Articolo 7 della Legge 28 dicembre 1999, n. 522
Articolo 6Articolo 8
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29 gennaio 2000
Art. 7. (Progettazione di piattaforme per unita' navali di futura generazione) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unita' navali di futura generazione destinate a finalita' analoghe a quelle di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413 , nonche' alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Per le finalita' di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413 , e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Nota all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell' art. 8, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413 , recante "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283), e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Per rendere piu' efficaci le attivita' operative di propria responsabilita' il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di unita' navali di tipologia simile ai pattugliatori classe "Cassiopea , affidate alla Marina militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali, al di la' del limite esterno del mare territoriale, e gestite dal Ministero della difesa".
Nota all'art. 7, comma 2:
- Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera a), della citata legge 30 novembre 1998, n. 413 , e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Per rendere piu' efficaci le attivita' operative di propria responsabilita' il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
a) l'adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione con unita' atte ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza;".
Entrata in vigore il 29 gennaio 2000