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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732/2023 R.G., promossa da:
c.f. , nata a [...] il 22 ottobre Parte_1 C.F._1
1957, e , c.f. , nato a [...] il 2 Parte_2 C.F._2 febbraio 1956, entrambi residenti in [...], rappre- sentati e assistite dall'avv. Franzi Ettore del Foro di Verbania;
- parte attrice - contro
, c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
, c.f. , nata il [...] a [...]; Controparte_2 C.F._4
- parte convenuta - avente per oggetto: Usucapione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I signori e promuovevano il presente giudizio chiedendo Parte_1 Parte_2 di essere dichiarati proprietari, per usucapione ultraventennale ai sensi dell'art. 1158
c.c., della quota di 18/48 del diritto di proprietà dei seguenti beni immobili siti nel Co- mune di Mergozzo, così identificati al CT di detto Comune: foglio 27, mapp. 331, prato, cl. 3 di are 9.30, R.D. € 1,92, R.A. € 3,60; mapp. 380, bosco ceduo, cl. 1 di are 6.70 (a seguito di accatastamento al Catasto Fabbricati ora divenuto mapp. 830, cat. C/2, cl. 1,
21 mq, sup. cat. 88 mq, rendita € 37,96) e mapp. 387, prato, cl. 3 di are 9.70, R.D. €
2,00, R.A. € 3,76.
Gli attori, premesso di essere comproprietari della quota di 30/48 dei menzionati beni, allegavano di possedere pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente tali beni nella loro interezza da oltre vent'anni.
In particolare, parte attrice affermava di essersi sempre occupata, in via esclusiva, della manutenzione dei beni in questione, sostenendo integralmente i relativi costi, e di averli recintati, impedendo a chiunque altro di esercitarne il possesso.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace all'udienza del 24 novembre 2023.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata e l'escussione di testimoni.
Parte ricorrente precisava le conclusioni con le note di trattazione scritta del 17 mag- gio 2024.
All'udienza del 24 maggio 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri dirit- ti reali, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzo e del godimento pacifico ed esclusivo dei beni oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni da parte dei ricorrenti ha trova- to riscontro probatorio, nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria processuale.
I testimoni indicati da parte attrice, escussi all'udienza del 26 gennaio 2024, confer- mavano il possesso ininterrotto ed esclusivo dei beni immobili oggetto di causa da par- te dei ricorrenti da oltre vent'anni.
In particolare, il teste figlio dei ricorrenti, riferiva che i genitori utiliz- Tes_1 zano i terreni oggetto di causa da almeno vent'anni, confermando che tali appezza- menti sono stati recintati e che i genitori detengono in via esclusiva le chiavi del can- cello per accedere agli stessi.
Tali circostanze venivano confermata dalla teste la quale dichiarava di Testimone_2 frequentare i luoghi di causa dall'anno 2002 e di aver sempre visto i terreni in que- stione recintati e nel possesso dei ricorrenti.
Le dichiarazioni dei testi appaiono attendibili in quanto intrinsecamente coerenti, ri- scontrate le une dalle altre ed altresì dalla documentazione versata in atti.
Le deposizioni, unitamente alla condotta processuale di contumacia di parte convenu- ta, determinano il convincimento del giudicante in ordine alla fondatezza della do- manda.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve dichiararsi l'acquisto a titolo originario degli immobili in questione in favore di parte attrice per intervenuta usucapione.
Deve altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, a norma dell'art. 2686 c.c.
Tenuto conto della natura della causa e della mancata opposizione di parte convenuta, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali nei confronti del- la società convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 732/2023 R.G. così provvede:
▪ accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che CP_3
c.f. , nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
, c.f. , nato a [...] il 2 feb- Parte_2 C.F._2 braio 1956, entrambi residenti in [...], hanno acquistato per intervenuta usucapione la quota di 18/48 del diritto di proprietà dei beni immobili siti nel Comune di Mergozzo, così distinti al Catasto di detto:
- CT: foglio 27, mapp. 331, prato, cl. 3 di are 9.30, R.D. € 1,92, R.A. € 3,60;
- CT: foglio 27, mapp. 387, prato, cl. 3 di are 9.70, R.D. € 2,00, R.A. € 3,76; - NCU: foglio 27, mapp. 830, cat. C/2, cl. 1, 21 mq, sup. cat. 88 mq, rendita € 37,96
(già mapp. 380 del C.T., bosco ceduo, cl. 1 di are 6.70);
▪ ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla tra- scrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
▪ nulla in punto di spese di lite.
