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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3499 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/06/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/08/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05/08/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Narcao.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/08/2007 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Narcao, anno 2007, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Narcao in data 5/8/2007 tra , nata a [...] il Parte_1
26/6/1975 e , nato a [...] il [...], CP_1 trascritto agli atti dei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2007, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di compiere le necessarie annotazioni.
2) Affidare ad entrambi i genitori il figlio minore nato il [...], il Per_1 quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
3) Stabilire che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la potestà separatamente.
Pag. 2 di 3 4) Dare atto che la casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra Pt_1 perché continui a vivervi con il figlio minore.
5) Il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo direttamente con lo stesso, considerata la sua maturità ed essendo prossimo al compimento della maggiore età.
6) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento e nulla disporre in merito alla corresponsione di un assegno divorzile.
7) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio minore un assegno mensile di € 250,00, Persona_2 somma da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche e sportive.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3499 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/06/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/08/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05/08/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Narcao.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/08/2007 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Narcao, anno 2007, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Narcao in data 5/8/2007 tra , nata a [...] il Parte_1
26/6/1975 e , nato a [...] il [...], CP_1 trascritto agli atti dei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2007, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di compiere le necessarie annotazioni.
2) Affidare ad entrambi i genitori il figlio minore nato il [...], il Per_1 quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
3) Stabilire che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la potestà separatamente.
Pag. 2 di 3 4) Dare atto che la casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra Pt_1 perché continui a vivervi con il figlio minore.
5) Il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo direttamente con lo stesso, considerata la sua maturità ed essendo prossimo al compimento della maggiore età.
6) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento e nulla disporre in merito alla corresponsione di un assegno divorzile.
7) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio minore un assegno mensile di € 250,00, Persona_2 somma da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche e sportive.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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