_6
l'abitazione, con cadenza settimanale circa, abitiamo a circa 100 metri di distanza;
ho
pagina 12 di 23 visto personalmente le problematiche 5.Confermo che i sig.ri e contestavano Pt_2 Pt_1
i problemi, così i hanno riferito;
ADR ricordo il nome di;
inoltre ho visto
Parte_3 personalmente il sig. in zona e presumo ci siano stati contatti;
confermo che
Parte_3 il sig. rassicurava mia sorella e mio cognato circa la risoluzione;
ADR io non
Parte_3 ho parlato con ma ho appreso la circostanza da mia sorella e mio cognato”
Parte_3 teste “
4. Confermo;
frequentavo la casa di mio figlio;
mi recavo quattro o Testimone_5 cinque volte al mese 5. Confermo la contestazione;
ho visto personalmente che mio figlio o mia cognata parlavano con il sig. ; confermo che il sig. rassicurava circa Pt_3 Pt_3
l'esecuzione di interventi di risoluzione;
quest'ultima circostanza mi era riferita da mio figlio;
in senso analogo anche e Persona_3 Tes_3
Inoltre, è puntualmente dedotto e documentato l'avvio dell'a.t.p. con deposito del ricorso 30.05.2022 e notificato alla controparte via pec in data 01.06.2022 con successivo deposito della relazione in data 30.10.2023.
Alcuna prescrizione o decadenza è quindi ravvisabile nel caso concreto: i vizi si manifestavano entro dieci anni all'esecuzione delle opere (ultimate nel 2012), la prima denuncia avveniva entro un anno dalla manifestazione degli stessi (sia considerando come dies a quo la visione dell'umidità, sia a fortiori l'acquisizione della perizia di parte di parte), l'azione era promossa, inizialmente come a.t.p. e poi con il presente giudizio semplificato, entro un anno dalla denuncia.
3. La presenza dei vizi e il danno subito
Al fine di accertare la presenza di vizi e difetti come lamentati e puntualmente dedotti, anche attraverso perizia di parte, è stato esperita procedura di a.t.p.
La relazione del consulente è basata su attento esame della documentazione di causa, plurimi sopralluoghi, videoispezioni, e accertamenti più invasivi come carotaggi del terreno e saggi sulle murature perimetrali e in prossimità del marciapiede: tali operazioni sono state puntualmente descritte ed effettuate nel pieno contraddittorio tra le parti (cfr relazione pag. 7 e ss) ; l'elaborato quindi risulta particolarmente approfondito, corredato da plurime fotografie e planimetrie, caratterizzato da rigoroso iter logico motivazionale: esso pagina 13 di 23 pertanto risulta completo ed esauriente in relazione ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni
La consulente, dopo una sintetica ma esauriente descrizione dello stato dei luoghi, in risposta a specifico quesito circa la sussistenza delle problematiche come lamentate da parte ricorrente ha sottolineato che: “Durante i sopralluoghi effettuati si è potuto accertare la sussistenza dei danni lamentati dalla parte attrice. I danni nell'unità immobiliare in oggetto sono presenti sia internamente all'immobile in parte dei locali abitativi ed esternamente lungo le pareti perimetrali soprattutto sul retro dell'immobile stesso. Il problema si presenta come sfogliatura di tinteggiatura, distacco parziale di intonaco nelle zone soggette a infiltrazioni ed efflorescenza salina alla base della muratura perimetrale, al di sopra della zoccolatura in ceramica. La presenza di umidità all'interno dei muri in parte dei locali abitativi risulta ben visibile;
il tutto risulta più evidente nel locale cucina/soggiorno e camere singole. Si presume, vedendo lo stato dei luoghi, che le infiltrazioni non sono iniziate recentemente;
il distacco dell'intonaco, effervescenze saline le macchie di umidità fanno infatti pensare che è da un po' di tempo che il problema persiste. Si precisa che vista la datazione recente dell'immobile i danni non dovrebbero essere presenti, infiltrazioni simili per risalita capillare potrebbero essere tollerate eventualmente in immobili più datati con strutture non isolate. Durante i sopralluoghi si è potuto capire che le infiltrazioni presenti sono evidentemente maggiori rispetto ad una situazione normale. Si precisa che oltre ai danni all'immobile si constata oltre al cattivo odore di umido all'interno dei locali, l'ammaloramento dei mobili adiacenti alle pareti oggetto di danno. Precisamente, soprattutto nelle camere singole, sono presenti armadi e mobilio in cui l'umidità ha compromesso le pannellature sul retro dei mobili.” (sic relazione pag. 6 e ss.)