Verbania, 02/01/2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 732/2023 R.G., promossa da:
c.f. , nata a [...] il 22 ottobre Parte_1 C.F._1
1957, e , c.f. , nato a [...] il 2 Parte_2 C.F._2 febbraio 1956, entrambi residenti in [...], rappre- sentati e assistite dall'avv. Franzi Ettore del Foro di Verbania;
- parte attrice - contro
, c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
, c.f. , nata il [...] a [...]; Controparte_2 C.F._4
- parte convenuta - avente per oggetto: Usucapione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I signori e promuovevano il presente giudizio chiedendo Parte_1 Parte_2 di essere dichiarati proprietari, per usucapione ultraventennale ai sensi dell'art. 1158
c.c., della quota di 18/48 del diritto di proprietà dei seguenti beni immobili siti nel Co- mune di Mergozzo, così identificati al CT di detto Comune: foglio 27, mapp. 331, prato, cl. 3 di are 9.30, R.D. € 1,92, R.A. € 3,60; mapp. 380, bosco ceduo, cl. 1 di are 6.70 (a seguito di accatastamento al Catasto Fabbricati ora divenuto mapp. 830, cat. C/2, cl. 1,
21 mq, sup. cat. 88 mq, rendita € 37,96) e mapp. 387, prato, cl. 3 di are 9.70, R.D. €
2,00, R.A. € 3,76.
Gli attori, premesso di essere comproprietari della quota di 30/48 dei menzionati beni, allegavano di possedere pacificamente, ininterrottamente ed esclusivamente tali beni nella loro interezza da oltre vent'anni.
In particolare, parte attrice affermava di essersi sempre occupata, in via esclusiva, della manutenzione dei beni in questione, sostenendo integralmente i relativi costi, e di averli recintati, impedendo a chiunque altro di esercitarne il possesso.
Parte convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace all'udienza del 24 novembre 2023.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata e l'escussione di testimoni.
Parte ricorrente precisava le conclusioni con le note di trattazione scritta del 17 mag- gio 2024.
All'udienza del 24 maggio 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri dirit- ti reali, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzo e del godimento pacifico ed esclusivo dei beni oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni da parte dei ricorrenti ha trova- to riscontro probatorio, nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria processuale.
I testimoni indicati da parte attrice, escussi all'udienza del 26 gennaio 2024, confer- mavano il possesso ininterrotto ed esclusivo dei beni immobili oggetto di causa da par- te dei ricorrenti da oltre vent'anni.
In particolare, il teste figlio dei ricorrenti, riferiva che i genitori utiliz- Tes_1 zano i terreni oggetto di causa da almeno vent'anni, confermando che tali appezza- menti sono stati recintati e che i genitori detengono in via esclusiva le chiavi del can- cello per accedere agli stessi.
Tali circostanze venivano confermata dalla teste la quale dichiarava di Testimone_2 frequentare i luoghi di causa dall'anno 2002 e di aver sempre visto i terreni in que- stione recintati e nel possesso dei ricorrenti.
Le dichiarazioni dei testi appaiono attendibili in quanto intrinsecamente coerenti, ri- scontrate le une dalle altre ed altresì dalla documentazione versata in atti.
Le deposizioni, unitamente alla condotta processuale di contumacia di parte convenu- ta, determinano il convincimento del giudicante in ordine alla fondatezza della do- manda.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve dichiararsi l'acquisto a titolo originario degli immobili in questione in favore di parte attrice per intervenuta usucapione.
Deve altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, a norma dell'art. 2686 c.c.
Tenuto conto della natura della causa e della mancata opposizione di parte convenuta, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali nei confronti del- la società convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 732/2023 R.G. così provvede:
▪ accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che CP_3
c.f. , nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
, c.f. , nato a [...] il 2 feb- Parte_2 C.F._2 braio 1956, entrambi residenti in [...], hanno acquistato per intervenuta usucapione la quota di 18/48 del diritto di proprietà dei beni immobili siti nel Comune di Mergozzo, così distinti al Catasto di detto:
- CT: foglio 27, mapp. 331, prato, cl. 3 di are 9.30, R.D. € 1,92, R.A. € 3,60;
- CT: foglio 27, mapp. 387, prato, cl. 3 di are 9.70, R.D. € 2,00, R.A. € 3,76; - NCU: foglio 27, mapp. 830, cat. C/2, cl. 1, 21 mq, sup. cat. 88 mq, rendita € 37,96
(già mapp. 380 del C.T., bosco ceduo, cl. 1 di are 6.70);
▪ ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla tra- scrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
▪ nulla in punto di spese di lite.
Verbania, 02/01/2025.
Il giudice dott. Luca Verga