Articolo 43 del Codice delle pari opportunità
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15 giugno 2006
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24 settembre 2015
Art. 43. Promozione delle azioni positive

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3) 1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parita' di cui all'articolo 12, dai centri per la parita' e le pari opportunita' a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, ((dai centri per l'impiego,)) dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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