Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 4 febbraio 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 18/03/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00857/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01937/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1937 del 2025, proposto da
Banca Sistema S.p.a., in proprio e in nome e per conto della società Enel Energia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, Piazza 5 Dicembre, n. 1, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chiaramonte Gulfi, non costituito in giudizio;
per dare piena esecuzione al giudicato formatosi
sul decreto ingiuntivo n. 206/2024 relativo al giudizio iscritto al n. 508/2024 r.g. emesso dal Tribunale di Ragusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le ordinanze 9 dicembre 2025, n. 3546 e 4 febbraio 2026, n. 335;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. GI IU NT DA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 25 settembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Il Tribunale di Ragusa ha emesso in data 29 febbraio 2024 nei confronti del Comune di Chiaramonte Gulfi, su ricorso della Banca Sistema S.p.a., il decreto ingiuntivo n. 206/2024 relativo al giudizio iscritto al n. r.g. 508/2024. Con decreto di esecutorietà n. cronol. 9685/2024 del 10 maggio 2024, in relazione al giudizio iscritto al n. r.g. 508/2024 è stato dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo sopra indicato.
Successivamente, in data 31 maggio 2024, è stato notificato al Comune di Chiaramonte Gulfi il decreto ingiuntivo con il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. ed attestazione di conformità ex art. 475 e 479 c.p.c..
Per la società ricorrente, le fatture per cui si agisce nel giudizio di ottemperanza de quo sono quelle successive al 31 dicembre 2022, poiché sino a tale data i debiti dell’Ente rientrano nello stato di dissesto finanziario dell’Ente (tanto che, per le restanti fatture, la società ricorrente si è riservata di agire al momento in cui l’Ente fuoriuscirà dallo stato di dissesto finanziario).
Il credito per le fatture azionate è quello riportato nella tabella contenuta nelle pagine 3-8 dell’atto introduttivo del giudizio.
In sintesi, per la deducente, il credito in essere in relazione alle fatture azionate - non rientranti nel dissesto finanziario dell’Ente debitore - alla data del 24 settembre 2025, è per capitale Euro 62.240,95, oltre interessi di mora nella misura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che sino al 24 settembre 2025 ammontano a Euro 27.041,14, oltre i successivi interessi moratori maturandi (secondo quanto dettagliatamente indicato in ricorso: pagg. 8-9), oltre gli importi ricompresi in quello liquidato nel decreto ingiuntivo di Euro 10.920,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 nonché Euro 45,00 per documentazione notarile dell’estratto delle scritture contabili, oltre le spese legali del procedimento monitorio liquidate in Euro 2.242,00 per competenze ed Euro 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende; infine, per la società ricorrente, oltre alle somme ingiunte, sono dovute le spese posteriori al decreto ingiuntivo, in particolare le spese di registrazione del decreto ingiuntivo presso l’Agenzia delle Entrate che ammontano ad Euro 408,75.
Stante il perdurante inadempimento del Comune intimato, la deducente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Il Comune di Chiaramonte Gulfi non si è costituito in giudizio.
1.2. Con ordinanza 9 dicembre 2025, n. 3546 sono stati disposti incombenti istruttori.
Solo la parte ricorrente, sebbene parzialmente (con deposito documentale in data 24 dicembre 2025), e l’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica (con deposito documentale in data 16 dicembre 2025) hanno dato esecuzione alla misura istruttoria.
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, il Comune di Chiaramonte Gulfi e la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Chiaramonte Gulfi non hanno né fornito i chiesti chiarimenti né hanno depositato la chiesta documentazione.
Con successiva ordinanza 4 febbraio 2026, n. 335 il Collegio ha disposto ulteriori adempimenti istruttori.