Da segnalare, come dato particolarmente rilevante ,che né in fase di a.t.p. attraverso il proprio tecnico né nel presente giudizio negli scritti difensivi, parte resistente abbia contestato la presenza dei vizi e difetti come accertati
In ordine alle cause delle problematiche evidenziate, il CTU, dopo analitica descrizione degli interventi di accertamento eseguiti, ha puntualmente esposto che “Fatte
pagina 14 di 23 le diverse valutazioni di quanto emerso durante i sopralluoghi, fatti rilievi in sito con CTP
e ditta edile e ditta di video ispezioni, si ritiene che la causa del fenomeno sopra descritto si possa contestualizzare durante la fase di realizzazione delle impermeabilizzazioni delle strutture di fondazione/marciapiede/muratura di elevazione. Si è potuto escludere la mancanza dell'impermeabilizzazione tra muratura e la fondazione in cemento armato, durante le ispezioni più invasive si è potuto infatti rilevare la presenza di corretta messa in opera dell'impermeabilizzazione in plastica termosaldata atta ad isolare le strutture in elevazione dalla fondazione, così come previsto nella relazione tecnica-capitolato materiali sottoscritta dalle parti in data 31.03.2011. Risulta invece assente l'impermeabilizzazione nel punto di contatto del marciapiede con la muratura, per il quale inoltre non si hanno a disposizione descrizioni tecniche relative alla sua realizzazione. Il danno rilevato relativo alla presenza di acqua nel vespaio areato risulta invece un danno non risolvibile essendo
l'immobile già costruito e terminato. Eventuali problematiche nello stesso vespaio o eventuali falde acquifere presenti nel sottosuolo portano quindi ad avere un danno inalienabile.”
Tale conclusione circa le cause è stato sostanzialmente condiviso dai ctp nel corso delle operazioni, come attestato nella relazione
La tesi di parte resistente riproposta in questo giudizio circa la riconducibilità delle problematiche di umidità alla pendenza del giardino realizzato dai ricorrenti, risulta genericamente dedotta, parzialmente contraddittoria e comunque priva di fondamento.
Segnatamente, sul punto, anzitutto, nella propria comparsa di costituzione in sede di a.t.p. la stessa resistente deduceva come la relazione geologica effettuata dalla resistente prima di dar corso alle opere edificatorie, evidenzia, dalle prove effettuate fino ad una profondità di 7 metri, che non veniva stata definita la posizione della falda locale, che si trova ad una profondità dal piano campagna maggiore di 7 metri e pertanto si può affermare che la falda non potrà interferire con i lavori in progetto.” ; la relazione conclude quindi per l'edificabilità del terreno anche sotto il profilo della presenza dell'acqua e umidità; (Sic comparsa di a.t.p. pag. 5 e cfr doc. 3 allegato alla comparsa)
pagina 15 di 23 In particolare, nella citata relazione, il professionista incaricato dalla resistente, avrebbe dovuto evidenziare, in fase ex ante, il potenziale rischio derivante da un'eventuale erronea pendenza del giardino, laddove ciò avrebbe potuto comportare, anche solo in chiave probabilistica, fenomeni di umidità quali quelli riscontrati;
in altri termini, sul punto, nella citata relazione geologica, non è espressa alcuna valutazione significativa in merito a tale profilo , desumendosi implicitamente da tale omissione, la scarsa considerazione di tale elemento in ordine alla questione dell'umidità da parte dello stesso geologo incaricato dalla resistente
In secondo luogo, sul piano eziologico, l'errata pendenza, secondo la ricostruzione del resistente, non consentirebbe alle acque, piovane e di irrigazione, di defluire verso l'esterno e non verso il muro perimetrale dell'abitazione (sic comparsa di costituzione) ; tale deduzione risulta puramente ipotetica e astratta non avendo avuto alcun riscontro in fase di CTU che, anzi, nel contraddittorio ha espressamente e univocamente escluso tale eventualità : “esclude comunque una perdita del sistema di smaltimento delle acque meteoriche che avrebbe potuto provocare un accumulo d'acqua a ridosso delle fondazioni del fabbricato con una conseguente risalita” (cfr relazione pag.13)
In terzo luogo, più specificatamente, il CTU ha illustrato in modo univoco e specifico vizi e difetti costruttivi incidenti sulla tenuta impermeabile dell'immobile che non risultano in alcun modo contestati o confutati dalla resistente;
tali vizi, dato il rilievo, ex se, si configurano fattore causale esclusivo dei danni e delle problematiche come accertate.
