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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 863/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.09.55 e residente in Castelbuono in C.da Vinicella s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Valerio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cefalù in Via Gallizza n. 7, giusta procura in atti
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59, nell'ufficio legale dell presso l'avvocato Delia Cernigliaro che lo CP_1
rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del Notaio da Fiumicino Per_1
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59620230005382051000, notificato il 23.01.2024, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2022, chiedendo dichiararsi non dovute le somme ivi portate stante l'avvenuta cancellazione della società nel mese di ottobre 2022. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , chiedendo, previa dichiarazione parziale della cessazione della CP_1
materia del contendere, stante il provvedimento di sgravio parziale del
02.05.2024, il rigetto del ricorso sulla somma residua sospesa di €.
70,41, oltre spese esattoriali, in quanto rientrante nel periodo di attività antecedente la data di cessazione dell'01.10.2022 come imprenditore agricolo.
Con note sostitutive di udienza del 13.11.2025, la parte ricorrente, oltre a contestare la pretesa del “debito residuo” pari ad € 70,41 avanzata dall in memoria di costituzione, si associava alla dichiarazione di CP_1
cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
***
Nel merito, si osserva che i contributi IVS portati dall'avviso di addebito qui impugnato sono riferibili all' anno 2022 e che, stante la comprovata cancellazione della società avvenuta in data 01.10.2022, tali annualità sono già state oggetto di sgravio da parte dell;
ne deriva che può CP_1
dichiararsi cessata la materia del contendere. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. SS.UU n. 1048,
368/2000, 4918/98, Cass. n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987,
12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) si ha cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti.
Si osserva, che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Essa, infatti, ricorre quando le parti non hanno più l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (c.d. interesse ad agire e contraddire); può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. S.U. n. 11969 del 2005
Cass. n. 14775 del 2004).
Nel caso di specie, stante l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito impugnato è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito e deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere.
Con riferimento, invece, al “debito residuo” di €. 70,41, asseritamente dovuto perché rientrante nel periodo di attività antecedente alla data di cessazione dell'1/10/22 come imprenditore agricolo, occorre rilevare che nei giudizi di opposizione l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava sull'ente impositore;
nella specie,
l' , mediante la produzione prodotta, non ha allegato e/o provato (o CP_1 provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito opposto.
Per tale ragione, l'opposizione deve essere accolta.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che, da quanto emerso nel corso del presente giudizio, il ricorrente ha ottenuto lo sgravio dell'avviso di addebito solo in data 02.05.2024 successiva all'instaurazione del presente giudizio, costringendolo pertanto alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. civ. n. 27234/2017).
In virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto e “spontaneo” soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa ricorrente da parte dell' deve, infatti, ritenersi verosimile, CP_1
in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve, pertanto, ritenersi l' virtualmente soccombente. CP_1
Ne consegue che quest'ultimo, anche tenuto conto del rigetto della domanda di parte resistente circa la condanna al pagamento del c.d
“debito residuo” pari ad €. 70,41, va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate, ai sensi del D.M.
n.55/2014 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
59620230005382051000 con riferimento al “debito residuo” di €.
70,41;
- dichiara la parziale cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 59620230005382051000;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
parte ricorrente che liquida in complessivi in €. 900,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 22.12.2025 IL GIUIDICE Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 863/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.09.55 e residente in Castelbuono in C.da Vinicella s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Valerio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cefalù in Via Gallizza n. 7, giusta procura in atti
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59, nell'ufficio legale dell presso l'avvocato Delia Cernigliaro che lo CP_1
rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del Notaio da Fiumicino Per_1
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59620230005382051000, notificato il 23.01.2024, avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2022, chiedendo dichiararsi non dovute le somme ivi portate stante l'avvenuta cancellazione della società nel mese di ottobre 2022. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , chiedendo, previa dichiarazione parziale della cessazione della CP_1
materia del contendere, stante il provvedimento di sgravio parziale del
02.05.2024, il rigetto del ricorso sulla somma residua sospesa di €.
70,41, oltre spese esattoriali, in quanto rientrante nel periodo di attività antecedente la data di cessazione dell'01.10.2022 come imprenditore agricolo.
Con note sostitutive di udienza del 13.11.2025, la parte ricorrente, oltre a contestare la pretesa del “debito residuo” pari ad € 70,41 avanzata dall in memoria di costituzione, si associava alla dichiarazione di CP_1
cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
***
Nel merito, si osserva che i contributi IVS portati dall'avviso di addebito qui impugnato sono riferibili all' anno 2022 e che, stante la comprovata cancellazione della società avvenuta in data 01.10.2022, tali annualità sono già state oggetto di sgravio da parte dell;
ne deriva che può CP_1
dichiararsi cessata la materia del contendere. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. SS.UU n. 1048,
368/2000, 4918/98, Cass. n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987,
12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) si ha cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti.
Si osserva, che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Essa, infatti, ricorre quando le parti non hanno più l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (c.d. interesse ad agire e contraddire); può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. S.U. n. 11969 del 2005
Cass. n. 14775 del 2004).
Nel caso di specie, stante l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito impugnato è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito e deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere.
Con riferimento, invece, al “debito residuo” di €. 70,41, asseritamente dovuto perché rientrante nel periodo di attività antecedente alla data di cessazione dell'1/10/22 come imprenditore agricolo, occorre rilevare che nei giudizi di opposizione l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava sull'ente impositore;
nella specie,
l' , mediante la produzione prodotta, non ha allegato e/o provato (o CP_1 provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito opposto.
Per tale ragione, l'opposizione deve essere accolta.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che, da quanto emerso nel corso del presente giudizio, il ricorrente ha ottenuto lo sgravio dell'avviso di addebito solo in data 02.05.2024 successiva all'instaurazione del presente giudizio, costringendolo pertanto alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. civ. n. 27234/2017).
In virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto e “spontaneo” soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa ricorrente da parte dell' deve, infatti, ritenersi verosimile, CP_1
in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve, pertanto, ritenersi l' virtualmente soccombente. CP_1
Ne consegue che quest'ultimo, anche tenuto conto del rigetto della domanda di parte resistente circa la condanna al pagamento del c.d
“debito residuo” pari ad €. 70,41, va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate, ai sensi del D.M.
n.55/2014 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
59620230005382051000 con riferimento al “debito residuo” di €.
70,41;
- dichiara la parziale cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 59620230005382051000;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
parte ricorrente che liquida in complessivi in €. 900,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 22.12.2025 IL GIUIDICE Giorgia Marcatajo