Solo la parte ricorrente ha dato parziale esecuzione alla misura istruttoria (con deposito documentale in data 24 febbraio 2026), mentre il Comune di Chiaramonte Gulfi si è sottratto nuovamente ai disposti adempimenti di natura istruttoria.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di ordinare al Comune intimato il compimento degli atti utili e necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 206/2024 relativo al giudizio iscritto al n. r.g. 508/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa, fissando termine perentorio all’Amministrazione intimata per provvedere al pagamento a favore dell’istante, ovvero:
- per capitale di Euro 62.240,95;
- per interessi di mora nella misura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull’importo delle singole fatture dal giorno successivo alla relativa data di scadenza, che sino al 24 settembre 2025 ammontano ad Euro 27.041,14, oltre i successivi interessi di mora maturandi sulle fatture, nella misura di cui all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, sino alla data del saldo, da maggiorarsi degli interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da mesi sei, ai sensi dell’art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di questo limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo il tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso;
- Euro 10.920,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002 quale importo ricompreso in quello ingiunto;
- Euro 45,00 per documentazione notarile dell’estratto delle scritture contabili quale importo ricompreso in quello ingiunto;
- spese legali del procedimento monitorio liquidate in Euro 2.242,00 per compenso ed Euro 406,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese;
- spese di registrazione del decreto ingiuntivo liquidate dall’Agenzia delle Entrate nell’importo di Euro 408,75.
La società ricorrente ha altresì chiesto la nomina, da subito, di un commissario ad acta per provvedere a quanto richiesto, per l'ipotesi che l’Amministrazione intimata non ottemperi entro il termine perentorio che si riterrà opportuno assegnare.
2. Il ricorso merita di essere parzialmente accolto, nei sensi e nei limiti di seguito specificati.
2.1. Risulta dal fascicolo del giudizio che il Comune di Chiaramonte Gulfi ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 15 settembre 2023, immediatamente esecutiva, e versa tuttora in stato di dissesto, non risultando approvato il rendiconto di gestione di cui all'art. 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La competenza della commissione straordinaria di liquidazione concerne i crediti nei confronti del Comune di Chiaramonte Gulfi per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il credito correlato alle fatture per le quali la deducente ha proposto ricorso (cfr. pagg. 3-8 dell’atto introduttivo del giudizio) sia successivo alla predetta data del 31 dicembre 2022 e, dunque, esorbiti dalla competenza della commissione straordinaria di liquidazione (risultando, pertanto, non assoggettato alla procedura liquidatoria).
A tale esito il Collegio perviene in ragione di quanto segue:
a) per costante orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di dissesto di un Ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.
Il credito azionato (di cui alle fatture riportate nella tabella di pagg. 3-8 del ricorso) si correla forniture di energia elettrica, in favore del Comune intimato, in regime di salvaguardia.
Orbene, il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale; per l'attivazione del servizio di salvaguardia, in altri termini, non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale e il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge ex lege .
Ciò premesso, le fatture relative al credito azionato sono tutte successive al 31 dicembre 2022; il credito vantato da Banca Sistema S.p.a. - azionato con il ricorso in epigrafe - riguarda prestazioni contrattuali (forniture) che sembrano essere stata eseguite in un momento successivo alla dichiarazione di dissesto, come si ricava dall’enumerazione delle fatture stesse (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 11 aprile 2025, n. 817) e, pertanto, esula dalla competenza della commissione straordinaria di liquidazione;
b) il Collegio ritiene che la predetta conclusione sia corroborata dal contegno serbato dal Comune di Chiaramonte Gulfi che, invitato con due ordinanze (9 dicembre 2025, n. 3546 e 4 febbraio 2026, n. 335) a fornire elementi istruttori utili ai fini del decidere, si è sottratto all’obbligo di prestare la chiesta collaborazione.
Secondo consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, la mancata ottemperanza da parte della P.A. alla richiesta in sede istruttoria rileva come comportamento omissivo ingiustificato, tale, pertanto, da indurre a far applicazione del disposto dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. che - in analogia a quanto previsto, relativamente ai giudizi civili, dall’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. - autorizza il Giudice Amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23 febbraio 2026, n. 1274; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 6 agosto 2025, n. 1284).
Invero, la P.A. gode di ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, ma al contempo ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal G.A., in quanto la richiesta istruttoria è rivolta all'Amministrazione non in qualità di parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti; un siffatto comportamento omissivo dell'Amministrazione non può che dare credito alla tesi di parte ricorrente che abbia adeguatamente motivato la propria richiesta (cfr. T.A.R Sicilia, Catania, sez. V, 31 marzo 2025, n. 1055; T.A.R Campania, Salerno, sez. II, 2 ottobre 2023, n. 2172).