Al contrario, a quest'ultimo proposito, si sottolinea l'assoluta genericità delle difese di parte resistente (grado di pendenza del terreno, incidenza della stessa sul defluire dell'acqua etc.)
In ragione di quanto esposto, la deduzione di parte resistente circa l'effettiva causa risulta infondata: le istanze istruttorie proposte da parte resistente, oltre che inammissibili per le ragioni esposte con ordinanza in corso di giudizio, risultano superflue giacchè inidonee a confutare le argomentazioni tecniche esposte.
La CTU infine, ha puntualmente individuato le opere da eseguire per la risoluzione delle problematiche evidenziate;
pur riconoscendo la possibilità di eseguire opere minori,
pagina 16 di 23 tuttavia la consulente ai fini di una risoluzione ottimale, ha esposto le seguenti opere:
“Rifacimento linea smaltimento acque chiare come era previsto nel titolo edilizio presentato al momento della costruzione dell'immobile e rifacimento pozzetto di ispezione acque nere;
-Rimozione del marciapiede esterno per tutta la sua estensione, sbancamento fino a raggiungere il piano di fondazione, messa in opera di guaina sul paramento esterno di fondazione e di parte del muro di elevazione fino alla quota del massetto del marciapiede, fornitura in opera di ghiaia di fiume lavata a riempimento dello scavo di sbancamento, realizzazione di nuovo marciapiede con la seguente stratigrafia: struttura in cemento armato, sottofondo di pavimento, stesura di guaina liquida con idoneo risvolto nella muratura, posa di nuova pavimentazione in piastrelle antigelive e antiscivolo, posa di nuova zoccolatura. Tale soluzione è stata valutata come efficace in quanto era stata rilevata la presenza e la corretta messa in opera di guaina impermeabile tra fondazione in cemento armato e muratura. Posa di pozzetto in calcestruzzo e pompa sommersa per
l'allontanamento delle acque di sottosuolo, compresa fornitura e posa di gruppo di continuità-Demolizione intonaco sfiorito e ammalorato interno ed esterno nelle parti ammalorate;
- Rifacimento intonaco rimosso;
- Rifacimento zoccolatura interna pareti ammalorate;
- tinteggiatura interna locali danneggiati;
- tinteggiatura esterna pareti danneggiate;
- apertura e pulizia bocchette di areazione vespaio;
- chiusura tubazione posta sul retro dell'immobile e diretta verso canale vicino alla pista ciclabile;
con il rifacimento della linea delle acque chiare lo smaltimento delle acque non risulterà più nella stessa tubazione ma a fronte immobile;
19 - Sistemazione terreno nella fascia limitrofa al marciapiede di circa 50 cm con semina nuovo prato;
- Smaltimento e sostituzione arredi danneggiati” (sic relazione pag. 17)
Alla citata relazione è stato inoltre allegato computo metrico analitico dei prezzi per le lavorazioni individuate: la CTU ha a riguardo individuati, quali parametri di riferimento, il prezziario delle opere edili della regione Lombardia 2023, e i preventivi proposti da imprese edili locali aggiornati;
condivisibilmente con la finalità risarcitoria ha altresì attestato come abbia stimato “i costi per riportare l'immobile a ottime condizioni, essendo l'immobile di recente costruzione”; correttamente, inoltre, ha escluso il pagina 17 di 23 miglioramento postintervento rispetto alle condizioni precedenti;
ha altresì precisato di aver
“applicato una percentuale di riduzione dei costi di ripristino per la sostituzione dei mobili danneggiati, importo, che potrebbe corrispondere al miglioramento post sostituzione rispetto alla situazione precedente al danno”; inoltre, sviluppando le proprie argomentazioni ha ulteriormente attestato che per il ripristino della fascia limitrofa al marciapiede oggetto di rifacimento di larghezza di circa 50 cm, si è tenuto conto di una cifra inferiore per la pulizia/sostituzione del terreno e semina perché le condizioni del prato risultavano già non ottimali prima dell'intervento. “ (sic relazione pag. 18 e 19)
Sotto ulteriore e connesso profilo, la medesima consulente ha dichiarato che
