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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1633/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
nelle persone dei magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 1633/2024, promossa da
C.F. , nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Pescara, alla Via Raffaello n° 219, presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Di Nardo Di
Maio del Foro di Pescara, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
AVV. Michela Bertolini ( ) giusta nomina a curatore speciale della minore C.F._2
(c.f. nata a [...] il [...]) n. cronol. 2076/2024 del Persona_1 C.F._3
31/10/2024 del Tribunale civile di Pescara, elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Pescara alla via Conte di Ruvo, 3
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29 maggio 2024, adiva il tribunale affinchè dichiarasse la Parte_1
decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. sulla figlia minore e ne Persona_2 Persona_1
disponesse l'affido esclusivo in capo alla madre, ponendo a carico del Sig. qualora CP_1
reperibile in futuro, un assegno di mantenimento mensile a favore della figlia riconosciuta Persona_1
non inferiore ad Euro 500,00, oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, tali da intendersi, nelle modalità e classificazione, quelle di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara.
2. Deduceva la ricorrente che a seguito di una relazione sentimentale more uxorio intercorsa tra con nel periodo intercorrente tra il 2010 ed il 2019, a fasi alterne, in data 25.05.2010 nasceva, CP_1
in Pescara, la figlia (figlia naturale del resistente, non riconosciuta dal medesimo), e Persona_3
in data 31.10.2018 la figlia (figlia riconosciuta dal resistente), ma, già dalla nascita Persona_1
delle minori, il resistente si disinteressava completamente delle figlie e teneva un comportamento contrario alle regole relative al sostentamento morale e materiale della prole, spendendo i propri introiti per ubriacarsi e per giocare alle scommesse, come acclarato al termine del processo penale instaurato presso il Tribunale Penale di Pescara R.G.N.R. n° 375/2021 definito con Sentenza n° 2241/2022 (cfr. doc. 2,3 allegati al ricorso).
3. Alla luce di quanto precede, in data 17.12.22 veniva condannato alla pena di mesi otto CP_1
e giorni dieci di reclusione e da tale momento la ricorrente non ebbe più notizie del resistente, giacchè il medesimo, dopo l'ultima residenza formale risultante presso la residenza della è risultato Pt_1 irreperibile e cancellato dall'anagrafe dei residenti già dal 22.09.2021 ( cfr. doc. 4 allegato al ricorso), disinteressandosi definitivamente della figlia riconosciuta, sia sotto il profilo morale che materiale.
4. Il resistente non si costituiva in giudizio, e all'udienza del 31 ottobre 2024, il giudice assumeva i provvedimenti provvisori e nominava curatore speciale dei minori l'avv. Michela Bertolini, la quale si costituiva con comparsa del 3 gennaio 2025; successivamente all'udienza del 16 gennaio 2025, alla luce delle deduzioni offerte dal curatore speciale, la ricorrente chiedeva termine per rettificare le proprie conclusioni, insistendo all'esito, che la causa fosse decisa. pagina 2 di 5 5. Con memoria depositata in data 21 gennaio 2025, la ricorrente precisava le proprie conclusioni come qui riportato “ - Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. sulla CP_1 figlia minore - Disporre l'affido esclusivo della minore in capo alla Persona_1 Persona_1
madre, Sig.ra - Nessun mantenimento a favore della minore per espressa Parte_1 Persona_1
rinuncia della ricorrente;
- Nulla sulla liquidazione delle spese e competenze legali per espressa rinuncia della Sig. all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
6. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di merita di essere accolta, CP_1
secondo le considerazioni che seguono.
7. La pronuncia di decadenza richiede esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore, dunque il presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla coscienza di tale lesività.
8. La condotta gravemente pregiudizievole del genitore (cfr. art. 330 cc) può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli o educarli convenientemente. Il disinteresse da parte del genitore può manifestarsi, ad esempio, qualora questi non abbia presenziato in momenti significativi per l'esistenza del minore, fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, oppure qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza, o non si occupi della prole né sotto il profilo educativo e dell'istruzione né sotto il profilo del mantenimento (cfr. Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 08/06/2007 e 03/04/2006; Corte di
Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza 16 settembre 2024, n. 24708).
9. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre stante la funzione ”preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno articoli 330 e 333c.c.; Convenzione di Istanbul;
Reg. UE 2201/2003.
pagina 3 di 5 10. Ciò posto, e tornando al caso che ci occupa, dalla relazione del Curatore speciale depositata in data
3 gennaio 2025 concludeva affinchè il Tribunale confermasse il provvedimento provvisorio già assunto con decreto n. cronol. 2076/2024 del 31/10/2024, di affidamento esclusivo alla madre con contestuale declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, signor deducendo CP_1 quanto segue: “si è potuto constatare che il padre, invece, non ha mai svolto il suo ruolo genitoriale, ma ha piuttosto sempre approfittato delle sostanze economiche della compagna, dedicandosi ad una vita al limite della legalità. (…) Nella fattispecie l'abbandono morale (e materiale) può definirsi assoluto, in quanto il padre da anni non ha alcun tipo di rapporto con le figlie e soprattutto, non lo cerca per il ER ER futuro;
egli non ha mai manifestato alcun segnale di vero interesse per e rendendosi irreperibile e non occupandosi di nessun loro bisogno o necessità. Tale abbandono, tra l'altro, è stigmatizzato dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale penale di Pescara che ha comminato al per il reato di cui all'art 570 I e II comma cp, la pena di 8 mesi e 10 giorni di CP_1
reclusione. Egli ha mostrato e mostra un integrale disinteresse ed una totale incapacità di assistere, mantenere, istruire ed educare convenientemente le figlie, tale da far ritenere congrua la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla madre. Allo stato dei fatti non è possibile neppure pensare ad una progettualità idonea a far recuperare una qualche forma di genitorialità al
(interventi di supporto dei servizi sociali, coordinazione genitoriale, sostegno alla genitorialità CP_1
ed altro), in quanto egli non risulta minimante interessato a recuperare detto ruolo. Inoltre, la piccola ER non ha mostrato alcun legame affettivo con il padre, che vive come figura lontana e di cui non ha ricordi.”
11. Sulla base di tali emergenze ed in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, ritiene il
Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare il resistente decaduto dalla potestà genitoriale.
12. Quanto alla rinuncia all'assegno di mantenimento, dapprima richiesta nella misura di € 500, disposta in via provvisoria nella misura di € 200.00 e successivamente rinunciata, appare opportuno sottolineare che trattandosi di diritti indisponibili, il genitore che riceve l'assegno per la prole non può rinunciarvi, per il semplice fatto che titolare del diritto all'assegno è il figlio, (Cass. 32529/2018).
13. Non vi è, pertanto, ragione di modificare quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori emessi dal giudice istruttore;
la figlia minore vengono affidati in via esclusiva alla madre la quale, ai sensi dell'art. 337 quater cc, potrà decidere da sola anche in relazione alle questioni fondamentali della vita dei figli, con obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della minore nella misura di euro 200,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie da individuarsi come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
pagina 4 di 5 14. La natura della controversia, in uno al comportamento processuale del resistente, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero e del curatore speciale CP_1
dei minori, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affido esclusivo della minore in capo alla madre, Sig.ra Persona_1 Parte_1
in via esclusiva, disponendo che la stessa, ex art. 337 quater cc, possa decidere da sola anche in ordine alle questioni fondamentali della vita dei minori;
b) dichiara il Sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_1 ER1
[...]
c) pone a carico del resistente di versare, per il mantenimento della minore la somma Persona_1
mensile di euro 200,00, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
d) spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 23 gennaio 2024
Il Giudice Est.
dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
nelle persone dei magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero R.G. 1633/2024, promossa da
C.F. , nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Pescara, alla Via Raffaello n° 219, presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Di Nardo Di
Maio del Foro di Pescara, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
AVV. Michela Bertolini ( ) giusta nomina a curatore speciale della minore C.F._2
(c.f. nata a [...] il [...]) n. cronol. 2076/2024 del Persona_1 C.F._3
31/10/2024 del Tribunale civile di Pescara, elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Pescara alla via Conte di Ruvo, 3
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29 maggio 2024, adiva il tribunale affinchè dichiarasse la Parte_1
decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. sulla figlia minore e ne Persona_2 Persona_1
disponesse l'affido esclusivo in capo alla madre, ponendo a carico del Sig. qualora CP_1
reperibile in futuro, un assegno di mantenimento mensile a favore della figlia riconosciuta Persona_1
non inferiore ad Euro 500,00, oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, tali da intendersi, nelle modalità e classificazione, quelle di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara.
2. Deduceva la ricorrente che a seguito di una relazione sentimentale more uxorio intercorsa tra con nel periodo intercorrente tra il 2010 ed il 2019, a fasi alterne, in data 25.05.2010 nasceva, CP_1
in Pescara, la figlia (figlia naturale del resistente, non riconosciuta dal medesimo), e Persona_3
in data 31.10.2018 la figlia (figlia riconosciuta dal resistente), ma, già dalla nascita Persona_1
delle minori, il resistente si disinteressava completamente delle figlie e teneva un comportamento contrario alle regole relative al sostentamento morale e materiale della prole, spendendo i propri introiti per ubriacarsi e per giocare alle scommesse, come acclarato al termine del processo penale instaurato presso il Tribunale Penale di Pescara R.G.N.R. n° 375/2021 definito con Sentenza n° 2241/2022 (cfr. doc. 2,3 allegati al ricorso).
3. Alla luce di quanto precede, in data 17.12.22 veniva condannato alla pena di mesi otto CP_1
e giorni dieci di reclusione e da tale momento la ricorrente non ebbe più notizie del resistente, giacchè il medesimo, dopo l'ultima residenza formale risultante presso la residenza della è risultato Pt_1 irreperibile e cancellato dall'anagrafe dei residenti già dal 22.09.2021 ( cfr. doc. 4 allegato al ricorso), disinteressandosi definitivamente della figlia riconosciuta, sia sotto il profilo morale che materiale.
4. Il resistente non si costituiva in giudizio, e all'udienza del 31 ottobre 2024, il giudice assumeva i provvedimenti provvisori e nominava curatore speciale dei minori l'avv. Michela Bertolini, la quale si costituiva con comparsa del 3 gennaio 2025; successivamente all'udienza del 16 gennaio 2025, alla luce delle deduzioni offerte dal curatore speciale, la ricorrente chiedeva termine per rettificare le proprie conclusioni, insistendo all'esito, che la causa fosse decisa. pagina 2 di 5 5. Con memoria depositata in data 21 gennaio 2025, la ricorrente precisava le proprie conclusioni come qui riportato “ - Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. sulla CP_1 figlia minore - Disporre l'affido esclusivo della minore in capo alla Persona_1 Persona_1
madre, Sig.ra - Nessun mantenimento a favore della minore per espressa Parte_1 Persona_1
rinuncia della ricorrente;
- Nulla sulla liquidazione delle spese e competenze legali per espressa rinuncia della Sig. all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
6. La domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di merita di essere accolta, CP_1
secondo le considerazioni che seguono.
7. La pronuncia di decadenza richiede esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore, dunque il presupposto è la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla coscienza di tale lesività.
8. La condotta gravemente pregiudizievole del genitore (cfr. art. 330 cc) può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed incapacità di assistere i figli, mantenerli, istruirli o educarli convenientemente. Il disinteresse da parte del genitore può manifestarsi, ad esempio, qualora questi non abbia presenziato in momenti significativi per l'esistenza del minore, fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, oppure qualora trascuri costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età, privandolo d'ogni assistenza, o non si occupi della prole né sotto il profilo educativo e dell'istruzione né sotto il profilo del mantenimento (cfr. Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 08/06/2007 e 03/04/2006; Corte di
Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza 16 settembre 2024, n. 24708).
9. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre stante la funzione ”preventiva” e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poichè esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno articoli 330 e 333c.c.; Convenzione di Istanbul;
Reg. UE 2201/2003.
pagina 3 di 5 10. Ciò posto, e tornando al caso che ci occupa, dalla relazione del Curatore speciale depositata in data
3 gennaio 2025 concludeva affinchè il Tribunale confermasse il provvedimento provvisorio già assunto con decreto n. cronol. 2076/2024 del 31/10/2024, di affidamento esclusivo alla madre con contestuale declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, signor deducendo CP_1 quanto segue: “si è potuto constatare che il padre, invece, non ha mai svolto il suo ruolo genitoriale, ma ha piuttosto sempre approfittato delle sostanze economiche della compagna, dedicandosi ad una vita al limite della legalità. (…) Nella fattispecie l'abbandono morale (e materiale) può definirsi assoluto, in quanto il padre da anni non ha alcun tipo di rapporto con le figlie e soprattutto, non lo cerca per il ER ER futuro;
egli non ha mai manifestato alcun segnale di vero interesse per e rendendosi irreperibile e non occupandosi di nessun loro bisogno o necessità. Tale abbandono, tra l'altro, è stigmatizzato dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale penale di Pescara che ha comminato al per il reato di cui all'art 570 I e II comma cp, la pena di 8 mesi e 10 giorni di CP_1
reclusione. Egli ha mostrato e mostra un integrale disinteresse ed una totale incapacità di assistere, mantenere, istruire ed educare convenientemente le figlie, tale da far ritenere congrua la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla madre. Allo stato dei fatti non è possibile neppure pensare ad una progettualità idonea a far recuperare una qualche forma di genitorialità al
(interventi di supporto dei servizi sociali, coordinazione genitoriale, sostegno alla genitorialità CP_1
ed altro), in quanto egli non risulta minimante interessato a recuperare detto ruolo. Inoltre, la piccola ER non ha mostrato alcun legame affettivo con il padre, che vive come figura lontana e di cui non ha ricordi.”
11. Sulla base di tali emergenze ed in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, ritiene il
Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare il resistente decaduto dalla potestà genitoriale.
12. Quanto alla rinuncia all'assegno di mantenimento, dapprima richiesta nella misura di € 500, disposta in via provvisoria nella misura di € 200.00 e successivamente rinunciata, appare opportuno sottolineare che trattandosi di diritti indisponibili, il genitore che riceve l'assegno per la prole non può rinunciarvi, per il semplice fatto che titolare del diritto all'assegno è il figlio, (Cass. 32529/2018).
13. Non vi è, pertanto, ragione di modificare quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori emessi dal giudice istruttore;
la figlia minore vengono affidati in via esclusiva alla madre la quale, ai sensi dell'art. 337 quater cc, potrà decidere da sola anche in relazione alle questioni fondamentali della vita dei figli, con obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della minore nella misura di euro 200,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie da individuarsi come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
pagina 4 di 5 14. La natura della controversia, in uno al comportamento processuale del resistente, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Ministero e del curatore speciale CP_1
dei minori, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affido esclusivo della minore in capo alla madre, Sig.ra Persona_1 Parte_1
in via esclusiva, disponendo che la stessa, ex art. 337 quater cc, possa decidere da sola anche in ordine alle questioni fondamentali della vita dei minori;
b) dichiara il Sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_1 ER1
[...]
c) pone a carico del resistente di versare, per il mantenimento della minore la somma Persona_1
mensile di euro 200,00, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
d) spese compensate.
Così deciso in Pescara, il 23 gennaio 2024
Il Giudice Est.
dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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