2.2. Deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
Condizione essenziale perché il ricorso de quo possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 19 aprile 2021, n. 327; cfr. anche T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 febbraio 2026, n. 129; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 6 febbraio 2026, n. 2387).
Nel caso che occupa, la parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 206/2024 del 29 febbraio 2024, r.g. n. 508/2024, nonché il decreto di esecutorietà n. cronol. 9685/2024 del 10 maggio 2024, r.g. n. 508/2024, con il quale il medesimo Tribunale ha dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. il decreto ingiuntivo in questione.
2.3. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.4. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Comune intimato (all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it) del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà in data 31 maggio 2024.
2.5. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Comune di Chiaramonte Gulfi, sussiste in capo all’Ente debitore l’obbligo giuridico di dare esecuzione, in parte qua , al titolo in epigrafe con il quale è stato ingiunto al medesimo Ente di pagare alla parte ricorrente, nei limiti del titolo esecutivo azionato (cfr., in particolare, pagg. 8 e ss. del ricorso introduttivo del giudizio):
- la somma di Euro 62.240,95 a titolo di capitale;
- “ gli interessi come da domanda ” - da correlare, naturalmente, alle sole fatture azionate con l’atto introduttivo del giudizio - id est :
a) “ gli interessi di mora a partire dalla data di scadenza del pagamento delle fatture […] nella misura di cui all’art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002 n.231, tempo per tempo vigenti, sino al momento del saldo ”: cfr. pag. 11 del ricorso per decreto ingiuntivo;
b) gli “ interessi di mora scaduti da mesi sei gli interessi anatocistici ai sensi dell’art. 1283 c.c. da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall’art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto ”: cfr. pag. 14 del ricorso per decreto ingiuntivo.
L’ulteriore importo di Euro 10.920,00, a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002, non può essere riconosciuto integralmente nella presente sede in quanto, a ben vedere, esso concerne l’insieme delle fatture azionate in sede monitoria (cfr. pagg. 3-9 del ricorso per decreto ingiuntivo), mentre l’azione di ottemperanza proposta con l’atto introduttivo del giudizio ha ad oggetto un numero di fatture inferiore (cfr. pagg. 3-8 del ricorso). Ne consegue che può essere riconosciuta la minore somma correlata alle sole fatture azionate nell’ambito del giudizio di ottemperanza (pari a Euro 40,00 per ciascuna fattura, con esclusione delle fatture: 4313550648; 4310155990; 4291600115; 4304044687; 4291600117; 4311929120; 4301111941; 4310155988; 4304044686; 4301111939; 4313550650; 4303109635; 4301111938; 4291600114; 4291600116; 4313550649; 4303109636; 4311929121; 4301111940; 4310155989; 4291600113; 4303109637; 4310155987).
Il Collegio, quanto alle ulteriori voci, ritiene che la pretesa della società ricorrente, come articolata con l’atto introduttivo del giudizio, non sia meritevole di favorevole valutazione, alla luce di quanto segue:
- la somma di Euro 45,00 per documentazione notarile dell’estratto delle scritture contabili;
- le spese della procedura di ingiunzione pari a Euro 2.242,00 per compenso ed Euro 406,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- le spese di registrazione pari a Euro 408,75;
attengono tutte al titolo esecutivo nel suo complesso e non sono frazionabili.
Il Collegio ritiene, pertanto, anche in considerazione della circostanza che il credito azionato nella presente sede è minoritario rispetto a quello, complessivo, oggetto dell’ingiunzione di cui al titolo esecutivo in epigrafe, che le predette voci rientrino nella competenza della commissione straordinaria di liquidazione.
Deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Chiaramonte Gulfi di dare esecuzione al titolo in epigrafe - nei sensi e nei limiti prima indicati - entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.6. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel segretario generale del Comune di Grammichele, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione comunale debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario; il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
3. Le spese di lite (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Chiaramonte Gulfi di dare esecuzione - entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe, nei sensi e nei limiti in motivazione;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il segretario generale del Comune di Grammichele affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Comune di Chiaramonte Gulfi al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AN ON, Presidente
GI IU NT DA, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IU NT DA | ES AN ON |
IL SEGRETARIO