“Esistono difetti inalienabili, quindi viene stimata la diminuzione del valore dell'immobile che ne deriva. Il danno rilevato relativo alla presenza di acqua nel vespaio areato risulta un danno non risolvibile essendo l'immobile già costruito e terminato. Eventuali problematiche nello stesso vespaio o eventuali falde acquifere presenti nel sottosuolo portano ad avere un danno inalienabile con una diminuzione del valore dell'immobile che viene quantificata in euro 10.000€. Il totale dei costi per il ripristino dell'immobile in oggetto risulta da computo metrico estimativo di € 32 32.930,00, che sommati alla diminuzione del valore dell'immobile di € 10.000,00 porta il valore del danno a €
42.930,00.” (sic relazione pag. 20)
Risulta particolarmente significativo sul punto che nessuna parte in giudizio ha contestato (né in fase di a.t.p. né nel presente giudizio ordinario le lavorazioni come dedotte)
Soltanto il c.t.p. della parte ricorrente ha esposto alcune, invero, limitate osservazioni circa lavorazioni non particolarmente significative (aggiunta di due centimetri di spessore alla voce 6 del computo metrico , quantificazione degli oneri di scarico etc.) che sono state comunque accolte dal CTU.
In assenza di puntuali osservazioni, supportate da idonea documentazione, risulta altresì infondata l'eccezione circa la decurtazione forfettaria di 28.080 di valore, evidenziata dal ctp attoreo e peraltro non riproposta nel presente giudizio di merito.
pagina 18 di 23 In definitiva, in ragione di quanto esposto, l'ammontare del danno meritevole di risarcimento risulta pari a €42.930,00 come stimato dal CTU nella relazione depositata il
30.10.2023
Non risulta corretta la richiesta di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
a riguardo, infatti la somma indicata è già parametrata al 30.10.2023, sia con riferimento ai lavori sia alla stima del minor valore dell'immobile.
Pertanto l'importo complessivo dovrà essere , oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, solo a partire dal 30.10.2023 fino all'attualità, in quanto oggetto di risarcimento e, quindi, costituente debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente: “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del 17.2.1995
e, successivamente, Cass. 21.6.2012, n. 10300, secondo la quale: “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata.”(Cass. 19.9.2005, n. 18445).
Ad oggi la somma dovuta da H&M nei confronti dei ricorrenti è pari a € 45.913,54, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione al saldo
Le spese per la CTU e del c.t.p. sono oggetto di regolazione unitamente alle spese legali non integrando un danno strictu sensu inteso (cfr. amplius infra)
4.Il rapporto tra e CP_1 Controparte_4
La domanda di manleva formulata da H&M nei confronti della è CP_4 infondata
A riguardo ai sensi dell'art. 1670 c.c. “L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”
Come precisato dalla consolidata giurisprudenza, con motivazione meritevole di integrale riproposizione “l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente (ovvero i
pagina 19 di 23 difetti di cui all'art. 1669 c.c.) e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente, sicché l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore solo all'esito della tempestiva denuncia inoltrata dal committente (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009). Del resto, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già aliunde, come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24052 del 06/09/2021; Sez. 2, Sentenza n. 6192 del 05/03/2021;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 5096 del 25/02/2020;
Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018; contra Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26686 del
18/12/2014) (Cass.
2.4.2024 n. 8647)
Orbene, sul punto, è pacifico e documentato che una prima denunzia di vizi da parte del committente era effettuata già in data 24.3.2017 mediante lettera formale di contestazione (cfr. doc. 4 parte ricorrente); a tale denuncia non seguiva alcuna comunicazione al sub appaltatore da parte dell'appaltatore H&M ma un riconoscimento di vizi e la realizzazione diretta di opere di riparazione (insufficienti per le ragioni esposte).
In secondo luogo, a fortiori, stante la riproposizione delle problematiche legate all'umidità, sono debitamente attestate e documentate due ulteriori formali diffide, in data
9.7.2021 e 3.11.2021 trasmesse da parte dei committenti, odierni ricorrenti, in cui erano analiticamente descritte le tipologie di vizi (doc. 7 e 8 parte ricorrente); parimenti accertate, nel periodo, plurime contestazioni verbali.
pagina 20 di 23 A fronte di tali plurime denunce, anche formali, il primo atto della H&M con cui erano comunicate le problematiche alla subappaltatrice ditta risulta essere Parte_5
l'atto di chiamata di terzo notificato l'11 luglio 2022 nel procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo R.G. 2528/2022.
A quel momento era maturata decadenza dell'azione essendo ampiamente decorsi i sessanta giorni dal ricevimento non solo della prima lettera di contestazione/diffida ma anche di quelle successive.
La decadenza ex art. 1667 c.c. risulta assorbente in ordine a ogni ulteriore profilo di merito.
5. Le spese
Parte resistente è tenuta a rifondere le spese del presente giudizio a parte ricorrente in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €26000 e €52000 (valore effettivo di causa) applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, in assenza di memorie e limitata a una singola udienza di esame testimoni, e minima per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate, risultando quindi pari a €5261,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa nonché spese di marca (27)e contributo (518) e spese per citazione testimoni (34)
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, pur se anticipate dal richiedente, costituiscono vere e proprie spese giudiziali, da porre a carico del soccombente nel futuro giudizio di merito, stante l'acquisizione del relativo fascicolo nel giudizio di merito stesso in ragione della rilevanza ai fini della decisione (Cass. 18.5.2025 n. 13154); pertanto le spese di a.t.p. sostenute da parte ricorrente sono addebitate su parte resistente soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per procedimenti tecnici di valore compreso tra €26000 e €52000 applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria, assorbita dalla CTU
pagina 21 di 23 risultando quindi pari a € 2418,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa oltre spese di marca (27) e contributo 259)
Circa gli esborsi sostenuti da parte ricorrente per il proprio c.t.p. , come precisato da consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 10.7.2017 n. 16990)
Orbene, nella fattispecie in esame l'importo oggetto di domanda di rimborso
(€1890) , oltre che debitamente documentato (cfr. doc. 14, fatture e bonifici) non risulta eccessivo né superfluo ma, al contrario, congruo considerando il contenuto degli accertamenti e l'importo liquidato allo stesso CTU;
parimenti meritevole di rimborso le spese, anticipate da parte attrice, per la videoispezione in quanto documentate e congrue e finalizzate al corretto esperimento della CTU (cfr doc.15)
Analoghi rilievi valgono in relazione al rapporto tra H&M e;
la prima, CP_4 in quanto soccombente, ex art. 91 c.p.c. dovrà quindi rimborsare alla seconda le spese legali come sopra liquidate per il presente giudizio di merito;
non avendo partecipato, pur essendo ritualmente citata, alla fase di a.t.p., nessuna somma è dovuta
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto in fase di a.t.p. sono addebitate su parte resistente H&m fermo restando la solidarietà di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di Pt_1
(C.F. ), e (C.F.: ) e,
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._5 per l'effetto condanna (C.F. e P.IVA ) OP P.IVA_1 al pagamento di € 45.913,54 nei confronti di e oltre Parte_1 Parte_2 interessi dalla data di pubblicazione al soddisfo;
- II) condanna altresì parte resistente a OP rimborsare ai ricorrenti e le spese di lite del presente Parte_1 Parte_2
pagina 22 di 23 giudizio, che si liquidano in € 579,00 per spese ed € 5261,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- III) condanna altresì parte resistente a OP rimborsare ai ricorrenti e le spese di lite della fase di a.t.p. Parte_1 Parte_6
r.g. 2528/2022 , che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 2418,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge nonché €1890,00 per spese di consulenza di parte €
244,40 per videoispezione;
-IV) respinge perché infondata per le ragioni esposte la domanda di parte resistente
nei confronti della ditta individuale OP CP_2
P.IVA: – C.F.: ); P.IVA_2 CodiceFiscale_3
-V) condanna altresì parte resistente a OP rimborsare alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €
5261,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
-VI) addebita in via definitiva le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in fase di a.t.p. , su parte resistente fermo restando la OP solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Pavia, 26 settembre 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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